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Articolo 8 della Legge 4 agosto 2008, n. 132
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Legge 4 agosto 2008, n. 132
Articolo 8 della Legge 4 agosto 2008, n. 132
Versione
19 agosto 2008
Art. 8. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 19 agosto 2008
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