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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/09/2025, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Avv. Giovanna Lucia
Testini, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr. 1004/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 5.9.2025,
TRA la società in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Vita Innocenti Pace, presso il cui studio in Gioia del Colle ha eletto domicilio;
- Attore - contro cod. fisc: residente in [...]; CP_1 C.F._1
- Convenuto contumace -
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del 27.12.2019, notificato il 15.01.2020, la società attrice conveniva in giudizio per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento CP_1 dei danni causati al bene aziendale di proprietà della preventivati in €. Parte_1
14.640,00 oltre IVA, o in quell'altra somma maggiore o minore che sarebbe stata accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi di causa.
Esponeva: di essere dipendente della società attrice nel periodo dal 13.01.2016 al CP_1
17.08.2017; di svolgere (esso convenuto) le mansioni di autista;
di essere stato lo licenziato per CP_1
l'ingiustificata assenza dal posto di lavoro a far data dal 18.08.2017; di avere mentre era alla guida del semirimorchio tipo Menci tg. AF 49742, a cui era agganciata la cisterna isotermica in acciaio
INOX AISI 304, con cui effettuava il trasporto e la consegna del siero, causato il danneggiamento della parete interna superiore della cisterna isotermica su cui vi era una lesione causata dalle errate manovre poste in essere.
All'udienza del 02.12.24, dichiarata la contumacia del convenuto, , ammesse le prove CP_1 come articolate, disposta la CTU, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies VI c.p.c. con assegnazione del termine di
20 giorni per il deposito di note conclusive.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Il nominato CTU, geom. ha accertato che la cisterna isotermica in acciaio INOX AISI 304, Per_1 di proprietà della società presentava la parte interna superiore lesionata;
che i Parte_1 danni rilevati erano compatibili e coerenti all'azione di una forza deformante generatosi a causa della differenza di pressione tra l'esterno e l'interno della predetta cisterna, per la non corretta esecuzione della sequenza operativa relativa alle operazioni di scarico del materiale trasportato. Ha quantificato il costo di riparazioni necessarie a ripristinare i danni così come accertati, ammontanti ad € 13.500,00 oltre iva (22%) e quindi di € 16.470,00.
Si osserva che in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c. il convenuto avrebbe dovuto fornire la prova di non essere tenuto al pagamento del risarcimento per non essergli addebitabile il danno ovvero la causa che lo aveva determinato.
La norma si esprime chiaramente in tal senso, affermando che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da colui che agisce in giudizio. Il convenuto è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti estintivi, modificativi e impeditivi.
Per quanto poi attiene il rapporto di lavoro subordinato, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui "Nella responsabilità contrattuale del lavoratore a causa di danni arrecati al bene affidatogli per lo svolgimento della prestazione, è onere del datore provare il danno ed il rapporto di causalità con la materiale (anche omissiva) condotta del lavoratore. Ed è onere del lavoratore provare di aver adottato la diligenza normativamente richiesta. e, più in generale, la propria assenza di colpa”. (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 22 gennaio - 26 maggio 2008, n. 13530).
Seppure le disposizioni normative ( artt. 2103 e 2087 c.c.) tutelano il lavoratore questi ha l'obbligo di svolgere le sue mansioni con la diligenza normativamente richiesta (come previsto dall'art. 2104 c.c.)
Parte convenuta non si è neppure premurato di costituirsi nel presente giudizio per cui ai sensi dell'art.115 c.p.c. devono presumersi per ammessi i fatti di causa non essendo l'interrogatorio formale sufficiente a tale scopo;
non avendo impugnato il provvedimento di licenziamento;
CP_1 non avendo provato di aver agito con la diligenza normativamente richiesta.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna alle spese processuali, liquidate, in assenza di nota specifica, in forza del DM n.147/ 2022 seconda tabella in considerazione del valore della causa indicato e identificato nella richiesta indicata in atti in €. 5.077,00 (fase studio €. 919,00; fase introduttiva €. 777,00; fase decisionale istruttoria €.1680,00; fase decisoria €. 1.701,00) oltre oneri accessori oltre al pagamento della somma di €. 1.831,73 liquidate in favore del CTU,poste provvisoriamente a carico dell'attore. L'importo ai sensi dell'art. 4 per assenza di questioni specifiche in fatto e in diritto e per l'assenza di contraddittorio viene ridotta del 30% e quindi in €. 3.553,90
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Avv. Testini Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sulla domanda, in accoglimento della stessa, rigettata ogni ulteriore eccezione, richiesta e domanda così provvede:
1) dichiara la responsabilità di nella causazione dei danni arrecati alla cisterna CP_1 isotermica in acciaio INOX AISI 304, di proprietà della società Parte_1
2) Per l'effetto condanna al pagamento in favore della società della CP_1 Parte_1 somma di €. 16.470,00 oltre agli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al giorno del soddisfo;
3) Condanna al pagamento in favore della società della somma di CP_1 Parte_1
€. 3.553,90 a titolo di spese processuali oltre spese forfetarie 15%, e oneri accessori;
4) Pone le spese del CTU definitivamente a carico di parte convenuta e per l'effetto lo condanna al pagamento della somma di €. 1831,73 liquidate in favore del geom oltre oneri accessori se Per_1 corrisposti.
Si comunichi.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito nel fascicolo telematico.
Bari, 5.9.2025
Il GOP
Avv. Giovanna Lucia Testini