Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2204/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2204/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 18.12.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Monsummano Terme (PT), via Francesca Pazzera n. 201, cod. fisc.
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara C.F._1
Rozzoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in
Pistoia, Largo San Biagio n. 9, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Monsummano Terme (PT), via Francesca Pazzera n. 201, cod. fisc
, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Boni C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Prato,
Via Valentini n. 10, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 18.12.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Palo del Colle (BA) il 02.09.2017, precisavano che dalla loro unione era nata la figlia (il 13.04.2018). Persona_1
Le parti evidenziavano peraltro che tra loro veniva meno la comunione materiale e spirituale e che la prosecuzione del vincolo matrimoniale diveniva intollerabile.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) la casa coniugale già di proprietà esclusiva della Sig.ra sarà alla stessa assegnata, ove vivrà con la Parte_2 figlia , con collocazione prevalente ed ivi residente;
Per_1
c) il SI. per il momento si trova presso la casa dei Parte_1 propri genitori, in Monsummano Terme (PT), p.zza Rocco Chinnici
n. 20, ove rimarrà fin quando non avrà trovato una sistemazione abitativa alternativa ove trasferirsi;
egli ha già ritirato i propri effetti personali dalla casa coniugale e la SInora potrà Parte_2 sostituire la serratura;
d) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori in modo Per_1 condiviso, con residenza prevalente presso la casa della madre in via Francesca Pazzera n. 201, in Monsummano Terme (PT);
e) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
2 f) per le modalità di visita e di permanenza della figlia presso ciascun genitore si deve tener conto che per un primo periodo di tempo non resterà a dormire presso la casa dei nonni ove Per_1 vive il padre e ciò per consentire alla bambina di abituarsi progressivamente alla nuova organizzazione familiare conseguente alla separazione dei genitori. I genitori, pertanto, dovranno gradualmente stimolare la bambina a restare a dormire anche presso la casa ove si trova il padre.
Il momento in cui la frequentazione della figlia con il padre comprenderà anche i pernottamenti presso quest'ultimo sarà stabilito consensualmente dai genitori, che si impegnano a far sì che avvenga in un tempo ragionevole, tenendo conto sia della tranquillità della bambina nella nuova situazione abitativa, sia del diritto del padre di trascorrere con la figlia il maggior tempo possibile, compreso il pernottamento presso di lui;
f.1) Il padre terrà la figlia con sé con le seguenti tempistiche, a settimane alternate:
- nella prima settimana il padre prenderà la figlia all'uscita da scuola il lunedì alle ore 16.00 e la riporterà a scuola il martedì mattina successivo alle ore 8.00; la prenderà altresì il giovedì all'uscita da scuola alle 16.00 e la riporterà a scuola il venerdì mattina successivo alle ore 8.00 (fin quando non vi sarà pernottamento della figlia presso di lui, in entrambi i predetti giorni il padre riporterà la figlia a casa dalla madre entro le ore 21.00 dei giorni lunedì e giovedì e sarà la madre a portare la figlia a scuola il giorno successivo);
- nella settimana successiva, il padre prenderà la figlia all'uscita da scuola il lunedì alle ore 16.00 e la riporterà a scuola il martedì mattina successivo alle ore 8.00 (fin quando non vi sarà pernottamento presso di lui, la riporterà a casa dalla madre entro le ore 21.00 del lunedì e sarà la madre a portare la figlia a scuola il giorno successivo) e poi prenderà la figlia il sabato mattina alle ore
10.30 e la riporterà la domenica sera entro le ore 20.30 (fin quando non vi sarà pernottamento della figlia presso di lui, la riporterà a casa dalla madre entro le 21.30 del sabato e la
3 riprenderà la domenica mattina alle ore 10.30 riportandola a casa entro le ore 20.30 della domenica stessa).
f.1.1) Si regolamentano altresì le videochiamate giornaliere del padre che saranno effettuate nel pomeriggio o la sera quando la bambina sarà a casa: durante il periodo scolastico saranno eliminate le chiamate mattutine per poi riprendere regolarmente alla fine della scuola. Nei fine settimana in cui è con il padre, Per_1 la madre avrà la possibilità di sentirla telefonicamente una volta sia il sabato che la domenica;
f.1.2) nel caso in cui la bambina fosse ammalata e non potesse recarsi dal padre le modalità di visita saranno effettuate attraverso videochiamata e riprese regolarmente non appena la bambina si sarà rimessa;
f.2) durante il periodo in cui non c'è scuola, il diritto di visita del padre sarà con le stesse tempistiche, con la differenza che il padre prenderà la figlia dalla casa della madre anziché da scuola;
il tutto anche tenendo conto del fatto che la figlia frequenterà centri estivi per i quali sin d'ora il Sig. i impegna a prestare il consenso Pt_1 quantomeno per il mese di luglio;
f.3) le festività natalizie verranno trascorse dalla figlia con le seguenti modalità: per il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro ed inoltre, dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro, alternandosi ogni anno i predetti periodi tra i genitori. In ogni caso, ritenuto che la famiglia di origine dei nonni materni si trova in Puglia, sarà concessa prevalenza alla Sig.ra di poter scegliere di volta in volta il periodo delle Parte_2 festività Pasquali e Natalizie decidendo anticipatamente i periodi, al fine di permettere la frequentazione di con la famiglia della Per_1 madre;
si precisa comunque che deve essere garantito il diritto del SI. trascorrere con la figlia le festività in questione;
Pt_1 Per_1
f.4) le festività pasquali verranno trascorse dalla figlia con le seguenti modalità: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro; le permanenze con i due genitori saranno anche in questo caso alternate ogni anno. In ogni caso, ritenuto
4 che la famiglia di origine dei nonni materni si trova in Puglia, sarà concessa prevalenza alla Sig.ra di poter scegliere di Parte_2 volta in volta il periodo delle festività Pasquali e Natalizie decidendo anticipatamente i periodi, al fine di permettere la frequentazione di con la famiglia della madre;
si precisa Per_1 comunque che deve essere garantito il diritto del SI. a Pt_1 trascorrere con la figlia le festività in questione;
Per_1
f.5) durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé la figlia almeno per dieci giorni consecutivamente, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore, possibilmente entro la fine del mese di maggio;
f.6) laddove un genitore voglia portare la figlia con sé fuori dalla città durante il periodo in cui la tiene con sé, dovrà comunicare all'altro genitore detto spostamento e il luogo in cui si recherà;
f.7) tutte le tempistiche sopra indicate fanno salve eventuali diverse modalità che i genitori volessero di volta in volta adottare concordemente, secondo le eSIenze della figlia e/o proprie;
g) tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, le parti stabiliscono che il SI. provvederà al versamento in favore Pt_1 della SI.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 figlia la somma di Euro 375,00 mensili, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 12 di ogni mese, con rivalutazione
ISTAT.
Le spese straordinarie per la figlia – da concordare tra i genitori - verranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno;
per la loro individuazione si fa riferimento al Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzi e relative modifiche tra il Tribunale di Pistoia e
Ordine degli Avvocati di Pistoia del 1 ottobre 2018.
Nel caso in cui la spesa straordinaria dovesse essere sostenuta per l'intero da parte di un genitore, questi avrà diritto di ottenere il rimborso del 50% dall'altro genitore entro il giorno 12 del mese successivo a quello della richiesta.
L'Assegno Unico per la figlia, attualmente pari ad Euro 233,00 verrà riscosso integralmente dalla SI.ra . Parte_2
5 Le detrazioni fiscali relative alla figlia spetteranno al 50% a ciascun coniuge e, pertanto, eventuali fatture dovranno essere emesse con intestazione al 50% in favore di ciascun genitore;
h) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
i) i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti per l'espatrio della figlia.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.02.2025 e
18.02.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
6 - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...]_2 il 01.07.1987, che hanno contratto matrimonio in Palo del Colle
(BA) il 02.09.2017, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Palo del Colle (BA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 41, P. II, S.A., anno 2017);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 30.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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