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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 7455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7455 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di IA IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette la memoria di replica e le conclusioni dell'avv. Franco Sammarco, per le parti civili ET RI e MI LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali, come da nota spese allegata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia assolutoria emessa in data 12 maggio 2021 dal Tribunale di Cosenza, ha ritenuto responsabile, ai soli effetti civili, IC IA, per il Penale Sent. Sez. 2 Num. 7455 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 23/01/2025 reato di cui agli artt. 56-646 cod. pen. e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IC IA, a mezzo del proprio difensore, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell'art. 74 cod. proc. pen. e carenza di legittimazione attiva ad causam - anche con riferimento all'impugnazione - delle parti civili ET RI e MI LL, poiché la persona offesa e danneggiata dal reato, secondo la contestazione, era soltanto la PM Group Costruzioni Srls. 2.2. Violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello, privo dell'enunciazione specifica dei motivi di gravame. 2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti, avendo i giudici di appello recepito acriticamente la versione riportata nell'atto di costituzione di parte civile, omettendo ogni doveroso confronto - anche in termini di "motivazione rafforzata" - con le alternative conclusioni a cui erano pervenuti il Tribunale e il giudice fallimentare, che avevano entrambi escluso la funzione di garanzia dell'assegno oggetto materiale del reato contestato. 2.4. Violazione dell'art. 646 cod. pen., laddove è stato ritenuto configurabile, quantomeno nella forma tentata, il delitto di appropriazione indebita, nonostante la totale mancanza di provvista, sull'erroneo presupposto che il conseguimento del profitto costituirebbe solo l'oggetto del dolo specifico, posto che il titolo era stato posto all'incasso in ossequio a quanto convenuto tra le parti. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Il primo motivo - prima ancora che manifestamente infondato, poiché è legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (Sez. 2, n. 31295 del 31/05/2018, La Montagna, Rv. 273698-01; Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015, Lauro, Rv. 262371-01; Sez. 1, n. 46084 del 21/10/2014, Galdiero, Rv. 261482-01) - è inequivocabilmente tardivo. La costituzione delle parti civili (uti singuli, con causa petendi diversa da quella 2 astrattamente deducibile dalla curatela del Fallimento) è stata ammessa all'udienza del 28 ottobre 2020, senza contestazioni di sorta. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen., la richiesta motivata di esclusione della parte civile, nel caso di costituzione avvenuta nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, deve essere proposta subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il giudice deve decidere immediatamente sull'eccezione; in caso contrario, la contestazione resta preclusa nelle successive udienze, né può essere in seguito riproposta in sede di impugnazione (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264-01; Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, dep. 2015, Busolin, Rv. 264113-01; Sez. 6, n. 49057 del 26/09/2013, Andriulo, Rv. 258129-01; Sez. 5, n. 17667 del 24/03/2011, Cavallaro, Rv. 250187-01). Del pari, è indubitabile che la parte civile sia legittimata ad impugnare la sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., ed è ugualmente titolare di un interesse concreto, da individuarsi nella finalità di ottenere il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539-01; Sez. 6, n. 18484 del 29/03/2022, P., Rv. 283263-01; cfr. anche Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, Rv. 275953- 01). 3. Per quel che concerne il secondo motivo, è sufficiente rilevare come l'atto di appello contesti l'apparato motivazionale del giudice di primo grado, censurando l'argomentazione, strettamente giuridica, per cui l'ordinamento non consentirebbe l'utilizzo dell'assegno bancario a titolo di garanzia e sottolineando, in linea di fatto, come il titolo fosse stato posto all'incasso abbondantemente prima della scadenza dell'obbligazione che avrebbe dovuto garantire. L'impugnazione risulta, quindi, evidentemente svolta in termini del tutto specifici, sulla base di precise deduzioni dirette a disarticolare il percorso giustificativo di primo grado. Le censure del ricorrente sono, pertanto, manifestamente infondate. 4. La contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di appello e le eccezioni di contraddittorietà rispetto alle emergenze processuali e di insufficienza motivazionale ai fini dell'overturning risultano prive di fondamento. Il Tribunale aveva riconosciuto la funzione di garanzia attribuita dalle parti all'effetto e la Corte territoriale, senza incidere su tale ricostruzione fattuale ed anzi condividendola, ne trae diverse - e più corrette - conclusioni in punto di 3 diritto, in particolare per quanto attiene alla configurabilità della contestata ipotesi di reato. I giudici di appello, con argomenti di stretta consequenzialità e in forza della piena autonomia dell'accertamento penale rispetto alla sede civile-fallimentare (art. 2 cod. proc. pen.), hanno rilevato come il profitto costituisse soltanto la finalità perseguita dall'agente, mentre oggetto materiale della condotta appropriativa fosse invece l'assegno (portato all'incasso tre settimane prima del termine per l'adempimento dell'obbligazione da esso garantita). Tale considerazione, espressa nella pienezza della giurisdizione di merito, è idonea a giustificare l'integrale riforma della prima decisione, confutando funditus gli argomenti giuridici alla base della pronuncia liberatoria. 5. Infine, ferma la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello, integra il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. la condotta del prenditore che ponga all'incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, in violazione dell'accordo concluso con l'emittente, tranne nel caso - non verificatosi nella vicenda per cui si procede - in cui la controparte contraente sia venuta meno alla stipula del contratto definitivo che si era obbligata a concludere (Sez. 2, n. 22175 del 09/05/2019, Tripodi, Rv. 276536-01; Sez. 2, n. 5643 del 15/01/2014, Antoniazzi, Rv. 258276-01; Sez. 2, n. 1151 del 29/02/2000, Manibelli, Rv. 216303-01; nonché, a contrario, Sez. 2, n. 36905 del 27/09/2011 Magro, Rv. 251148-01, che esclude la configurabilità del delitto in questione quando al titolo, utilizzato solo come tipico mezzo di pagamento, non sia attribuita alcuna funzione atipica di garanzia). Sono, perciò, coerenti con la consolidata giurisprudenza di legittimità le considerazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale, che contestualizza la disciplina dell'assegno con riferimento alla fattispecie penale contestata, rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, legate a una visione esclusivamente civilistica della vicenda. D'altronde, il giudice di appello era tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili e, a tal fine, doveva accertare se la condotta dell'imputato fosse stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., derivando da un fatto doloso, di astratta penale rilevanza e non semplicemente riconducibile, come visto, ad una semplice diatriba contrattuale. Il discorso giustificativo della sentenza impugnata si è svolto correttamente entro tale perimetro valutativo. Il motivo è, pertanto, infondato. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4 Il Consigliere estensore Il Pres ente Consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all'attività svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RI ET e LL MI, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 23 gennaio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette la memoria di replica e le conclusioni dell'avv. Franco Sammarco, per le parti civili ET RI e MI LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali, come da nota spese allegata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia assolutoria emessa in data 12 maggio 2021 dal Tribunale di Cosenza, ha ritenuto responsabile, ai soli effetti civili, IC IA, per il Penale Sent. Sez. 2 Num. 7455 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 23/01/2025 reato di cui agli artt. 56-646 cod. pen. e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IC IA, a mezzo del proprio difensore, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell'art. 74 cod. proc. pen. e carenza di legittimazione attiva ad causam - anche con riferimento all'impugnazione - delle parti civili ET RI e MI LL, poiché la persona offesa e danneggiata dal reato, secondo la contestazione, era soltanto la PM Group Costruzioni Srls. 2.2. Violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello, privo dell'enunciazione specifica dei motivi di gravame. 2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti, avendo i giudici di appello recepito acriticamente la versione riportata nell'atto di costituzione di parte civile, omettendo ogni doveroso confronto - anche in termini di "motivazione rafforzata" - con le alternative conclusioni a cui erano pervenuti il Tribunale e il giudice fallimentare, che avevano entrambi escluso la funzione di garanzia dell'assegno oggetto materiale del reato contestato. 2.4. Violazione dell'art. 646 cod. pen., laddove è stato ritenuto configurabile, quantomeno nella forma tentata, il delitto di appropriazione indebita, nonostante la totale mancanza di provvista, sull'erroneo presupposto che il conseguimento del profitto costituirebbe solo l'oggetto del dolo specifico, posto che il titolo era stato posto all'incasso in ossequio a quanto convenuto tra le parti. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Il primo motivo - prima ancora che manifestamente infondato, poiché è legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (Sez. 2, n. 31295 del 31/05/2018, La Montagna, Rv. 273698-01; Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015, Lauro, Rv. 262371-01; Sez. 1, n. 46084 del 21/10/2014, Galdiero, Rv. 261482-01) - è inequivocabilmente tardivo. La costituzione delle parti civili (uti singuli, con causa petendi diversa da quella 2 astrattamente deducibile dalla curatela del Fallimento) è stata ammessa all'udienza del 28 ottobre 2020, senza contestazioni di sorta. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen., la richiesta motivata di esclusione della parte civile, nel caso di costituzione avvenuta nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, deve essere proposta subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il giudice deve decidere immediatamente sull'eccezione; in caso contrario, la contestazione resta preclusa nelle successive udienze, né può essere in seguito riproposta in sede di impugnazione (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264-01; Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, dep. 2015, Busolin, Rv. 264113-01; Sez. 6, n. 49057 del 26/09/2013, Andriulo, Rv. 258129-01; Sez. 5, n. 17667 del 24/03/2011, Cavallaro, Rv. 250187-01). Del pari, è indubitabile che la parte civile sia legittimata ad impugnare la sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., ed è ugualmente titolare di un interesse concreto, da individuarsi nella finalità di ottenere il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539-01; Sez. 6, n. 18484 del 29/03/2022, P., Rv. 283263-01; cfr. anche Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, Rv. 275953- 01). 3. Per quel che concerne il secondo motivo, è sufficiente rilevare come l'atto di appello contesti l'apparato motivazionale del giudice di primo grado, censurando l'argomentazione, strettamente giuridica, per cui l'ordinamento non consentirebbe l'utilizzo dell'assegno bancario a titolo di garanzia e sottolineando, in linea di fatto, come il titolo fosse stato posto all'incasso abbondantemente prima della scadenza dell'obbligazione che avrebbe dovuto garantire. L'impugnazione risulta, quindi, evidentemente svolta in termini del tutto specifici, sulla base di precise deduzioni dirette a disarticolare il percorso giustificativo di primo grado. Le censure del ricorrente sono, pertanto, manifestamente infondate. 4. La contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di appello e le eccezioni di contraddittorietà rispetto alle emergenze processuali e di insufficienza motivazionale ai fini dell'overturning risultano prive di fondamento. Il Tribunale aveva riconosciuto la funzione di garanzia attribuita dalle parti all'effetto e la Corte territoriale, senza incidere su tale ricostruzione fattuale ed anzi condividendola, ne trae diverse - e più corrette - conclusioni in punto di 3 diritto, in particolare per quanto attiene alla configurabilità della contestata ipotesi di reato. I giudici di appello, con argomenti di stretta consequenzialità e in forza della piena autonomia dell'accertamento penale rispetto alla sede civile-fallimentare (art. 2 cod. proc. pen.), hanno rilevato come il profitto costituisse soltanto la finalità perseguita dall'agente, mentre oggetto materiale della condotta appropriativa fosse invece l'assegno (portato all'incasso tre settimane prima del termine per l'adempimento dell'obbligazione da esso garantita). Tale considerazione, espressa nella pienezza della giurisdizione di merito, è idonea a giustificare l'integrale riforma della prima decisione, confutando funditus gli argomenti giuridici alla base della pronuncia liberatoria. 5. Infine, ferma la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello, integra il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. la condotta del prenditore che ponga all'incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, in violazione dell'accordo concluso con l'emittente, tranne nel caso - non verificatosi nella vicenda per cui si procede - in cui la controparte contraente sia venuta meno alla stipula del contratto definitivo che si era obbligata a concludere (Sez. 2, n. 22175 del 09/05/2019, Tripodi, Rv. 276536-01; Sez. 2, n. 5643 del 15/01/2014, Antoniazzi, Rv. 258276-01; Sez. 2, n. 1151 del 29/02/2000, Manibelli, Rv. 216303-01; nonché, a contrario, Sez. 2, n. 36905 del 27/09/2011 Magro, Rv. 251148-01, che esclude la configurabilità del delitto in questione quando al titolo, utilizzato solo come tipico mezzo di pagamento, non sia attribuita alcuna funzione atipica di garanzia). Sono, perciò, coerenti con la consolidata giurisprudenza di legittimità le considerazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale, che contestualizza la disciplina dell'assegno con riferimento alla fattispecie penale contestata, rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, legate a una visione esclusivamente civilistica della vicenda. D'altronde, il giudice di appello era tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili e, a tal fine, doveva accertare se la condotta dell'imputato fosse stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., derivando da un fatto doloso, di astratta penale rilevanza e non semplicemente riconducibile, come visto, ad una semplice diatriba contrattuale. Il discorso giustificativo della sentenza impugnata si è svolto correttamente entro tale perimetro valutativo. Il motivo è, pertanto, infondato. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4 Il Consigliere estensore Il Pres ente Consegue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all'attività svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RI ET e LL MI, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 23 gennaio 2025