Sentenza 12 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2018, n. 55459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55459 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Reggio Calabria Nel procedimento nei confronti di: VI RI nato a [...] il [...] D'AG NA nato a [...] il [...] CE RA PA nato a [...]( FRANCIA) il 01/06/1965 avverso l'ordinanza del 6/7/2018 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo dichiarasi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 14/8/2018 il P.m. presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha chiesto annullarsi l'ordinanza del 6/7/2018 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo a ipotizzate condotte di ricettazione (poste in essere dai titolari di un esercizio di commercio di metalli preziosi e di un pregiudicato che aveva ripetutamente ceduto oggetti preziosi ricorrendo a quell'attività commerciale), disponendo contestualmente la restituzione degli atti all'Ufficio del P.m. per procedere alle indagini in relazione ad una diversa e distinta notizia di reato, relativa a un autonomo episodio di ricettazione di un oggetto prezioso sottratto al legittimo proprietario, ceduto dopo pochi giorni a quell'esercizio commerciale. Lamenta il ricorrente l'abnormità del provvedimento impugnato che avrebbe creato un'indebita stasi del procedimento atteso che, come risultava dagli atti trasmessi, per l'autonoma notizia di reato era stata già redatta una separata comunicazione da parte della polizia giudiziaria e per tale fatto era stato incardinato autonomo procedimento penale, sicché le ulteriori indagini ordinate dal G.i.p. rivestivano carattere meramente esplorativo.
2. Il ricorso è inammissibile, perché non consentito.
3. E' principio ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale «l'abnormità va limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo, e che al di fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi» (Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, Iodice, Rv. 271185; nello stesso senso Sez. 5, n. 28230 del 18/04/2017, Oppi, Rv. 270452; nonché Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374). Tale orientamento trae origine dal fondamentale insegnamento delle Sezioni unite (n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) che hanno avuto cura di affermare come la nozione di abnormità del provvedimento ricorribile in sede di legittimità, in sintonia con il principio di tassatività delle impugnazioni, imponga l'accertamento del vizio che si caratterizzi per l'adozione dell'atto in carenza del relativo potere (nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero per la deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto - ); più in particolare, nell'ambito dei rapporti tra Giudice e P.m. si è specificato che la nozione di abnormità funzionale ( riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo) va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, poiché solo in tale ipotesi «il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice». Più in dettaglio, con specifico riferimento ai poteri del giudice per le indagini preliminari, nell'adozione dei provvedimenti decisori sulla richiesta di archiviazione formulata dal P.m., si è affermato ripetutamente il principio secondo cui «in tema di procedimento di archiviazione, mentre deve riguardarsi come abnorme il provvedimento del gip che disponga l'imputazione coatta nei confronti di soggetto diverso da quello al quale si riferisce la richiesta di archiviazione ovvero nei confronti dello stesso soggetto per fatti diversi da quelli formanti oggetto di detta richiesta, deve invece ritenersi legittimo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al p.m. l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di soggetto diverso da quello già sottoposto a indagine ovvero dello stesso soggetto per altra e diversa ipotesi di reato» (Sez. 6, n. 53181 del 29/11/2016, Faiola, Rv. 268490; Sez. 6, n. 37658 del 10/6/2014, Sirago, Rv 261645; Sez. unite , n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786, nella motivazione); allo stesso modo è stata esclusa l'abnormità - e, pertanto, la sua ricorribilità per cassazione - sia del provvedimento del G.i.p. che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, abbia indicato la necessità di ulteriori indagini, non in relazione al fatto - reato per il quale era stata disposta l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in ordine ad un illecito diverso, non immediatamente collegato a quello per la quale era stata richiesta l'archiviazione (Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017, Luca, Rv. 270349), sia del provvedimento con il quale il G.i.p., rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro ignoti, richieda al p.m. l'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto autore della condotta delittuosa che sia agevolmente identificabile, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale. (sez. 2, n. 205 del 18/11/2016, dep. 2017, P.m. in proc. c/ ignoti, Rv. 269083). Nella specie, il provvedimento del G.i.p. non ha determinato alcuna stasi ed il P.m., nell'autonomia delle proprie valutazioni, potrà procedere celermente all'eventuale riunione dei procedimenti, aventi il medesimo oggetto, così dando impulso all'eventuale azione penale da esercitare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28/11/2018. estensore Il Presidente i Paola enico