Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa MA Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 26/10/1974, residente in V. TRENTO 32/2 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avvocati ROBERTA
BIONDI (C.F. ) e CALZOLARI TIZIANA (C.F. C.F._2
, che la rappresentano e difendono, come da procura in C.F._3
atti e
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._4
(GE), il 12/05/1970, residente in V. VASSALLO 8/1 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avvocati ROBERTA
BIONDI (C.F. ) e CALZOLARI TIZIANA (C.F. C.F._2
, che lo rappresentano e difendono, come da C.F._3
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Zoagli il 24/06/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Genova Via Trento 32/2 scala sinistra di esclusiva proprietà della moglie resta nella sua disponibilità per abitarla con la figlia minore coniugi si impegnano a volturare le utenze relative alla casa coniugale alla moglie.
3) Tutti i mobili e gli arredi restano assegnati alla moglie
4) Il sig. ha provveduto a trasferire altrove la residenza e provvederà ad CP_1
asportare dalla casa coniugale i propri effetti personali entro e non oltre il
30/03/2025.
5) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e risiederà con la madre.
6) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno insieme le decisioni di maggior interesse per la figlia, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in autonomia.
7) La figlia minore MA resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata con prevalenza presso la madre con cui risiederà. Il padre potrà vederla ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni della figlia che in ogni caso trascorrerà con il padre fine a settimana
3 alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera con decorrenza dal fine settimana del 4/5 gennaio 2025.
8) Le festività di Natale e Pasqua verranno alternate tra i genitori e più specificatamente verranno la cena della vigilia con la mamma e il pranzo del 25 dicembre con il papà .
9) Il cane di famiglia resterà con la moglie ma il sigg. si impegna a Per_1 CP_1
tenerlo i fine settimana in cui la figlia MA starà da lui ed in ogni caso a settimane alternate dal venerdì alla domenica sera quando lo riporterà alla moglie , salvo diversi accordi con decorrenza dal 4/ 5 gennaio 2025.
10) il Sig. si obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie la somma di € 1.000,00 mensili. Detta somma andrà corrisposta entro il giorno 10 di ciascun mese e sarà rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT con base ottobre 2024 a mezzo del bonifico bancario sul c/c che verrà indicato. L'assegno unico se percepito dal nucleo verrà versato sul conto corrente comune e utilizzato per le spese straordinarie relative alle figlie.
11) I coniugi concordano di suddividere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie. come indicate dal protocollo in uso presso il Tribunale Genova e più specificatamente:
SPESE MEDICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
4 esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari) spese sanitarie urgenti richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
SPESE SCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali) tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
5 tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da
Atenei privati spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze) costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
SPESE EXTRASCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
Spese per il conseguimento della patente di guida B richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
spese per corsi di informatica spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
In relazione alle modalità di pagamento delle spese straordinarie i coniugi concordano che quelle programmate quindi le rette scolastiche ed universitarie , eventuali affitti per la permanenza fuori sede le assicurazioni relative ai mezzi
6 messi a disposizione delle figlie saranno pagate utilizzando il conto comune cointestato sul quale i coniugi si impegnano a versare il 50% di dette spese al fine di creare la provvista necessaria per eseguire il pagamento almeno cinque giorni prima della scadenza . Per le spese non programmate i coniugi concordano il rimborso al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla presentazione della ricevuta .
12) La spesa per la collaboratrice domestica, da intendersi come stipendio, contributi previdenziali e TFR, compreso quello già maturato, che presta servizio presso la casa coniugale, verrà sostenuta al 50% tra i coniugi per un tempo massimo di 20 ore settimanali. L'addetta alla casa resterà assunta dal Sig.
e la sig.ra si impegna a rimborsare al marito il 50% delle spese CP_1 Parte_1
sostenute. Il sig. si impegna a trasmettere alla sig.ra la busta CP_1 Parte_1
paga della collaboratrice domestica entro il 20 di ogni mese e il bollettino dei contributi trimestrali 10 giorni prima della scadenza. I coniugi si impegnano a versare sul conto corrente comune presso BANCA FINECO IBAN
[...] il 50 % della spesa al fine di creare la provvista necessaria per eseguire il pagamento .
13) Il mutuo relativo alla casa coniugale, intestato alla sig.ra contratto Parte_1
presso Intesa San Paolo verrà pagato al 50% ciascuno dai coniugi sino alla scadenza dello stesso . Pertanto i coniugi si impegnano a versare il 50% della rata cinque giorni prima della scadenza sul conto cointestato acceso presso
BANCA FINECO IBAN [...]
14) Il conto corrente in comune e cointestato acceso presso BANCA FINECO
IBAN [...] verrà mantenuto e sarà utilizzato dai coniugi per il pagamento delle spese relative alla collaboratrice domestica di cui al punto sub.12) per il pagamento del mutuo per l'acquisto della casa coniugale di cui al precedente punto sub.13) per il pagamento dei finanziamenti contratti di cui al punto 17 ) nonché per il pagamento le spese straordinarie relative alle figlie e programmate di cui al punto sub. 11)
15) La casa di Rovegno via Capoluogo 80 (ex civico 19) acquistata dalla sig.ra viene lasciata nella disponibilità di entrambi i coniugi che Parte_1
7 concorderanno i tempi di permanenza di ciascuno . In ogni caso ciascuno dei coniugi avrà diritto ad utilizzarla per 15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio agosto e settembre Tutte le spese relative a detta casa verranno suddivise al 50% tra i coniugi che si impegnano a rimborsare all'altro la spesa sostenuta entro 15 giorni dalla presentazione della ricevuta di pagamento.
16) Il motoveicolo Vespa 125 DE01191 di proprietà del sig.. viene dato in CP_1
uso alla figlia MA lo Scooter Sym 125 EY52565 di proprietà del sig.. CP_1
viene dato in uso alla figlia Le spese relative a detti motoveicoli Per_2 verranno sostenute al 50% tra i genitori sino a quando permarrà l'utilizzo da parte delle figlie come indicato al punto 11).
17) I coniugi si impegnano a provvedere al pagamento per il 50 % ciascuno dei seguenti finanziamenti: Findomestic finanziamento n. 20221752116160 erogato in data 11/11/2024, totale 8.500,00 euro in 36 rate mensili da 276,50 ultima rata
5/11/2027
Agos Linea di Credito attivata a Ottobre 2023 per 3.000 euro, 26 rate da 150 euro/cad ultima rata Dic 2026 e a tal fine si impegnano a versare cinque giorni prima della scadenza rata il 50 % della rata sul conto corrente cointestato sul quale sono già addebitati detti finanziamenti” .
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 27, Parte
II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
8 Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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