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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/07/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1369 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1369 / 2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(RC) il 31/07/1993 , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FRIGERIO JESSICA che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TELI ALESSANDRA che la rappresenta e difende come da procura
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO ON
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 28 novembre 2014, nel Comune di Lissone (MB) in regime della separazione dei beni, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di anzidetto Comune al n. 44 parte I Serie A anno 2014;
2. Le figlie minori e verranno affidate ai genitori in via condivisa con Per_1 Per_2
collocamento paritario: 7 giorni continuativi con la madre e 7 giorni continuativi con il padre. Il padre preleverà le minori fuori da scuola il lunedì pomeriggio e le riaccompagnerà la mattina a scuola sempre di lunedì al termine delle due settimane di sua competenza. Ne consegue che, le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno necessariamente prevedere l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
3. Mantenimento diretto di e da parte di ciascun genitore in ragione del Per_1 Per_2
collocamento paritario.
4. Spese straordinarie da suddividersi al 50% (ad es. mediche, dentistiche, eventuali ricoveri non coperti dal SSN, sportive, scolastiche in istituti pubblici e la mensa scolastica, libri di testo, materiale di cancelleria, uscite didattiche, vacanze di studio ecc.), le parti danno atto che si riportano alle linee guida del Tribunale di Monza sia per quanto compreso o escluso, sia per quali siano le spese straordinarie per cui necessita il preventivo assenso, le modalità di richiesta ecc:, il tutto previa dazione di copia della ricevuta fiscale. In caso di disaccordo tra le parti sul tipo di scuola (pubblica o privata), di sport, di cure mediche, specialistiche o relative alla salute in senso lato (dentista, ricoveri) o di altre spese straordinaria non concordate, il costo sarà integralmente a carico del genitore che le ha decise e le effettuerà.
5. L'assegno unico per le minori viene attribuito alla madre al 100% e le detrazioni fiscali spettano al 50% tra le parti.
6.Ferie e festività: il padre terrà con sé le figlie durante le vacanze natalizie dal 24.12. al
30.12. un anno e l'anno successivo dal 30.12 al 6.1. alternativamente con la madre. Uguale criterio verrà seguito per le vacanze pasquali che le minori trascorreranno per metà col padre e l'altra metà con la madre;
il padre terrà con sé le figlie per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di agosto, comunicando le date previamente alla madre, entro il
30 aprile di ogni anno.
Quest'anno la madre terrà le figlie dal 1 al 15.8.2025, il padre dal 16.8 al 30.8.2025.
7. Entrambi i genitori, durate i periodi di propria competenza, saranno tenuti a garantire almeno una videochiamata al giorno al fine di favorire i contatti giornalieri tra le figlie e l'altro genitore.
8. Le parti dichiarano e concordano fin d'ora che qualora il sig. non dovesse CP_1
onorare tassativamente alle predette condizioni di conseguenza diverranno le seguenti:
- Le figlie minori e verranno affidate ai genitori in via condivisa con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre.
- Il padre terrà le minori a weekend alterni dal venerdì alle ore 16.20 fuori scuola e le riaccompagnerà il lunedì mattina a scuola;
Invece nei weekend non di spettanza del padre
(cioè quando non le terrà il fine settimana – questo per evitare che il padre non vede le bambine per 15 giorni continuati), quest'ultimo andrà a prendere le minori fuori da scuola il martedì e giovedì alle ore 16.20 e le riaccompagnerà la sera stessa dalla madre alle ore 20.00 inoltre potrà decidere se tenere le bambine in uno di quei due giorni a pernottare con sè;
- Contribuito al mantenimento delle figlie minori e di € 600,00 che il sig. Per_1 Per_2
provvederà a corrispondere alla sig.ra entro il 10 di ogni mese. CP_1 Parte_1
- Spese straordinarie da suddividersi al 50% (ad es. mediche, dentistiche, eventuali ricoveri non coperti dal SSN, sportive, scolastiche in istituti pubblici e la mensa scolastica, libri di testo, materiale di cancelleria, uscite didattiche, vacanze di studio ecc.), le parti danno atto che si riportano alle linee guida del Tribunale di Monza sia per quanto compreso o escluso, sia per quali siano le spese straordinarie per cui necessita il preventivo assenso, le modalità di richiesta ecc:, il tutto previa dazione di copia della ricevuta fiscale. In caso di disaccordo tra le parti sul tipo di scuola (pubblica o privata), di sport, di cure mediche, specialistiche o relative alla salute in senso lato (dentista, ricoveri) o di altre spese straordinaria non concordate, il costo sarà integralmente a carico del genitore che le ha decise e le effettuerà.
- L' assegno familiare per le minori spetterà per l'intero alla sig.ra , mentre le Parte_1
detrazioni fiscali spettano al 50% tra le parti.
- Ferie e festività: il padre terrà con sé le figlie durante le vacanze natalizie dal 24.12. al
30.12. un anno e l'anno successivo dal 30.12 al 6.1. alternativamente con la madre. Uguale criterio verrà seguito per le vacanze pasquali che le minori trascorreranno per metà col padre e l'altra metà con la madre;
il padre terrà con sé le figlie per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di agosto, comunicando le date previamente alla madre, entro il
30 aprile di ogni anno.
Per quest'anno come sopra stabilito al punto 6.
9. Tenuto conto della delicata età delle minori, qualora e esprimessero il Per_1 Per_2
desiderio e/o la volontà di voler trascorrere più tempo con la madre e/o con il padre, gli stessi concordano sin d'ora che si passerà ad un regime, non più di alternanza settimanale, ma si applicheranno le condizioni richiamate nel punto 8., a seconda del genitore con il quale le minori trascorrano più tempo, questo solo ed esclusivamente al fine di tutelare e garantire il benessere psicofisico delle minori.
10. Ordinare al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
11. Per quanto concerne gli arretrati di mantenimento, il signor si riconosce CP_1
debitore ma le parti hanno trovato un accordo che verrà consacrato in separata scrittura.
12. Le parti null'altro hanno a pretendere reciprocamente.
13. Le competenze e spese legali sono compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 15.12.2022.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto compongono un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori nata a [...]_3
(MB), l' 8.3.2015; e nata a [...], il [...]. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Lissone il 28.11.2014 (trascritto al nr. 44 parte I) alle Controparte_1
condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel. dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1369 / 2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(RC) il 31/07/1993 , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FRIGERIO JESSICA che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TELI ALESSANDRA che la rappresenta e difende come da procura
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO ON
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 28 novembre 2014, nel Comune di Lissone (MB) in regime della separazione dei beni, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di anzidetto Comune al n. 44 parte I Serie A anno 2014;
2. Le figlie minori e verranno affidate ai genitori in via condivisa con Per_1 Per_2
collocamento paritario: 7 giorni continuativi con la madre e 7 giorni continuativi con il padre. Il padre preleverà le minori fuori da scuola il lunedì pomeriggio e le riaccompagnerà la mattina a scuola sempre di lunedì al termine delle due settimane di sua competenza. Ne consegue che, le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno necessariamente prevedere l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
3. Mantenimento diretto di e da parte di ciascun genitore in ragione del Per_1 Per_2
collocamento paritario.
4. Spese straordinarie da suddividersi al 50% (ad es. mediche, dentistiche, eventuali ricoveri non coperti dal SSN, sportive, scolastiche in istituti pubblici e la mensa scolastica, libri di testo, materiale di cancelleria, uscite didattiche, vacanze di studio ecc.), le parti danno atto che si riportano alle linee guida del Tribunale di Monza sia per quanto compreso o escluso, sia per quali siano le spese straordinarie per cui necessita il preventivo assenso, le modalità di richiesta ecc:, il tutto previa dazione di copia della ricevuta fiscale. In caso di disaccordo tra le parti sul tipo di scuola (pubblica o privata), di sport, di cure mediche, specialistiche o relative alla salute in senso lato (dentista, ricoveri) o di altre spese straordinaria non concordate, il costo sarà integralmente a carico del genitore che le ha decise e le effettuerà.
5. L'assegno unico per le minori viene attribuito alla madre al 100% e le detrazioni fiscali spettano al 50% tra le parti.
6.Ferie e festività: il padre terrà con sé le figlie durante le vacanze natalizie dal 24.12. al
30.12. un anno e l'anno successivo dal 30.12 al 6.1. alternativamente con la madre. Uguale criterio verrà seguito per le vacanze pasquali che le minori trascorreranno per metà col padre e l'altra metà con la madre;
il padre terrà con sé le figlie per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di agosto, comunicando le date previamente alla madre, entro il
30 aprile di ogni anno.
Quest'anno la madre terrà le figlie dal 1 al 15.8.2025, il padre dal 16.8 al 30.8.2025.
7. Entrambi i genitori, durate i periodi di propria competenza, saranno tenuti a garantire almeno una videochiamata al giorno al fine di favorire i contatti giornalieri tra le figlie e l'altro genitore.
8. Le parti dichiarano e concordano fin d'ora che qualora il sig. non dovesse CP_1
onorare tassativamente alle predette condizioni di conseguenza diverranno le seguenti:
- Le figlie minori e verranno affidate ai genitori in via condivisa con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre.
- Il padre terrà le minori a weekend alterni dal venerdì alle ore 16.20 fuori scuola e le riaccompagnerà il lunedì mattina a scuola;
Invece nei weekend non di spettanza del padre
(cioè quando non le terrà il fine settimana – questo per evitare che il padre non vede le bambine per 15 giorni continuati), quest'ultimo andrà a prendere le minori fuori da scuola il martedì e giovedì alle ore 16.20 e le riaccompagnerà la sera stessa dalla madre alle ore 20.00 inoltre potrà decidere se tenere le bambine in uno di quei due giorni a pernottare con sè;
- Contribuito al mantenimento delle figlie minori e di € 600,00 che il sig. Per_1 Per_2
provvederà a corrispondere alla sig.ra entro il 10 di ogni mese. CP_1 Parte_1
- Spese straordinarie da suddividersi al 50% (ad es. mediche, dentistiche, eventuali ricoveri non coperti dal SSN, sportive, scolastiche in istituti pubblici e la mensa scolastica, libri di testo, materiale di cancelleria, uscite didattiche, vacanze di studio ecc.), le parti danno atto che si riportano alle linee guida del Tribunale di Monza sia per quanto compreso o escluso, sia per quali siano le spese straordinarie per cui necessita il preventivo assenso, le modalità di richiesta ecc:, il tutto previa dazione di copia della ricevuta fiscale. In caso di disaccordo tra le parti sul tipo di scuola (pubblica o privata), di sport, di cure mediche, specialistiche o relative alla salute in senso lato (dentista, ricoveri) o di altre spese straordinaria non concordate, il costo sarà integralmente a carico del genitore che le ha decise e le effettuerà.
- L' assegno familiare per le minori spetterà per l'intero alla sig.ra , mentre le Parte_1
detrazioni fiscali spettano al 50% tra le parti.
- Ferie e festività: il padre terrà con sé le figlie durante le vacanze natalizie dal 24.12. al
30.12. un anno e l'anno successivo dal 30.12 al 6.1. alternativamente con la madre. Uguale criterio verrà seguito per le vacanze pasquali che le minori trascorreranno per metà col padre e l'altra metà con la madre;
il padre terrà con sé le figlie per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di agosto, comunicando le date previamente alla madre, entro il
30 aprile di ogni anno.
Per quest'anno come sopra stabilito al punto 6.
9. Tenuto conto della delicata età delle minori, qualora e esprimessero il Per_1 Per_2
desiderio e/o la volontà di voler trascorrere più tempo con la madre e/o con il padre, gli stessi concordano sin d'ora che si passerà ad un regime, non più di alternanza settimanale, ma si applicheranno le condizioni richiamate nel punto 8., a seconda del genitore con il quale le minori trascorrano più tempo, questo solo ed esclusivamente al fine di tutelare e garantire il benessere psicofisico delle minori.
10. Ordinare al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
11. Per quanto concerne gli arretrati di mantenimento, il signor si riconosce CP_1
debitore ma le parti hanno trovato un accordo che verrà consacrato in separata scrittura.
12. Le parti null'altro hanno a pretendere reciprocamente.
13. Le competenze e spese legali sono compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 15.12.2022.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto compongono un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori nata a [...]_3
(MB), l' 8.3.2015; e nata a [...], il [...]. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Lissone il 28.11.2014 (trascritto al nr. 44 parte I) alle Controparte_1
condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi