TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1668/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio MA Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
promossa con ricorso congiunto da: P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIDONNA Parte_1 C.F._1
FA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DIDONNA FA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI come precisate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. nel termine assegnato del 15.12.2025 “RICORRONO
all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, letto il retro esteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, nominato il Giudice Relatore e autorizzato il deposito delle note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, nel termine assegnando, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, voglia omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con impegno al reciproco rispetto;
2. Il Sig. si impegna a trovare al più presto, e non oltre, comunque, il mese Controparte_1 di maggio 2026, un'abitazione per sé e a trasferirvi la propria residenza anagrafica;
3. I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e continueranno Per_1 Per_2
a vivere con la madre presso l'abitazione sita in BB NA, Via Asilo n. 13;
4. La casa coniugale resta assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi e suppellettili, Parte_1 nella sua qualità di genitore che ivi vive con i figli minori;
5. In relazione all'immobile di cui sopra la Sig.ra offre, ed il Sig. Parte_1 [...] accetta, di accollarsi il mutuo residuo a fronte della cessione della quota di CP_1 proprietà del marito, il tutto da formalizzarsi, a mezzo rogito notarile, entro il termine di 2 mesi dell'omologazione della separazione coniugale, quale condizione funzionale ed essenziale per la soluzione del conflitto coniugale. I coniugi pattuiscono che il compenso dovuto al notaio sarà suddiviso tra i medesimi al 50%;
6. Il signor si obbliga a versare, quale contributo per i figli minori, la Controparte_1 somma complessiva di Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tale importo sarà versato direttamente dal datore di lavoro, la società Controparte_2 di Rogeno, a mezzo bonifico bancario, sul c/c IBAN:
[...]
[...]X39 presso Banca popolare di Sondrio-Filale di BB
NA, intestato alla Sig.ra e, successivamente, ad avvenuto pensionamento del Sig. Pt_1
, direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sempre sul medesimo conto. CP_1
Il marito, inoltre, si impegna a versare alla moglie la metà delle spese scolastiche, extrascolastiche, ricreative, sanitarie, sportive, specialistiche e dentistiche nonché delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie e/o opportune per il medesimo, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco e precisamente:
1- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
2- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
3- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
4- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
5- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto, calcio (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
6- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture);
7- Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
8- La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
9. L'assegno unico percepito per entrambi i figli e ogni eventuale emolumento dovesse essere introdotto a sostegno della prole, se percepito dal Sig. sarà percepito dai coniugi nella CP_1 misura del 50% ciascuno;
se percepito dalla Sig.ra verrà trattenuto interamente dalla Pt_1 stessa;
10. Il Sig. trascorrerà con i figli i fine settimana, alternativamente con la madre, nonché CP_1 una settimana nel mese di agosto, da concordare con la stessa entro il 15 giugno di ogni anno;
11. La signora rinuncia espressamente a qualunque contributo per sé a titolo di Pt_1 mantenimento e/o alimenti;
12. La Sig.ra esta proprietaria dell'autoveicolo Lancia Ypsilon, tg. CW550SN, mentre Pt_1 il Sig. resta proprietario del veicolo Peugeot 206, tg. BK036JC; CP_1
13. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e ” Per_3 Per_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Fes il Parte_1 Controparte_1
23.08.2007, trascritto ad BB NA e dalla loro unione sono nati due figli, nata a Per_1
Lecco il 30.01.2009 e , nato a [...] il [...]. Per_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19/11/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio a Fes il 23/08/2007, con atto trascritto nei registri
[...] dello Stato Civile del Comune di BB NA, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte II, serie C, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di BB NA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 16/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio MA Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio MA Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
promossa con ricorso congiunto da: P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIDONNA Parte_1 C.F._1
FA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DIDONNA FA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI come precisate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. nel termine assegnato del 15.12.2025 “RICORRONO
all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, letto il retro esteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, nominato il Giudice Relatore e autorizzato il deposito delle note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, nel termine assegnando, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, voglia omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con impegno al reciproco rispetto;
2. Il Sig. si impegna a trovare al più presto, e non oltre, comunque, il mese Controparte_1 di maggio 2026, un'abitazione per sé e a trasferirvi la propria residenza anagrafica;
3. I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e continueranno Per_1 Per_2
a vivere con la madre presso l'abitazione sita in BB NA, Via Asilo n. 13;
4. La casa coniugale resta assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi e suppellettili, Parte_1 nella sua qualità di genitore che ivi vive con i figli minori;
5. In relazione all'immobile di cui sopra la Sig.ra offre, ed il Sig. Parte_1 [...] accetta, di accollarsi il mutuo residuo a fronte della cessione della quota di CP_1 proprietà del marito, il tutto da formalizzarsi, a mezzo rogito notarile, entro il termine di 2 mesi dell'omologazione della separazione coniugale, quale condizione funzionale ed essenziale per la soluzione del conflitto coniugale. I coniugi pattuiscono che il compenso dovuto al notaio sarà suddiviso tra i medesimi al 50%;
6. Il signor si obbliga a versare, quale contributo per i figli minori, la Controparte_1 somma complessiva di Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tale importo sarà versato direttamente dal datore di lavoro, la società Controparte_2 di Rogeno, a mezzo bonifico bancario, sul c/c IBAN:
[...]
[...]X39 presso Banca popolare di Sondrio-Filale di BB
NA, intestato alla Sig.ra e, successivamente, ad avvenuto pensionamento del Sig. Pt_1
, direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sempre sul medesimo conto. CP_1
Il marito, inoltre, si impegna a versare alla moglie la metà delle spese scolastiche, extrascolastiche, ricreative, sanitarie, sportive, specialistiche e dentistiche nonché delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie e/o opportune per il medesimo, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco e precisamente:
1- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
2- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
3- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
4- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
5- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto, calcio (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
6- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture);
7- Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
8- La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
9. L'assegno unico percepito per entrambi i figli e ogni eventuale emolumento dovesse essere introdotto a sostegno della prole, se percepito dal Sig. sarà percepito dai coniugi nella CP_1 misura del 50% ciascuno;
se percepito dalla Sig.ra verrà trattenuto interamente dalla Pt_1 stessa;
10. Il Sig. trascorrerà con i figli i fine settimana, alternativamente con la madre, nonché CP_1 una settimana nel mese di agosto, da concordare con la stessa entro il 15 giugno di ogni anno;
11. La signora rinuncia espressamente a qualunque contributo per sé a titolo di Pt_1 mantenimento e/o alimenti;
12. La Sig.ra esta proprietaria dell'autoveicolo Lancia Ypsilon, tg. CW550SN, mentre Pt_1 il Sig. resta proprietario del veicolo Peugeot 206, tg. BK036JC; CP_1
13. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e ” Per_3 Per_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Fes il Parte_1 Controparte_1
23.08.2007, trascritto ad BB NA e dalla loro unione sono nati due figli, nata a Per_1
Lecco il 30.01.2009 e , nato a [...] il [...]. Per_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19/11/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio a Fes il 23/08/2007, con atto trascritto nei registri
[...] dello Stato Civile del Comune di BB NA, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte II, serie C, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di BB NA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 16/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio MA Tremolada