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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4937/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MURARO ANNA MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/05/1988; rappresentato e difeso dall'Avv. GASPAROTTO ANTONELLA e dall'Avv. ARCIDIACONO
VINCENZO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 06/03/2025, così chiedendo:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto;
2. la casa familiare, sita a Nove (VI), via Nettuno 12/2, viene assegnata alla signora che vi Pt_1
vivrà con i figli minori, con tutti gli arredi e corredi, ivi contenuti;
Per_ 3. I figli della coppia, , e sono affidati, in via condivisa, ad Per_1 Per_3 Per_4 entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
4. il padre eserciterà il diritto di visita con le seguenti modalità:
- ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera quando riaccompagnerà i minori presso la casa materna;
- nelle settimane che terminano con il weeekend di competenza della madre, il mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì quando i figli verranno accompagnati a scuola;
- nelle settimane che terminano con il weeekend di competenza del padre, il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con il rientro a scuola;
5. nel periodo estivo i figli trascorreranno per intero due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo entro tale termine, negli anni pari la scelta del periodo di spettanza di vacanza con i figli spetterà prioritariamente alla madre e negli anni dispari al padre.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno metà delle vacanze con un genitore e metà con l'altro, con alternanza degli anni dei due periodi, a partire dal 25 dicembre, in modo che i figli possano trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore e possano in ogni caso trascorrere la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore, sempre in via alternata negli anni.
I figli trascorreranno metà delle vacanze pasquali con un genitore e metà con l'altro, ovvero con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, ad anni alterni.
I ponti infrannuali durante il periodo scolastico saranno alternati nel corso dell'anno tra i genitori, salvo il diritto di ciascun genitore a recuperare i giorni di competenza eventualmente mancati per effetto del criterio della alternanza, secondo il calendario sopra stilato.
Salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, eventualmente suddividendo la giornata.
I figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno.
Rimane fermo il diritto dei genitori a disapplicare di comune accordo il criterio della alternanza, con valenza del calendario in uso senza distinzione di sorta.
Vengono fatti salvi la diversa volontà e il diverso desiderio comunque espressi dai figli minori, e rimane in facoltà dei genitori concordare tempi e modalità diverse, avuto anche riguardo agli impegni lavorativi e/o personali degli stessi, in pieno spirito collaborativo, nel rispetto delle esigenze
e del benessere dei figli. Alle riunioni scolastiche o di altra natura concernenti i figli, potranno partecipare entrambi i genitori
e comunque entrambi procureranno di informarsi reciprocamente di ogni notizia od evento significativo concernente i figli (ad esempio: andamento scolastico, partecipazione a competizioni sportive, saggi, ecc.) con riguardo gli impegni sia scolastici che extra-scolastici.
6. tenuto conto dei tempi sostanzialmente paritetici di collocamento dei figli presso il padre e la madre, i genitori si obbligano a provvedere al mantenimento diretto dei minori nei rispettivi periodi di permanenza, oltre a concorrere, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, con l'osservanza del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
7. l'assegno unico relativo ai quattro figli ed ogni altro contributo statale nell'interesse della prole, viene ripartito tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
8. le parti prestano autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto o di carta d'identità valida per espatrio, in favore proprio e di ciascun figlio;
9. la signora si obbliga a pagare il 70% delle rate del mutuo acceso sulla casa Parte_1
familiare alla stessa assegnata;
10. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
11. la signora s'impegna a rimettere la querela nei confronti del sig. a condizione Pt_1 CP_1 che quest'ultima rimetta la querela sporta nei confronti della signora ”. Controparte_2
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/11/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Loria (TV) in data 05/09/2015; che dall'unione nascevano i Controparte_1
figli in data 28/03/2014; in data 01/03/2016; in data 02/04/2019 e Per_3 Per_2 Per_1 Per_4
in data 25/11/2020; che il rapporto tra i coniugi si era da tempo deteriorato. La ricorrente, pertanto, chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che i figli venissero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione della madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che la casa coniugale venisse assegnata alla ricorrente;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale Controparte_1
delle parti con addebito a carico della moglie;
che i figli minori venissero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il genitore che conserverà formalmente la residenza nella casa famigliare;
che nulla venisse disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale;
che venissero previsti diritti-doveri di pernotto e visita dei due genitori sostanzialmente paritari presso la casa famigliare;
che venisse disposto il mantenimento diretto dei figli minori da parte di ciascun genitore nei periodi in cui i figli vivranno con ciascuno di essi.
Alla prima udienza di comparazione, le parti raggiungevano un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con esplicita rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed alla loro collocazione sostanzialmente paritetica presso ciascun genitore.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Nove (VI), via
Nettuno 12/2, in favore di quale genitore convivente con i figli minori. Parte_1
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Loria (TV) in data 05/09/2015 con atto trascritto al n. 12, parte II, serie A, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Loria (TV) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4937/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MURARO ANNA MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/05/1988; rappresentato e difeso dall'Avv. GASPAROTTO ANTONELLA e dall'Avv. ARCIDIACONO
VINCENZO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 06/03/2025, così chiedendo:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto;
2. la casa familiare, sita a Nove (VI), via Nettuno 12/2, viene assegnata alla signora che vi Pt_1
vivrà con i figli minori, con tutti gli arredi e corredi, ivi contenuti;
Per_ 3. I figli della coppia, , e sono affidati, in via condivisa, ad Per_1 Per_3 Per_4 entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
4. il padre eserciterà il diritto di visita con le seguenti modalità:
- ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera quando riaccompagnerà i minori presso la casa materna;
- nelle settimane che terminano con il weeekend di competenza della madre, il mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì quando i figli verranno accompagnati a scuola;
- nelle settimane che terminano con il weeekend di competenza del padre, il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con il rientro a scuola;
5. nel periodo estivo i figli trascorreranno per intero due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo entro tale termine, negli anni pari la scelta del periodo di spettanza di vacanza con i figli spetterà prioritariamente alla madre e negli anni dispari al padre.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno metà delle vacanze con un genitore e metà con l'altro, con alternanza degli anni dei due periodi, a partire dal 25 dicembre, in modo che i figli possano trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore e possano in ogni caso trascorrere la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore, sempre in via alternata negli anni.
I figli trascorreranno metà delle vacanze pasquali con un genitore e metà con l'altro, ovvero con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, ad anni alterni.
I ponti infrannuali durante il periodo scolastico saranno alternati nel corso dell'anno tra i genitori, salvo il diritto di ciascun genitore a recuperare i giorni di competenza eventualmente mancati per effetto del criterio della alternanza, secondo il calendario sopra stilato.
Salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, eventualmente suddividendo la giornata.
I figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno.
Rimane fermo il diritto dei genitori a disapplicare di comune accordo il criterio della alternanza, con valenza del calendario in uso senza distinzione di sorta.
Vengono fatti salvi la diversa volontà e il diverso desiderio comunque espressi dai figli minori, e rimane in facoltà dei genitori concordare tempi e modalità diverse, avuto anche riguardo agli impegni lavorativi e/o personali degli stessi, in pieno spirito collaborativo, nel rispetto delle esigenze
e del benessere dei figli. Alle riunioni scolastiche o di altra natura concernenti i figli, potranno partecipare entrambi i genitori
e comunque entrambi procureranno di informarsi reciprocamente di ogni notizia od evento significativo concernente i figli (ad esempio: andamento scolastico, partecipazione a competizioni sportive, saggi, ecc.) con riguardo gli impegni sia scolastici che extra-scolastici.
6. tenuto conto dei tempi sostanzialmente paritetici di collocamento dei figli presso il padre e la madre, i genitori si obbligano a provvedere al mantenimento diretto dei minori nei rispettivi periodi di permanenza, oltre a concorrere, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, con l'osservanza del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
7. l'assegno unico relativo ai quattro figli ed ogni altro contributo statale nell'interesse della prole, viene ripartito tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
8. le parti prestano autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto o di carta d'identità valida per espatrio, in favore proprio e di ciascun figlio;
9. la signora si obbliga a pagare il 70% delle rate del mutuo acceso sulla casa Parte_1
familiare alla stessa assegnata;
10. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
11. la signora s'impegna a rimettere la querela nei confronti del sig. a condizione Pt_1 CP_1 che quest'ultima rimetta la querela sporta nei confronti della signora ”. Controparte_2
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/11/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Loria (TV) in data 05/09/2015; che dall'unione nascevano i Controparte_1
figli in data 28/03/2014; in data 01/03/2016; in data 02/04/2019 e Per_3 Per_2 Per_1 Per_4
in data 25/11/2020; che il rapporto tra i coniugi si era da tempo deteriorato. La ricorrente, pertanto, chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che i figli venissero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione della madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che la casa coniugale venisse assegnata alla ricorrente;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale Controparte_1
delle parti con addebito a carico della moglie;
che i figli minori venissero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il genitore che conserverà formalmente la residenza nella casa famigliare;
che nulla venisse disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale;
che venissero previsti diritti-doveri di pernotto e visita dei due genitori sostanzialmente paritari presso la casa famigliare;
che venisse disposto il mantenimento diretto dei figli minori da parte di ciascun genitore nei periodi in cui i figli vivranno con ciascuno di essi.
Alla prima udienza di comparazione, le parti raggiungevano un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con esplicita rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed alla loro collocazione sostanzialmente paritetica presso ciascun genitore.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Nove (VI), via
Nettuno 12/2, in favore di quale genitore convivente con i figli minori. Parte_1
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Loria (TV) in data 05/09/2015 con atto trascritto al n. 12, parte II, serie A, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Loria (TV) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo