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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5000 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 28/09/2020 al numero 6926/20 R.G., avente ad oggetto: pagamento somme;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Fazio e Ivana Fazio;
ATTRICE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Rago;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.09.2020 la società (ora Parte_2
conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il per Parte_1 Controparte_1 ottenere il pagamento, per sorta capitale, della somma di € 18.632,45 in virtù delle fatture cedute da
Eni SPA ed € 16.707,60 in virtù delle fatture cedute da Eni Gas e Luce SPA, cessioni redatte in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificate al Comune, prodotte in atti. Chiedeva, quindi, il riconoscimento degli interessi – di mora ex art. 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12 ed anatocistici oltre a € 1.544,78 a titolo di NDI ed € 2.960,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da maggiorarsi di interessi come richiesti in sede di precisazione delle conclusioni.
La causa, iscritta al RG N. 6926/20 e la I udienza fissata per il 18/02/21 differita d'ufficio al
23/02/21 in modalità cartolare.
1 Il Comune si costituiva in data 03/02/21 eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Contestava, nel merito, la pretesa creditoria rilevando come non fosse in alcun modo provata e eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del credito vantato ed in particolare con riferimento al credito della fattura n° 146079669 del 16/01/2014 per €2.714,05 e l'intervenuto pagamento delle fatture n°
186014852 del 19/10/2018 e la fattura n° 186016154 del 23/11/2018, per complessivi 6.474,24, pagate con mandati di pagamento n° 559 e 560 del 03/05/2019. Contestava la chiesta applicazione degli interessi moratori ex D.lgs 231/02 e la richiesta di pagamento €1.544,78 per NDI.
Alla prima udienza il Giudice, lette le note depositate dalle parti, concedeva i termini ex art. 183, VI comma cpc n. 1, 2 e 3, rinviando la causa alla data del 1°.02.22 in modalità cartolare.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma cpc, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta e ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni al
30.01.24, in modalità cartolare.
Il Giudice successivamente, considerato il carico del ruolo, rinviava la causa per i medesimi incombenti al 19.05.25 ex art 127 ter cpc.
Precisate, quindi, le conclusioni, il Giudice, con provvedimento del 16.07.2025, rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine perentorio di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. Va preliminarmente osservato che all'atto della costituzione in giudizio, il CP_1
ha eccepito l'inefficacia ed inopponibilità, nei suoi riguardi, della cessione di
[...] credito a base della pretesa, perché giammai accettata da esso Ente, quale debitore ceduto.
Parte attrice, a tale riguardo, ha richiamato l'applicazione, in tema di cessioni dei crediti e relativa opponibilità al debitore ceduto, della disciplina prevista dalla Legge 21 febbraio 1991 n. 52
(“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), che prevede, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto, anche nell'ipotesi in cui si tratti di Pubblica
Amministrazione, che sia sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità, con esclusione dell'applicabilità sia delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 3°, RD n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (che, ai fini dell'opponibilità della cessione, richiede - sino a che il rapporto contrattuale da cui derivano i crediti sia ancora in corso – l'adesione della P.A. alla cessione), sia dell'art. 117 del D. Lgs. n.
163/06 (sostituito dall'art. 106 comma 13^ D. Lgs. n. 50/16) che, ai fini dell'opponibilità della cessione, richiedono – sempre sino a che il rapporto contrattuale derivano i crediti sia ancora in corso – che la P.A. non rifiuti la cessione entro 45 giorni dalla relativa notifica.
La tesi proposta dalla parte attrice non è meritevole di accoglimento.
2 La Suprema Corte (vedi ex plurimis Cass. 34173/2024) ha statuito che la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 r.d. novembre 1923, n. 2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale;
non a caso, l'art. 26, comma 5, della l. n. 109/1994, la quale ha esteso espressamente le disposizioni della l. n. 52/1991 “ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
il che implica non solo che la legge n. 52/1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura” (così Cass. 16/09/2002, n. 13481). Pertanto, vero è che non risulta applicabile alla cessione dei crediti derivanti dal contratto per cui è causa neanche l'art. 117, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, poi trasfusa nell'art. 106, comma 13,
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 163. Conseguentemente, non trova applicazione, nel caso di specie, il principio per il quale l'adesione della pubblica amministrazione debitrice si presume salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica.
Quanto, invece, alla circostanza che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente comunale richieda o meno la manifestazione espressa del consenso del debitore ai fini della sua cedibilità, ritiene questo Tribunale di dover far applicazione del principio recentemente espresso dalla
Suprema Corte (vedi la già citata Cass. 34173/2024) che ha ritenuto che la tesi sostenuta in questa sede dall'attrice non trova riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, il quale prevede che, per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, si deve fare applicazione dell'articolo 9, allegato E, della legge del 1865, secondo il quale
“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà … convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale, richiamando sul punto Cass. 11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/01/2002, n. 981.
L'applicazione della disciplina per cui è causa viene esclusa, infatti, là dove i crediti ceduti non siano quelli di un ente pubblico da intendersi come articolazione della P.A.: cfr. Cass. 13/12/2019,
n. 32788, relativa alla cessione dei crediti vantati verso una fondazione, Cass. 21/12/2017, n. 30658, ove si controverteva dei crediti di una Asl.
Non disconosce, questo Tribunale, che sussistono pronunce anche di diverso avviso (vedi ad. es.
Cass. sent. n. 20739 del 14/10/2015 e Cass. ord. n. 22315 del 15/10/2020) in ordine alla possibilità
3 di intendere un ente locale come possibile destinatario del combinato disposto degli artt. 70 r.d. n.
2240 del 1923 art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Appare però convincente quanto affermato da Cass. 18610/2005 secondo cui la disciplina prevista dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E -che, in deroga al generale principio civilistico della cedibilità dei crediti, subordina all'adesione dell'amministrazione interessata l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni in dipendenza di contratti di appalto di lavori pubblici - sia applicabile non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale di tali disposizioni, confermata dal riferimento delle predette leggi anche ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato, nonché dalle norme secondarie che le estendevano ai comuni ed alle province (art. 112 del r.d. 19 settembre
1899, n. 394, art. 176 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, art. 70 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture.
Deve ritenersi, pertanto, applicabile alla cessione del credito in esame, la richiamata disciplina di natura derogatoria e speciale rispetto a quella prevista dagli artt. 1260 ss. cod. civ. che prevede, ai sensi dell'art. 70 R.D. 2440/1923 e in ragione del richiamo, ivi contenuto, all'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, che affinché la stessa sia efficace nei confronti della p.a., nella vigenza del contratto, il consenso dell'amministrazione ceduta.
L'attrice, al fine di dimostrare l'efficacia della cessione, avrebbe dovuto dedurre e quindi provare che i contratti da cui scaturivano le fatture azionate, non fossero ancora in corso di esecuzione al momento della cessione. Non avendo ottemperato, l'attrice, a tale onere, la domanda non merita accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento n. 6926/2020 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
4 2) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che vengono liquidate in €5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Rago.
Così deciso in Salerno il 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 28/09/2020 al numero 6926/20 R.G., avente ad oggetto: pagamento somme;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Fazio e Ivana Fazio;
ATTRICE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Rago;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.09.2020 la società (ora Parte_2
conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il per Parte_1 Controparte_1 ottenere il pagamento, per sorta capitale, della somma di € 18.632,45 in virtù delle fatture cedute da
Eni SPA ed € 16.707,60 in virtù delle fatture cedute da Eni Gas e Luce SPA, cessioni redatte in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificate al Comune, prodotte in atti. Chiedeva, quindi, il riconoscimento degli interessi – di mora ex art. 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12 ed anatocistici oltre a € 1.544,78 a titolo di NDI ed € 2.960,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da maggiorarsi di interessi come richiesti in sede di precisazione delle conclusioni.
La causa, iscritta al RG N. 6926/20 e la I udienza fissata per il 18/02/21 differita d'ufficio al
23/02/21 in modalità cartolare.
1 Il Comune si costituiva in data 03/02/21 eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Contestava, nel merito, la pretesa creditoria rilevando come non fosse in alcun modo provata e eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del credito vantato ed in particolare con riferimento al credito della fattura n° 146079669 del 16/01/2014 per €2.714,05 e l'intervenuto pagamento delle fatture n°
186014852 del 19/10/2018 e la fattura n° 186016154 del 23/11/2018, per complessivi 6.474,24, pagate con mandati di pagamento n° 559 e 560 del 03/05/2019. Contestava la chiesta applicazione degli interessi moratori ex D.lgs 231/02 e la richiesta di pagamento €1.544,78 per NDI.
Alla prima udienza il Giudice, lette le note depositate dalle parti, concedeva i termini ex art. 183, VI comma cpc n. 1, 2 e 3, rinviando la causa alla data del 1°.02.22 in modalità cartolare.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma cpc, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta e ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni al
30.01.24, in modalità cartolare.
Il Giudice successivamente, considerato il carico del ruolo, rinviava la causa per i medesimi incombenti al 19.05.25 ex art 127 ter cpc.
Precisate, quindi, le conclusioni, il Giudice, con provvedimento del 16.07.2025, rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine perentorio di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. Va preliminarmente osservato che all'atto della costituzione in giudizio, il CP_1
ha eccepito l'inefficacia ed inopponibilità, nei suoi riguardi, della cessione di
[...] credito a base della pretesa, perché giammai accettata da esso Ente, quale debitore ceduto.
Parte attrice, a tale riguardo, ha richiamato l'applicazione, in tema di cessioni dei crediti e relativa opponibilità al debitore ceduto, della disciplina prevista dalla Legge 21 febbraio 1991 n. 52
(“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), che prevede, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto, anche nell'ipotesi in cui si tratti di Pubblica
Amministrazione, che sia sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità, con esclusione dell'applicabilità sia delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 3°, RD n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (che, ai fini dell'opponibilità della cessione, richiede - sino a che il rapporto contrattuale da cui derivano i crediti sia ancora in corso – l'adesione della P.A. alla cessione), sia dell'art. 117 del D. Lgs. n.
163/06 (sostituito dall'art. 106 comma 13^ D. Lgs. n. 50/16) che, ai fini dell'opponibilità della cessione, richiedono – sempre sino a che il rapporto contrattuale derivano i crediti sia ancora in corso – che la P.A. non rifiuti la cessione entro 45 giorni dalla relativa notifica.
La tesi proposta dalla parte attrice non è meritevole di accoglimento.
2 La Suprema Corte (vedi ex plurimis Cass. 34173/2024) ha statuito che la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 r.d. novembre 1923, n. 2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale;
non a caso, l'art. 26, comma 5, della l. n. 109/1994, la quale ha esteso espressamente le disposizioni della l. n. 52/1991 “ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
il che implica non solo che la legge n. 52/1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura” (così Cass. 16/09/2002, n. 13481). Pertanto, vero è che non risulta applicabile alla cessione dei crediti derivanti dal contratto per cui è causa neanche l'art. 117, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, poi trasfusa nell'art. 106, comma 13,
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 163. Conseguentemente, non trova applicazione, nel caso di specie, il principio per il quale l'adesione della pubblica amministrazione debitrice si presume salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica.
Quanto, invece, alla circostanza che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente comunale richieda o meno la manifestazione espressa del consenso del debitore ai fini della sua cedibilità, ritiene questo Tribunale di dover far applicazione del principio recentemente espresso dalla
Suprema Corte (vedi la già citata Cass. 34173/2024) che ha ritenuto che la tesi sostenuta in questa sede dall'attrice non trova riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, il quale prevede che, per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, si deve fare applicazione dell'articolo 9, allegato E, della legge del 1865, secondo il quale
“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà … convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale, richiamando sul punto Cass. 11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/01/2002, n. 981.
L'applicazione della disciplina per cui è causa viene esclusa, infatti, là dove i crediti ceduti non siano quelli di un ente pubblico da intendersi come articolazione della P.A.: cfr. Cass. 13/12/2019,
n. 32788, relativa alla cessione dei crediti vantati verso una fondazione, Cass. 21/12/2017, n. 30658, ove si controverteva dei crediti di una Asl.
Non disconosce, questo Tribunale, che sussistono pronunce anche di diverso avviso (vedi ad. es.
Cass. sent. n. 20739 del 14/10/2015 e Cass. ord. n. 22315 del 15/10/2020) in ordine alla possibilità
3 di intendere un ente locale come possibile destinatario del combinato disposto degli artt. 70 r.d. n.
2240 del 1923 art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Appare però convincente quanto affermato da Cass. 18610/2005 secondo cui la disciplina prevista dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E -che, in deroga al generale principio civilistico della cedibilità dei crediti, subordina all'adesione dell'amministrazione interessata l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni in dipendenza di contratti di appalto di lavori pubblici - sia applicabile non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale di tali disposizioni, confermata dal riferimento delle predette leggi anche ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato, nonché dalle norme secondarie che le estendevano ai comuni ed alle province (art. 112 del r.d. 19 settembre
1899, n. 394, art. 176 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, art. 70 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture.
Deve ritenersi, pertanto, applicabile alla cessione del credito in esame, la richiamata disciplina di natura derogatoria e speciale rispetto a quella prevista dagli artt. 1260 ss. cod. civ. che prevede, ai sensi dell'art. 70 R.D. 2440/1923 e in ragione del richiamo, ivi contenuto, all'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, che affinché la stessa sia efficace nei confronti della p.a., nella vigenza del contratto, il consenso dell'amministrazione ceduta.
L'attrice, al fine di dimostrare l'efficacia della cessione, avrebbe dovuto dedurre e quindi provare che i contratti da cui scaturivano le fatture azionate, non fossero ancora in corso di esecuzione al momento della cessione. Non avendo ottemperato, l'attrice, a tale onere, la domanda non merita accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento n. 6926/2020 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
4 2) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che vengono liquidate in €5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Rago.
Così deciso in Salerno il 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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