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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/12/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 1.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 1625/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna L'ARCO, presso il quale elettivamente domicilia in Sparanise, alla Canonico De Felice, come da procura in atti, RICORRENTE CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a rigetto pensione di vecchiaia L. 503/1992
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 03.03.2022 l'odierna ricorrente presentava ricorso avverso il diniego di concessione di pensione di vecchiaia ai sensi della legge 503/1992. Deduceva quanto segue a fondamento delle proprie prospettazioni. Di essere bracciante agricola e di aver inoltrato in data 29.10.2021 alla sede di Caserta CP_1 domanda tesa ad ottenere la pensione di vecchiaia, ritenendosi invalida nella misura pari o superiore all'80%, a causa delle patologie denunciate nel certificato medico modello SS3, allegato alla domanda;
di aver ricevuto in data 22.11.2021 rigetto da parte dell' CP_1 resistente e di aver presentato avverso tale provvedimento il 1.12.2021 regolare ricorso al Comitato Provinciale, rimasto senza esito. Ritenendo ingiusta la valutazione dell'Ente e trovandosi in regola con la posizione previdenziale (come da estratto conto assicurativo agli atti), adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della riduzione in modo permanente della propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini nella misura pari o superiore all'80%, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della prestazione CP_1 richiesta, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella del riconoscimento giudiziale, oltre a interessi al tasso legale. Il tutto con condanna di spese di giudizio e attribuzione per anticipo fattone.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente per CP_1 impugnare contestare tutte le avverse prospettazioni con svariati argomenti e chiedere il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via preliminare, eccepiva la prescrizione e la decadenza ex lege della richiesta attorea e l'improponibilità per carenza di domanda amministrativa;
la mancata specificità dell'indicazione dell'attività lavorativa svolta nonché delle patologie integranti il requisito sanitario e del presupposto contributivo;
ha altresì argomentato sull'applicabilità della disciplina delle c.d. “finestre” di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, norma che prevede lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione dei requisiti per un periodo di 12 mesi per i dipendenti (e di 18 mesi per gli autonomi) nei riguardi di coloro che abbiano maturato il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia per requisiti anagrafici (65 anni gli uomini e 60 anni le donne).
All'udienza del 31.10.2023 veniva conferito incarico al nominato CTU dottor Per_1
, il quale depositava la perizia in data 05.04.2024.
[...]
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è fondata in fatto e diritto e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
La perizia depositata dal nominato CTU conferma il possesso del requisito sanitario dell'invalidità all'80% reclamato da parte istante dal 29/10/2021. L'ausiliario del giudice, difatti, fornisce parere positivo sul punto, argomentando in ordine alle conseguenze invalidanti di carattere funzionale delle patologie riscontrate, prendendo in esame la documentazione medica in atti, ricostruendo la storia clinica della paziente, motivando sull'esame obiettivo praticato. Nella diagnosi conclusiva formulata dal CTU si legge quanto segue: “poliartrosi, osteoporosi complicata da crolli vertebrali, asma bronchiale, steatosi epatica, vasculopatia cerebrale cronica, deficit cognitivi, s. ansioso depressiva, esiti di pregressa frattura di D12 con marcata cuneizzazione anteriore e posteriore, cardiopatia ipertensiva, dislipidemia, Sindrome di Tietze”. Concludeva, pertanto, dopo valutazione delle patologie diagnosticate e del loro decorso in senso inficiante per le condizioni psico-fisiche, in questi termini: “Le condizioni sanitarie della ricorrente hanno ridotto la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ed in rapporto alla sua età, in modo permanente, con riconoscimento di invalidità percentuale 80%, (ottanta percento), con decorrenza 29-10-2021, talché risulta sussistente il requisito medico-legale legittimante la richiesta fatta di riconoscimento della domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, Dlgs 503/1992, presentata il 29/10/2021”.
Pertanto, la perizia riconosce una percentuale d'invalidità pari a quanto richiesto dalla normativa invocata, dalla data della domanda amministrativa. Né sono state proposte da parte resistente in giudizio contestazioni all'elaborato. Ai fini della decisione che ci occupa rileverebbero eventualmente errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Nello specifico, nulla di tutto questo emerge. Il CTU ha risposto a pieno a tutti i quesiti formulati dal giudice. In definitiva, nulla induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. In altri termini la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico–legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Diversamente opinando, si darebbe la stura, invero, ad una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame.
Per completezza, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Occorre ora comprendere se siffatto accertamento sia sufficiente ad integrare il requisito sanitario specifico richiesto dalla norma per la pensione di vecchiaia anticipata.
Giova, a questo punto, ripercorrere i tratti salienti della disciplina dell'istituto. L'art. 1, del Decreto Legislativo 503/92, che aveva innalzato l'età pensionabile a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ha nel contempo previsto, al comma 8, una riduzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, escludendo espressamente l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età ai lavoratori che hanno un'invalidità non inferiore all'80%:
“Età per il pensionamento di vecchiaia 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo.
[…] 8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. Questo ha comportato che per gli stessi l'età resti fissata a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne, così come era previsto dall'art. 5 della Legge 218/52, ora abrogato dall'art. 16, D.P.R. 1432/71 (cfr. Circolare 50/93). CP_1
Tale possibilità non è stata eliminata dalle previsioni della riforma pensionistica del 2011, la cosiddetta “Legge Fornero”; tuttavia, i requisiti anagrafici debbono essere adeguati all'aspettativa di vita (cfr. Circolare 53/2011; Circolare 35/2012). CP_1 CP_1
Questa possibilità è valida solo per i dipendenti del settore privato, quindi non per gli autonomi e i dipendenti pubblici.
L'istanza di Pensione Anticipata di Vecchiaia può essere presentata all' producendo CP_1 idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, con un certificato su modello SS3 obbligatoriamente compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell' La domanda vera e propria deve essere CP_1 presentata per via telematica tramite un patronato (cfr. all.).
Quanto al requisito sanitario richiesto, il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano un'invalidità – che la norma definisce testualmente tale, senza alcuna precisazione ulteriore - non inferiore all'80%. È vero che in passato c'è stata molta incertezza in ordine al criterio valutativo da utilizzare per individuare la percentuale d'invalidità in caso di istanza di Pensione Anticipata di Vecchiaia. Il nodo del contendere, già oggetto di altre cause analoghe, attiene all'individuazione del tipo di invalidità a cui fare riferimento per stabilire la sussistenza del requisito sanitario, necessario per il riconoscimento della deroga rispetto ai limiti di età per la pensione di vecchiaia: mentre per il riferimento legislativo da richiamare è l'articolo 1 della legge CP_1
n. 222 del 1984 sull'invalidità previdenziale o pensionabile, strettamente connessa alla riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (cfr. memoria di costituzione).
La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, ha stabilito che la percentuale d'invalidità, nel caso della Pensione Anticipata di Vecchiaia, deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992, in pratica quelle che si usano per l'Invalidità Civile (tant'è che secondo la sentenza n. 11750/2015 della Suprema Corte di Cassazione, sez. VI, la Pensione Anticipata di Vecchiaia è compatibile con l'Assegno di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale compresa tra il 74% e il 99%). L'invalidità civile costituisce, dunque, la condizione per acquisire il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 503/1992 (cfr. Corte di Appello Torino, Sez. Lav., sentenza n. 538/2020 del 31 dicembre 2020). Con ricorso dinanzi il Tribunale di Torino, il beneficiario, previo inutile esperimento dell'iter amministrativo al fine di ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, ex art. 1, comma 8, del D.lgs. 503/1992, deducendo di essere in possesso del requisito anagrafico del 55 anno di età, nonché dello status di invalidità civile con una percentuale di invalidità dell'80%, aveva chiamato in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento della CP_1 prestazione previdenziale, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Costituendosi in giudizio l'Ente aveva chiesto il rigetto della domanda, affermando che l'invalidità considerata dalla norma citata, doveva essere accertata secondo i parametri della
“capacità di lavoro” e della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, di cui alla L. 222/1984, non sussistente nel caso, com'è stato eccepito anche nella fattispecie in esame.
Con sentenza n.1120/2019, pubblicata il 2.7.2019, il Tribunale di Torino aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.lgs. 503/1992, condannando l' ad erogare la prestazione. CP_1
Avverso tale pronuncia proponeva appello l chiedendone l'integrale riforma. CP_1
La Corte d'Appello, con una pronuncia molto chiara, ha osservato che il Giudice di primo grado, sulla base della giurisprudenza di legittimità più accorsata (cfr. sent. Cass. 13495/2003 e poi fra tutte Cass. n. 9081/2013), ha correttamente ritenuto che, ai fini del prepensionamento di cui all'art.1, co. 8, D.lgs. 503/1992, l'invalidità che rileva è quella civile, quindi la "capacità lavorativa generica" per l'accertamento dell'invalidità civile (L. 118/1971, L.291/1988, D.lgs. 509/1988, D.M. Min. della Sanità 5.2.1992) e non quella accertata secondo i parametri della L. 222/1984:“Si è già chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità ([…] diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984 (cfr. con la già citata Cass., sent. n. 11750/2015)”. Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte nei precedenti citati è il seguente: a confondere è il rilievo che “la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984”. Tuttavia, “la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”. Quindi, la prospettazione fatta dall' va disattesa. Controparte_2
Accertata la sussistenza del requisito sanitario, dunque, sussistendo, altresì, il compimento del sessantesimo anno da parte dell'assicurato alla data della domanda amministrativa (nascita 1960 e domanda del 2021), nonché il requisito contributivo del periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (cfr. estratto contributivo all.) (art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992) e l'aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 cit.), la controversia può essere decisa nel merito, con il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia.
Ora, per quanto concerne il capo di domanda volto ad ottenere la condanna dell'Ente Previdenziale alla corresponsione in favore dell'istante della pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa o, in via gradata, dalla data dell'accertamento giudiziale, si intende aderire all'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Napoli (cfr. sent. 2140/2019 dell'11.4.2019) anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 118 disp. att. e 132 c.p.c., riportandone il percorso logico-giuridico.
La questione della applicabilità anche all'ipotesi della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore alla misura dell'80% della disciplina delle c.d. “finestre” di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, è stata affrontata da ultimo dalla S. C. con sent. 29191/2018.
Come è noto, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 60° anno di età o il 55° per le donne, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 cit.).
La successiva legislazione è poi intervenuta sui requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in genere e, in particolare, l'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, ha previsto un differimento della decorrenza della pensione creando il c.d. “sistema delle finestre mobili”. Ed infatti, i commi 1 e 2 dell'art. 12 cit. recitano: «1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a cari-co delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni». La norma sopra citata, quindi, prevede che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 o 60 anni (a seconda del sesso), devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per la erogazione della prestazione. Si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992 e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724 del 1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011). Analogamente, devono attendere un anno i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. n. 243 del 2004, con età inferiori a 65 (se uomini) o 60 (se donne): pensione di anzianità (non di vecchiaia).
Dal punto di vista testuale, dunque, come affermato dalla S. C nella sentenza citata n. 29191/2018 “la disposizione dell'art.12, comma 1° individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei " soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ", ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”. In base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato. Quest'ultima normativa, com'è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia "...al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata", secondo la quale l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per l'uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8, ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi “l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini”. La Corte ha anche chiarito che la pensione anticipata di cui dell'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/92 “va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%”. La Suprema Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/ 2015) ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità ([...] diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984". Il Supremo Collegio ha anche sottolineato che la tesi qui sostenuta in merito al significato inclusivo dell'espressione "alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi", trova conforto nell'analoga formula impiegata nella precedente normativa sulle finestre dettata dall'art. 1 comma 5 della legge 247/ 2007, la quale prevedeva appunto uno slittamento dell'accesso “per soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti”. Né infine, a giudizio della S. C., vengono in rilievo principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative, essendo queste “chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale”.
Alla stregua di tutte le considerazioni giuridiche poc'anzi esposte, va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla pensione ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 con decorrenza dal 29.10.2022, ossia con il differimento di 12 mesi rispetto alla data della domanda amministrativa, secondo l'accertamento compiuto dal consulente tecnico;
di conseguenza l' va condannato all'erogazione dei ratei da tale data, oltre accessori come CP_1 per legge.
Per completezza motivazionale e con riferimento all'eccezione dell' sul requisito CP_1 anagrafico (anno di nascita 1960), si osserva che la ricorrente, alla data di riconoscimento della pensione di vecchiaia (febbraio 2021), non aveva ancora maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, visto che nel 2021 bisogna aver raggiunto i 67 anni.
Spese secondo soccombenza, in base ai valori minimi del DM 55/2014 e ss.mm.ii.
Le spese di CTU sono liquidate a carico dell come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto di all'erogazione della Parte_1 pensione di vecchiaia a decorrere dal 29 ottobre 2022;
b) condanna l' al pagamento della relativa prestazione secondo la suindicata CP_1 decorrenza, oltre a interessi legali come per legge;
c) condanna l' soccombente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00, CP_1 oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, IVA e CPA – se dovuti -, secondo i valori minimi del DM 55/2014 e ss.mm.ii., da distrarsi per anticipo fattone;
d) spese di CTU come già liquidate con separato decreto poste a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 1.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 1625/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna L'ARCO, presso il quale elettivamente domicilia in Sparanise, alla Canonico De Felice, come da procura in atti, RICORRENTE CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a rigetto pensione di vecchiaia L. 503/1992
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 03.03.2022 l'odierna ricorrente presentava ricorso avverso il diniego di concessione di pensione di vecchiaia ai sensi della legge 503/1992. Deduceva quanto segue a fondamento delle proprie prospettazioni. Di essere bracciante agricola e di aver inoltrato in data 29.10.2021 alla sede di Caserta CP_1 domanda tesa ad ottenere la pensione di vecchiaia, ritenendosi invalida nella misura pari o superiore all'80%, a causa delle patologie denunciate nel certificato medico modello SS3, allegato alla domanda;
di aver ricevuto in data 22.11.2021 rigetto da parte dell' CP_1 resistente e di aver presentato avverso tale provvedimento il 1.12.2021 regolare ricorso al Comitato Provinciale, rimasto senza esito. Ritenendo ingiusta la valutazione dell'Ente e trovandosi in regola con la posizione previdenziale (come da estratto conto assicurativo agli atti), adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della riduzione in modo permanente della propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini nella misura pari o superiore all'80%, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della prestazione CP_1 richiesta, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella del riconoscimento giudiziale, oltre a interessi al tasso legale. Il tutto con condanna di spese di giudizio e attribuzione per anticipo fattone.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente per CP_1 impugnare contestare tutte le avverse prospettazioni con svariati argomenti e chiedere il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via preliminare, eccepiva la prescrizione e la decadenza ex lege della richiesta attorea e l'improponibilità per carenza di domanda amministrativa;
la mancata specificità dell'indicazione dell'attività lavorativa svolta nonché delle patologie integranti il requisito sanitario e del presupposto contributivo;
ha altresì argomentato sull'applicabilità della disciplina delle c.d. “finestre” di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, norma che prevede lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione dei requisiti per un periodo di 12 mesi per i dipendenti (e di 18 mesi per gli autonomi) nei riguardi di coloro che abbiano maturato il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia per requisiti anagrafici (65 anni gli uomini e 60 anni le donne).
All'udienza del 31.10.2023 veniva conferito incarico al nominato CTU dottor Per_1
, il quale depositava la perizia in data 05.04.2024.
[...]
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è fondata in fatto e diritto e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
La perizia depositata dal nominato CTU conferma il possesso del requisito sanitario dell'invalidità all'80% reclamato da parte istante dal 29/10/2021. L'ausiliario del giudice, difatti, fornisce parere positivo sul punto, argomentando in ordine alle conseguenze invalidanti di carattere funzionale delle patologie riscontrate, prendendo in esame la documentazione medica in atti, ricostruendo la storia clinica della paziente, motivando sull'esame obiettivo praticato. Nella diagnosi conclusiva formulata dal CTU si legge quanto segue: “poliartrosi, osteoporosi complicata da crolli vertebrali, asma bronchiale, steatosi epatica, vasculopatia cerebrale cronica, deficit cognitivi, s. ansioso depressiva, esiti di pregressa frattura di D12 con marcata cuneizzazione anteriore e posteriore, cardiopatia ipertensiva, dislipidemia, Sindrome di Tietze”. Concludeva, pertanto, dopo valutazione delle patologie diagnosticate e del loro decorso in senso inficiante per le condizioni psico-fisiche, in questi termini: “Le condizioni sanitarie della ricorrente hanno ridotto la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ed in rapporto alla sua età, in modo permanente, con riconoscimento di invalidità percentuale 80%, (ottanta percento), con decorrenza 29-10-2021, talché risulta sussistente il requisito medico-legale legittimante la richiesta fatta di riconoscimento della domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, Dlgs 503/1992, presentata il 29/10/2021”.
Pertanto, la perizia riconosce una percentuale d'invalidità pari a quanto richiesto dalla normativa invocata, dalla data della domanda amministrativa. Né sono state proposte da parte resistente in giudizio contestazioni all'elaborato. Ai fini della decisione che ci occupa rileverebbero eventualmente errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Nello specifico, nulla di tutto questo emerge. Il CTU ha risposto a pieno a tutti i quesiti formulati dal giudice. In definitiva, nulla induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. In altri termini la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico–legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Diversamente opinando, si darebbe la stura, invero, ad una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame.
Per completezza, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Occorre ora comprendere se siffatto accertamento sia sufficiente ad integrare il requisito sanitario specifico richiesto dalla norma per la pensione di vecchiaia anticipata.
Giova, a questo punto, ripercorrere i tratti salienti della disciplina dell'istituto. L'art. 1, del Decreto Legislativo 503/92, che aveva innalzato l'età pensionabile a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ha nel contempo previsto, al comma 8, una riduzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, escludendo espressamente l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età ai lavoratori che hanno un'invalidità non inferiore all'80%:
“Età per il pensionamento di vecchiaia 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo.
[…] 8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. Questo ha comportato che per gli stessi l'età resti fissata a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne, così come era previsto dall'art. 5 della Legge 218/52, ora abrogato dall'art. 16, D.P.R. 1432/71 (cfr. Circolare 50/93). CP_1
Tale possibilità non è stata eliminata dalle previsioni della riforma pensionistica del 2011, la cosiddetta “Legge Fornero”; tuttavia, i requisiti anagrafici debbono essere adeguati all'aspettativa di vita (cfr. Circolare 53/2011; Circolare 35/2012). CP_1 CP_1
Questa possibilità è valida solo per i dipendenti del settore privato, quindi non per gli autonomi e i dipendenti pubblici.
L'istanza di Pensione Anticipata di Vecchiaia può essere presentata all' producendo CP_1 idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, con un certificato su modello SS3 obbligatoriamente compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell' La domanda vera e propria deve essere CP_1 presentata per via telematica tramite un patronato (cfr. all.).
Quanto al requisito sanitario richiesto, il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano un'invalidità – che la norma definisce testualmente tale, senza alcuna precisazione ulteriore - non inferiore all'80%. È vero che in passato c'è stata molta incertezza in ordine al criterio valutativo da utilizzare per individuare la percentuale d'invalidità in caso di istanza di Pensione Anticipata di Vecchiaia. Il nodo del contendere, già oggetto di altre cause analoghe, attiene all'individuazione del tipo di invalidità a cui fare riferimento per stabilire la sussistenza del requisito sanitario, necessario per il riconoscimento della deroga rispetto ai limiti di età per la pensione di vecchiaia: mentre per il riferimento legislativo da richiamare è l'articolo 1 della legge CP_1
n. 222 del 1984 sull'invalidità previdenziale o pensionabile, strettamente connessa alla riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (cfr. memoria di costituzione).
La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, ha stabilito che la percentuale d'invalidità, nel caso della Pensione Anticipata di Vecchiaia, deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992, in pratica quelle che si usano per l'Invalidità Civile (tant'è che secondo la sentenza n. 11750/2015 della Suprema Corte di Cassazione, sez. VI, la Pensione Anticipata di Vecchiaia è compatibile con l'Assegno di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale compresa tra il 74% e il 99%). L'invalidità civile costituisce, dunque, la condizione per acquisire il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 503/1992 (cfr. Corte di Appello Torino, Sez. Lav., sentenza n. 538/2020 del 31 dicembre 2020). Con ricorso dinanzi il Tribunale di Torino, il beneficiario, previo inutile esperimento dell'iter amministrativo al fine di ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, ex art. 1, comma 8, del D.lgs. 503/1992, deducendo di essere in possesso del requisito anagrafico del 55 anno di età, nonché dello status di invalidità civile con una percentuale di invalidità dell'80%, aveva chiamato in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento della CP_1 prestazione previdenziale, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Costituendosi in giudizio l'Ente aveva chiesto il rigetto della domanda, affermando che l'invalidità considerata dalla norma citata, doveva essere accertata secondo i parametri della
“capacità di lavoro” e della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, di cui alla L. 222/1984, non sussistente nel caso, com'è stato eccepito anche nella fattispecie in esame.
Con sentenza n.1120/2019, pubblicata il 2.7.2019, il Tribunale di Torino aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.lgs. 503/1992, condannando l' ad erogare la prestazione. CP_1
Avverso tale pronuncia proponeva appello l chiedendone l'integrale riforma. CP_1
La Corte d'Appello, con una pronuncia molto chiara, ha osservato che il Giudice di primo grado, sulla base della giurisprudenza di legittimità più accorsata (cfr. sent. Cass. 13495/2003 e poi fra tutte Cass. n. 9081/2013), ha correttamente ritenuto che, ai fini del prepensionamento di cui all'art.1, co. 8, D.lgs. 503/1992, l'invalidità che rileva è quella civile, quindi la "capacità lavorativa generica" per l'accertamento dell'invalidità civile (L. 118/1971, L.291/1988, D.lgs. 509/1988, D.M. Min. della Sanità 5.2.1992) e non quella accertata secondo i parametri della L. 222/1984:“Si è già chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità ([…] diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984 (cfr. con la già citata Cass., sent. n. 11750/2015)”. Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte nei precedenti citati è il seguente: a confondere è il rilievo che “la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984”. Tuttavia, “la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”. Quindi, la prospettazione fatta dall' va disattesa. Controparte_2
Accertata la sussistenza del requisito sanitario, dunque, sussistendo, altresì, il compimento del sessantesimo anno da parte dell'assicurato alla data della domanda amministrativa (nascita 1960 e domanda del 2021), nonché il requisito contributivo del periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (cfr. estratto contributivo all.) (art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992) e l'aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 cit.), la controversia può essere decisa nel merito, con il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia.
Ora, per quanto concerne il capo di domanda volto ad ottenere la condanna dell'Ente Previdenziale alla corresponsione in favore dell'istante della pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa o, in via gradata, dalla data dell'accertamento giudiziale, si intende aderire all'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Napoli (cfr. sent. 2140/2019 dell'11.4.2019) anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 118 disp. att. e 132 c.p.c., riportandone il percorso logico-giuridico.
La questione della applicabilità anche all'ipotesi della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore alla misura dell'80% della disciplina delle c.d. “finestre” di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, è stata affrontata da ultimo dalla S. C. con sent. 29191/2018.
Come è noto, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 60° anno di età o il 55° per le donne, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 cit.).
La successiva legislazione è poi intervenuta sui requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in genere e, in particolare, l'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, ha previsto un differimento della decorrenza della pensione creando il c.d. “sistema delle finestre mobili”. Ed infatti, i commi 1 e 2 dell'art. 12 cit. recitano: «1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a cari-co delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni». La norma sopra citata, quindi, prevede che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 o 60 anni (a seconda del sesso), devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per la erogazione della prestazione. Si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992 e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724 del 1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011). Analogamente, devono attendere un anno i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. n. 243 del 2004, con età inferiori a 65 (se uomini) o 60 (se donne): pensione di anzianità (non di vecchiaia).
Dal punto di vista testuale, dunque, come affermato dalla S. C nella sentenza citata n. 29191/2018 “la disposizione dell'art.12, comma 1° individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei " soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ", ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”. In base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato. Quest'ultima normativa, com'è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia "...al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata", secondo la quale l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per l'uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8, ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi “l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini”. La Corte ha anche chiarito che la pensione anticipata di cui dell'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/92 “va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%”. La Suprema Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/ 2015) ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità ([...] diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984". Il Supremo Collegio ha anche sottolineato che la tesi qui sostenuta in merito al significato inclusivo dell'espressione "alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi", trova conforto nell'analoga formula impiegata nella precedente normativa sulle finestre dettata dall'art. 1 comma 5 della legge 247/ 2007, la quale prevedeva appunto uno slittamento dell'accesso “per soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti”. Né infine, a giudizio della S. C., vengono in rilievo principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative, essendo queste “chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale”.
Alla stregua di tutte le considerazioni giuridiche poc'anzi esposte, va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla pensione ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 con decorrenza dal 29.10.2022, ossia con il differimento di 12 mesi rispetto alla data della domanda amministrativa, secondo l'accertamento compiuto dal consulente tecnico;
di conseguenza l' va condannato all'erogazione dei ratei da tale data, oltre accessori come CP_1 per legge.
Per completezza motivazionale e con riferimento all'eccezione dell' sul requisito CP_1 anagrafico (anno di nascita 1960), si osserva che la ricorrente, alla data di riconoscimento della pensione di vecchiaia (febbraio 2021), non aveva ancora maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, visto che nel 2021 bisogna aver raggiunto i 67 anni.
Spese secondo soccombenza, in base ai valori minimi del DM 55/2014 e ss.mm.ii.
Le spese di CTU sono liquidate a carico dell come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto di all'erogazione della Parte_1 pensione di vecchiaia a decorrere dal 29 ottobre 2022;
b) condanna l' al pagamento della relativa prestazione secondo la suindicata CP_1 decorrenza, oltre a interessi legali come per legge;
c) condanna l' soccombente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00, CP_1 oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, IVA e CPA – se dovuti -, secondo i valori minimi del DM 55/2014 e ss.mm.ii., da distrarsi per anticipo fattone;
d) spese di CTU come già liquidate con separato decreto poste a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini