Art. 20.
Per il recupero delle indennita' non dovute la Cassa puo' emettere, a norma dell'articolo precedente, contro il lavoratore ingiunzione di pagamento che sara' resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove il lavoratore risiede, ferma restando ogni eventuale azione che possa competere verso il datore di lavoro per responsabilita' nel pagamento delle indennita' stesse.
Per il procedimento esecutivo si osservano le norme del R. decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Per il recupero delle indennita' non dovute la Cassa puo' emettere, a norma dell'articolo precedente, contro il lavoratore ingiunzione di pagamento che sara' resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove il lavoratore risiede, ferma restando ogni eventuale azione che possa competere verso il datore di lavoro per responsabilita' nel pagamento delle indennita' stesse.
Per il procedimento esecutivo si osservano le norme del R. decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.