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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 38/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 38 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 10/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
RI (CE) alla via Rossini, 3, C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Cesa (CE) alla via Giuseppe Verdi,
14, presso lo studio dell'avvocato Antonio Emanuele Oliva, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], residente Parte_2
in Gricignano di Aversa (CE) alla via Nenni, 7/B, C.F.
, elettivamente domiciliata in Gricignano C.F._2
di Aversa (CE) alla Via Aldo Moro, 18, presso lo studio dell'avvocato Nicola Tessitore, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 7 gennaio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
16/08/1990 in Succivo (CE) dal quale sono nati tre figli ( CP_1
nata ad [...] il [...], , nato ad
[...] Controparte_2
Aversa il 18/01/1990 e , nato ad [...] il CP_3
29/01/1993), hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
Pag. 2 di 4 1) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualunque forma di reciproco mantenimento, in quanto ciascuno si ritiene economicamente autosufficiente, sulla base dei proventi delle suddette attività lavorative.
2) I figli e , continueranno ad Controparte_1 CP_3
abitare con la madre alla via P. Nenni n. 7, Parte_2
mente l'altro figlio continuerà a vivere insieme Controparte_2
alla zia dalla quale viene anche Persona_1
economicamente assistito.
3) I coniugi si impegnano a garantirsi reciproco rispetto personale.
4) Fare ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Succivo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di separazione coniugale per cui si procede.
Con note depositate il 4 aprile 2025, le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 10 aprile 2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM ha apposto il Visto in data ____.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Pag. 3 di 4 In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_2
Napoli il 18/11/1971) alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Succivo
(CE) (Atto n. 44, P. II, S. A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1990) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 6/5/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 38/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 38 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 10/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
RI (CE) alla via Rossini, 3, C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Cesa (CE) alla via Giuseppe Verdi,
14, presso lo studio dell'avvocato Antonio Emanuele Oliva, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], residente Parte_2
in Gricignano di Aversa (CE) alla via Nenni, 7/B, C.F.
, elettivamente domiciliata in Gricignano C.F._2
di Aversa (CE) alla Via Aldo Moro, 18, presso lo studio dell'avvocato Nicola Tessitore, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 7 gennaio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
16/08/1990 in Succivo (CE) dal quale sono nati tre figli ( CP_1
nata ad [...] il [...], , nato ad
[...] Controparte_2
Aversa il 18/01/1990 e , nato ad [...] il CP_3
29/01/1993), hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
Pag. 2 di 4 1) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualunque forma di reciproco mantenimento, in quanto ciascuno si ritiene economicamente autosufficiente, sulla base dei proventi delle suddette attività lavorative.
2) I figli e , continueranno ad Controparte_1 CP_3
abitare con la madre alla via P. Nenni n. 7, Parte_2
mente l'altro figlio continuerà a vivere insieme Controparte_2
alla zia dalla quale viene anche Persona_1
economicamente assistito.
3) I coniugi si impegnano a garantirsi reciproco rispetto personale.
4) Fare ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Succivo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di separazione coniugale per cui si procede.
Con note depositate il 4 aprile 2025, le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 10 aprile 2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM ha apposto il Visto in data ____.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Pag. 3 di 4 In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_2
Napoli il 18/11/1971) alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Succivo
(CE) (Atto n. 44, P. II, S. A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1990) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 6/5/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4