CASS
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2024, n. 22500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22500 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato SERRA MARIA che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22500 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO _LA 4'kyfoirtiAA 1. Conr1M21133222a sopra indicata, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato AL NO colpevole dei reati di porto illegale di arma, di minaccia grave e di esplosione pericolosa in pubblico, riuniti in continuazione, e, applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa. La responsabilità dell'imputato è stata riconosciuta sulla base del riscontro fornito da un bossolo rinvenuto sul posto che, a seguito di idonea indagine scientifica, è risultato essere stato esploso da una pistola trovata in mano all'imputato nove giorni dopo i fatti. Le indagini hanno consentito, soprattutto attraverso la testimonianza di IL AT NO, compagna di una delle p.o., di individuare il TT e, successivamente sulla base dei loro rapporti e della frase relativa al quartiere di Paolo VI esclamata durante l'esplosione dei colpi, anche l'imputato come concorrente morale della "spedizione punitiva" scaturita da una lite ivi avvenuta due giorni prima tra lui e FR BO. I giudici di appello, valutati gli elementi indiziari acquisiti, hanno confermato la prima decisione, sia per l'attribuzione della responsabilità che per la quantificazione della pena irrogata all'imputato. 2. AL NO ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l'ordinanza sopra indicata, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, il difensore del condannato lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in merito alla valutazione degli elementi indiziari posti a base dell'accertamento di responsabilità quale concorrente morale. Si evidenzia il ritenuto carattere apodittico di alcuni punti di fatto: il movente;
la genuinità delle dichiarazioni di IL AT NO, nonché si contesta l'individuazione dell'imputato come concorrente morale sulla base dei risultati balistici che hanno consentito di riconoscere nella pistola trovata alcuni giorni dopo in possesso del NO quella che aveva sparato almeno uno dei colpi. Si ritiene che sia illogico desumere il concorso morale dell'imputato sulla base della detenzione accertata alcuni giorni dopo il fatto, oltre che in contrasto con una corretta valutazione del compendio indiziario e il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. in merito al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato. La Corte territoriale ha motivato sulla quantificazione della pena irrogata in modo sensibilmente superiore al minimo edittale, ma non avrebbe chiarito i motivi che hanno determinato gli aumenti di pena stabiliti nell'ambito della continuazione, risultando così una pena paragonabile a un surrettizio cumulo materiale. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria St224, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondatquindi, meritevole di rigetto. 2. In relazione al primo motivo di ricorso, infatti, va preliminarmente considerato che ragionamento sviluppato dalla Corte di appello - la quale riporta una serie di elementi indiziari logicamente connessi tra loro con i quali ritiene provato che fra i concorrenti dei reati contestati, quanto meno a livello morale, vi fosse anche l'imputato - non appare incongruo, né manifestamente illogico. La detenzione della medesima pistola che aveva già sparato, in realizzazione dei fatti di cui al capo di imputazione, in capo al ricorrente i come accertata successivamente ai fatti per cui è stato condannato, lo specifico movente individuato in capo all'imputato con le indicazioni fornite dalla testimone NO e il riferimento fatto dagli aggressori all'episodio relativo a BO nel quartiere Paolo VI, in occasione del quale era avvenuto lo scontro con il NO sorreggono adeguatamente la decisione qui impugnata oltre ogni ragionevole dubbio. Va, inoltre, qui ribadito l'orientamento affermato da questa Corte con Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364 - 01, secondo cui "risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente il denunciato vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato solo per detto reato, assolvendolo da quello di concorso in detenzione)", come anche, in diversa fattispecie, "Nell'ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato" (Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, Beccalli e altri, Rv. 253915 - 01). 3. Anche il secondo motivo di ricorso risulta essere infondato;
infat:ti, la pena massima per la minaccia grave è di anni uno di reclusione e la pena massima per la forma più grave del reato di cui all'art. 703 cod. pen. è di mesi uno di arresto. Il complessivo aumento per la ritenuta continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. tra i diversi reati è stato di anni uno di reclusione e 1.000 euro di reclusione il quale, pur apparendo prossimo al cumulo materiale, è stato motivato adeguatamente. In particolare, la sentenza di primo grado si è spesa più diffusamente rispetto ai precedenti penali commessi in violazione della legge sulle armi da parte dell'imputato - qui ricorrente - che è stato anche ritenuto "delinquente abituale", e, per quanto più sinteticamente, tale assunto relativo ai precedenti penali è stato confermato anche in secondo grado a cui, inoltre, ha fatto seguito l'ulteriore valutazione sulla pena relativa alla "particolare spinta criminale", desunta dal fatto ritenuto di "allarmante gravità" consistito nell'uso di armi da fuoco in luogo pubblico e in orario diurno con i relativi concreti pericoli per l'incolumità dei presenti, nonché la circostanza relativa all'arma "pronta a far fuoco" quando è stata rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. 4. Dalle considerazioni ora esposte deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato SERRA MARIA che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22500 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO _LA 4'kyfoirtiAA 1. Conr1M21133222a sopra indicata, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato AL NO colpevole dei reati di porto illegale di arma, di minaccia grave e di esplosione pericolosa in pubblico, riuniti in continuazione, e, applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa. La responsabilità dell'imputato è stata riconosciuta sulla base del riscontro fornito da un bossolo rinvenuto sul posto che, a seguito di idonea indagine scientifica, è risultato essere stato esploso da una pistola trovata in mano all'imputato nove giorni dopo i fatti. Le indagini hanno consentito, soprattutto attraverso la testimonianza di IL AT NO, compagna di una delle p.o., di individuare il TT e, successivamente sulla base dei loro rapporti e della frase relativa al quartiere di Paolo VI esclamata durante l'esplosione dei colpi, anche l'imputato come concorrente morale della "spedizione punitiva" scaturita da una lite ivi avvenuta due giorni prima tra lui e FR BO. I giudici di appello, valutati gli elementi indiziari acquisiti, hanno confermato la prima decisione, sia per l'attribuzione della responsabilità che per la quantificazione della pena irrogata all'imputato. 2. AL NO ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l'ordinanza sopra indicata, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, il difensore del condannato lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in merito alla valutazione degli elementi indiziari posti a base dell'accertamento di responsabilità quale concorrente morale. Si evidenzia il ritenuto carattere apodittico di alcuni punti di fatto: il movente;
la genuinità delle dichiarazioni di IL AT NO, nonché si contesta l'individuazione dell'imputato come concorrente morale sulla base dei risultati balistici che hanno consentito di riconoscere nella pistola trovata alcuni giorni dopo in possesso del NO quella che aveva sparato almeno uno dei colpi. Si ritiene che sia illogico desumere il concorso morale dell'imputato sulla base della detenzione accertata alcuni giorni dopo il fatto, oltre che in contrasto con una corretta valutazione del compendio indiziario e il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. in merito al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato. La Corte territoriale ha motivato sulla quantificazione della pena irrogata in modo sensibilmente superiore al minimo edittale, ma non avrebbe chiarito i motivi che hanno determinato gli aumenti di pena stabiliti nell'ambito della continuazione, risultando così una pena paragonabile a un surrettizio cumulo materiale. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria St224, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondatquindi, meritevole di rigetto. 2. In relazione al primo motivo di ricorso, infatti, va preliminarmente considerato che ragionamento sviluppato dalla Corte di appello - la quale riporta una serie di elementi indiziari logicamente connessi tra loro con i quali ritiene provato che fra i concorrenti dei reati contestati, quanto meno a livello morale, vi fosse anche l'imputato - non appare incongruo, né manifestamente illogico. La detenzione della medesima pistola che aveva già sparato, in realizzazione dei fatti di cui al capo di imputazione, in capo al ricorrente i come accertata successivamente ai fatti per cui è stato condannato, lo specifico movente individuato in capo all'imputato con le indicazioni fornite dalla testimone NO e il riferimento fatto dagli aggressori all'episodio relativo a BO nel quartiere Paolo VI, in occasione del quale era avvenuto lo scontro con il NO sorreggono adeguatamente la decisione qui impugnata oltre ogni ragionevole dubbio. Va, inoltre, qui ribadito l'orientamento affermato da questa Corte con Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364 - 01, secondo cui "risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente il denunciato vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato solo per detto reato, assolvendolo da quello di concorso in detenzione)", come anche, in diversa fattispecie, "Nell'ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato" (Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, Beccalli e altri, Rv. 253915 - 01). 3. Anche il secondo motivo di ricorso risulta essere infondato;
infat:ti, la pena massima per la minaccia grave è di anni uno di reclusione e la pena massima per la forma più grave del reato di cui all'art. 703 cod. pen. è di mesi uno di arresto. Il complessivo aumento per la ritenuta continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. tra i diversi reati è stato di anni uno di reclusione e 1.000 euro di reclusione il quale, pur apparendo prossimo al cumulo materiale, è stato motivato adeguatamente. In particolare, la sentenza di primo grado si è spesa più diffusamente rispetto ai precedenti penali commessi in violazione della legge sulle armi da parte dell'imputato - qui ricorrente - che è stato anche ritenuto "delinquente abituale", e, per quanto più sinteticamente, tale assunto relativo ai precedenti penali è stato confermato anche in secondo grado a cui, inoltre, ha fatto seguito l'ulteriore valutazione sulla pena relativa alla "particolare spinta criminale", desunta dal fatto ritenuto di "allarmante gravità" consistito nell'uso di armi da fuoco in luogo pubblico e in orario diurno con i relativi concreti pericoli per l'incolumità dei presenti, nonché la circostanza relativa all'arma "pronta a far fuoco" quando è stata rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. 4. Dalle considerazioni ora esposte deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore