Art. 2. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 11.700.000 euro annui, si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternita' delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , in considerazione dei diversi settori produttivi.
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo di cui al comma 1, si provvede a rimodulare le aliquote contributive di cui all'articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , con la procedura di cui al comma 5 del predetto articolo 79, nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entita' dei suddetti scostamenti e sulla misura della variazione delle aliquote di cui al precedente periodo.
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 79, commi 1 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e' il seguente:
«Art. 79 (Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato). - 1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'art. 78, e' dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 , per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 ; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418 .
2.-4. (Omissis).
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.».
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo di cui al comma 1, si provvede a rimodulare le aliquote contributive di cui all'articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , con la procedura di cui al comma 5 del predetto articolo 79, nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entita' dei suddetti scostamenti e sulla misura della variazione delle aliquote di cui al precedente periodo.
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 79, commi 1 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e' il seguente:
«Art. 79 (Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato). - 1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'art. 78, e' dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 , per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 ; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418 .
2.-4. (Omissis).
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.».