Versione
5 maggio 1985
5 maggio 1985
Art. 8. Agevolazioni per reinvestimenti nel settore
teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante
Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:
a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilita' ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , se reinvestita nella produzione di spettacoli;
b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilita' ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.
L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.
L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non puo' eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire.
L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attivita', nonche' i relativi piani di finanziamento.
Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:
1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;
2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;
3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.
Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonche' l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.
teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante
Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:
a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilita' ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , se reinvestita nella produzione di spettacoli;
b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilita' ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.
L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.
L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non puo' eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire.
L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attivita', nonche' i relativi piani di finanziamento.
Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:
1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;
2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;
3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.
Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonche' l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 21/06/1986 n. 24 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 21 giugno 1986 · 0.47839013
L\'Associazione generale italiana dello spettacolo con riferimento alla circolare n. 9 del 25 marzo 1986, con la quale la scrivente ha impartito le istruzioni applicative in ordine al Titolo II della L. 30 aprile 1985, n. 163 ed al D.M. 4 giugno 1985, ha chiesto chiarimenti sui seguenti problemi. 1) Attestazione del Ministero del Turismo e spettacolo (art. 3, comma 1, D.M. 4 giugno 1985) Poiche\' sono sorte difficolta\' circa l\'acquisizione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo della certificazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, viene prospettata "l\'esigenza di consentire -solo in sede di prima applicazione - che si accluda alla dichiarazione stessa …
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