Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Oscuramento disposto
'AULA B'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE
Numero registro generale 17668/2024 Numero sezionale 3931/2025 Numero di raccolta generale 727/2026 Data pubblicazione 13/01/2026
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott.ssa LU ES
Dott.ssa GABRIELLA MARCHESE
- Presidente - - Consigliera -
Dott. FABRIZIO GANDINI
- Consigliere -
R.G.N. 17668/2024 Cron. Rep.
Dott. RICCARDO ROSETTI
- Consigliere -
P.U. 30/9/2025
Dott. EL CE
- Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Provvidenze per le
vittime del dovere.
Speciale elargizione.
Decorrenza della rivalutazione.
sul ricorso 17668-2024 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12
- ricorrente -
contro
DI VA, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall'avvocato ANDREA BAVA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-
controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 348 del 2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 31 maggio 2024 (R.G.N. 596/2023). Udita la relazione della causa, svolta all'udienza dal Consigliere Angelo Cerulo.
Firmato Da: EL CE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 36943137b2e0097- Firmato Da: LU ES Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 417c03e6599eas
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Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per il ricorrente, l'avvocato dello Stato MASSIMO GIANNUZZI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Udito, per il controricorrente, l'avvocato ANDREA BAVA, che ha ribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame del Ministro dell'Interno e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini che aveva riconosciuto al signor VA ND, a decorrere dal primo gennaio 2003, la rivalutazione della speciale elargizione prevista per le vittime del dovere. La Corte territoriale premette che l'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, ha esteso alle vittime del dovere la speciale elargizione già accordata alle vittime del terrorismo e determinata, a decorrere dal gennaio 2003, nell'importo di Euro 200.000,00 (art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 369). Nel disattendere le doglianze del Ministero dell'Interno, i giudici d'appello argomentano che la rivalutazione di tale provvidenza dev'essere corrisposta anche alle vittime del dovere, sin dal gennaio 2003, sull'importo di Euro 200.000,00, in quanto solo così può essere salvaguardato il principio perequativo che permea la materia» e conduce alla <<effettiva equiparazione fra le vittime del dovere e le vittime del terrorismo» (pagina 8 della pronuncia impugnata).
2. Contro tali statuizioni ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno, articolando un motivo di censura. 3.- Il signor VA ND replica con controricorso, illustrato da memoria in prossimità dell'udienza pubblica.
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4.- Il ricorso, dopo infruttuosa trattazione camerale, è stato none 13/01/2026 all'udienza pubblica del 30 settembre 2025.
fissato
5.- Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. 6.- All'udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese, formulando le richieste riportate in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il Ministero dell'Interno denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alla luce dell'art. 11 delle preleggi. Avrebbe errato la Corte di merito nel rivalutare sin dal gennaio 2003 la speciale elargizione riconosciuta alle vittime del dovere solo dall'art. 34 del d.l. n. 159 del 2007. L'individuazione di una decorrenza della rivalutazione anteriore rispetto alla data in cui la speciale elargizione è stata estesa alle vittime del dovere <<si risolverebbe in un'applicazione retroattiva della norma» (pagina 4 del ricorso per cassazione), in contrasto con l'art. 11 delle preleggi, che sancisce l'operatività delle leggi soltanto per il futuro. Ad ogni modo, anche a voler conferire rilievo all'intento perequativo valorizzato dai giudici d'appello, la decorrenza della rivalutazione non potrebbe essere ancorata a un momento anteriore al 26 agosto 2004, data di entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004, che ha disposto la corresponsione della speciale elargizione nell'ammontare massimo di Euro 200.000,00. Una diversa interpretazione sarebbe foriera di un'arbitraria disparità di trattamento tra le vittime del dovere e le vittime del terrorismo, che beneficerebbero dell'attualizzazione della provvidenza soltanto a partire dal 26 agosto 2004. 2.- Le censure sono fondate, nei limiti di séguito esposti.
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3. Il ricorso interpella questa Corte sulla decorrente 13/01/2026 rivalutazione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 302 del 1990, e applicabile, come il Sostituto Procuratore Generale rimarca, anche alla speciale elargizione concessa alle vittime del dovere. Si tratta, in particolare, dell'automatica rivalutazione annuale, commisurata al tasso d'inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e volta a <<mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell'importo economico fissato dal legislatore, mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione» (Cass., sez. lav., 30 maggio 2025, n. 14603, punto 4 dei Motivi della decisione). Alla decorrenza dal gennaio 2003, identificata dalla sentenza d'appello e dal controricorrente, il ricorso contrappone un diverso dies a quo, legato al novembre 2007 (data di entrata in vigore del d.l. n. 159 del 2007, come convertito) o, in via gradata, al 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, richiamata dal d.l. n. 159 del 2007). 4.- Al fine d'inquadrare le questioni devolute, giova ripercorrere, nei suoi tratti salienti, l'evoluzione della disciplina applicabile. L'art. 1 della legge n. 302 del 1990, nell'introdurre «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», attribuisce una elargizione <<[a] chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (comma 1) o «in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale» (comma 2). La medesima elargizione spetta «a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi» legati a contesti terroristici o mafiosi
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(comma 3) o «in conseguenza dell'assistenza prestata e lege13/01/2026 richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni» di cui al medesimo art. 1 della legge n. 302 del 1990, che si siano svolte <<nel territorio dello Stato»> (comma 4). 5.- Il d.l. n. 337 del 2003 è intervenuto allo scopo di «prevedere specifiche provvidenze di carattere economico per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le misure di sostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all'estero» (Preambolo del citato decreto-legge). In tale contesto, il legislatore ha rideterminato, tra l'altro, l'importo dell'elargizione di cui all'art. 1 della legge n. 302 del 1990 e, all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 337 del 2003, così come modificato in sede di conversione, ha innalzato l'importo dell'elargizione ad Euro 200.000,00, con esclusivo riguardo agli eventi successivi alla data del primo gennaio 2003. 6. La legge 3 agosto 2004, n. 206, ha quindi dettato <<Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e, nell'ambito di una ridefinizione organica della normativa, all'art. 5, comma 1, ha fissato l'ammontare dell'elargizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990, destinata alle vittime del terrorismo, <nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale». La citata misura massima, dapprima circoscritta agli eventi successivi al primo gennaio 2003, assume così portata generale, come anche il Sostituto Procuratore Generale rammenta nella memoria scritta.
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Il legislatore, all'art. 5, comma 2, ha quindi esteso tale incremone 13/01/2026 <<anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6», comma 1. La previsione da ultimo richiamata prescrive di rivalutare <le percentuali d'invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore» della legge n. 206 del 2004, *tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale».
7. L'art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, definisce la platea delle vittime del dovere, includendo, anzitutto, i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466: i magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, <<i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2» della legge n. 466 del 1980, <abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego». Fra le vittime del dovere si annoverano anche gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della
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pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro contagione 13/01/2026 contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità». Alle vittime del dovere l'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005 equipara <<coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative». 8.- Alle vittime del dovere, così come definite dall'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, si raccorda la previsione dell'art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), che viene in rilievo nell'odierno giudizio. Nella formulazione originaria, la disposizione in esame contemplava l'erogazione, per il solo anno 2007, dell'elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 206 del 2004 e identificava i beneficiari nelle <<vittime del dovere [...], di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», nelle «vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, [...] riconosciute alla data di entrata in vigore», del decreto-legge e nei familiari superstiti di entrambe le categorie di vittime. La legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, ha esteso anche agli anni successivi una provvidenza originariamente limitata all'anno 2007 e ha poi avuto cura di quantificare le coperture finanziarie indispensabili. 9.- Nell'odierno giudizio, si controverte sulla speciale elargizione regolata dall'art. 5, comma 1, della legge n. 206 del 2004, che l'art. 34 del d.l. n. 159 del 2007 ha esteso anche alle vittime del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005. Nel caso di
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specie, i fatti allegati a fondamento del diritto alla speciale elargine 13/01/2026 risalgono al 1977. 10.- Nel dirimere la questione ermeneutica oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, occorre muovere dal dato testuale, che presenta un tenore inequivocabile. L'art. 34, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007 sancisce la corresponsione alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti delle *elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206», determinate nella misura massima di Euro 200.000,00, a partire dal 26 agosto 2004. L'estensione così disposta si correla, dunque, a un preciso referente normativo, la legge n. 206 del 2004, e alla rideterminazione dell'importo della speciale elargizione, in quel contesto operata in termini generali e non più settoriali, come nel d.l. n. 337 del 2003. 11. Il dettato letterale rivela l'intento del legislatore di estendere la provvidenza, così come concretamente definita nel suo importo pecuniario dalla legge n. 206 del 2004. Dal richiamo all'elargizione disciplinata dalla legge n. 206 del 2004 derivano i seguenti corollari. 12.- In primo luogo, la menzione dell'importo fissato dalla legge n. 206 del 2004 implica, quale conseguenza ineludibile, l'operatività del peculiare meccanismo di rivalutazione, finalizzato all'adeguamento dell'ammontare quantificato dalla legge. 12.1.- Nel menzionare la provvidenza disciplinata dall'art. 5 della legge n. 206 del 2004, la legge ha consapevolmente scelto di estendere anche un profilo che definisce e rappresenta il tratto qualificante di tale assetto: la rivalutazione dell'importo. La normativa richiamata è inscindibile e non può essere applicata in modo parziale, avulso da quella rivalutazione che concorre a garantire la perdurante adeguatezza della tutela.
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La rivalutazione non può che decorrere dal 26 agosto 200 13/01/2026 quanto il legislatore del 2004 ha determinato alla stregua dei valori allora vigenti l'importo di Euro 200.000,00. Pertanto, a decorrere dell'entrata in vigore della legge, tale importo dev'essere maggiorato della rivalutazione, al fine di neutralizzare gli effetti delle dinamiche inflattive. 12.2. Non può essere dunque condivisa la tesi che il ricorrente propugna in via principale, ancorando il dies a quo dell'adeguamento alla data di entrata in vigore del d.l. n. 159 del 2007, sul presupposto che una diversa interpretazione confligga con il canone d'irretroattività (art. 11 delle preleggi). È la legge stessa, nel riallacciarsi alla disciplina della legge n. 206 del 2004, a sancire l'applicazione del meccanismo di adeguamento che a tale disciplina si affianca, secondo le cadenze temporali previste dalla normativa richiamata. Nessun elemento testuale corrobora la diversa esegesi che, per le vittime del dovere, fa decorrere l'adeguamento di un importo fissato ai valori dell'agosto 2004 soltanto dalla successiva entrata in vigore del d.l. n. 159 del 2007. In tal modo si determinerebbe una discrepanza, in antitesi con l'intento del legislatore di allineare il trattamento riservato alle diverse categorie di vittime, ponendo rimedio alle disarmonie di una normativa stratificata e frammentaria. 13. In secondo luogo, il richiamo espresso alla legge n. 206 del 2004 non avvalora la più ampia lettura delineata nella sentenza d'appello, che enfatizza le novità introdotte dal d.l. n. 337 del 2003 e fa così decorrere la rivalutazione dal gennaio 2003. 13.1. Sul versante letterale, è significativo che la legge non racchiuda alcun riferimento al d.l. n. 337 del 2003, comunque contraddistinto da un àmbito oggettivo più circoscritto, riguardante i
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soli eventi successivi al gennaio 2003, e da una quantificazione perone 13/01/2026
riferita al novembre 2003.
13.2.- Alle medesime conclusioni induce la finalità perequativa che ispira l'avvicendarsi degl'interventi normativi e non manca di orientare nell'interpretazione della disciplina vigente (Cass., S.U., 27 marzo 2017, n. 7761). Tale finalità trova concreta e vincolante espressione proprio nell'art. 5 della legge n. 206 del 2004, disposizione che, per tutte le elargizioni erogate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990, ridetermina in Euro 200.000,00 la misura massima e in via generale compie tale stima in relazione ai valori dell'agosto 2004. Allo scopo di razionalizzare l'assetto previgente, il legislatore supera così le disposizioni settoriali del d.l. n. 337 del 2003 e generalizza una determinazione originariamente indirizzata a una più limitata platea di beneficiari, commisurandola all'agosto 2004. Il medesimo obiettivo d'introdurre una disciplina unitaria si ravvisa nelle previsioni dell'art. 5, comma 2, della legge n. 206 del 2004, che prescrivono l'adeguamento anche per le erogazioni già disposte. La legge n. 206 del 2004 riveste dunque un ruolo cruciale nel percorso di progressiva armonizzazione, che si riverbera anche sull'omogenea decorrenza della rivalutazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 302 del 1990. Tale ruolo è confermato dal d.l. n. 159 del 2007, che ricalca la legge n. 206 del 2004 nell'estendere la normativa di favore alle vittime del dovere. 13.3.- Né l'assetto così ricostruito presta il fianco alle censure d'illegittimità costituzionale prospettate dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa. La modulazione temporale di ogni disciplina promana da scelte eminentemente discrezionali e, in questa prospettiva, il fluire del tempo può assurgere a valido elemento distintivo (fra le molte, Corte costituzionale, sentenza n. 194 del 2018).
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Nel caso di specie, il sistema prefigurato dalla legge incide's componente accessoria (il meccanismo di adeguamento di una prestazione di notevole importo nel suo valore base) e contempera in modo tutt'altro che arbitrario e sproporzionato la tutela assistenziale (art. 38 Cost.) con la necessità di tener conto delle risorse disponibili (art. 81 Cost.). Il dies a quo individuato dalla legge per l'adeguamento dell'elargizione si raccorda a un processo di attuazione necessariamente graduale dei principi presidiati dall'art. 38 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 259 del 2017) e non pregiudica la complessiva effettività della tutela. 13.4. Alla luce delle considerazioni esposte, devono essere dunque ribaditi i principi che questa Corte ha enunciato in ordine alla decorrenza dell'adeguamento dall'agosto 2004 (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2024, n. 34795). 14. Dai rilievi svolti derivano l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione e la cassazione della sentenza impugnata. 15.- La causa è rinviata alla Corte d'appello di Bologna, che, in diversa composizione, si uniformerà al seguente principio di diritto: «Le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, riconosciute in virtù dell'art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti (art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono rivalutate, alla data della corresponsione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004». 16.- Al giudice di rinvio è demandato, infine, anche il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio. 17.- L'attinenza del giudizio a dati sensibili, riguardanti la salute, impone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi del
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controricorrente, ove la presente sentenza sia riprodotta in qualsiasi forma (art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa l'impugnata sentenza;
rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione. Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione
civile del 30 settembre 2025. Il Consigliere estensore Angelo Cerulo
La Presidente Lucia Esposito
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