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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1332/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7183/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170013065271000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058298981000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia entrate Riscossione con p.e.c. consegnata in data 26.06.2023, è impugnata la cartella di pagamento n. 29320210058298981000 dell'importo di Euro 591,06, notificata in data 26.04.2023, per tasse automobilistiche relative all'anno 2015; la cartella di pagamento n.
29320170013065271000 dell'importo di Euro 512,82, notificata in data 26.04.2023, per tasse automobilistiche relative all'anno 2012.
Il ricorrente deduce: la nullità delle cartelle di pagamento per omessa notifica degli avvisi di accertamento e/o di altri atti ad esse presupposte;
l'illegittimità della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione dei crediti chiesti sulla base degli atti di accertamento ad esse sottese;
la nullità delle cartelle per violazione dei termini decadenziali di cui all'art. 25, D.P.R n° 602/73.
Il resistente controdeduce: la carenza di legittimazione passiva rispetto all'attività propria dell'Ente impositore;
chiede di chiamare in causa l'Agenzia delle entrate per l'integrazione del contraddittorio
Il giudice monocratico, all'udienza del 13.02.2025, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
In atti manca la prova della notifica degli atti sottostanti alle cartelle di pagamento impugnate.
Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.
(Ordinanza n. 21220 del 28 novembre 2012 - della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Cicala M. - Est. Iacobellis M - Rel. Iacobellis M - Pm. Sorrentino F. (Conf.) Le spese seguono la soccombenza e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7183/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170013065271000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058298981000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia entrate Riscossione con p.e.c. consegnata in data 26.06.2023, è impugnata la cartella di pagamento n. 29320210058298981000 dell'importo di Euro 591,06, notificata in data 26.04.2023, per tasse automobilistiche relative all'anno 2015; la cartella di pagamento n.
29320170013065271000 dell'importo di Euro 512,82, notificata in data 26.04.2023, per tasse automobilistiche relative all'anno 2012.
Il ricorrente deduce: la nullità delle cartelle di pagamento per omessa notifica degli avvisi di accertamento e/o di altri atti ad esse presupposte;
l'illegittimità della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione dei crediti chiesti sulla base degli atti di accertamento ad esse sottese;
la nullità delle cartelle per violazione dei termini decadenziali di cui all'art. 25, D.P.R n° 602/73.
Il resistente controdeduce: la carenza di legittimazione passiva rispetto all'attività propria dell'Ente impositore;
chiede di chiamare in causa l'Agenzia delle entrate per l'integrazione del contraddittorio
Il giudice monocratico, all'udienza del 13.02.2025, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
In atti manca la prova della notifica degli atti sottostanti alle cartelle di pagamento impugnate.
Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.
(Ordinanza n. 21220 del 28 novembre 2012 - della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. Cicala M. - Est. Iacobellis M - Rel. Iacobellis M - Pm. Sorrentino F. (Conf.) Le spese seguono la soccombenza e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il Giudice monocratico