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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2024, n. 10445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10445 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR PA nato a [...] il [...] LL IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 10445 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 11.4.2023 la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di MA IC e ME IN, che aveva dichiarato il primo colpevole dei reati di furto e di furto in abitazione, aggravati, e la seconda del reato di cui agli artt. 2 e 7 L.895/67 - in concorso col convivente TI. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorro per cassazione entrambi gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia 3.Nell'interesse di IC MA, la difesa deduce due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo si deduce l'omesso esame del motivo eli gravame concernente l'intervenuta improcedibilità del reato contestato al capo 1 dell'imputazione per mancanza della querela integrativa di cui alla riforma Cartabia,, tenuto peraltro conto che in relazione a detto reato, ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione, il giudice di primo grado aveva applicato un erroneo doppio aumento della pena base. In particolare, si lamenta che, pur avendo la difesa presentato con atto depositato in data 6 Marzo 2023 (e comunicato per conoscenza sia al Procuratore generale sia ai difensori dei computati) due nuovi motivi di appello - con cui si era evidenziata la mancanza originaria della querela, in relazione al reato di cui al capo 1 e come contestualmente non risultasse che la persona offesa avesse presentato la cosiddetta querela integrativa di cui al combinato disposto degli articoli 2, comma 1 lett. b), e 85 dell decreto legislativo 152/2022 - la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi al riguardo. 3.2.Col secondo motivo si lamenta l'omesso esame del motivo di gravame concernente l'erronea applicazione dì un doppio aumento della pena base per il medesimo reato di cui al capo 1 dell'imputazione, motivo parimenti rappresentato con l'atto depositato in data 6 Marzo 2023. 4.Nell'interesse di ME IN si deduce, con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma :L, disp. att. cod. proc. pen., vizio di motivazione della sentenza impugnata. Si lamenta che la Corte di appello, senza fornire alcuna motivazione al riguardo e omettendo di considerare gli elementi che depongono per l'innocenza dell'imputata, ha confermato la decisione di primo grado richiamandola, laddove la difesa aveva evidenziato come per l'imputata, rispetto alla quale non è emersa neppure la prova certa di una convivenza stabile con TI, effettivo detentore delle armi rinvenute presso l'abitazione dello stesso, non potesse ritenersi raggiunta la prova del concorso nella 2 detenzione, non essendo, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, ravvisabile tale concorso per il solo fatto della coabitazione;
né potrebbe risolversi in un contributo alla detenzione la mancata denuncia del fatto illecito. Né è stata raggiunta la prova della conoscenza della presenza di tali armi all'interno dell'appartamento condiviso con l'imputato TI. Inoltre, nessuna prova è stata raggiunta in merito alla circostanza per cui la ME fosse a conoscenza di tutti gli specifici luoghi di occultamento, non avendo alcuna relazione autonoma con le stesse o con il munizionamento. 3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di ME e rigettarsi quello proposto nell'interesse di MA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso presentato nell'interesse di MA IC deve essere rigettato, salvo procedersi alla correzione dell'errore materiale presente nella motivazione della sentenza di primo grado che contiene, come meglio si dirà nel prosieguo, l'erronea indicazione del capo di imputazione rispetto al quale si è operato un ulteriore aumento per la continuazione. 1.1.Infondato è innanzitutto il primo motivo, in quanto nella sentenza di primo grado viene evidenziato in modo inequivocabile come la querela sia stata presentata in data 1.10.2021 anche per il furto commesso in data 27.9.2021, che forma oggetto del capo di imputazione n. 1) (cfr. nota 2 apposta a pag. 7 della sentenza impugnata); in ogni caso si dà atto che dagli atti risulta l'atto di querela in argomento, presentata nell'immediatezza del fatto. Deve inoltre osservarsi che, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiecle formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, Rv. 282648). 3 1.2.Infondato è anche il secondo motivo, in quanto la lettura della sentenza di primo grado - confermata da quella impugnata - nel suo complessivo contenuto motivazionale rende evidente che uno dei due aumenti di pena nella misura di .5 mesi di reclusione ed € 100,00 di multa — operato in maniera uguale per tutti i reati posti in continuazione - è riferibile al reato di cui al capo 4), per il quale viene parimenti affermata !a penale responsabilità dell'imputato: sarebbe stato infatti completamente insensato non far seguire alla dichiarazione di colpevolezza, e al riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati, la mancanza di ogni aumento di pena per il reato di cui al capo 4) e la duplicazione invece dell'aumento di pena per quello di cui al capo 1. Sicché si versa nell'ambito dell'evidente errore materiale che può essere rimosso mediante la rettificazione prevista dall'art. 130 c.p.p., operabile anche nella presente sede non essendo il ricorso nel suo complesso inammissibile. 2. Il ricorso nell'interesse di ME IN. Esso è inammissibile per manifesta infondatezza, non ravvisandosi alcun vizio nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha affermato la responsabilità della predetta a titolo di concorso, ritenendone dimostrati i necessari requisiti oggettivi e soggettivi, sulla base di un insieme di elementi che vanno ben oltre la circostanza della coabitazione con il coimputato TI — coabitazione peraltro non affatto saltuaria come assume la difesa ma stabile secondo la puntuale ricostruzione svolta nella sentenza impugnata anche sul punto. Nella giurisprudenza di questa Corte si registrano svariate pronunce in tema di concorso nella detenzione di armi presenti in un luogo condiviso da più persone che, sia pure sotto i diversi angoli visuali attraverso cui sono stati affrontati i rispettivi casi concreti, sono concordi nell'affermare che la mera coabitazione non è sufficiente ai fini della configurazione del concorso, dovendo essa essere accompagnata da altri elementi significativi (così ad esempio, da una parte, Sez. 1, Sentenza n. 12308 del 14/0212020, Rv. 278698 - 01 che ha affermato che integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi. Nella fattispecie, questa Corte ha ritenuto da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputata, convivente di un soggetto pregiudicato ristretto agli arresti domiciliari, la quale, nel corso di una perquisizione, invitata dagli operanti ad allontanarsi dal divano sul quale si era accomodata, aveva cercato di nascondere un'arma clandestina che si trovava occultata sotto il cuscino su cui era seduta. Conf., altresì, n. 12916/80, Rv. 146999-01 e Sez. 6, Sentenza n. 46303 del 04/11/2014, Rv. 261016 — 01; dall'altra, Sez. 1, Sentenza n. 31171 del 4 02/04/2021, Rv. 281645 - 01, che ha affermato che in tema di reati concernenti le armi, la mera coabitazione con l'illegittimo detentore dell'arma non è sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva. Fattispecie in cui questa Corte ha escluso la responsabilità della moglie per il reato di detenzione abusiva di armi da parte del marito reputando non desumibile la condotta di codetenzione dalla semplice conoscenza della presenza dell'arma nell'abitazione. Conf. n. 7101 del 1988, Rv. 178626-01). A ben vedere tali pronunce vanno in ogni caso rapportate ai rispettivi casi concreti, laddove nel caso di specie le evidenze concrete - ben messe in rilievo nelle conformi pronunce di primo e secondo grado - mostrano come sussistano elementi che vanno al di là della mera coabitazione della ricorrente col principale detentore delle armi. Nel caso in esame, innanzitutto, non vi è dubbio circa la conoscenza da parte dell'imputata delle armi, alcune delle quali sono state addirittura rinvenute all'interno di un armadio accanto ad effetti personali della stessa (la contestazione al riguardo è oltre che generica versata in fatto, avendo comunque i giudici di merito evidenziato come le armi si trovassero custodite in luoghi dell'abitazione del tutto accessibili); a ciò si aggiunga che oltre alle armi venivano rinvenuti nel locale cucina, in bella vista, sul tavolo, sopra i pensili, a terra, numerosi oggetto inequivocabilmente provento di furto o comunque utilizzati per la commissioni di reati (di ciò si dà in particolare atto nella sentenza di primo grado costituente un unicum argomentativo con la conforme pronuncia di secondo grado ma ciò è richiamato anche in quella di appello che evidenzia come si trattasse, nel loro complesso, di beni, per natura e mole, di indubbia valenza sintomatica delle attività delittuose a cui era dedito il TI). Si è poi congruamente posto in evidenza non solo che l'imputata ciò nonostante non avesse mai inteso denunciare la presenza delle armi presenti in casa ma anche come la stessa avesse assunto un comportamento del tutto "difensivo" nei confronti del compagno in sede di perquisizione essendosi rifiutata di collaborare alle indagini non consentendo agli operanti di accedere al telefono cellulare del TI per il cui sblocco era necessaria l'impronta facciale Face Id della stessa. Deve rilevarsi che in definitiva il ricorso, attraverso i vizi denunciati, abbia di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite nei giudizio di merito, in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo cui è preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100- 01). 5 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che deve essere corretto l'errore materiale contenuto nel calcolo della pena della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma per la seconda volta l'aumento per la continuazione con il capo 1 che deve intendersi capo 4; e che nel resto il ricorso di MA IC deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deriva altresì la declaratoria di inammissibilità del ricorso di LI IN, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel calcolo della pena della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma l'aumento per la continuazione con il secondo capo 1 che deve intendersi capo 4. Rigetta il ricorso nel resto di MA IC e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ME IN e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/2/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 10445 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 06/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 11.4.2023 la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di MA IC e ME IN, che aveva dichiarato il primo colpevole dei reati di furto e di furto in abitazione, aggravati, e la seconda del reato di cui agli artt. 2 e 7 L.895/67 - in concorso col convivente TI. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorro per cassazione entrambi gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia 3.Nell'interesse di IC MA, la difesa deduce due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo si deduce l'omesso esame del motivo eli gravame concernente l'intervenuta improcedibilità del reato contestato al capo 1 dell'imputazione per mancanza della querela integrativa di cui alla riforma Cartabia,, tenuto peraltro conto che in relazione a detto reato, ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione, il giudice di primo grado aveva applicato un erroneo doppio aumento della pena base. In particolare, si lamenta che, pur avendo la difesa presentato con atto depositato in data 6 Marzo 2023 (e comunicato per conoscenza sia al Procuratore generale sia ai difensori dei computati) due nuovi motivi di appello - con cui si era evidenziata la mancanza originaria della querela, in relazione al reato di cui al capo 1 e come contestualmente non risultasse che la persona offesa avesse presentato la cosiddetta querela integrativa di cui al combinato disposto degli articoli 2, comma 1 lett. b), e 85 dell decreto legislativo 152/2022 - la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi al riguardo. 3.2.Col secondo motivo si lamenta l'omesso esame del motivo di gravame concernente l'erronea applicazione dì un doppio aumento della pena base per il medesimo reato di cui al capo 1 dell'imputazione, motivo parimenti rappresentato con l'atto depositato in data 6 Marzo 2023. 4.Nell'interesse di ME IN si deduce, con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma :L, disp. att. cod. proc. pen., vizio di motivazione della sentenza impugnata. Si lamenta che la Corte di appello, senza fornire alcuna motivazione al riguardo e omettendo di considerare gli elementi che depongono per l'innocenza dell'imputata, ha confermato la decisione di primo grado richiamandola, laddove la difesa aveva evidenziato come per l'imputata, rispetto alla quale non è emersa neppure la prova certa di una convivenza stabile con TI, effettivo detentore delle armi rinvenute presso l'abitazione dello stesso, non potesse ritenersi raggiunta la prova del concorso nella 2 detenzione, non essendo, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, ravvisabile tale concorso per il solo fatto della coabitazione;
né potrebbe risolversi in un contributo alla detenzione la mancata denuncia del fatto illecito. Né è stata raggiunta la prova della conoscenza della presenza di tali armi all'interno dell'appartamento condiviso con l'imputato TI. Inoltre, nessuna prova è stata raggiunta in merito alla circostanza per cui la ME fosse a conoscenza di tutti gli specifici luoghi di occultamento, non avendo alcuna relazione autonoma con le stesse o con il munizionamento. 3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di ME e rigettarsi quello proposto nell'interesse di MA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso presentato nell'interesse di MA IC deve essere rigettato, salvo procedersi alla correzione dell'errore materiale presente nella motivazione della sentenza di primo grado che contiene, come meglio si dirà nel prosieguo, l'erronea indicazione del capo di imputazione rispetto al quale si è operato un ulteriore aumento per la continuazione. 1.1.Infondato è innanzitutto il primo motivo, in quanto nella sentenza di primo grado viene evidenziato in modo inequivocabile come la querela sia stata presentata in data 1.10.2021 anche per il furto commesso in data 27.9.2021, che forma oggetto del capo di imputazione n. 1) (cfr. nota 2 apposta a pag. 7 della sentenza impugnata); in ogni caso si dà atto che dagli atti risulta l'atto di querela in argomento, presentata nell'immediatezza del fatto. Deve inoltre osservarsi che, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiecle formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, Rv. 282648). 3 1.2.Infondato è anche il secondo motivo, in quanto la lettura della sentenza di primo grado - confermata da quella impugnata - nel suo complessivo contenuto motivazionale rende evidente che uno dei due aumenti di pena nella misura di .5 mesi di reclusione ed € 100,00 di multa — operato in maniera uguale per tutti i reati posti in continuazione - è riferibile al reato di cui al capo 4), per il quale viene parimenti affermata !a penale responsabilità dell'imputato: sarebbe stato infatti completamente insensato non far seguire alla dichiarazione di colpevolezza, e al riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati, la mancanza di ogni aumento di pena per il reato di cui al capo 4) e la duplicazione invece dell'aumento di pena per quello di cui al capo 1. Sicché si versa nell'ambito dell'evidente errore materiale che può essere rimosso mediante la rettificazione prevista dall'art. 130 c.p.p., operabile anche nella presente sede non essendo il ricorso nel suo complesso inammissibile. 2. Il ricorso nell'interesse di ME IN. Esso è inammissibile per manifesta infondatezza, non ravvisandosi alcun vizio nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha affermato la responsabilità della predetta a titolo di concorso, ritenendone dimostrati i necessari requisiti oggettivi e soggettivi, sulla base di un insieme di elementi che vanno ben oltre la circostanza della coabitazione con il coimputato TI — coabitazione peraltro non affatto saltuaria come assume la difesa ma stabile secondo la puntuale ricostruzione svolta nella sentenza impugnata anche sul punto. Nella giurisprudenza di questa Corte si registrano svariate pronunce in tema di concorso nella detenzione di armi presenti in un luogo condiviso da più persone che, sia pure sotto i diversi angoli visuali attraverso cui sono stati affrontati i rispettivi casi concreti, sono concordi nell'affermare che la mera coabitazione non è sufficiente ai fini della configurazione del concorso, dovendo essa essere accompagnata da altri elementi significativi (così ad esempio, da una parte, Sez. 1, Sentenza n. 12308 del 14/0212020, Rv. 278698 - 01 che ha affermato che integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi. Nella fattispecie, questa Corte ha ritenuto da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputata, convivente di un soggetto pregiudicato ristretto agli arresti domiciliari, la quale, nel corso di una perquisizione, invitata dagli operanti ad allontanarsi dal divano sul quale si era accomodata, aveva cercato di nascondere un'arma clandestina che si trovava occultata sotto il cuscino su cui era seduta. Conf., altresì, n. 12916/80, Rv. 146999-01 e Sez. 6, Sentenza n. 46303 del 04/11/2014, Rv. 261016 — 01; dall'altra, Sez. 1, Sentenza n. 31171 del 4 02/04/2021, Rv. 281645 - 01, che ha affermato che in tema di reati concernenti le armi, la mera coabitazione con l'illegittimo detentore dell'arma non è sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva. Fattispecie in cui questa Corte ha escluso la responsabilità della moglie per il reato di detenzione abusiva di armi da parte del marito reputando non desumibile la condotta di codetenzione dalla semplice conoscenza della presenza dell'arma nell'abitazione. Conf. n. 7101 del 1988, Rv. 178626-01). A ben vedere tali pronunce vanno in ogni caso rapportate ai rispettivi casi concreti, laddove nel caso di specie le evidenze concrete - ben messe in rilievo nelle conformi pronunce di primo e secondo grado - mostrano come sussistano elementi che vanno al di là della mera coabitazione della ricorrente col principale detentore delle armi. Nel caso in esame, innanzitutto, non vi è dubbio circa la conoscenza da parte dell'imputata delle armi, alcune delle quali sono state addirittura rinvenute all'interno di un armadio accanto ad effetti personali della stessa (la contestazione al riguardo è oltre che generica versata in fatto, avendo comunque i giudici di merito evidenziato come le armi si trovassero custodite in luoghi dell'abitazione del tutto accessibili); a ciò si aggiunga che oltre alle armi venivano rinvenuti nel locale cucina, in bella vista, sul tavolo, sopra i pensili, a terra, numerosi oggetto inequivocabilmente provento di furto o comunque utilizzati per la commissioni di reati (di ciò si dà in particolare atto nella sentenza di primo grado costituente un unicum argomentativo con la conforme pronuncia di secondo grado ma ciò è richiamato anche in quella di appello che evidenzia come si trattasse, nel loro complesso, di beni, per natura e mole, di indubbia valenza sintomatica delle attività delittuose a cui era dedito il TI). Si è poi congruamente posto in evidenza non solo che l'imputata ciò nonostante non avesse mai inteso denunciare la presenza delle armi presenti in casa ma anche come la stessa avesse assunto un comportamento del tutto "difensivo" nei confronti del compagno in sede di perquisizione essendosi rifiutata di collaborare alle indagini non consentendo agli operanti di accedere al telefono cellulare del TI per il cui sblocco era necessaria l'impronta facciale Face Id della stessa. Deve rilevarsi che in definitiva il ricorso, attraverso i vizi denunciati, abbia di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite nei giudizio di merito, in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo cui è preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100- 01). 5 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che deve essere corretto l'errore materiale contenuto nel calcolo della pena della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma per la seconda volta l'aumento per la continuazione con il capo 1 che deve intendersi capo 4; e che nel resto il ricorso di MA IC deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deriva altresì la declaratoria di inammissibilità del ricorso di LI IN, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel calcolo della pena della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma l'aumento per la continuazione con il secondo capo 1 che deve intendersi capo 4. Rigetta il ricorso nel resto di MA IC e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ME IN e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/2/2024.