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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione dell'08/01/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 289/2024 R.G., cui è riunito l'ATP n. RG
2026/2023, promossa da:
(C.F. ), rappr. e dif. dall'avv. Valeria Pirozzi Parte_1 C.F._1
(C.F. , come da procura in atti, la quale dichiara che il proprio CodiceFiscale_2
indirizzo di posta elettronica certificata è: ed il Email_1
numero di fax è : 0815446590
-RICORRENTE-
contro
:
, rapp. e dif. Controparte_1
dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da procura generale in atti;
C.F._3
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare il ricorrente soggetto bisognevole di accompagnamento, nonché portatore di handicap con connotazione di gravità ex art.3., comma 3 L.104/92. Vinte le spese.
1 Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG n.
2026/2023 adiva il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della connotazione di handicap grave ex art.3 comma 3 L.104/92 dalla data della domanda amministrativa (19.07.2022); che, alla prima udienza il GL assegnava al CTU dott.
l'incarico di espletare la Consulenza Tecnica D'Ufficio richiesta;
che Persona_1
all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di handicap in situazione di gravità dalla data della domanda amministrativa o da altra data eventualmente individuata in sede ctu.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato. CP_1
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, acquisita nuova certificazione medica, veniva disposta l'integrazione della CTU a mezzo del Dott. già Persona_1
nominato in fase di ATP.
Indi, la causa è decisa all'esito della udienza odierna con sentenza con motivazione contestuale.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità 2 della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992)
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma
3 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.
Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848»
(art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti,
l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
4 Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole,
l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché
l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u. In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso,
e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla «domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente» (sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
5 2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma
6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma
1 c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al
«pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
***
Tanto premesso, nella specie, essendo stata depositata nel giudizio di opposizione certificazione medica successiva a quella già esaminata dal ctu nella fase di Atp, si è ritenuto di disporre l'integrazione della perizia a mezzo del Dott. già nominato Persona_1
CTU nella fase di ATP.
6 All'esito della disposta integrazione, il Dott. nel valutare anche la nuova Per_1
certificazione medica depositata nel giudizio di opposizione, ha così concluso: “Rilevato che le condizioni cardiovascolari sono sovrapponibili a quelle descritte in sede di accertamento medico legale, occorre soffermarsi sulle due visite neurologiche dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, in cui viene descritto il 21.11.23 – cioè a distanza di circa 6 mesi dalla visita medica legale - e poi un ulteriore graduale e progressivo declino mnesico e cognitivo che viene definito tale da impedire lo svolgimento in autonomia delle ordinarie occupazioni quotidiane nella visita del 16.7.24. Tale affermazione è compatibile con la natura gradualmente e progressivamente degenerativa della patologia cerebrale da cui è affetto il periziando per cui, tenuto conto delle specifiche conoscenze mediche sul decorso e sulle modalità evolutive dei processi patologici riscontrati, si può far risalire al mese di marzo del 2024 (cioè un'epoca intermedia tra le 2 visite neurologiche) la compiuta necessità di assistenza continua.
Si formulano pertanto le seguenti CO N C L U S I O N I Il periziando è invalido Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età gravi, pari al 100%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Essendo nelle more peggiorate le condizioni di salute, ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua dal mese di marzo del
2024.Dalla stessa epoca è persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92) in quanto, per le patologie da cui è affetto, necessita di assistenza continuativa globale e permanente nella sfera individuale e in quella di relazione”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, considerando congrua la decorrenza dei benefici richiesti, individuata dal CTU a far data da marzo 2024, periodo intermedio tra le 2 visite neurologiche, quella del 21.11.2023 e
16.07.2024, di cui alle certificazioni prodotte nel presente giudizio, anche alla luce del diverso tenore testuale dei certificati in questione (vedasi: Visita neurologica, Università della Campania Luigi Vanvitelli, 21.11.23: “ disturbi della cognitività specie di tipo mnesico attentivo
… tale condizione clinica riduce significativamente le autonomie del paziente, tali da chiedere una costante supervisione”; Visita neurologica, Università della Campania Luigi Vanvitelli, 16.7.24: “ … aggravamento clinico e in RM (confrontata con quella del 9.11.23) … la condizione clinica descritta
7 impedisce al paziente di svolgere autonomamente le attività quotidiane per le quali necessita di costante accompagnamento”).
L'opposizione, pertanto, va accolta per quanto di ragione;
conseguentemente va accertato il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex L. 104/92 comma 3 art.3 a far data da marzo 2024.
In ragione dell'accoglimento parziale, sussistono eccezionali ragioni per compensare per
2/3 le spese del giudizio, ponendo la somma residua liquidata in dispositivo a carico dell' Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' CP_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e accerta il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex L. 104/92 comma 3 art.3 a far data da marzo 2024;
compensa le spese del giudizio per 2/3 e condanna l' al pagamento della somma CP_1
residua liquidata in € 1.000,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione;
pone le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto a carico dell' CP_1
Napoli, così deciso in data 08/01/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione dell'08/01/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 289/2024 R.G., cui è riunito l'ATP n. RG
2026/2023, promossa da:
(C.F. ), rappr. e dif. dall'avv. Valeria Pirozzi Parte_1 C.F._1
(C.F. , come da procura in atti, la quale dichiara che il proprio CodiceFiscale_2
indirizzo di posta elettronica certificata è: ed il Email_1
numero di fax è : 0815446590
-RICORRENTE-
contro
:
, rapp. e dif. Controparte_1
dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da procura generale in atti;
C.F._3
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare il ricorrente soggetto bisognevole di accompagnamento, nonché portatore di handicap con connotazione di gravità ex art.3., comma 3 L.104/92. Vinte le spese.
1 Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG n.
2026/2023 adiva il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della connotazione di handicap grave ex art.3 comma 3 L.104/92 dalla data della domanda amministrativa (19.07.2022); che, alla prima udienza il GL assegnava al CTU dott.
l'incarico di espletare la Consulenza Tecnica D'Ufficio richiesta;
che Persona_1
all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di handicap in situazione di gravità dalla data della domanda amministrativa o da altra data eventualmente individuata in sede ctu.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato. CP_1
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, acquisita nuova certificazione medica, veniva disposta l'integrazione della CTU a mezzo del Dott. già Persona_1
nominato in fase di ATP.
Indi, la causa è decisa all'esito della udienza odierna con sentenza con motivazione contestuale.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità 2 della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992)
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma
3 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.
Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848»
(art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti,
l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
4 Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole,
l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché
l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u. In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso,
e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla «domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente» (sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
5 2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma
6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma
1 c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al
«pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
***
Tanto premesso, nella specie, essendo stata depositata nel giudizio di opposizione certificazione medica successiva a quella già esaminata dal ctu nella fase di Atp, si è ritenuto di disporre l'integrazione della perizia a mezzo del Dott. già nominato Persona_1
CTU nella fase di ATP.
6 All'esito della disposta integrazione, il Dott. nel valutare anche la nuova Per_1
certificazione medica depositata nel giudizio di opposizione, ha così concluso: “Rilevato che le condizioni cardiovascolari sono sovrapponibili a quelle descritte in sede di accertamento medico legale, occorre soffermarsi sulle due visite neurologiche dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, in cui viene descritto il 21.11.23 – cioè a distanza di circa 6 mesi dalla visita medica legale - e poi un ulteriore graduale e progressivo declino mnesico e cognitivo che viene definito tale da impedire lo svolgimento in autonomia delle ordinarie occupazioni quotidiane nella visita del 16.7.24. Tale affermazione è compatibile con la natura gradualmente e progressivamente degenerativa della patologia cerebrale da cui è affetto il periziando per cui, tenuto conto delle specifiche conoscenze mediche sul decorso e sulle modalità evolutive dei processi patologici riscontrati, si può far risalire al mese di marzo del 2024 (cioè un'epoca intermedia tra le 2 visite neurologiche) la compiuta necessità di assistenza continua.
Si formulano pertanto le seguenti CO N C L U S I O N I Il periziando è invalido Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età gravi, pari al 100%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Essendo nelle more peggiorate le condizioni di salute, ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua dal mese di marzo del
2024.Dalla stessa epoca è persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92) in quanto, per le patologie da cui è affetto, necessita di assistenza continuativa globale e permanente nella sfera individuale e in quella di relazione”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, considerando congrua la decorrenza dei benefici richiesti, individuata dal CTU a far data da marzo 2024, periodo intermedio tra le 2 visite neurologiche, quella del 21.11.2023 e
16.07.2024, di cui alle certificazioni prodotte nel presente giudizio, anche alla luce del diverso tenore testuale dei certificati in questione (vedasi: Visita neurologica, Università della Campania Luigi Vanvitelli, 21.11.23: “ disturbi della cognitività specie di tipo mnesico attentivo
… tale condizione clinica riduce significativamente le autonomie del paziente, tali da chiedere una costante supervisione”; Visita neurologica, Università della Campania Luigi Vanvitelli, 16.7.24: “ … aggravamento clinico e in RM (confrontata con quella del 9.11.23) … la condizione clinica descritta
7 impedisce al paziente di svolgere autonomamente le attività quotidiane per le quali necessita di costante accompagnamento”).
L'opposizione, pertanto, va accolta per quanto di ragione;
conseguentemente va accertato il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex L. 104/92 comma 3 art.3 a far data da marzo 2024.
In ragione dell'accoglimento parziale, sussistono eccezionali ragioni per compensare per
2/3 le spese del giudizio, ponendo la somma residua liquidata in dispositivo a carico dell' Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' CP_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e accerta il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex L. 104/92 comma 3 art.3 a far data da marzo 2024;
compensa le spese del giudizio per 2/3 e condanna l' al pagamento della somma CP_1
residua liquidata in € 1.000,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione;
pone le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto a carico dell' CP_1
Napoli, così deciso in data 08/01/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
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