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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. V. g. n. 352/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 352 del Ruolo degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 riservata in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14.11.2025, avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Caserta (CE) Parte_1 C.F._1 al Corso Trieste n. 98, presso lo studio degli avvocati Ornella Amato e Immacolata Amato, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli (NA) Controparte_1 C.F._2 alla Riviera di Chiaia n. 267, presso lo studio dell'avvocato Stefania Ascione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione, le parti hanno confermato di voler regolamentare i rapporti inerenti il figlio minore alle condizioni indicate in ricorso, rinunciando a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto.
1 R.g. V. g. n. 352/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c., i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato il figlio (nato a [...] il [...]), Per_1 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
Il PM con visto del 09.10.2025 nulla opponeva.
I ricorrenti comparivano innanzi al Giudice relatore in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore, con provvedimento del
14.11.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1) Il minore viene affidato a entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la residenza materna.
2) Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
3) avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di Per_1 trasferimento della residenza sarà tenuta a darne notizia al IG. Parte_1 CP_1
[...]
4) Il IG. al fine di rassicurare la sulle proprie competenze personali e CP_1 Pt_1 genitoriali ha iniziato un percorso di sostegno psicologico finalizzato al miglioramento delle proprie capacità personali e genitoriali per meglio soddisfare i bisogni di sviluppo del bambino e adattarsi nel tempo alle sue mutevoli esigenze e, pertanto si obbliga a continuarlo sino alla sua conclusione. Alla sottoscrizione del presente accordo, il si impegna a fornire idonea CP_1 certificazione attestante la partecipazione al suindicato percorso, rilasciata dalla professionista da lui incaricata dott.ssa (psicologa e psicoterapeuta) con studio in Napoli così, Persona_3 come si impegna, alla conclusione del percorso, a rilasciare idonea relazione del percorso concluso.
5) Il IG. compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e compatibilmente Controparte_1 con gli impegni scolastici del minore, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio presso la residenza paterna (od altro luogo preventivamente comunicato alla ) ove il minore alloggerà e/o Pt_1
2 R.g. V. g. n. 352/2025
pernotterà secondo le seguenti modalità a settimane alternate: - nel giorno del mercoledì dalle 14
(dopo scuola) sino al giovedì mattina quando accompagnerà il bimbo a scuola;
- nei week end alternati, il sabato dalle 10 fino alla domenica alle 20; - nella settimana in cui il papà non starà con il figlio nel week end, avranno la possibilità di stare insieme anche il Venerdì dalle 14:00 sino alle 21:00. Calendarizzazione e/o Schematizzazione. Prima settimana del mese: Mercoledì dalle 14
(uscita scuola) sino al giovedì mattina (accompagno scuola); Sabato dalle 10 fino alla domenica alle 20. Seconda settimana del mese: Mercoledì dalle 14 (uscita scuola) sino al giovedì mattina
(accompagno scuola); Venerdì dalle 14 fino alle 21. Terza settimana del mese: Mercoledì dalle 14
(uscita scuola) sino al giovedì mattina (accompagno scuola); Sabato dalle 10 fino alla domenica alle 20. Quarta settimana del mese: Mercoledì dalle 14 (uscita scuola) sino al giovedì mattina
(accompagno scuola). Venerdì dalle 14 fino alle 21. In caso il dovesse trasferire Controparte_1 altrove la propria residenza sarà tenuto a darne comunicazione alla IG.ra . Parte_1
Resta ferma la possibilità quando il padre, per motivi di lavoro, non potrà tenere il figlio nei giorni previsti avrà diritto al recupero in altro giorno del medesimo mese da concordare con la madre e tenuto conto delle esigenze del figlio. In caso di iscrizione ad una attività sportiva il padre si rende disponibile ad accompagnare ed a prelevare il figlio minore così come per la eventuale partecipazione a tornei e gare sportive coordinandosi ed alternandosi con la madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore. Periodi di vacanza: il padre potrà trascorrere con il figlio compatibilmente con gli impegni di studio dello stesso sedici giorni di vacanza all'anno (dieci in estate e sei in inverno da concordarsi preventivamente tra i genitori con comunicazione tempestive da effettuarsi entro il 30/06 di ciascun anno); Festività: alternate di anno in anno nei giorni natalizi del 24 e 25/12 - 31/12 e 01/01 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 dal 2025 in poi con pernotto ed a periodi alternati da concordarsi in anno precisando che nei giorni in cui il padre lavora il minore trascorrerà le vacanze con la mamma con possibilità per il di recuperare nei giorni successivi del medesimo mese le festività saltate;
CP_1 due giorni alternati di anno in anno nel periodo pasquale venerdì Santo e domenica di Pasqua - giovedì Santo e Lunedì in Albis dalle ore 10.00 alle 21.00, festa del papà, onomastico e compleanno dello stesso da trascorrere con il e festa della mamma, onomastico e CP_1 compleanno della stessa da trascorrere con la;
compleanno del minore preferibilmente Pt_1 da festeggiare insieme ai due genitori od in mancanza alternando di anno in anno a pranzo e cena.
Comunione: evento religioso con breve festa all'uscita della chiesa con entrambi i genitori e cerimonia di festeggiamento da effettuarsi nella prima domenica successiva con la madre ed i familiari della stessa e nella seconda domenica successiva con il padre ed i familiari dello stesso.
3 R.g. V. g. n. 352/2025
6) I genitori dovranno fornire reciprocamente con congruo preavviso l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno il figlio, nonché le date di partenza e ritorno.
7) si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per Controparte_1 il mantenimento ordinario del figlio, la somma di €. 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il sucitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra , Parte_1 oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra Parte_1
stessa, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare.
[...]
8) Sempre a titolo di contributo al mantenimento, l'assegno unico familiare sarà richiesto e percepito al 100% dal genitore collocatario sig.ra , il sig. a tal Parte_1 Controparte_1 fine con la sottoscrizione del presente ricorso ne rilascia sin d'ora espresso consenso;
9) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% Controparte_1 Parte_1
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio
, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, In Per_1 particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, per le spese relative alla frequentazione scolastica (retta mensile istituto scolastico già frequentato dal minore, tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, divise, gite scolastiche, feste di classe, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva (se ulteriore ad primo sport c/o attività sportiva) e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso, compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola c/o doposcuola), tasse d'iscrizione, retta mensile scolastica istituto già frequentato dal minore, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, feste di classe, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo cd assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per
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impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite e, per il resto, secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa che le parti si impegnano a sottoscrivere.
10) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Controparte_1 nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre c/o non sarà economicamente indipendente.
11) I buoni postali attualmente esistenti intestati al minore saranno custoditi dalla sig.ra Pt_1 previa consegna degli stessi da parte del sig. che avverrà contestualmente alla CP_1 sottoscrizione del presente accordo;
12) I ricorrenti e, genitori del minore, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli;
si impegnano, altresì, reciprocamente a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
inoltre, concordemente data la tenera età del minore, si impegnano ad introdurre nella vita dello stesso i loro nuovi, eventuali e reciproci compagni allorquando riterranno divenute stabili le loro nuove frequentazioni;
13) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
14) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
15) Le spese della presente scrittura rimangono a carico delle parti che espressamente rinunciano al vincolo della solidarietà.”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi del figlio minore possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] l'[...]) e da Parte_1
(nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da Controparte_1 intendersi richiamate e trascritte, e provvede in conformità;
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
5 R.g. V. g. n. 352/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 352 del Ruolo degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 riservata in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14.11.2025, avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Caserta (CE) Parte_1 C.F._1 al Corso Trieste n. 98, presso lo studio degli avvocati Ornella Amato e Immacolata Amato, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli (NA) Controparte_1 C.F._2 alla Riviera di Chiaia n. 267, presso lo studio dell'avvocato Stefania Ascione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione, le parti hanno confermato di voler regolamentare i rapporti inerenti il figlio minore alle condizioni indicate in ricorso, rinunciando a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto.
1 R.g. V. g. n. 352/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c., i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato il figlio (nato a [...] il [...]), Per_1 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
Il PM con visto del 09.10.2025 nulla opponeva.
I ricorrenti comparivano innanzi al Giudice relatore in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore, con provvedimento del
14.11.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1) Il minore viene affidato a entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la residenza materna.
2) Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
3) avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di Per_1 trasferimento della residenza sarà tenuta a darne notizia al IG. Parte_1 CP_1
[...]
4) Il IG. al fine di rassicurare la sulle proprie competenze personali e CP_1 Pt_1 genitoriali ha iniziato un percorso di sostegno psicologico finalizzato al miglioramento delle proprie capacità personali e genitoriali per meglio soddisfare i bisogni di sviluppo del bambino e adattarsi nel tempo alle sue mutevoli esigenze e, pertanto si obbliga a continuarlo sino alla sua conclusione. Alla sottoscrizione del presente accordo, il si impegna a fornire idonea CP_1 certificazione attestante la partecipazione al suindicato percorso, rilasciata dalla professionista da lui incaricata dott.ssa (psicologa e psicoterapeuta) con studio in Napoli così, Persona_3 come si impegna, alla conclusione del percorso, a rilasciare idonea relazione del percorso concluso.
5) Il IG. compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e compatibilmente Controparte_1 con gli impegni scolastici del minore, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio presso la residenza paterna (od altro luogo preventivamente comunicato alla ) ove il minore alloggerà e/o Pt_1
2 R.g. V. g. n. 352/2025
pernotterà secondo le seguenti modalità a settimane alternate: - nel giorno del mercoledì dalle 14
(dopo scuola) sino al giovedì mattina quando accompagnerà il bimbo a scuola;
- nei week end alternati, il sabato dalle 10 fino alla domenica alle 20; - nella settimana in cui il papà non starà con il figlio nel week end, avranno la possibilità di stare insieme anche il Venerdì dalle 14:00 sino alle 21:00. Calendarizzazione e/o Schematizzazione. Prima settimana del mese: Mercoledì dalle 14
(uscita scuola) sino al giovedì mattina (accompagno scuola); Sabato dalle 10 fino alla domenica alle 20. Seconda settimana del mese: Mercoledì dalle 14 (uscita scuola) sino al giovedì mattina
(accompagno scuola); Venerdì dalle 14 fino alle 21. Terza settimana del mese: Mercoledì dalle 14
(uscita scuola) sino al giovedì mattina (accompagno scuola); Sabato dalle 10 fino alla domenica alle 20. Quarta settimana del mese: Mercoledì dalle 14 (uscita scuola) sino al giovedì mattina
(accompagno scuola). Venerdì dalle 14 fino alle 21. In caso il dovesse trasferire Controparte_1 altrove la propria residenza sarà tenuto a darne comunicazione alla IG.ra . Parte_1
Resta ferma la possibilità quando il padre, per motivi di lavoro, non potrà tenere il figlio nei giorni previsti avrà diritto al recupero in altro giorno del medesimo mese da concordare con la madre e tenuto conto delle esigenze del figlio. In caso di iscrizione ad una attività sportiva il padre si rende disponibile ad accompagnare ed a prelevare il figlio minore così come per la eventuale partecipazione a tornei e gare sportive coordinandosi ed alternandosi con la madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore. Periodi di vacanza: il padre potrà trascorrere con il figlio compatibilmente con gli impegni di studio dello stesso sedici giorni di vacanza all'anno (dieci in estate e sei in inverno da concordarsi preventivamente tra i genitori con comunicazione tempestive da effettuarsi entro il 30/06 di ciascun anno); Festività: alternate di anno in anno nei giorni natalizi del 24 e 25/12 - 31/12 e 01/01 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 dal 2025 in poi con pernotto ed a periodi alternati da concordarsi in anno precisando che nei giorni in cui il padre lavora il minore trascorrerà le vacanze con la mamma con possibilità per il di recuperare nei giorni successivi del medesimo mese le festività saltate;
CP_1 due giorni alternati di anno in anno nel periodo pasquale venerdì Santo e domenica di Pasqua - giovedì Santo e Lunedì in Albis dalle ore 10.00 alle 21.00, festa del papà, onomastico e compleanno dello stesso da trascorrere con il e festa della mamma, onomastico e CP_1 compleanno della stessa da trascorrere con la;
compleanno del minore preferibilmente Pt_1 da festeggiare insieme ai due genitori od in mancanza alternando di anno in anno a pranzo e cena.
Comunione: evento religioso con breve festa all'uscita della chiesa con entrambi i genitori e cerimonia di festeggiamento da effettuarsi nella prima domenica successiva con la madre ed i familiari della stessa e nella seconda domenica successiva con il padre ed i familiari dello stesso.
3 R.g. V. g. n. 352/2025
6) I genitori dovranno fornire reciprocamente con congruo preavviso l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno il figlio, nonché le date di partenza e ritorno.
7) si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per Controparte_1 il mantenimento ordinario del figlio, la somma di €. 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il sucitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra , Parte_1 oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra Parte_1
stessa, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare.
[...]
8) Sempre a titolo di contributo al mantenimento, l'assegno unico familiare sarà richiesto e percepito al 100% dal genitore collocatario sig.ra , il sig. a tal Parte_1 Controparte_1 fine con la sottoscrizione del presente ricorso ne rilascia sin d'ora espresso consenso;
9) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% Controparte_1 Parte_1
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio
, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, In Per_1 particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, per le spese relative alla frequentazione scolastica (retta mensile istituto scolastico già frequentato dal minore, tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, divise, gite scolastiche, feste di classe, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva (se ulteriore ad primo sport c/o attività sportiva) e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso, compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola c/o doposcuola), tasse d'iscrizione, retta mensile scolastica istituto già frequentato dal minore, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, feste di classe, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo cd assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per
4 R.g. V. g. n. 352/2025
impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite e, per il resto, secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa che le parti si impegnano a sottoscrivere.
10) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Controparte_1 nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre c/o non sarà economicamente indipendente.
11) I buoni postali attualmente esistenti intestati al minore saranno custoditi dalla sig.ra Pt_1 previa consegna degli stessi da parte del sig. che avverrà contestualmente alla CP_1 sottoscrizione del presente accordo;
12) I ricorrenti e, genitori del minore, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli;
si impegnano, altresì, reciprocamente a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
inoltre, concordemente data la tenera età del minore, si impegnano ad introdurre nella vita dello stesso i loro nuovi, eventuali e reciproci compagni allorquando riterranno divenute stabili le loro nuove frequentazioni;
13) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
14) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
15) Le spese della presente scrittura rimangono a carico delle parti che espressamente rinunciano al vincolo della solidarietà.”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi del figlio minore possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] l'[...]) e da Parte_1
(nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da Controparte_1 intendersi richiamate e trascritte, e provvede in conformità;
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
5 R.g. V. g. n. 352/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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