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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 19/11/2025 G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
Il Giudice
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
- disposta la discussione della causa con note di trattazione scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5035/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente TRA
, (P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in BARONISSI AL CORSO GARIBALDI N. 160, presso lo studio dell'Avv. LANDI ROSA MARIA (C.F. , che la C.F._1 rappresenta e difende giusta procura depositata nel giudizio di I grado, unitamente agli Avvocati LANZA CALOGERO
) e GI EO (C.F. C.F._2
; C.F._3
APPELLANTE E
nato a [...] il Controparte_1
11/03/1963 (C.F. ); C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI
N.R.G.5035/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 Con note sostitutive dell'udienza del 19/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Salerno, ritualmente notificato,
proponeva appello avvero la sentenza n. Parte_1
842/2018, depositata il 17/3/2018 dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, con la quale era stata accolta la domanda proposta da , volta ad ottenere il rimborso delle somme Controparte_1 illegittimamente versate in sede di estinzione anticipata del finanziamento, con condanna della al rimborso della Pt_1 somma di € 2973,96 oltre interessi, ed al pagamento delle spese di lite. Parte appellante censurava la sentenza impugnata che erroneamente aveva riconosciuto il diritto al rimborso per le somme relative alla stipula di polizze rischio vita e rischio impiego, prestate da e da , che CP_2 Controparte_3 garantivano rischi indipendenti dalle ragioni del credito e, pertanto non connesse al finanziamento, non conteggiate nel TAEG e con beneficiario il cliente, con conseguente difetto di legittimazione passiva della banca. Aveva poi errato il primo giudice nel restituire l'importo di € 1200,00, non tenendo conto dell'avvenuto rimborso della somma di € 350,16, che la compagnia , aveva Controparte_3 provveduto a rimborsare all'assicurato. Censurava, inoltre, la sentenza impugnata che aveva condannato la a restituire la somma di € 333,96, quale rata scaduta e Pt_1 pagata e della quale restituzione non si era tenuto conto nel conteggio estintivo. Tale rateo, invece, era tornato insoluto a seguito della presentazione Rid e quindi incluso nel conteggio estintivo. Censurava, altresì, la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione della somma di € 120,00, a titolo di spese di incasso rata, relativamente alle rate a scadere
N.R.G.5035/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 alla data dell'estinzione anticipata, importo che era stato già decurtato in sede di conteggio.
Parte appellante concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare
1) in riforma totale della sentenza 842/2018 del giudice di pace di Cava de Tirreni, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in Parte_1 relazione alla richiesta di ripetizione dell'asserito indebito relativo alla quota parte dei premi assicurativi richiesti e di condannare a rimborsare all'appellante Controparte_1 gli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado;
nel merito ed in via principale
2) di rigettare le domande avanzate da nel Controparte_1 giudizio di primo grado, mandando assolta l'appellante da ogni qualsivoglia pretesa dello stesso e di condannare a rimborsare alla banca gli importi pagati Controparte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
nel merito ed in via subordinata 3) nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta fondata la domanda di primo grado, in riforma parziale della sentenza, di accertare dichiarare l'avvenuto pagamento ante causam dell'importo di € 350,16, a titolo di rimborso del premio relativo alla polizza , nonché Controparte_3 dell'avvenuto abbuono delle spese di incasso rata, già contenuto nel conteggio estintivo, nonché della richiesta di asserita ripetizione della quota insoluta di € 333,96, relativa al rateo di maggio 2012, alla luce della mancata prova del pagamento e di condannare a Controparte_1 restituire alla banca gli importi dovuti per differenza pari ad
€ 804,12, già corrisposti all'esito della sentenza di primo grado.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Questioni preliminari. In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è
N.R.G.5035/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di
, regolarmente citato e non costituito. Controparte_1
2. Sul merito. La controversia attiene alla rimborsabilità ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., dei premi assicurativi e di altre somme versate dall'odierno appellato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento concluso con la appellante. Pt_1
Con riguardo ai premi assicurativi, in proposito – oltre all'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), in base al quale “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato” – viene in rilievo l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il
N.R.G.5035/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso” Al fine di valutare la fondatezza delle pretese avanzate dal occorre, pertanto, considerare l'eventuale sussistenza CP_1 di un collegamento negoziale tra il finanziamento e i contratti di assicurazione dallo stesso sottoscritti. Al fine di riscontrare il collegamento negoziale, non è sufficiente che le polizze assicurative siano contestualmente collocate dall'intermediario e finanche che abbiano durata coincidente con quella del contratto di finanziamento, occorrendo anche che in esse siano previste coperture di rischi strettamente connessi alle ragioni del credito. Nel caso in esame, però, sulla scorta di una pluralità di decisioni in tal senso dell'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio ABF di Napoli, decisioni n. 1129/2010 e n. 2284/2011; Coll. Milano, n. 7271/2013, n. 2042/2014), occorre considerare che le due polizze assicurative, pur collocate dall'intermediario, non risultano collegate al contratto di finanziamento, essendo previste le coperture di rischi del tutto indipendenti dalle ragioni del credito. Tale conclusione è manifesta in riferimento alla polizza “Personal Protection”, che prevede esclusivamente prestazioni di assistenza (quali: “Invio medico”; “Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo” e “Invio di un infermiere al domicilio”) dovute in favore dell'assicurato in seguito a infortunio e/o malattia e, pertanto, del tutto scollegate dal rischio credito corso dall'intermediario resistente. Lo stesso dicasi anche per quanto riguarda la polizza “Lifestyle”, che, pur prevedendo una copertura assicurativa in caso di “Decesso”, “Inabilità Temporanea Totale al lavoro” e “Perdita Involontaria d'Impiego”, non individua l'intermediario come beneficiario, né parametra in alcun modo l'indennizzo dovuto al debito residuo del ricorrente/assicurato nei confronti dell'intermediario. Difettando ogni collegamento o connessione, anche in termini di accessorietà, fra il contratto di finanziamento e le polizze, non sussiste il diritto alla restituzione delle somme anticipatamente corrisposte, con conseguente accoglimento, sul punto, delle
N.R.G.5035/2020 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 doglianze sollevate dalla in sede di appello. Pt_1
Meritano, altresì, accoglimento le censure sollevate dalla Pt_1 in relazione alla condanna della stessa a restituire la somma di € 333,96, rata scaduta e pagata, avendo il primo giudice affermato che della restituzione della stessa non si era tenuto conto nel conteggio estintivo. Il cliente non ne aveva provato il pagamento, avendo la Pt_1 ha dimostrato che tale rateo era tornato insoluto a seguito della presentazione Rid e quindi incluso nel conteggio estintivo. Allo stesso modo va riformata la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione della somma di € 120,00, a titolo di spese di incasso rata relativamente alle rate a scadere alla data dell'estinzione anticipata, importo che era stato già decurtato in sede di conteggio. L'appello va, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato alla restituzione delle somme versate dalla in esecuzione della sentenza di Pt_1
I grado.
3. Sulle spese di lite. Tenuto conto della peculiarità della questione relativa al rimborso dei costi assicurativi non collegati, possono essere compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 5035 /2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente tra e ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'appello;
2.condanna alla restituzione delle somme Controparte_1 versate da in esecuzione della sentenza Parte_1 impugnata;
3.compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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