Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026REG.PROV.COLL.
N. 04769/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4769 del 2024, proposto dalla società Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Lamastra, Daniele Raiteri e Giovanni Francesco Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, n. 22,
nei confronti
dell’Agenzia di Tutela della Salute - ATS della Brianza, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, n. 3043/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. IO LL e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Esponeva al T.A.R. per la Lombardia la ricorrente Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.a. che, con decreto del Direttore Generale della Sanità della Regione Lombardia n. 12782 del 5 luglio 2002, erano stati determinati i coefficienti di abbattimento dei compensi da erogarsi ai soggetti accreditati per prestazioni di ricovero rese nell’anno 2001, in quanto il tetto di spesa previsto dalla D.G.R. n. 2806 del 22 dicembre 2000 per prestazioni di ricovero rese da soggetti accreditati nel corso del 2001, ammontante a 8.150 miliardi di lire, era inferiore al valore delle prestazioni complessivamente rese.
Esponeva altresì che essa aveva impugnato il decreto suindicato e che il medesimo T.A.R. per la Lombardia, con la sentenza 15 ottobre 2009, n. 4796, aveva rilevato che il provvedimento impugnato era affetto dal vizio di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, conseguentemente annullandolo.
Deduceva quindi la ricorrente che, con il decreto n. 5269 del 12 aprile 2019 della Direzione Generale Welfare, avente ad oggetto “ Definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di ricovero per l’anno 2001 e della distribuzione del fondo maggiore ricoveri, ai sensi della DGR 2806 del 22.12.2000, in esecuzione della sentenza TAR n. 4796 del 2009 ”, la Regione Lombardia aveva definito in senso confermativo i coefficienti di abbattimento in questione, dichiarando di dare attuazione alla sentenza citata.
2. Avverso il suddetto provvedimento, ed al fine di ottenerne l’annullamento da parte del giudice adito, la ricorrente formulava le censure di seguito sintetizzate:
- la Regione, pur comunicando l’avvio del procedimento, non aveva tenuto conto dell’apporto partecipativo della ricorrente Casa di cura, adottando un atto sostanzialmente confermativo del provvedimento già annullato dal T.A.R. e carente di motivazione, laddove, al fine di confermare il provvedimento originario, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una nuova attività istruttoria e supportare la determinazione confermativa con una adeguata motivazione: in mancanza di tali requisiti, sosteneva la ricorrente, l'Amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alla sentenza, l’aveva elusa dal punto di vista sostanziale;
- doveva ritenersi illegittima, ai sensi degli artt. 2, comma 8, l. 28 dicembre 1995 n. 549 e 32, comma 8, l. 27 dicembre 1997 n. 449, la deliberazione regionale tardiva recante meccanismi di abbattimento tariffario per prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale non preceduta da una specifica contrattazione tra aziende sanitarie e strutture accreditate in ordine all’erogazione delle dette prestazioni assistenziali, che non tenesse conto delle aspettative determinate dalla tardività nell’adozione degli atti di programmazione e non provvedesse, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, al bilanciamento dei contrapposti interessi;
- la decisione di operare gli abbattimenti per rientrare nello stanziamento prestabilito era illegittima perché si poneva in contrasto con il principio di tutela del diritto alla salute fissato dall’art. 32 della Costituzione, in quanto l’abbattimento era causa di una riduzione della spesa sanitaria per prestazioni già rese dal servizio sanitario a danno del soggetto erogatore e, indirettamente, dell’utente-destinatario del servizio-prestazione;
- ammettendo per mera ipotesi la legittimità della regressione tariffaria per rispettare i limiti dello stanziamento prestabilito, tale attività amministrativa presupponeva la preliminare adozione di criteri rispondenti ai principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, logicità, ragionevolezza e trasparenza; inoltre, sebbene la Regione Lombardia, nella predeterminazione dei criteri, dovesse tenere conto delle prestazioni effettivamente erogate dalle singole Case di cura in modo da non far ricadere in misura sproporzionata il sacrificio dell’abbattimento solo su alcune di esse, il provvedimento non era stato preceduto da alcuna attività istruttoria;
- il provvedimento impugnato non consentiva di verificare i dati finali esposti nei prospetti richiamati nello stesso, impedendo ai singoli operatori di ricostruire l’iter logico mediante il quale a quegli abbattimenti si era pervenuti;
- la Regione aveva omesso di indicare la ragione per la quale aveva fondato il contenimento della spesa proprio sulla prestazione “ ricoveri ” invece che su altre prestazioni;
- il riferimento fatto dal provvedimento impugnato alla proposta transattiva formulata dall’Amministrazione regionale alla ricorrente, per un verso, dava atto della fondatezza delle ragioni esposte dalla stessa, per altro verso, provava la contraddittorietà della decisione amministrativa, laddove sarebbe stata più logica e ragionevole la conclusione del procedimento mediante adozione di un provvedimento conforme alla medesima proposta transattiva;
- il provvedimento impugnato era stato adottato a notevole distanza di tempo dalla pronuncia demolitoria del giudice amministrativo: la tardività dell’intervento imponeva un attento bilanciamento degli interessi coinvolti, laddove dal provvedimento impugnato non era dato evincere alcun motivo idoneo a giustificare il notevole ritardo maturato nell’adozione dello stesso, con la conseguente violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, che stabiliva l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, avendo per di più la ricorrente maturato un legittimo affidamento nella possibilità che l’Amministrazione potesse adottare un provvedimento satisfattorio dell’interesse all’integrale remunerazione delle prestazioni rese;
- avendo la ricorrente introdotto un separato giudizio dinanzi al giudice ordinario per l’accertamento del proprio diritto ad ottenere dalla Regione Lombardia l’integrale remunerazione per le prestazioni rese, l’adozione del provvedimento impugnato appariva pretestuosa e finalizzata a condizionare il contenzioso pendente dinanzi al giudice civile.
3. La Regione Lombardia si costituiva in giudizio e, con apposita memoria, corredata dai documenti pertinenti all’oggetto della controversia, argomentava nel senso della infondatezza del ricorso.
4. L’adito T.A.R. per la Lombardia ha respinto complessivamente il ricorso con la sentenza n. 3043 del 14 dicembre 2023.
Il T.A.R. ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità delle censure intese a lamentare l’elusione del giudicato “ in quanto irritualmente proposte, in violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. amm. ”.
Quanto alla censura intesa a lamentare il difetto di motivazione inficiante il provvedimento impugnato, il T.A.R., pur affermando la soggezione dello stesso all’obbligo di motivazione, ha rilevato che “ la Regione non ha tuttavia potuto contare sull’apporto partecipativo della Casa di cura in quanto il ricorrente non ha fatto pervenire memorie scritte e/o osservazioni a seguito della prescritta comunicazione di avvio del procedimento ”, aggiungendo che, in linea con l’orientamento in precedenza espresso dal medesimo Tribunale, “ la complessiva disciplina legislativa e amministrativa del sistema della regressione tariffaria ne evidenzia la finalità, che consiste nel soddisfacimento dell’esigenza imprescindibile di non superare l’entità dello stanziamento prestabilito. Ne consegue che la misura della regressione imposta alle strutture accreditate non può avere altra motivazione che la decurtazione imposta ”.
Il T.A.R. ha quindi respinto la censura secondo cui il decreto impugnato non era stato preceduto da una specifica contrattazione tra aziende sanitarie e strutture accreditate in ordine all’erogazione delle prestazioni assistenziali, né teneva conto delle aspettative determinate dalla tardività nell’adozione degli atti di programmazione ovvero dell’esito negativo del tentativo dì eventuali accordi in tal senso, provvedendo in via suppletiva al bilanciamento dei contrapposti interessi.
Ha osservato in proposito il T.A.R. che la Regione Lombardia, a seguito della sentenza n. 4796/2009, aveva tentato di far precedere il rinnovato esercizio del potere da una “ specifica contrattazione ” con il Policlinico ricorrente, nell’intento di stipulare un accordo di natura transattiva, ma il Policlinico non aveva dato riscontro alla proposta transattiva proveniente dall’Amministrazione né aveva spiegato in sede procedimentale o processuale quale fosse la propria proposta di accordo, scontrandosi il suo auspicio di una integrale remunerazione delle prestazioni rese con lo stesso giudicato formatosi inter partes , avendo la citata sentenza rigettato le doglianze di carattere sostanziale - con le quali il Policlinico aveva dedotto che “ gli atti impugnati comporterebbero una palese violazione dei principi di cui al codice civile, trasferendo sul creditore (strutture accreditate) i rischi incombenti sul debitore (regione), che dopo aver conseguito le prestazioni (ricoveri) non potrebbe sottrarsi dal corrispondere integralmente il compenso pattuito. Quanto precede violerebbe inoltre l’art. 8 D.Lgs. n. 502/92, che non consentirebbe la riduzione a consuntivo dei compensi maturati, prevedendo invece, per l’ipotesi di eccedenza di prestazioni accreditate rispetto al fabbisogno programmato, interventi sul volume delle attività accreditate, e non mai sui compensi delle prestazioni rese ” - ed affermato in senso contrario che è consolidato in giurisprudenza “ l’orientamento che riconosce la legittimità della regressione tariffaria, quale strumento indispensabile per il perseguimento dell’interesse pubblico al contenimento della spesa (C.S. Sez. IV 15.02.2002 n. 939), ammettendosi così la possibilità di abbattimenti tariffari a consuntivo (T.A.R. Lombardia Sez. I n. 1489/04, 18.06.2006 n. 3629) ”.
Il T.A.R. ha ravvisato l’infondatezza anche della censura con la quale la parte ricorrente si doleva dell’asserita mancanza di criteri “ trasparenti per la determinazione degli abbattimenti ”, rilevando che, “ come emerge dalla delibera impugnata, “sebbene la L.R. n. 23/2015 preveda nuovi soggetti giuridici (ATS e ASST), il procedimento in esame si riferisce a criteri e parametri che erano stati stabiliti negli anni 1999, 2000, 2001 con riferimento alle ASL, ai quali è necessario continuare a far riferimento, anche al fine di garantire la parità di trattamento fra tutti gli erogatori” ”.
Ha aggiunto il T.A.R. che “ come condivisibilmente eccepito dalla difesa regionale, e non contestato da parte del Policlinico, la determinazione della Regione di praticare, per l’anno 2001, dei coefficienti di abbattimento sulla remunerazione delle prestazioni erogate ha costituito la conferma di un modulo in vigore da anni e ampiamente noto alla ricorrente, avendo questa sottoscritto un contratto con la competente ASL in cui è espressamente previsto il possibile impiego del metodo degli abbattimenti tariffari (v. DGR 47508 del 29.6.1999 e relativo schema di contratto) qualora la produzione di prestazioni superasse le soglie finanziarie massime previste annualmente dalla Giunta regionale ”.
Quindi, premesso che, “ nel caso di specie, la Regione ha chiaramente dovuto ridefinire i coefficienti di abbattimento delle prestazioni di ricovero per l’anno 2001 a distanza di molti anni, in ragione del contenuto della sentenza da eseguire e dell’obbligo conformativo dalla stessa scaturente, che ha determinato il riavvio del procedimento e l’interlocuzione con il privato ”, il giudice lombardo ha affermato la conseguente infondatezza della “ censura con la quale si contesta l’applicazione “a posteriori” della “regressione tariffaria” in asserita “violazione delle più banali regole che riguardano l’esercizio del potere amministrativo autoritativo”, dal momento che, nel caso di specie, la determinazione della regressione non poteva che essere necessariamente postuma e retroattiva ”.
Quanto alla censura diretta a lamentare il ritardo con il quale l’Amministrazione aveva adottato il decreto impugnato, ha osservato il T.A.R. che “ il ritardo nella conclusione del procedimento, salvo il suo assoggettamento a termine espressamente qualificato dalla legge come perentorio, non determina la consumazione del potere in capo all’Amministrazione procedente e non rende di per sé solo illegittimo il provvedimento tardivamente adottato ”, altresì evidenziando che “ l’Amministrazione regionale, nel caso che ci occupa, ha riavviato il procedimento con la nota del 19/04/2017, ma non risulta che, prima di tale data, il Policlinico abbia richiesto – con apposite iniziative giurisdizionali o stragiudiziali – l’esecuzione del giudicato ” e che “ L’ultima proposta transattiva risulta del 26/10/2018 e il provvedimento finale è stato adottato in data 12/04/2019 ”.
5. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dalla originaria ricorrente.
Con il primo motivo di appello, l’originaria ricorrente contesta la declaratoria di inammissibilità che ha interessato la censura di elusione del giudicato, osservando che “ la denunzia di elusione del giudicato non è costretta per legge al rito dell’ottemperanza, dal momento che il provvedimento che esita dalla riedizione del potere amministrativo in ottemperanza alla decisione demolitoria non può che essere impugnato con rito ordinario ”.
Con il secondo motivo di appello, la parte appellante censura la statuizione reiettiva, recata al par. 13.3 della sentenza appellata, della doglianza avente ad oggetto la carenza motivazionale del decreto impugnato, evidenziando che, a differenza di quanto sostenuto dal T.A.R., secondo cui essa non avrebbe dato alcun contributo partecipativo, dallo stesso provvedimento impugnato si evince che la sua adozione è stata preceduta da specifici incontri tra le parti.
Essa lamenta inoltre che il T.A.R. non si è espresso sulla censura con la quale lamentava l’identità del provvedimento impugnato rispetto a quello originario, anche in punto di motivazione, allegando altresì che la mancanza di un apporto partecipativo non legittimava la mera reiterazione di un provvedimento precedentemente annullato “ per difetto di motivazione ”.
Con il successivo motivo di appello la appellante, dopo aver testualmente riprodotto nell’atto di appello i parr. da 14.1 a 14.6 della sentenza appellata, lamenta che “ fino al punto 14,5 il giudice territoriale si limita a descrivere in via generale il meccanismo degli abbattimenti, senza tuttavia affrontare in via diretta i problemi posti dal ricorso ”.
Essa inoltre, oltre ad affermare che l’auspicato accoglimento della censura relativa al difetto di motivazione si riverbera nell’accoglimento di quelle che il T.A.R. ha respinto con i passaggi riportati della sentenza appellata, deduce che “ non è dato sapere per quale ragione la Regione si sia sentita in dovere di confermare la decisione già annullata dal G.A., senza nulla aggiungere ”.
Quindi, allega la appellante che “ la proposta transattiva formulata in sede procedimentale doveva rispondere necessariamente al contemperamento di interessi pubblici e privati, ed essa confluire in un provvedimento successivo ”, laddove, “ ritirando la proposta transattiva, e confermando il provvedimento già annullato, ha mostrato di adottare persino un comportamento punitivo, quindi discriminatorio, a danno della Casa di cura appellante ”.
Con l’ultimo motivo di appello, la promotrice del giudizio censura quanto affermato dal T.A.R. al par. 15 della sentenza impugnata, deducendo in chiave critica che “ il ritardo della P.A. non solo è contrario ai canoni generali dell’azione amministrativa, ma è anche fonte di danno per il privato, che in questo caso s’è visto costretto ad agire giudizialmente, anche dinanzi al giudice ordinario per l’accertamento del proprio diritto alla remunerazione. Quindi, se per un verso (contrariamente a quanto afferma il Tar Lombardia) il ritardo non è giustificabile, per altro verso la perdurante inerzia della P.A., quale comportamento amministrativo, certamente ha generato in capo alla Casa di Cura l’aspettativa alla remunerazione senza abbattimenti, stante l’assenza di un “vuoto provvedimentale” ”.
6. Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia per opporsi, prima con mera memoria di costituzione quindi illustrando le ragioni a sostegno della correttezza della sentenza appellata, all’accoglimento del ricorso.
7. Questo quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
8. L’appello è complessivamente infondato e deve essere conseguentemente respinto: ciò che si farà dopo aver riesaminato, alla luce e nei limiti delle censure della parte appellante, i profili giuridici che caratterizzano la presente controversia.
9. Viene preliminarmente in rilievo il tema della possibile elusione, ad opera del decreto regionale impugnato, del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del T.A.R. per la Lombardia n. 4796 del 15 ottobre 2009, con la quale è stato annullato il decreto del Direttore Generale Sanità n. 12782 del 5 luglio 2002, avente ad oggetto “ definizione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di ricovero per l’anno 2001 e della distribuzione del fondo maggiori ricoveri ai sensi della D.G.R. n. 2806 del 22.12.2000 ”.
Il T.A.R., come si è detto, ha dichiarato l’inammissibilità della censura, in quanto avrebbe dovuto essere versata nello stampo processuale del ricorso di ottemperanza, e la parte ricorrente contesta la suddetta statuizione in rito, sostenendo che il provvedimento scaturente dalla riedizione del potere amministrativo, successivamente all’annullamento da parte del T.A.R. di quello originario, non potrebbe che essere censurato mediante un nuovo ricorso di cognizione.
La tesi della parte appellante, nella sua assolutezza, non è condivisibile e non può che condurre quindi alla conferma della statuizione censurata.
Deve infatti osservarsi che, a discriminare lo spazio operativo del giudizio di ottemperanza rispetto a quello proprio del giudizio di cognizione, non è rilevante il fatto che il provvedimento impugnato costituisca espressione del rinnovato esercizio del potere amministrativo, quanto piuttosto la natura dei vizi dedotti, atteso che l’atto derivante dalla riedizione del potere è suscettibile di un duplice ordine di censure: quelle con cui l’interessato si duole della violazione o elusione del vincolo conformativo che il giudicato impone all’attività amministrativa da rinnovare, costituenti l’oggetto proprio dell’azione di nullità di cui all’art. 114, comma 2, lett. b, c.p.a., e quelle che, invece, tendono a colpire il nuovo provvedimento per gli aspetti che, non essendo riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quindi, non essendo soggetti ad uno specifico vincolo conformativo, sono passibili di censure intese a dedurre gli eventuali vizi di legittimità del nuovo provvedimento secondo i canoni propri dell’ordinario giudizio di cognizione.
In tale ottica, la sentenza appellata non presta il fianco alle critiche della parte appellante, ove si consideri che la qualificazione data dal T.A.R. alla censura di cui si tratta alla luce del suo effettivo contenuto, non contestata dalla medesima appellante, è appunto riconducibile al novero di quelle prospettabili tipicamente dinanzi al giudice dell’ottemperanza.
In ogni caso, deve osservarsi che la sentenza citata ha statuito l’annullamento dell’originario provvedimento determinativo dei coefficienti di abbattimento esclusivamente sulla scorta della rilevata omissione della comunicazione di avvio del relativo procedimento, senza porre alcun diverso limite all’esercizio del potere amministrativo ma, anzi, statuendo espressamente l’infondatezza delle ulteriori censure formulate dalla parte ricorrente, laddove ha affermato da un lato, quanto all’ an del meccanismo di regressione tariffaria a consuntivo, la sua intrinseca legittimità (sulla base dell’” orientamento che riconosce la legittimità della regressione tariffaria, quale strumento indispensabile per il perseguimento dell’interesse pubblico al contenimento della spesa (C.S. Sez. IV 15.02.2002 n. 939), ammettendosi così la possibilità di abbattimenti tariffari a consuntivo (T.A.R. Lombardia Sez. I n. 1489/04, 18.06.2006 n. 3629) ”), dall’altro lato, l’insussistenza in capo all’Amministrazione, nell’attuare gli abbattimenti, di uno specifico debito motivazionale (sul rilievo che “ la complessiva disciplina legislativa e amministrativa del sistema della regressione tariffaria ne evidenzia la finalità, che consiste nel soddisfacimento dell’esigenza imprescindibile di non superare l’entità dello stanziamento prestabilito. Ne consegue che la misura della regressione imposta alle strutture accreditate non può avere altra motivazione che la decurtazione imposta (C.S. Sez. V 13.02.2007 n. 5134) ”).
Ne consegue che l’unico vincolo conformativo derivante dalla sentenza citata atteneva al piano procedimentale e si traduceva nell’obbligo di conformarne lo svolgimento al principio partecipativo, non essendo precluso all’Amministrazione, ove apporto partecipativo non vi fosse stato – come del resto concretamente accaduto –, di confermare la precedente determinazione sulla scorta dell’attività istruttoria e del corredo motivazionale che l’assisteva: ciò in quanto l’assenza nella sentenza da ottemperare di rilievi concernenti questi ultimi aspetti rendeva ultronei e, comunque, privi di ogni necessità il compimento di nuove acquisizioni istruttorie o l’integrazione motivazionale del provvedimento originario.
10. Deve adesso esaminarsi la doglianza intesa a ribadire la carenza motivazionale del decreto impugnato, contestando la parte appellante la sentenza appellata sia nella parte in cui ha escluso che essa abbia dato alcun apporto partecipativo, sia laddove ha ritenuto di trarre da tale ipotetica inerzia l’insussistenza di uno specifico obbligo motivazionale in capo all’Amministrazione, la quale - lamenta ancora la parte appellante - si è limitata a riprodurre, anche da un punto di vista motivazionale, il provvedimento originario e caducato dal T.A.R..
La doglianza non può essere accolta.
Deve in primo luogo osservarsi che l’interlocuzione procedimentale tra la ricorrente e la Regione Lombardia ha avuto ad oggetto il tentativo di pervenire ad una risoluzione transattiva delle questioni sottese al procedimento di determinazione dei coefficienti di abbattimento delle prestazioni di ricovero per l’anno 2001, non approdato ad esito positivo in conseguenza della mancata adesione da parte della prima alla proposta formulata dalla seconda: la suddetta dialettica era quindi informata a criteri, di ordine bilateralmente compositivo, diversi da quelli che hanno ispirato l’adozione, una volta che l’appendice transattiva si è chiusa infruttuosamente, del decreto impugnato e quindi non pertinenti ai fini della valutazione della legittimità di quest’ultimo né al fine di imporre all’Amministrazione l’obbligo di motivare il mancato recepimento in sede provvedimentale della suddetta proposta transattiva.
In ogni caso, la parte ricorrente si limita a contestare l’identità motivazionale tra il provvedimento impugnato e quello originariamente annullato dal T.A.R., facendo discendere dal suo ribadito apporto partecipativo l’esigenza di diversificare ed arricchire quest’ultimo sotto il profilo giustificativo della scelta adottata, senza tuttavia indicare gli specifici elementi istruttori che grazie a quell’apporto sarebbero stati introdotti nel procedimento e che l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di prendere in considerazione in sede di riesercizio del potere: ciò non senza precisare che, a differenza di quanto sostenuto dalla appellante, il T.A.R. non ha affatto annullato l’originario provvedimento per “ difetto di motivazione ” (tanto che ha espressamente respinto la relativa doglianza).
Escluso quindi che il contributo partecipativo della ricorrente, anche ammesso che i contatti transattivi intercorsi tra la stessa e l’Amministrazione appellata potessero qualificarsi in tal senso, fosse idoneo a generare in capo a quest’ultima uno specifico onere motivazionale, non può non osservarsi che il T.A.R., con una incontestata riflessione motivazionale, ha conclusivamente respinto la censura di carenza motivazionale sulla scorta dell’” orientamento costantemente espresso da questo Tribunale secondo cui la complessiva disciplina legislativa e amministrativa del sistema della regressione tariffaria ne evidenzia la finalità, che consiste nel soddisfacimento dell’esigenza imprescindibile di non superare l’entità dello stanziamento prestabilito. Ne consegue che la misura della regressione imposta alle strutture accreditate non può avere altra motivazione che la decurtazione imposta (Cons. Stato Sez. V 13.02.2007 n. 5134; TAR Milano sez. I n. 4796/2009; n. 1568/2010; 1777/2015) ”.
11. Con il successivo motivo di appello, la parte appellante lamenta in primo luogo una generale divergenza, per difetto, tra i parr. 14.1 – 14.6 della sentenza appellata ed il contenuto delle sue censure, senza tuttavia precisare i profili deduttivi veicolati con il ricorso introduttivo che il T.A.R. avrebbe omesso di esaminare.
Essa quindi, oltre ad affermare che l’accoglimento del precedente motivo di appello ridonderebbe anche nella riforma delle statuizioni qui criticate, ribadisce che il decreto impugnato si fonda inspiegabilmente sulla stessa motivazione che assisteva quello originario e che il mancato recepimento dell’ipotesi transattiva formulata dall’Amministrazione nel corpo del provvedimento impugnato denoterebbe la finalità punitiva e discriminatoria di quest’ultimo, ai danni della medesima ricorrente.
La tesi di cui è portatrice la parte appellante non può essere accolta.
In primo luogo, l’esito sfavorevole alla ricorrente della censura precedentemente esaminata, relativa all’asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non consente di trarre dalla sua decisione le conseguenze auspicate, in termini di riforma dei punti della sentenza appellata qui contestati.
Quanto alla mancata differenziazione motivazionale del provvedimento impugnato rispetto a quello annullato dal T.A.R., si è già detto che esula dal contenuto conformativo della sentenza ottemperanda ogni obbligo integrativo sia sul piano istruttorio che motivazionale.
Infine, l’esito infruttuoso del percorso transattivo intrapreso dalle parti e successivamente abbandonato dalla ricorrente ha restituito all’Amministrazione il potere di determinarsi sulla scorta di valutazioni esenti da ogni logica di tipo conciliativo e secondo gli ordinari criteri che presiedono all’esercizio del potere pubblicistico di determinare i coefficienti di abbattimento da applicare alle prestazioni di ricovero rese dalla ricorrente nell’anno 2001: criteri in ordine ai quali nessuna deduzione viene formulata dalla parte appellante.
Il fatto poi che la Regione Lombardia abbia nuovamente provveduto uniformandosi alla precedente determinazione non può essere considerato indice di carenza istruttoria o superficialità motivazionale, ma piuttosto di coerenza tra scelte successive, in mancanza di ragioni – che eventualmente la parte interessata avrebbe potuto introdurre in sede procedimentale – atte a giustificare un disallineamento rispetto alla precedente posizione.
12. Infine, la parte appellante contesta la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la censura diretta a lamentare il ritardo con il quale l’Amministrazione ha adottato il decreto impugnato, evidenziando il carattere ingiustificato dello stesso ed il danno che ne sarebbe derivato, oltre che la frustrazione subita dall’affidamento generatosi nelle more in capo alla stessa.
La censura non può essere accolta.
In primo luogo, essa non offre argomenti per dissentire dall’affermazione del T.A.R., corroborata da un costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui il ritardo nell’adozione del provvedimento non genera da solo l’illegittimità dello stesso.
In secondo luogo, al fine di escludere ogni ipotetico affidamento in capo alla ricorrente, che l’Amministrazione avrebbe tradito adottando il provvedimento impugnato, è sufficiente evidenziare che essa, dopo l’annullamento giurisdizionale del provvedimento originario per ragioni di carattere procedimentale, non poteva che essere consapevole della necessità della sua riedizione, eventualmente – come avvenuto – in chiave ripropositiva del suo contenuto, tanto più in quanto, essendo stata coinvolta nelle trattative finalizzate alla individuazione di una soluzione transattiva della vicenda, non poteva che essere avvertita della volontà dell’Amministrazione di colmare il vuoto provvedimentale che, per effetto della sentenza di annullamento, era venuto a determinarsi.
13. L’appello in conclusione, come anticipato, deve essere complessivamente respinto e la ricorrente va condannata alla refusione delle spese del giudizio di appello nei confronti della Regione Lombardia, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di appello nei confronti della Regione Lombardia, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OS De OL, Presidente
IO LL, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LL | OS De OL |
IL SEGRETARIO