Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00859/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2026, proposto da:
NI MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mobili MA S.a.s. di SI MA & LL, non costituito in giudizio;
per la declaratoria del silenzio
a fronte della diffida del 18.12.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa AE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Con atto del 18.12.2025, il ricorrente, socio accomandante della Mobili MA s.a.s. di SI MA & fratelli – P. Iva 03490310657, socio accomandatario SI MA, in Nocera Superiore, disponeva che “… I locali ove viene esercitata l’attività sono privi di agibilità (SCA), nello specifico la superfice commerciale non risulta conforme ai dati tecnici di assenso edilizio. È intervenuta una fusione di più locali appartenenti a proprietà diverse, in assenza di apposito titolo edilizio. A seguito di riscontro richiesta di accesso atti, si evidenzia e si contesta quanto segue. Trattasi di attività contemplata nella previsione normativa di cui all’art. 4) comma 1) lett. b) e art. 16 della Legge Regionale Campania 1/2014 –inquadrabile nell’esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti. I locali destinati all’esercizio risultano privi di specifica layout aziendale – indicazione della parte ove si sviluppa l’attività commerciale rispetto alla restante parte destinata ad esposizione / deposito. I locali non rispettano le norme di cui ai regolamenti di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, sono privi di compatibilità con la destinazione d’uso a cui sono stati destinati. I locali non rispettano la normativa vigente in materia di prevenzione incendi. Non vengono rispettati i parametri afferenti alla normativa relativa alle superfici da destinare a parcheggio, sosta e movimentazione merci come contemplato nella previsione prescrizionale di cui agli allegati A1 e A2 della Legge Regionale Campania 1/2014. Tanto dedotto, con il presente atto, si diffida l’amministrazione e per essa il Funzionario Responsabile del SUAP all’assunzione, previa 2 istruttoria, di ogni necessario provvedimento, avuto riguardo alle criticità segnalate”.
Con atto, prot. gen. 0030979 del 30.12.2025, il Comune comunicava l’avvio del procedimento di accertamento, indicando come termine finale per la conclusione del procedimento la data del 18.1.2026.
L’NT rimaneva inerte.
Con il presente gravame, la parte ricorrente agisce per l’illegittimo silenzio serbato dall’amministrazione comunale, in ordine all’atto di diffida, al fine di ottenere la declaratoria dell’obbligo di provvedere sulla richiamata diffida del 18.12.2025, con atto conclusivo espresso e motivato.
Resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 6 maggio 2026, la causa è introitata per la decisione.
Com’è noto, nel processo amministrativo, presupposto della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2019, n.8349).
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Agli atti è versato il provvedimento, prot. n. 9535 del 21.4.2026, con il quale il SUAP, all’esito dei doverosi accertamenti (sopralluoghi e verifiche amministrative), ha concluso le attività di vigilanza, dando espressamente riscontro alla richiesta, formulata dal ricorrente, del 18.12.2025 ed ordinando alla società la cessazione immediata dell’attività di commercio di mobili al di fuori dell’unità immobiliare.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL TE, Presidente
AE AR, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AE AR | OL TE |
IL SEGRETARIO