Ordinanza collegiale 27 febbraio 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00661/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2026, proposto da
Jcoplastic s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Starace e Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aimag s.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti
Eurosintex s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione prot. n. 542 del 28 gennaio 2026, con cui AIMAG S.p.A. ha negato l’accesso all’offerta tecnica presentata dalla Eurosintex s.p.a. nell’ambito della “procedura aperta per l'affidamento della fornitura di 2 bidoni carrellati per la raccolta domiciliare integrale dei rifiuti urbani”;
- della nota prot. n. 6254 del 23 dicembre 2025, trasmessa in data 24 dicembre 2025, con cui AIMAG s.p.a. ha comunicato l’aggiudicazione in favore della società Eurosintex s.p.a., nella parte in cui la stazione appaltante non ha messo a disposizione dei concorrenti, sulla piattaforma digitale utilizzata per l’espletamento della gara, le offerte dagli stessi presentate;
- di ogni di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dell’offerta integrale della documentazione tecnica presentata dalla controinteressata Eurosintex s.p.a. e per la condanna di AIMAG s.p.a., ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., all’ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso del 9 gennaio 2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Eurosintex s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa MA ER e lette le note d’udienza con cui le parti hanno chiesto la decisione sulla scorta degli scritti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota prot. 6254 del 23 dicembre 2025, trasmessa in data 24 dicembre 2025, la stazione appaltante ha comunicato l’avvenuta l’aggiudicazione della gara in favore di Eurosintex s.p.a., senza tuttavia rendere disponibile sulla piattaforma digitale utilizzata per l’espletamento della gara le offerte presentate dai concorrenti.
In data 9 gennaio 2026, la ricorrente, che si è classificata seconda, ha presentato istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, richiedendo l’ostensione dell’offerta dell’aggiudicataria e degli altri operatori economici.
Il diniego che ne è conseguito è stato impugnato deducendo:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 a causa della mancata pubblicazione sulla piattaforma delle offerte delle concorrenti, nonché dei principi di trasparenza e pubblicità e del diritto di difesa;
b) nelle stesse violazione sarebbe incorsa la stazione appaltante laddove ha negato il diritto di accesso alle offerte in ragione dell’opposizione formulata dall’impresa risultata aggiudicataria, senza fornire alcuna motivazione della decisione. Dunque, contrariamente a quanto previsto dal quarto comma dell’art. 35 del codice dei contratti - che limita la possibilità di avere accesso agli atti nei casi in cui le informazioni fornite rivelerebbero “segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico” - nel caso di specie la stazione appaltante non avrebbe in alcun modo rappresentato le ragioni per cui sarebbe stata ravvisata un’esigenza di riservatezza. Secondo parte ricorrente, dunque, sarebbe «del tutto inverosimile che l’intera offerta tecnica - incluse le schede prodotto e le certificazioni di qualità - possa costituire un “segreto industriale” tale da precludere l’accesso. Non senza considerare, con specifico riferimento alle certificazioni, che si tratta di documentazione neppure in astratto secretabile, in quanto necessaria per verificare la conformità dei prodotti offerti alla norma tecnica, conformità espressamente richiesta dal D.M. del 7 aprile 2025, con il quale sono stati adottati i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)” ».
Si è costituita in giudizio la sola controinteressata, eccependo l’irricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
In esito alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, il Collegio, preso atto che il “rito c.d. superaccelerato non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in quanto il concorrente risultato secondo, anziché censurare tempestivamente la mancata ostensione dell’offerta e/o delle motivazioni che hanno indotto la stazione appaltante a non pubblicare l’offerta dell’aggiudicataria nel termine di dieci giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, così come previsto dall’art. 36 del citato codice dei contratti, ha optato per la presentazione di un’ordinaria richiesta di accesso agli atti, al cui rigetto ha fatto seguito quello che non può che essere qualificato come un ordinario utilizzo dello strumento previsto dall’art. 116 c.p.a.”, ha disposto la trattazione della questione secondo l’ordinario rito dell’accesso.
In vista della camera di consiglio fissata, conseguentemente, per il 9 aprile 2026, la controinteressata ha nuovamente eccepito l’inammissibilità del ricorso, non potendo essere dedotta la violazione dell’art. 36: la ricorrente avrebbe rinunciato ad attivare lo specifico strumento previsto dal legislatore per garantire l’accesso e non avrebbe impugnato la determinazione di aggiudicazione nemmeno a seguito del deposito degli atti in giudizio. In ogni caso, la domanda di accesso non potrebbe essere accolta, dal momento che non sarebbe stato dimostrato il rapporto di stretta indispensabilità per la tutela giudiziaria, essendo ormai decorso il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione.
Parte ricorrente, invece, ha sottolineato l’ammissibilità del ricorso proposto in data 5 febbraio 2026 e l’inutilità della documentazione prodotta in giudizio al fine di consentire l’individuazione di eventuali vizi nell’aggiudicazione.
2. Tutto ciò premesso, deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che risulta essere stato tempestivamente notificato nei termini previsti dall’art. 116 c.p.a. per l’esercizio dell’azione di cui parte ricorrente ha ritenuto di avvalersi.
3. Né può trovare positivo apprezzamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso che la concorrente resistente nel giudizio collega alla mancata impugnazione dell’aggiudicazione. Sul punto la giurisprudenza è orientata a una lettura dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 che individua il dies a quo del termine decadenziale per l’impugnazione come coincidente con il momento in cui l’interessato acquisisce o è messo in grado di acquisire la piena conoscenza degli atti che lo ledono e, dunque, dal giorno in cui gli atti di gara sono messi effettivamente a disposizione degli altri candidati ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 (così TAR Napoli, sentenza n. 4113/2025).
3.1. Dunque, come efficacemente sintetizzato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9573/2025, in relazione ad una vicenda del tutto analoga, in cui era impugnato il diniego di accesso, pur non essendo stata ancora censurata l’aggiudicazione: “il termine di decadenza per la proposizione di un eventuale ricorso avverso gli atti di gara non può non decorrere dall’esatto momento in cui l’operatore economico abbia effettiva contezza del contenuto delle offerte e dei documenti di gara da cui evincere i vizi deducibili. Diversamente opinando, infatti, si favorirebbe la proposizione di ricorsi al buio ad opera dei partecipanti alla gara non risultati aggiudicatari, con conseguente incremento del contenzioso, in spregio alle esigenze di speditezza dei giudizi in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici (in questi termini, sulla scorta della valorizzazione del principio di effettività della tutela, Cons Stato, III, n. 7898/2025 e V, n. 8352/2024).”.
4. Così accertata l’ammissibilità della domanda, nel merito, il diniego di accesso agli atti motivato esclusivamente con riferimento all’opposizione espressa dalla controinteressata non può che essere ritenuto privo della necessaria motivazione.
4.1. Come affermato dal Consiglio di Stato nella già citata sentenza n. 9573/2025: ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, è consentito l'accesso amministrativo al concorrente ove esso appaia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
Ne discende che il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario rappresenta un valore da comparare con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, non potendo il medesimo subire compressioni in maniera indiscriminata a fronte delle esigenze di riservatezza e segretezza prospettate dai concorrenti che abbiano avanzato un’istanza di oscuramento di parti delle offerte.
Spetta, dunque, alla stazione appaltante l'effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza aziendale, “essendo necessario un bilanciamento volto all’enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica”, che deve essere ricercato dalla stazione appaltante.
Bilanciamento che è integralmente mancato nel caso di specie, essendosi limitata, la stazione appaltante, a dare conto dell’opposizione all’ostensione della concorrente risultata aggiudicataria, senza valutare né le esigenze di conoscenza della richiedente, né quelle di segretezza della controinteressata.
Infatti, anche se si volesse ritenere che, allegando la richiesta di oscuramente dell’aggiudicataria, la stazione appaltante avesse inteso fare proprie le ragioni di segretezza ivi rappresentate, comunque Aimag s.p.a. non ha operato alcun bilanciamento con le esigenze di conoscenza della richiedente, così venendo meno al dovere impostole dalla necessità di operare il suddetto bilanciamento.
Ne discende l’illegittimità del provvedimento impugnato, con il conseguente obbligo, per Aimac, di esibire la documentazione richiesta ritenuta indispensabile per esercitare il legittimo diritto alla difesa, previo oscuramento operato secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza, che ha chiarito come l’ostensione possa essere legittimamente negata solo laddove “nel quadro di un ad hoc balancing (vedi, ancora, la citata Corte Giust, Ordinanza 10 giugno 2025, nella causa C-686/2024), che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento. È altresì indispensabile che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257; n.9454/2025).” (così Cons. Stato, sentenza n. 9573/2025).
Così accolto il ricorso, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza e debbono, dunque, essere poste a carico, in solido e in parti uguali, della stazione appaltante e della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe indicato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedere al riesame della domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente.
Condanna la stazione appaltante e la controinteressata al pagamento delle spese del giudizio che liquida, a favore della ricorrente, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico di ciascuna, per un totale di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO EN, Presidente
MA ER, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ER | LO EN |
IL SEGRETARIO