Art. 4.
All'onere annuo di lire 430.000.000 derivante dalla attuazione dell'articolo 1 della presente legge per stipendi, aggiunta di famiglia ed oneri riflessi, relativamente ai diversi esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, si provvedera' con il maggiore gettito di cui al precedente articolo 3.
All'onere annuo di lire 430.000.000 derivante dalla attuazione dell'articolo 1 della presente legge per stipendi, aggiunta di famiglia ed oneri riflessi, relativamente ai diversi esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, si provvedera' con il maggiore gettito di cui al precedente articolo 3.