Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01408/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2023, proposto da LA TU e IA SI, rappresentate e difese dall’avvocato Francesca Lorieri, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Lucia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
nei confronti
CA NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Acquarone e Monica Busoli, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- della determina n. 4220 prot. n. 0069457/2023 del 04/09/2023 - notificata in data 07/09/2023 alla sig.ra TU LA ed in data 22/09/2023 alla sig.ra SI IA - avente ad oggetto l’annullamento della Nota interlocutoria prot. 83478 del 16/11/2021;
- della Nota interlocutoria prot. 69208 del 29/09/2021;
- della conclusione ed archiviazione del procedimento sanzionatorio rubricato al n. A14/2020, prot. n. 34368 del 19/05/2021;
- della determina dirigenziale n. 1688, prot. n. 27746 del 26/04/2021;
- della SCIA n. 37/2019 prot. n. 25435 del 08/04/2019 ed atti conseguenti tra cui comunicazione di fine lavori prot. 54030 del 08/07/2019 ed attestazione di agibilità prot. 57319 del 30/07/2019;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, conseguente, precedente e/o successivo, ancorché non conosciuto, ivi espressamente ricompresi tutti gli eventuali atti e/o provvedimenti richiamati nei provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e di CA NI e del Ministero della Cultura;
Vista la dichiarazione del 22.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa IA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio:
- rilevato che le ricorrenti hanno impugnato la determina n. 4220 prot. n. 0069457/2023 adottata dal Comune resistente in data 4 settembre 2023, avente ad oggetto l’annullamento della nota interlocutoria prot. 83478 del 16 novembre 2021 e gli altri atti indicati in epigrafe;
- rilevato che con nota depositata in data 22.12.2025 le ricorrenti hanno dichiarato che è sopravvenuta la carenza di interesse al ricorso e che tale dichiarazione è stata ribadita con nota depositata il 08.01.2026;
- ritenuto di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
- ritenuto infine di dover compensare le spese di lite, avuto riguardo alle circostanze che hanno caratterizzato il giudizio e alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB IA CC, Presidente
IA AL, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AL | OB IA CC |
IL SEGRETARIO