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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 110/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 9.55, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 28.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente, contumace, non ha depositato note di udienza .
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 110/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. MUGGIA Parte_1 C.F._1
STEFANO parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio esponendo: Parte_1
- di aver lavorato, in nero, alle dipendenze della impresa individuale “Solarium Estetica
New Copacabana”, e per essa della titolare , dal 18.4.2023 al Controparte_1
31.7.2023, quando si è dimessa perchè non veniva retribuita;
- di aver svolto mansioni di onicotecnica (ricostruzione gel, allungamento, semipermanente manicure curativo sulle unghie), sotto la direzione ed alle dipendenze della convenuta;
- di aver pattuito una retribuzione di € 900,00 al mese, ma di aver percepito solo la prima mensilità;
- di aver diritto alle retribuzioni non corrisposte per il periodo lavorato, nell'entità
pagina 2 di 6 prevista dalla contrattazione collettiva, oltre a ratei 13esima, TFR, indennità sostitutive di ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso, essendosi dimessa per giusta causa, e di vantare pertanto un credito complessivo di € 4.811,61.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2094 c.c. (previa, ove occorra, la declaratoria di nullità di eventuali contratti di lavoro autonomo e/o di eventuali atti qualificanti il rapporto quale autonomo o occasionale o di mera collaborazione), che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la soc. convenuta di cui in epigrafe per
il periodo dal 18-4-2023 al 31-7-2023, disciplinato dal CCNL Estetica;
2) In via gradata e subordinata Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2 D. lgs 15-6-
2015 n. 81 che il rapporto deve essere qualificato come collaborazione organizzata dal
Committente e per l'effetto ritenere applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato con applicazione del CCNL sopra indicato
3) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata al livello IV del
suddetto CCNL con orario di lavoro full-time;
4) per l'effetto, condannare la convenuta di cui in epigrafe al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €. 4811,81 come da specifica del conteggio
sindacale unito al presente atto che deve ritenersi parte integrante del presente ricorso, per i titoli indicati nel conteggio allegato, ovvero condannarla alla diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio;
Il tutto con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate (art. 429 c.p.c.).
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA e accessori a favore del difensore costituito ed oltre a spese generali nella misura del 15%”.
pagina 3 di 6 La convenuta, regolarmente notificata, è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con testi e documenti, e discussa all'udienza cartolare del
16.12.2025.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
I fatti costitutivi della domanda hanno trovato sufficiente conferma all'esito della prova orale raccolta.
La teste (ud. 21-1-2025), ex collega della ricorrente e quindi a Testimone_1
conoscenza dei fatti, ha dichiarato che “vero [che la ricorrente ha lavorato presso la convenuta dal 18.4.2023 al 31.7.2023] ma io posso dire che io ho lavorato presso il centro benessere (centro estetico e parrucchiere) denominato Solarium Estetica New
Capocabana con sede in Frascati via Pietro Campana n 7 da quando ha aperto due anni fa per due mesi da aprile 2023 sino a fine giugno 2023, poi io sono andata via perché la titolare non mi pagava e me ne sono andata, poi io ho chiamato la Controparte_1
per farmi dare la retribuzione impagata e lei mi ha detto di venire al centro CP_1
una volta a settimana per ritirare 100,00 o 200,00 euro e quando io mi recavo presso il centro estetico vedevo che c'era anche la sono andata presso detto Parte_1
centro sino al 10 luglio 2023”; ha confermato le mansioni svolte così come allegate dalla ricorrente, l'orario di lavoro osservato (quantomeno dalle 9.30 alle 19 su 5 giorni alla settimana), l'assoggettamento alle direttive impartite dalla convenuta;
ha negato che la ricorrente abbia goduto di ferie o permessi nel periodo in cui lei stessa ha lavorato;
ha riferito di un malessere diffuso tra i dipendenti a causa del fatto che la datrice di lavoro non corrispondeva loro le retribuzioni.
La teste cliente del centro estetico, ha riconosciuto la ricorrente come lavoratrice Tes_2
presso il detto centro nei mesi di maggio, giugno e luglio 2023, pur non avendo potuto pagina 4 di 6 riferire altro, stante la solo occasionale frequentazione dei luoghi di lavoro.
Ciononostante, l'attendibilità della prima teste, e la sua diretta conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato fianco a fianco della ricorrente nel periodo da lei indicato, conducono a ritenere provati i fatti allegati, nella contumacia della resistente, e dunque ad accogliere il ricorso.
All'allegazione di vantare il credito derivante dal pagamento delle retribuzioni (le differenze per la prima mensilità; integralmente per le mensilità successive alla prima), nonché delle indennità sostitutive di preavviso, ferie, permessi, e del TFR, non è seguita la prova, il cui onere incombeva sulla resistente, di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti.
I conteggi vanno condivisi perché appaiono redatti in conformità al CCNL di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. Accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 2094 c.c., che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la convenuta per il periodo dal 18-4-2023 al 31-7-2023, disciplinato dal CCNL Estetica;
2. Accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata al livello IV del suddetto CCNL con orario di lavoro full-time;
3. Per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 4.811,81, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
4. Condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario se ritualmente richiesta in giudizio. pagina 5 di 6 Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 6 di 6
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 110/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 9.55, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 28.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente, contumace, non ha depositato note di udienza .
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 110/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. MUGGIA Parte_1 C.F._1
STEFANO parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio esponendo: Parte_1
- di aver lavorato, in nero, alle dipendenze della impresa individuale “Solarium Estetica
New Copacabana”, e per essa della titolare , dal 18.4.2023 al Controparte_1
31.7.2023, quando si è dimessa perchè non veniva retribuita;
- di aver svolto mansioni di onicotecnica (ricostruzione gel, allungamento, semipermanente manicure curativo sulle unghie), sotto la direzione ed alle dipendenze della convenuta;
- di aver pattuito una retribuzione di € 900,00 al mese, ma di aver percepito solo la prima mensilità;
- di aver diritto alle retribuzioni non corrisposte per il periodo lavorato, nell'entità
pagina 2 di 6 prevista dalla contrattazione collettiva, oltre a ratei 13esima, TFR, indennità sostitutive di ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso, essendosi dimessa per giusta causa, e di vantare pertanto un credito complessivo di € 4.811,61.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2094 c.c. (previa, ove occorra, la declaratoria di nullità di eventuali contratti di lavoro autonomo e/o di eventuali atti qualificanti il rapporto quale autonomo o occasionale o di mera collaborazione), che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la soc. convenuta di cui in epigrafe per
il periodo dal 18-4-2023 al 31-7-2023, disciplinato dal CCNL Estetica;
2) In via gradata e subordinata Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2 D. lgs 15-6-
2015 n. 81 che il rapporto deve essere qualificato come collaborazione organizzata dal
Committente e per l'effetto ritenere applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato con applicazione del CCNL sopra indicato
3) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata al livello IV del
suddetto CCNL con orario di lavoro full-time;
4) per l'effetto, condannare la convenuta di cui in epigrafe al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €. 4811,81 come da specifica del conteggio
sindacale unito al presente atto che deve ritenersi parte integrante del presente ricorso, per i titoli indicati nel conteggio allegato, ovvero condannarla alla diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio;
Il tutto con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate (art. 429 c.p.c.).
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA e accessori a favore del difensore costituito ed oltre a spese generali nella misura del 15%”.
pagina 3 di 6 La convenuta, regolarmente notificata, è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con testi e documenti, e discussa all'udienza cartolare del
16.12.2025.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
I fatti costitutivi della domanda hanno trovato sufficiente conferma all'esito della prova orale raccolta.
La teste (ud. 21-1-2025), ex collega della ricorrente e quindi a Testimone_1
conoscenza dei fatti, ha dichiarato che “vero [che la ricorrente ha lavorato presso la convenuta dal 18.4.2023 al 31.7.2023] ma io posso dire che io ho lavorato presso il centro benessere (centro estetico e parrucchiere) denominato Solarium Estetica New
Capocabana con sede in Frascati via Pietro Campana n 7 da quando ha aperto due anni fa per due mesi da aprile 2023 sino a fine giugno 2023, poi io sono andata via perché la titolare non mi pagava e me ne sono andata, poi io ho chiamato la Controparte_1
per farmi dare la retribuzione impagata e lei mi ha detto di venire al centro CP_1
una volta a settimana per ritirare 100,00 o 200,00 euro e quando io mi recavo presso il centro estetico vedevo che c'era anche la sono andata presso detto Parte_1
centro sino al 10 luglio 2023”; ha confermato le mansioni svolte così come allegate dalla ricorrente, l'orario di lavoro osservato (quantomeno dalle 9.30 alle 19 su 5 giorni alla settimana), l'assoggettamento alle direttive impartite dalla convenuta;
ha negato che la ricorrente abbia goduto di ferie o permessi nel periodo in cui lei stessa ha lavorato;
ha riferito di un malessere diffuso tra i dipendenti a causa del fatto che la datrice di lavoro non corrispondeva loro le retribuzioni.
La teste cliente del centro estetico, ha riconosciuto la ricorrente come lavoratrice Tes_2
presso il detto centro nei mesi di maggio, giugno e luglio 2023, pur non avendo potuto pagina 4 di 6 riferire altro, stante la solo occasionale frequentazione dei luoghi di lavoro.
Ciononostante, l'attendibilità della prima teste, e la sua diretta conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato fianco a fianco della ricorrente nel periodo da lei indicato, conducono a ritenere provati i fatti allegati, nella contumacia della resistente, e dunque ad accogliere il ricorso.
All'allegazione di vantare il credito derivante dal pagamento delle retribuzioni (le differenze per la prima mensilità; integralmente per le mensilità successive alla prima), nonché delle indennità sostitutive di preavviso, ferie, permessi, e del TFR, non è seguita la prova, il cui onere incombeva sulla resistente, di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti.
I conteggi vanno condivisi perché appaiono redatti in conformità al CCNL di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. Accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 2094 c.c., che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la convenuta per il periodo dal 18-4-2023 al 31-7-2023, disciplinato dal CCNL Estetica;
2. Accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata al livello IV del suddetto CCNL con orario di lavoro full-time;
3. Per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 4.811,81, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
4. Condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario se ritualmente richiesta in giudizio. pagina 5 di 6 Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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