Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2021, n. 3137
CASS
Sentenza 7 luglio 2021

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In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice della esecuzione che, riconosciuta la continuazione tra più reati e rideterminata la pena complessiva in misura superiore a due anni di reclusione, ha omesso di pronunciarsi sulla revoca del beneficio concesso con la prima condanna, ritenendo la stessa implicita nel superamento del limite previsto dall'art. 163 cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2021, n. 3137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3137
    Data del deposito : 7 luglio 2021

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