Sentenza 7 luglio 2021
Massime • 1
In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice della esecuzione che, riconosciuta la continuazione tra più reati e rideterminata la pena complessiva in misura superiore a due anni di reclusione, ha omesso di pronunciarsi sulla revoca del beneficio concesso con la prima condanna, ritenendo la stessa implicita nel superamento del limite previsto dall'art. 163 cod. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2021, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2021 |
Testo completo
03137-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2337/2021 FILIPPO CASA CC 07/07/2021 LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO -Relatore - R.G.N. 30202/2020 ROBERTO BINENTI PALMA TALERICO CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA ciniti sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di: LL AU nato a [...] il 14/10/1978 [...]en.34/2020 avverso ordinanza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta, con riferimento al ricorso iscritto al numero R.G.N. 30202/2020, la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Elisabetta Ceniccola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Letta, con riferimento al ricorso iscritto al numero R.G.N. 31516/2020, la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Paola Filippi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il giorno 1° ottobre 2020 nel procedimento ivi iscritto al n. 39/2020 Mod. 32, su istanza presentata nell'interesse di MA ZZ, riconosceva la continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali il predetto risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: sentenza emessa il 16 dicembre 2014 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, parzialmente riformata con sentenza emessa il 19 giugno 2015 dalla Corte di appello di Napoli, sentenze in forza delle quali il ZZ risultava condannato con il beneficio della sospensione - condizionale alla pena di due anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per - porto e detenzione di arma clandestina commessi in Vitulazio il 21 luglio 2014 e per ricettazione commessa, in luogo sconosciuto, in epoca precedente al 21 luglio 2014; sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso il 25 febbraio 2016, riformata con sentenza emessa in data 8 novembre 2018 dalla Corte di appello di Campobasso, sentenze in forza delle quali il ZZ risultava condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato, commesso in Bojano il 5 aprile 2013, di rapina aggravata in concorso. Il giudice dell'esecuzione rideterminava pena complessiva per detti reati in quattro anni di reclusione ed euro 800,00 di multa.
1.1. Il Pubblico Ministero, Sostituto della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi, avverso la predetta ordinanza, emessa nel procedimento ivi iscritto al n. 39/2020 Mod. 32,. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 168, 2 comma 1, n. 2, cod. pen. e 664 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, prima di pronunciarsi sull'istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell'interesse del condannato, avrebbe dovuto provvedere sulla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, di revoca del beneficio della sospensione della pena concessa a MA ZZ nel processo concluso con la sentenza sopra citata emessa della Corte di appello di Napoli. Inoltre, il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto la continuazione benché non risulti che il reato di rapina in concorso, risalente all'aprile 2013, sia stato commesso con l'utilizzo di un'arma, e sebbene l'arma - cui si riferisce la sentenza di condanna per il relativo porto - sia stata sequestrata e rinvenuta in Vitulazio nel luglio 2014, quindi successivamente alla consumazione della rapina. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza e incongruità della motivazione. ricorrente sostiene che la difesa del condannato avrebbe dovuto fornire al giudice dell'esecuzione non solo la prova della programmazione unitaria dei reati, ma anche la prova che l'arma, che si suppone utilizzata per la rapina, fosse la stessa che era stata oggetto della citata sentenza di condanna emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli.
1.2. Il predetto ricorso per cassazione è stato iscritto al numero R.G.N. 30202/2020. 2. La Corte di appello di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il giorno 1° ottobre 2020 nel procedimento ivi iscritto al n. 17/2020 Mod. 32, dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta del Pubblico Ministero tendente a ottenere la revoca del beneficio della sospensione n e r r e T condizionale della pena che era stato concesso a MA ZZ con la suddetta sentenza emessa il 16 dicembre 2014 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, parzialmente riformata con la menzionata sentenza emessa il 19 giugno 2015 dalla Corte di appello Napoli. La declaratoria di non doversi procedere era basata sul rilievo che la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale non era più sorretta da alcun interesse, poiché era stata già applicata - con la citata ordinanza, emessa nella stessa data nel procedimento ivi iscritto al n. 39/2020 Mod. 32 - la disciplina della continuazione anche per quei reati ai quali era riferita la condanna a pena sospesa, ed era stata superata in tal modo, automaticamente, la possibilità di riconoscere il detto beneficio, ai sensi dell'art. 163 cod. pen. 3 2.1. Avverso quest'ultima ordinanza, emessa nel procedimento ivi iscritto al n. 17/2020 Mod. 32, il Pubblico Ministero, Sostituto della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, invece di dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso a MA ZZ, avrebbe dovuto provvedere in proposito, e avrebbe dovuto deliberare in maniera unitaria sulla predetta richiesta e su quella avanzata dal condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato non doversi procedere, sulla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso a MA ZZ, nonostante in udienza il Pubblico Ministero avesse concluso in senso contrario. Il giudice dell'esecuzione, nell'affermare che la richiesta di revoca del beneficio non era più sorretta da interesse perché la riunione in continuazione anche dei reati per i quali era stata emessa condanna a pena sospesa comporta il superamento automatico del beneficio, non ha tenuto conto che l'applicazione པ ས ་ འ della continuazione è avvenuta in violazione degli artt. 81 e 168, primo comma, བུ ལ ་ cod. pen. བ རྒྱ 2.2. Il ricorso per cassazione da ultimo menzionato è stato iscritto al numero R.G.N. 31516/2020. 3. All'udienza odierna è stata disposta la riunione del ricorso iscritto al numero R.G.N. 31516/2020 al ricorso iscritto al numero R.G.N. 30202/2020, data la connessione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento della continuazione, emessa dal giudice dell'esecuzione nel procedimento ivi iscritto al n. 39/2020 Mod. 32, è generico e manifestamente infondato sotto tutti i profili, quindi inammissibile.
1.1. In primo luogo, deve notarsi che non si ravvisa alcuna norma in base alla quale la decisione sulla istanza di riconoscimento della continuazione non avrebbe dovuto precedere quella sulla richiesta del Pubblico Ministero tendente alla revoca 4 del beneficio della sospensione condizionale concesso in fase di cognizione a MA ZZ in relazione a una delle predette condanne a suo carico.
1.2. Inoltre, dall'esame dell'ordinanza qui citata emerge che il giudice dell'esecuzione ha rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).
1.3. L'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nel procedimento ivi iscritto al n. 39/2020 Mod. 32, infatti, dopo aver dato atto che tutti i reati per i quali il ZZ è stato condannato risultano accomunati dall'arma da sparo, spiega congruamente che detti reati sono in relazione funzionale e che non appare dirimente il dato temporale, essendo certo solo per la rapina, mentre per gli altri reati la contestazione, riferita al mero accertamento, rinvia a verosimili epoche antecedenti. L'osservazione del Pubblico Ministero ricorrente, secondo la quale non risulterebbe che la rapina sia stata commessa con l'utilizzo di un'arma, è meramente confutativa, poiché non è sorretta da adeguata e specifica produzione in base alla quale possa ritenersi dimostrato che sia errata l'affermazione dell'ordinanza circa il fatto che la rapina alla quale è riferita una delle condanne a carico del ZZ fu commessa a mano armata.
2. Con riguardo all'altro ricorso per cassazione in esame, proposto dal Pubblico Ministero e iscritto al numero R.G.N. 31516/2020, avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione il giorno 1° ottobre 2020 nel procedimento ivi iscritto al n. 17/2020 Mod. 32, deve affermarsi che la censura formulata deducendo violazione di legge risulta fondata, con assorbimento di ogni altra doglianza. 2.1. È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente 5 determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge. (Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 269419).
2.2. In applicazione del principio, deve affermarsi che il giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere che, una volta riconosciuta la continuazione con l'ordinanza emessa nel procedimento ivi iscritto al n. 39/2020 Mod. 32, non vi fosse luogo a provvedere, per sopravvenuta mancanza di interesse, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso al ZZ in relazione a una delle due condanne inflittegli. Il giudice dell'esecuzione, invece, avrebbe dovuto provvedere sulla richiesta di revoca del beneficio pronunciandosi espressamente nel merito, perché il riconoscimento della continuazione, disposto con l'ordinanza emessa nel procedimento ivi iscritto al n. 39/2020 Mod. 32, non conteneva alcuna statuizione esplicita sulla revoca o sull'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già concesso in relazione alla condanna inflitta con sentenza emessa il 16 dicembre 2014 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, parzialmente riformata con sentenza emessa il 19 giugno 2015 dalla Corte di appello di Napoli. In proposito, va evidenziato che l'ordinanza emessa nel procedimento ivi iscritto al n. 17/2020 Mod. 32, recante la declaratoria di non doversi procedere sulla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso a MA ZZ, espone la considerazione secondo la quale il riconoscimento della continuazione - avvenuto con l'ordinanza ivi iscritta al n. 39/2020 Mod. comporta il superamento automatico del benefico della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Tale considerazione è basata sull'implicito rilievo che il beneficio della sospensione condizionale, già concesso in relazione alla condanna del ZZ alla pena di due anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (condanna risultante, come già notato, dalla sentenza emessa il 16 dicembre 2014 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, parzialmente riformata con sentenza emessa il 19 giugno 2015 dalla Corte di appello di Napoli) non potrebbe essere esteso all'intera pena come rideterminata dal giudice dell'esecuzione con la citata ordinanza di riconoscimento della continuazione fra i reati per i quali è stata inflitta detta condanna e la rapina per la quale è stata inflitta altra condanna, perché dalla rideterminazione è risultata la pena complessiva di quattro anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per la quale la sospensione condizionale non potrebbe essere concessa senza violare il limite quantitativo di due anni di reclusione stabilito dall'art. 163 cod. pen. Orbene, l'implicito rilievo poggia su un impianto teorico corretto, ma non tiene conto della persistenza dell'interesse del Pubblico Ministero a ottenere un 6 provvedimento con il quale, eliminando dal piano dell'azione esecutiva, concretamente considerata, ogni incertezza derivante dalla mancanza di un provvedimento espresso al riguardo, venga chiarito oggettivamente se il beneficio della sospensione condizionale già concesso sia ancora operativo, o se esso debba essere revocato per la presenza delle condizioni previste dall'art. 168 cod. pen.
3. In conclusione, per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata n. 17/2020, emessa il giorno 1° ottobre 2020 dalla Corte di appello di Campobasso, giudice dell'esecuzione, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla stessa Corte, mentre il ricorso proposto avverso l'ordinanza n. 39/2020, emessa nello stesso giorno dalla medesima Corte, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza n. 17/2020 emessa in data 1° ottobre 2020 con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso. Dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza n. 39/2020 emessa nella stessa data del 1° ottobre 2020. Così deciso in Roma, 7 luglio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Си Прише DEPOSITALA IN CAN 27 GEN 2022 7