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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IA NI EL UP - 10/12/2025 R.G.N. 32259/2025 NI CO SENTENZA Sui ricorsi proposti da: ER IN nato a [...] ( Francia) il 28/02/1969 NE IU ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;
preso atto cheè intervenuta richiesta di trattazione orale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FLAVIA ALEMI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Sentite le conclusioni dell’avv. Lorenzo Caruso in difesa di ER e dell’avv. Dario FR FI in difesa di NE, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza resa il 29 novembre 2023 dal Tribunale di Catania, che ha dichiarato la responsabilità di NE IU ER, in qualità di comandante della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Catania Bicocca, per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa (capo A) e di corruzione ( capo B) e la responsabilità di ER IN, nella qualità di assistente capo della Polizia penitenziaria per avere ricevuto e consegnato a diversi detenuti sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana ( capo H).
2. Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i due imputati, deducendo quanto segue.
3. ER IN ha dedotto quattro motivi di censura.
2.1. Violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. e del divieto del ne bis in idem e mancanza di motivazione poiché la sentenza non ha ritenuto configurarsi nel caso in esame il medesimo fatto per cui il ricorrente era già stato giudicato in altro procedimento penale e condannato con sentenza divenuta irrevocabile, per la quale ha scontato la propria pena;
sia nel precedente giudizio, indicato con RGNR 15962/2012, che nel presente processoa ER viene addebitato di avere introdotto nella casa circondariale in cui prestava servizio generi non autorizzati e, in alcuni casi, imprecisate dosi di sostanze stupefacenti. La Corte di appello conferma che i fatti di cui alla sentenza già definitiva sono inclusi nei fatti oggetto del presente giudizio e che i due procedimenti sono nati nello stesso anno a Penale Sent. Sez. 2 Num. 2910 Anno 2026 Presidente: VE AN Relatore: EL IA NI Data Udienza: 10/12/2025 distanza di un breve periodo, ma non ritiene operante il divieto del ne bis in idem.
2.2. Violazione degli artt. 111 della Costituzione;
192 e 533 codice di rito e vizio di motivazione poiché la Corte ha condiviso acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza tener conto delle doglianze formulate con l'atto di appello, e ha fondato la propria convinzione sulla base delle dichiarazioni di due detenuti, che risultano generiche e imprecise, avendo peraltro ad oggetto circostanze conosciute de relato. Osserva il ricorrente che i testi hanno riferito che ER introduceva diversi oggetti non autorizzati all'interno della Casa circondariale, ma non hanno precisato l'oggetto dell’asserita consegna;
AL ha dichiarato che ER avrebbe fatto delle consegne all'interno del carcere, ma non ha mai parlato di sostanza stupefacente;
nessun soggetto terzo ha poi confermato quanto addebitato all'odierno ricorrente, sicché non può ritenersi raggiunta la prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza, inoltre, trascura il portato dei testi FE e NI, anch'essi detenuti nel periodo oggetto dei fatti di causa, i quali hanno dichiarato di non conoscere l'imputato, sebbene nel capo di imputazione fossero indicati quali soggetti che sarebbero stati beneficiari della consegna da parte del ER. La sentenza risulta affetta anche al riguardo da carenza di motivazione.
2.3. Mancata motivazione e violazione dell'art. 73 comma 1 DPR 309/90 e mancata derubricazione della condotta nella fattispecie di lieve entità con conseguente intervenuta prescrizione del reato. Nel caso in esame, oltre a mancare la prova delle asserite presunte cessioni, non vi è certezza circa la qualità e quantità della sostanza stupefacente, che sarebbe stata ceduta e pertanto la condotta avrebbe dovuto essere qualificata nell'ambito dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 con conseguente intervenuta prescrizione del reato.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche o, comunque, spiegare le ragioni del loro diniego. Il ricorrente poi invoca l'applicazione della pena nella misura del minimo edittale con tutti i benefici concedibili, e lamenta che la richiesta avanzata del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale è stata del tutto disattesa dal collegio di secondo grado, senza fornire al riguardo alcuna motivazione.
3. NE IU, con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce quattro motivi.
3.1. Violazione di norma penale poiché la Corte di appello preliminarmente ha ammesso la produzione documentale della difesa, in particolare il verbale di interrogatorio dell'imputato e le dichiarazioni scritte del collaboratore di giustizia RB e dell'odierno ricorrente, ma non ha ritenuto necessario disporre l’escussione del collaboratore al fine di approfondire le questioni emerse, nè ha valutato in motivazione il contenuto della sua deposizione, decisamente favorevole all'odierno prevenuto;
non ha neppure disposto l’ascolto del teste di riferimento o la nuova escussione di quelli già ascoltati, alla luce della produzione offerta dalla difesa. Osserva inoltre che i coimputati AR US e SE RA, tratti a giudizio per i reati di corruzione contestati anche all'odierno ricorrente, sono stati assolti in quanto il numero delle chiamate in reità è stato ritenuto insufficiente e privo di riscontri oggettivi.
3.2. Vizio di motivazione poiché la sentenza nel ricostruire la vicenda che ha coinvolto l'imputato incorre in numerose contraddizioni che inficiano il percorso logico 2 motivazionale e non chiarisce gli elementi a sostegno dell’elemento soggettivo e del suo contributo atipico esterno al rafforzamento dell'associazione, nonché in ordine alla corruzione. Il giudice di appello non ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del Tribunale e ha evitato il confronto con le dichiarazioni del collaboratore RB, da cui emerge l’identità dell’effettivo responsabile delle condotte ascritte al NE, unite a quelle di RU AN e di NA AN, che non sono state oggetto di alcuna rivalutazione, così formulando una motivazione generica e apodittica. In particolare il ricorrente lamenta che nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori che hanno accusato l’imputato di innumerevoli condotte contrarie ai propri uffici, la Corte non ha spiegato le concrete modalità specifiche con cui avrebbe agito e come mai gli altri ispettori nulla hanno percepito al riguardo;
nessun riscontro èemerso rispetto a fatti che, per la loro gravità, avrebbero dovuto lasciare traccia. Così non vi è mai stato un accertamento della PG. sui registri di movimentazione dei detenuti asseritamente oggetto di trasferimento ad opera del NE, o verifiche sul numero delle telefonate, o dei colloqui concessi in esubero, o se nel periodo in questione siano state eseguite ordinanze cautelari che fossero state comunicate in anticipo ai detenuti. La difesa riconosce che NE è stato intercettato mentre telefonava a OM Alfio, esponente di rango del sodalizio mafioso operante sul territorio di Catania e fratello di SE OM detenuto, mail contenuto della conversazione non costituirebbe un riscontro in quanto palesa un rapporto ambiguo che tuttavia non è tale da integrare un concorso esterno all'associazione mafiosa. Osserva il difensore che una condanna alla pena di 10 anni di reclusione in assenza di sequestri e di riscontri nei confronti dell'odierno imputato non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori che si confermano reciprocamente. Rileva inoltre che le dichiarazioni dei collaboratori sono rimaste prive di riscontri esterni rigorosamente richiesti al fine di confermare la credibilità delle propalazioni . Evidenzia a tal fine che, a detta di alcuni collaboratori, era impossibile che l'imputato consentisse la partecipazione dei detenuti a vere e proprie riunioni all'interno della Casa circondariale o avesse informato i sodali esterni dell'imminenza di esecuzione di ordini di cattura che gli venivano comunicati;
lamenta che le dichiarazioni del teste ZA sarebbero state travisate poiché l’imputato è solo uno dei soggetti che potevano avere conoscenza preventiva degli ordini di esecuzione e non l’unico; richiama quella giurisprudenza secondo cui non costituisce comportamento penalmente rilevante ai fini del concorso esterno la mera contiguità compiacente, cioè quella disponibilità nei confronti di esponenti di spicco del sodalizio, quando risulti indimostrato un vero e proprio contributo avente rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento del sodalizio;
tra i reati fine non rientra quello di coinvolgere il personale della struttura per migliorare la vita intramuraria dei detenuti affiliati.
3.3 Violazione di legge penale per omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in quanto i fatti andavano inquadrati nell'ambito della fattispecie di cui all'art.318 cod. pen., nella formulazione vigente all'epoca in cui sono stati commessi;
in ogni caso, sarebbe stata dimostrata eventualmente un’agevolazione al singolo detenuto e non all'intero sodalizio di riferimento, sicchè si invoca l'esclusione dell'aggravante dell’agevolazione mafiosa contestata in relazione al delitto di corruzione e la prescrizione del reato in contestazione, consumato sino al marzo 2010, data di pensionamento dell’imputato.
3.4. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. poiché la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della reiterazione e gravità 3 delle condotte, ma non ha considerato il comportamento processuale dell'odierno ricorrente, che si è sottoposto all'esame e ha reso spontanee dichiarazioni anche in appello e ha tenuto un comportamento processuale corretto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2.Ricorso ER 2.1 Il primo motivo non è fondato e, soprattutto, è generico poiché la questione del ne bis in idem è già stata prospettata dalla difesa dinanzi al Tribunale e da questi respinta con idonea motivazione. Giova ricordare che ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'alise, Rv. 287251 - 01) Nel caso in esame il Collegio ha evidenziato a pagina 14 che il ER era stato condannato con sentenza irrevocabile in relazione ad una singola condotta di detenzione a fini di spaccio e per avere, quale agente della polizia penitenziaria,ricevuto la somma di 200 € al fine di consegnare un pacco che conteneva anche detto stupefacente. Si tratta quindi di una condanna per un singolo episodio delittuoso individuato dal punto di vista oggettivo e soggettivo, poiché commesso il 4 novembre 2012. Di contro la contestazione di cui al capo H del presente giudizio fa riferimento a diverse altre condotte analoghe, commesse dal 2009 al 4 novembre 2012 e quindi in epoca precedente a quella per cui ha riportato condanna. La Corte ha confermato e condiviso le argomentazioni del Tribunale in ordine alla diversità del fatto storico contestato nei due giudizi e il ricorrente non si confronta con questo aspetto della motivazione e reitera la medesima censura già formulata con l'atto di appello, così destinandola a non superare il vaglio di ammissibilità.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la sentenza non trascura, ma prende in debita considerazione le dichiarazioni dei detenuti NI e FE, ma le ritiene non idonee ad inficiare il robusto compendio probatorio. Il motivo è anche generico in quanto non si confronta con il tenore dell’articolata motivazione reso dalla Corte, da cui emerge che l'imputato nell'interrogatorio del 6 novembre 2012 non ammetteva soltanto il singolo episodio di cessione di sostanza stupefacente contestatogli, ma riconosceva di avere anche effettuato altre consegne in epoca precedente al singolo episodio accertato, ai detenuti PP, LL e D'AN, aventi ad oggetto beni di genere vietato, tra i quali anche modiche quantità di sostanze stupefacenti. La Corte ha correttamente valorizzato queste ammissioni dell'imputato, che da sole appaiono idonee a fondare un giudizio di colpevolezza, e ha evidenziato che le stesse offrono sicuro riscontro di attendibilità alle accuse formulate dai collaboratori AL e RU e rendono la testimonianza a discarico fornita dai detenuti NI e FE nonidonea a scalfire il robusto compendio probatorio. Si tratta di considerazioni corrette e immuni dai vizi dedotti in quanto le ammissioni del ER, rese nel corso dell’interrogatorio di garanzia per l’episodio del 4 novembre 2012, integrano prova idonea a fondare il giudizio di responsabilità dell’imputato, che ha peraltro trovato conferme esterne, e di certo non possono essere scalfite dalle dichiarazioni di due testi che dichiarano di non essere a conoscenza di quanto ascritto all’imputato. Va poi osservato che anche i collaboratori AL e RU hanno concordemente descritto la 4 condotta illecita dell’agente di Polizia penitenziaria, pur non riferendo specifici episodi.
2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico. E’ noto che in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità". (Sez. 4, n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947 – 01; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01) La Corte di merito, con motivazione condivisibile, ha osservato che per le peculiari circostanze in cui la cessione è avvenuta - ad opera di un pubblico ufficiale che ha violato il divieto connesso al regime carcerario -debba essere esclusa quella connotazione di lieve entità, che la difesa invece insiste nel collegare esclusivamente ad un dato ponderale della sostanza stupefacente ceduta. Anche in questo caso il motivo è generico enon si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello, ma reitera la censura già formulata con il gravame,ribadendo che in relazione alle circostanze di luogo la cessione poteva avere ad oggettosolo quantità contenute di sostanza stupefacente. Così facendo, non si confronta con la motivazione della Corte, che ha ritenuto non determinante il dato ponderale, e ha valorizzato il contesto in cui la cessione si è verificata, una casa circondariale, e le peculiari qualità del soggetto responsabile che rivestiva una funzione pubblica di controllo e vigilanza e con la sua condotta è venuto meno ai suoi doveri di corretto esercizio della funzione di vigilanza attribuitagli e di fedeltà all’incarico conferitogli.
2.4. La quartacensura è manifestamente infondata poiché la pena, come sottolinea la Corte, è stata contenuta nel minimo edittale senza alcun aumento per la continuazione interna, pure contestata nel capo di imputazione, e tale omissione assume significativa rilevanza ai fini sanzionatori, considerato che la condotta si è protratta per diversi anni e nei confronti di diversi soggetti. La sentenza formula adeguata motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che non sono state riconosciute, nonostante l'ammissione dei fatti, in ragione delle peculiare gravità della condotta posta in essere per lungo tempo e a d opera di un pubblico ufficiale. Va precisato in questa sede che la confessione spontanea del reo rientra tra gli elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza nel caso in cui essa sia contrastata da specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o in quelli in cui si sostanzi in una mera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena. (Conf.: Sez. 6, n. 6934 del 1991, Rv. 187671-01). (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Pg, Rv. 288738 - 07) Peraltro, deve rivelarsi che il motivo di ricorso è anche generico, poiché non indica elementi di fatto che siano stati pretermessi dalla Corte e che avrebbero potuto giustificare il beneficio invocato. Il beneficio della non menzione della condanna presuppone che si tratti di una prima condanna ad una pena detentiva non superiore a due anni, sicché nel caso di specie certamente non ricorrono i presupposti. Di fronte ad una censura manifestamente infondata la Corte non aveva alcun onere motivazionale di esplicitare il rigetto dell’istanza. 5 3.Ricorso NE 3.1. Il primo motivo è, innanzitutto, generico poiché neppure espone il tenore delle dichiarazioni rese dal collaboratore RB e acquisite agli atti dalla Corte di appello e le refluenze che le stesse avrebbero sul compendio probatorio già acquisito, mentre si limita a rinviare agli allegati al ricorso, censurando la circostanza che la Corte non abbia disposto l'audizione del collaboratore. In questo modo non consente al Collegio di apprezzare il contenuto e la rilevanza dell’omissione in cui lamenta essere incorsa la Corte, adottando una tecnica di esposizione del motivo di ricorso per relationem al contenuto degli allegati che è, secondo costante giurisprudenza di legittimità, inammissibile. Va poi osservato che la genericità della doglianza è tale che neppure si comprende se la stessa si appunti sulla mancata valutazione di un apporto probatorio rilevante ai fini del giudizio di colpevolezza, nel qual caso avrebbe dovuto essere dedotta come travisamento per omissione della prova, indicando in modo specifico le ricadute della mancata assunzione sul compendio probatorio acquisito;
o se lamenta la mancata escussione del collaboratore, in una prospettiva esplorativa e di ricerca di eventualielementi di novità, ottica, questa, che destina il motivo all’inammissibilità. La censura è comunque manifestamente infondata poiché la Corte ha sottolineato nel merito che ben cinque collaboratori di giustizia hanno indicato NE come responsabile delle condotte ascritte nel capo d’imputazionee ha implicitamente ritenuto il nuovo apporto dichiarativo non idoneo a scalfire il robusto compendio probatorio già acquisito e tale da non giustificare la riapertura dell’istruttoria dibattimentale, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 603 cod. proc. pen. . Il ricorrente non si confronta con questa affermazione e insiste nella prospettazione difensiva, senza tuttavia indicare in modo specifico la portata della nuova prova di cui invoca l’assunzione. La circostanza che gli originari coimputati US e RA siano stati assolti non inficia il compendio probatorio a carico del ricorrente e conferma, a contrario,il rigore utilizzato nel valutare il compendio probatorio raccolto.
3.2. Il secondomotivo è manifestamente infondato. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha ricevuto l’avallo del massimo consesso di questa Corte di legittimità la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 - 01) La Corte di appelloha dato atto che cinquecollaboratori di giustizia appartenenti a clan mafiosi diversi, ma detenuti nel carcere di Bicocca in periodi coevi a quelli in cui NE rivestiva il ruolo di Comandante della Polizia penitenziaria, hanno riferito in 6 merito a condotte illecite del predetto e in particolare hanno raccontato della suadisponibilità a portare all'esterno pizzini e messaggi, al fine di veicolare direttive e ordini dei sodali detenuti agli affiliati. Nel caso di specie la Corte ha sottolineato che le specifiche accuse formulate da SE UD hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di altri quattro collaboratori, già detenuti nel carcere di Catania ed inseriti in diversi contesti associativi, tutti considerati attendibili in diversi sedi giudiziarie, elementi questi che scongiurano il pericolo che le loro dichiarazioni possano essere frutto di accordi calunniosi. Il riscontro delle chiamate in correità è stato individuato non soltanto nella concordanza delle stesse, ad opera di più soggetti affiliati a diverse famiglie mafiose operanti sul territorio catanese, ma anche nel tenore di alcune conversazioni intercettate in cui NE faceva pervenire ai suoi interlocutori indicazioni operative o concordava incontri in cui parlare più liberamente. Quanto al merito delle accuse , va osservato che secondo consolidata giurisprudenza, integra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta dell'"extraneus" che si faccia latore di messaggi dal carcere nell'interesse del sodalizio, nel caso in cui detta attività sia reiterata e non episodica, nonché riferita a messaggi aventi contenuto idoneo a porsi quale elemento condizionante, consapevole e volontario, rispetto alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa, a nulla rilevando che l'intermediario conosca o meno tale contenuto, purché sia consapevole dell'aiuto illecito apportato con la finalità di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere. (Sez. 5, n. 21879 del 14/02/2024, Cardinale, Rv. 286504 - 01) Ed invero non può dubitarsi che la condotta addebitata all'imputato abbia offerto un contributo utile all’associazione, agevolando i rapporti tra i soggetti detenuti e gli affiliati che operano sul territorio, mediante la trasmissione all’esterno di messaggie indicazioni registrati dai detenuti su supporti informatici MP3 e apparecchi portatili e mediante la comunicazione di imminenti retate ad opera della polizia giudiziaria. Lo stesso ricorrente, peraltro, riconosce che la conversazione intercettata palesa un rapporto ambiguo tra l’imputato e un noto esponente di un sodalizio mafioso, fratello di un detenuto, ma non lo considera un riscontro delle accuse dei collaboratori che indicano il NE come soggetto a disposizione del sodalizio. Di contro la giurisprudenza ha chiarito che in tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840 - 01) La circostanza, valorizzata dalla difesa, che l’imputato non fosse l’unico destinatario delle comunicazioni di imminenti misure cautelari non assume la rilevanza attribuitagli, poiché NE è l’unico soggetto tra i destinatari di quelle comunicazioni ad essere indicato dai collaboratori come disponibile a passare l’informazione agli affiliati.
3.3. La censura in merito alla qualificazione giuridica del reato contestato al capo H è apodittica, poiché neppure espone le ragioni poste a suo sostegno, e manifestamente infondata, poiché la condotta addebitata all’imputato è stata qualificata correttamente come corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, ai sensi dell’art. 319 cod. pen., in quanto 7 si contesta specificamente di avere consentito ad alcuni detenuti, in ragione della loro appartenenza alla sodalizio mafioso e non in ragione di loro peculiari condizionipersonali, di usufruire di una serie di servizi, di avere la disponibilità di beni di genere vietato, di intrattenere rapporti all'esterno non consentiti dal regolamento. Ricorre altresì l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, oggi prevista dall’art. 416 - bis.1 cod. pen. poiché non può negarsi che l'imputato abbia agito nella piena consapevolezza di agevolare il sodalizio mafioso e gli appartenenti a tale sodalizio, i quali si raccontavano e sapevano di poter contare all'interno del carcere sulla disponibilità del NE per alleviare il rigore del regime detentivo. E’ di tutta evidenza che questa disponibilità contribuiva a rafforzare anche l’immagine all’esternodel sodalizio, che si palesava in grado di condizionare l’operato del soggetto preposto al controllo. Ne consegue l’infondatezza della censura in merito alla prescrizione, poiché così come qualificato, per effetto della ritenuta aggravante, il termine di prescrizione decorre nuovamente dall’ultimo atto interruttivo. Ed infatti non va trascurato che in tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157 cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito. (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389 - 02) 3.4. La quarta censura è manifestamente infondata poiché la Corte fornisce sintetica ma corretta motivazione, evidenziando che la reiterazione delle condotte e la loro gravità, in ragione della funzione rivestita dall'imputato e della particolare caratura mafiosa dei soggetti destinatari dei suoi favorinon consente di individuare elementi idonei a giustificare una riduzione della pena. A ciò si aggiunga che con l’appello le attenuanti generiche erano state invocate in ragione della condizione di incensurato dell’imputato, che notoriamente non consente da sola il riconoscimento del beneficio;
la circostanza che l'imputato abbia reso esame al fine di difendersi e abbia rilasciato spontanee dichiarazioni, sempre protestandosi innocente, non costituisce un elemento idoneo a giustificare una riduzione della pena inflitta.
4.Per le ragioni sin qui evidenziate si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA NI EL AN VE 8
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;
preso atto cheè intervenuta richiesta di trattazione orale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FLAVIA ALEMI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Sentite le conclusioni dell’avv. Lorenzo Caruso in difesa di ER e dell’avv. Dario FR FI in difesa di NE, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza resa il 29 novembre 2023 dal Tribunale di Catania, che ha dichiarato la responsabilità di NE IU ER, in qualità di comandante della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Catania Bicocca, per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa (capo A) e di corruzione ( capo B) e la responsabilità di ER IN, nella qualità di assistente capo della Polizia penitenziaria per avere ricevuto e consegnato a diversi detenuti sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana ( capo H).
2. Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i due imputati, deducendo quanto segue.
3. ER IN ha dedotto quattro motivi di censura.
2.1. Violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. e del divieto del ne bis in idem e mancanza di motivazione poiché la sentenza non ha ritenuto configurarsi nel caso in esame il medesimo fatto per cui il ricorrente era già stato giudicato in altro procedimento penale e condannato con sentenza divenuta irrevocabile, per la quale ha scontato la propria pena;
sia nel precedente giudizio, indicato con RGNR 15962/2012, che nel presente processoa ER viene addebitato di avere introdotto nella casa circondariale in cui prestava servizio generi non autorizzati e, in alcuni casi, imprecisate dosi di sostanze stupefacenti. La Corte di appello conferma che i fatti di cui alla sentenza già definitiva sono inclusi nei fatti oggetto del presente giudizio e che i due procedimenti sono nati nello stesso anno a Penale Sent. Sez. 2 Num. 2910 Anno 2026 Presidente: VE AN Relatore: EL IA NI Data Udienza: 10/12/2025 distanza di un breve periodo, ma non ritiene operante il divieto del ne bis in idem.
2.2. Violazione degli artt. 111 della Costituzione;
192 e 533 codice di rito e vizio di motivazione poiché la Corte ha condiviso acriticamente le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza tener conto delle doglianze formulate con l'atto di appello, e ha fondato la propria convinzione sulla base delle dichiarazioni di due detenuti, che risultano generiche e imprecise, avendo peraltro ad oggetto circostanze conosciute de relato. Osserva il ricorrente che i testi hanno riferito che ER introduceva diversi oggetti non autorizzati all'interno della Casa circondariale, ma non hanno precisato l'oggetto dell’asserita consegna;
AL ha dichiarato che ER avrebbe fatto delle consegne all'interno del carcere, ma non ha mai parlato di sostanza stupefacente;
nessun soggetto terzo ha poi confermato quanto addebitato all'odierno ricorrente, sicché non può ritenersi raggiunta la prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza, inoltre, trascura il portato dei testi FE e NI, anch'essi detenuti nel periodo oggetto dei fatti di causa, i quali hanno dichiarato di non conoscere l'imputato, sebbene nel capo di imputazione fossero indicati quali soggetti che sarebbero stati beneficiari della consegna da parte del ER. La sentenza risulta affetta anche al riguardo da carenza di motivazione.
2.3. Mancata motivazione e violazione dell'art. 73 comma 1 DPR 309/90 e mancata derubricazione della condotta nella fattispecie di lieve entità con conseguente intervenuta prescrizione del reato. Nel caso in esame, oltre a mancare la prova delle asserite presunte cessioni, non vi è certezza circa la qualità e quantità della sostanza stupefacente, che sarebbe stata ceduta e pertanto la condotta avrebbe dovuto essere qualificata nell'ambito dell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 con conseguente intervenuta prescrizione del reato.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche o, comunque, spiegare le ragioni del loro diniego. Il ricorrente poi invoca l'applicazione della pena nella misura del minimo edittale con tutti i benefici concedibili, e lamenta che la richiesta avanzata del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale è stata del tutto disattesa dal collegio di secondo grado, senza fornire al riguardo alcuna motivazione.
3. NE IU, con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce quattro motivi.
3.1. Violazione di norma penale poiché la Corte di appello preliminarmente ha ammesso la produzione documentale della difesa, in particolare il verbale di interrogatorio dell'imputato e le dichiarazioni scritte del collaboratore di giustizia RB e dell'odierno ricorrente, ma non ha ritenuto necessario disporre l’escussione del collaboratore al fine di approfondire le questioni emerse, nè ha valutato in motivazione il contenuto della sua deposizione, decisamente favorevole all'odierno prevenuto;
non ha neppure disposto l’ascolto del teste di riferimento o la nuova escussione di quelli già ascoltati, alla luce della produzione offerta dalla difesa. Osserva inoltre che i coimputati AR US e SE RA, tratti a giudizio per i reati di corruzione contestati anche all'odierno ricorrente, sono stati assolti in quanto il numero delle chiamate in reità è stato ritenuto insufficiente e privo di riscontri oggettivi.
3.2. Vizio di motivazione poiché la sentenza nel ricostruire la vicenda che ha coinvolto l'imputato incorre in numerose contraddizioni che inficiano il percorso logico 2 motivazionale e non chiarisce gli elementi a sostegno dell’elemento soggettivo e del suo contributo atipico esterno al rafforzamento dell'associazione, nonché in ordine alla corruzione. Il giudice di appello non ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del Tribunale e ha evitato il confronto con le dichiarazioni del collaboratore RB, da cui emerge l’identità dell’effettivo responsabile delle condotte ascritte al NE, unite a quelle di RU AN e di NA AN, che non sono state oggetto di alcuna rivalutazione, così formulando una motivazione generica e apodittica. In particolare il ricorrente lamenta che nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori che hanno accusato l’imputato di innumerevoli condotte contrarie ai propri uffici, la Corte non ha spiegato le concrete modalità specifiche con cui avrebbe agito e come mai gli altri ispettori nulla hanno percepito al riguardo;
nessun riscontro èemerso rispetto a fatti che, per la loro gravità, avrebbero dovuto lasciare traccia. Così non vi è mai stato un accertamento della PG. sui registri di movimentazione dei detenuti asseritamente oggetto di trasferimento ad opera del NE, o verifiche sul numero delle telefonate, o dei colloqui concessi in esubero, o se nel periodo in questione siano state eseguite ordinanze cautelari che fossero state comunicate in anticipo ai detenuti. La difesa riconosce che NE è stato intercettato mentre telefonava a OM Alfio, esponente di rango del sodalizio mafioso operante sul territorio di Catania e fratello di SE OM detenuto, mail contenuto della conversazione non costituirebbe un riscontro in quanto palesa un rapporto ambiguo che tuttavia non è tale da integrare un concorso esterno all'associazione mafiosa. Osserva il difensore che una condanna alla pena di 10 anni di reclusione in assenza di sequestri e di riscontri nei confronti dell'odierno imputato non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori che si confermano reciprocamente. Rileva inoltre che le dichiarazioni dei collaboratori sono rimaste prive di riscontri esterni rigorosamente richiesti al fine di confermare la credibilità delle propalazioni . Evidenzia a tal fine che, a detta di alcuni collaboratori, era impossibile che l'imputato consentisse la partecipazione dei detenuti a vere e proprie riunioni all'interno della Casa circondariale o avesse informato i sodali esterni dell'imminenza di esecuzione di ordini di cattura che gli venivano comunicati;
lamenta che le dichiarazioni del teste ZA sarebbero state travisate poiché l’imputato è solo uno dei soggetti che potevano avere conoscenza preventiva degli ordini di esecuzione e non l’unico; richiama quella giurisprudenza secondo cui non costituisce comportamento penalmente rilevante ai fini del concorso esterno la mera contiguità compiacente, cioè quella disponibilità nei confronti di esponenti di spicco del sodalizio, quando risulti indimostrato un vero e proprio contributo avente rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento del sodalizio;
tra i reati fine non rientra quello di coinvolgere il personale della struttura per migliorare la vita intramuraria dei detenuti affiliati.
3.3 Violazione di legge penale per omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in quanto i fatti andavano inquadrati nell'ambito della fattispecie di cui all'art.318 cod. pen., nella formulazione vigente all'epoca in cui sono stati commessi;
in ogni caso, sarebbe stata dimostrata eventualmente un’agevolazione al singolo detenuto e non all'intero sodalizio di riferimento, sicchè si invoca l'esclusione dell'aggravante dell’agevolazione mafiosa contestata in relazione al delitto di corruzione e la prescrizione del reato in contestazione, consumato sino al marzo 2010, data di pensionamento dell’imputato.
3.4. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. poiché la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della reiterazione e gravità 3 delle condotte, ma non ha considerato il comportamento processuale dell'odierno ricorrente, che si è sottoposto all'esame e ha reso spontanee dichiarazioni anche in appello e ha tenuto un comportamento processuale corretto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2.Ricorso ER 2.1 Il primo motivo non è fondato e, soprattutto, è generico poiché la questione del ne bis in idem è già stata prospettata dalla difesa dinanzi al Tribunale e da questi respinta con idonea motivazione. Giova ricordare che ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'alise, Rv. 287251 - 01) Nel caso in esame il Collegio ha evidenziato a pagina 14 che il ER era stato condannato con sentenza irrevocabile in relazione ad una singola condotta di detenzione a fini di spaccio e per avere, quale agente della polizia penitenziaria,ricevuto la somma di 200 € al fine di consegnare un pacco che conteneva anche detto stupefacente. Si tratta quindi di una condanna per un singolo episodio delittuoso individuato dal punto di vista oggettivo e soggettivo, poiché commesso il 4 novembre 2012. Di contro la contestazione di cui al capo H del presente giudizio fa riferimento a diverse altre condotte analoghe, commesse dal 2009 al 4 novembre 2012 e quindi in epoca precedente a quella per cui ha riportato condanna. La Corte ha confermato e condiviso le argomentazioni del Tribunale in ordine alla diversità del fatto storico contestato nei due giudizi e il ricorrente non si confronta con questo aspetto della motivazione e reitera la medesima censura già formulata con l'atto di appello, così destinandola a non superare il vaglio di ammissibilità.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché la sentenza non trascura, ma prende in debita considerazione le dichiarazioni dei detenuti NI e FE, ma le ritiene non idonee ad inficiare il robusto compendio probatorio. Il motivo è anche generico in quanto non si confronta con il tenore dell’articolata motivazione reso dalla Corte, da cui emerge che l'imputato nell'interrogatorio del 6 novembre 2012 non ammetteva soltanto il singolo episodio di cessione di sostanza stupefacente contestatogli, ma riconosceva di avere anche effettuato altre consegne in epoca precedente al singolo episodio accertato, ai detenuti PP, LL e D'AN, aventi ad oggetto beni di genere vietato, tra i quali anche modiche quantità di sostanze stupefacenti. La Corte ha correttamente valorizzato queste ammissioni dell'imputato, che da sole appaiono idonee a fondare un giudizio di colpevolezza, e ha evidenziato che le stesse offrono sicuro riscontro di attendibilità alle accuse formulate dai collaboratori AL e RU e rendono la testimonianza a discarico fornita dai detenuti NI e FE nonidonea a scalfire il robusto compendio probatorio. Si tratta di considerazioni corrette e immuni dai vizi dedotti in quanto le ammissioni del ER, rese nel corso dell’interrogatorio di garanzia per l’episodio del 4 novembre 2012, integrano prova idonea a fondare il giudizio di responsabilità dell’imputato, che ha peraltro trovato conferme esterne, e di certo non possono essere scalfite dalle dichiarazioni di due testi che dichiarano di non essere a conoscenza di quanto ascritto all’imputato. Va poi osservato che anche i collaboratori AL e RU hanno concordemente descritto la 4 condotta illecita dell’agente di Polizia penitenziaria, pur non riferendo specifici episodi.
2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico. E’ noto che in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità". (Sez. 4, n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947 – 01; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01) La Corte di merito, con motivazione condivisibile, ha osservato che per le peculiari circostanze in cui la cessione è avvenuta - ad opera di un pubblico ufficiale che ha violato il divieto connesso al regime carcerario -debba essere esclusa quella connotazione di lieve entità, che la difesa invece insiste nel collegare esclusivamente ad un dato ponderale della sostanza stupefacente ceduta. Anche in questo caso il motivo è generico enon si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello, ma reitera la censura già formulata con il gravame,ribadendo che in relazione alle circostanze di luogo la cessione poteva avere ad oggettosolo quantità contenute di sostanza stupefacente. Così facendo, non si confronta con la motivazione della Corte, che ha ritenuto non determinante il dato ponderale, e ha valorizzato il contesto in cui la cessione si è verificata, una casa circondariale, e le peculiari qualità del soggetto responsabile che rivestiva una funzione pubblica di controllo e vigilanza e con la sua condotta è venuto meno ai suoi doveri di corretto esercizio della funzione di vigilanza attribuitagli e di fedeltà all’incarico conferitogli.
2.4. La quartacensura è manifestamente infondata poiché la pena, come sottolinea la Corte, è stata contenuta nel minimo edittale senza alcun aumento per la continuazione interna, pure contestata nel capo di imputazione, e tale omissione assume significativa rilevanza ai fini sanzionatori, considerato che la condotta si è protratta per diversi anni e nei confronti di diversi soggetti. La sentenza formula adeguata motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che non sono state riconosciute, nonostante l'ammissione dei fatti, in ragione delle peculiare gravità della condotta posta in essere per lungo tempo e a d opera di un pubblico ufficiale. Va precisato in questa sede che la confessione spontanea del reo rientra tra gli elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza nel caso in cui essa sia contrastata da specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o in quelli in cui si sostanzi in una mera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena. (Conf.: Sez. 6, n. 6934 del 1991, Rv. 187671-01). (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Pg, Rv. 288738 - 07) Peraltro, deve rivelarsi che il motivo di ricorso è anche generico, poiché non indica elementi di fatto che siano stati pretermessi dalla Corte e che avrebbero potuto giustificare il beneficio invocato. Il beneficio della non menzione della condanna presuppone che si tratti di una prima condanna ad una pena detentiva non superiore a due anni, sicché nel caso di specie certamente non ricorrono i presupposti. Di fronte ad una censura manifestamente infondata la Corte non aveva alcun onere motivazionale di esplicitare il rigetto dell’istanza. 5 3.Ricorso NE 3.1. Il primo motivo è, innanzitutto, generico poiché neppure espone il tenore delle dichiarazioni rese dal collaboratore RB e acquisite agli atti dalla Corte di appello e le refluenze che le stesse avrebbero sul compendio probatorio già acquisito, mentre si limita a rinviare agli allegati al ricorso, censurando la circostanza che la Corte non abbia disposto l'audizione del collaboratore. In questo modo non consente al Collegio di apprezzare il contenuto e la rilevanza dell’omissione in cui lamenta essere incorsa la Corte, adottando una tecnica di esposizione del motivo di ricorso per relationem al contenuto degli allegati che è, secondo costante giurisprudenza di legittimità, inammissibile. Va poi osservato che la genericità della doglianza è tale che neppure si comprende se la stessa si appunti sulla mancata valutazione di un apporto probatorio rilevante ai fini del giudizio di colpevolezza, nel qual caso avrebbe dovuto essere dedotta come travisamento per omissione della prova, indicando in modo specifico le ricadute della mancata assunzione sul compendio probatorio acquisito;
o se lamenta la mancata escussione del collaboratore, in una prospettiva esplorativa e di ricerca di eventualielementi di novità, ottica, questa, che destina il motivo all’inammissibilità. La censura è comunque manifestamente infondata poiché la Corte ha sottolineato nel merito che ben cinque collaboratori di giustizia hanno indicato NE come responsabile delle condotte ascritte nel capo d’imputazionee ha implicitamente ritenuto il nuovo apporto dichiarativo non idoneo a scalfire il robusto compendio probatorio già acquisito e tale da non giustificare la riapertura dell’istruttoria dibattimentale, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 603 cod. proc. pen. . Il ricorrente non si confronta con questa affermazione e insiste nella prospettazione difensiva, senza tuttavia indicare in modo specifico la portata della nuova prova di cui invoca l’assunzione. La circostanza che gli originari coimputati US e RA siano stati assolti non inficia il compendio probatorio a carico del ricorrente e conferma, a contrario,il rigore utilizzato nel valutare il compendio probatorio raccolto.
3.2. Il secondomotivo è manifestamente infondato. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha ricevuto l’avallo del massimo consesso di questa Corte di legittimità la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 - 01) La Corte di appelloha dato atto che cinquecollaboratori di giustizia appartenenti a clan mafiosi diversi, ma detenuti nel carcere di Bicocca in periodi coevi a quelli in cui NE rivestiva il ruolo di Comandante della Polizia penitenziaria, hanno riferito in 6 merito a condotte illecite del predetto e in particolare hanno raccontato della suadisponibilità a portare all'esterno pizzini e messaggi, al fine di veicolare direttive e ordini dei sodali detenuti agli affiliati. Nel caso di specie la Corte ha sottolineato che le specifiche accuse formulate da SE UD hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di altri quattro collaboratori, già detenuti nel carcere di Catania ed inseriti in diversi contesti associativi, tutti considerati attendibili in diversi sedi giudiziarie, elementi questi che scongiurano il pericolo che le loro dichiarazioni possano essere frutto di accordi calunniosi. Il riscontro delle chiamate in correità è stato individuato non soltanto nella concordanza delle stesse, ad opera di più soggetti affiliati a diverse famiglie mafiose operanti sul territorio catanese, ma anche nel tenore di alcune conversazioni intercettate in cui NE faceva pervenire ai suoi interlocutori indicazioni operative o concordava incontri in cui parlare più liberamente. Quanto al merito delle accuse , va osservato che secondo consolidata giurisprudenza, integra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta dell'"extraneus" che si faccia latore di messaggi dal carcere nell'interesse del sodalizio, nel caso in cui detta attività sia reiterata e non episodica, nonché riferita a messaggi aventi contenuto idoneo a porsi quale elemento condizionante, consapevole e volontario, rispetto alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa, a nulla rilevando che l'intermediario conosca o meno tale contenuto, purché sia consapevole dell'aiuto illecito apportato con la finalità di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere. (Sez. 5, n. 21879 del 14/02/2024, Cardinale, Rv. 286504 - 01) Ed invero non può dubitarsi che la condotta addebitata all'imputato abbia offerto un contributo utile all’associazione, agevolando i rapporti tra i soggetti detenuti e gli affiliati che operano sul territorio, mediante la trasmissione all’esterno di messaggie indicazioni registrati dai detenuti su supporti informatici MP3 e apparecchi portatili e mediante la comunicazione di imminenti retate ad opera della polizia giudiziaria. Lo stesso ricorrente, peraltro, riconosce che la conversazione intercettata palesa un rapporto ambiguo tra l’imputato e un noto esponente di un sodalizio mafioso, fratello di un detenuto, ma non lo considera un riscontro delle accuse dei collaboratori che indicano il NE come soggetto a disposizione del sodalizio. Di contro la giurisprudenza ha chiarito che in tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840 - 01) La circostanza, valorizzata dalla difesa, che l’imputato non fosse l’unico destinatario delle comunicazioni di imminenti misure cautelari non assume la rilevanza attribuitagli, poiché NE è l’unico soggetto tra i destinatari di quelle comunicazioni ad essere indicato dai collaboratori come disponibile a passare l’informazione agli affiliati.
3.3. La censura in merito alla qualificazione giuridica del reato contestato al capo H è apodittica, poiché neppure espone le ragioni poste a suo sostegno, e manifestamente infondata, poiché la condotta addebitata all’imputato è stata qualificata correttamente come corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, ai sensi dell’art. 319 cod. pen., in quanto 7 si contesta specificamente di avere consentito ad alcuni detenuti, in ragione della loro appartenenza alla sodalizio mafioso e non in ragione di loro peculiari condizionipersonali, di usufruire di una serie di servizi, di avere la disponibilità di beni di genere vietato, di intrattenere rapporti all'esterno non consentiti dal regolamento. Ricorre altresì l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, oggi prevista dall’art. 416 - bis.1 cod. pen. poiché non può negarsi che l'imputato abbia agito nella piena consapevolezza di agevolare il sodalizio mafioso e gli appartenenti a tale sodalizio, i quali si raccontavano e sapevano di poter contare all'interno del carcere sulla disponibilità del NE per alleviare il rigore del regime detentivo. E’ di tutta evidenza che questa disponibilità contribuiva a rafforzare anche l’immagine all’esternodel sodalizio, che si palesava in grado di condizionare l’operato del soggetto preposto al controllo. Ne consegue l’infondatezza della censura in merito alla prescrizione, poiché così come qualificato, per effetto della ritenuta aggravante, il termine di prescrizione decorre nuovamente dall’ultimo atto interruttivo. Ed infatti non va trascurato che in tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157 cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito. (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389 - 02) 3.4. La quarta censura è manifestamente infondata poiché la Corte fornisce sintetica ma corretta motivazione, evidenziando che la reiterazione delle condotte e la loro gravità, in ragione della funzione rivestita dall'imputato e della particolare caratura mafiosa dei soggetti destinatari dei suoi favorinon consente di individuare elementi idonei a giustificare una riduzione della pena. A ciò si aggiunga che con l’appello le attenuanti generiche erano state invocate in ragione della condizione di incensurato dell’imputato, che notoriamente non consente da sola il riconoscimento del beneficio;
la circostanza che l'imputato abbia reso esame al fine di difendersi e abbia rilasciato spontanee dichiarazioni, sempre protestandosi innocente, non costituisce un elemento idoneo a giustificare una riduzione della pena inflitta.
4.Per le ragioni sin qui evidenziate si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA NI EL AN VE 8