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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/11/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2905/2024
Verbale di udienza del 28/11/2025
E' presente per parte resistente l'avv. Sergio Parrella per delega dell'avv. Del Sarto che si riporta alle conclusioni rassegnate e insiste per il rigetto del ricorso anche alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 28.11.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2905/2024 R.G., avente ad oggetto “Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi” e vertente CP_1
TRA
(C.F. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Pierpaolo De Filippis ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Avella (AV), alla Via Vittorio Alfieri, n. 25 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Controparte_3
Avv. Rossella Del Sarto ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - ang. S. Lazzaro (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.09.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, di accertare che il grado di menomazione psico-fisica per l'infortunio sul lavoro subito in data 07/2013, è
2 superiore a quello accertato in sede di revisione dall' che riscontrava una CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 24% e, in specie, di dichiarare la sussistenza di postumi nella misura compresa tra il 25% e il 34% e, per l'effetto, condannare l' resistente alla rideterminazione del pagamento della rendita vitalizia, di cui al D.lgs. CP_4
n. 38 del 23.2.2000.
In punto di fatto, il Sig. esponeva di essere titolare della rendita vitalizia Parte_1
N. 75986 del 2013 per l'infortunio 509779822 del 07/2013, corrisposta dall' con CP_1 decorrenza dal 22.01.2014 in ragione dell'accertamento della riduzione della lesione della integrità psico-fisica in misura del 34% derivante dalla diagnosi di “trauma cranico con asportazione ematoma fronto – polare a destra e craniotomia frontale”.
Rappresentava che la percentuale di menomazione del 34% veniva confermata a seguito di prima revisione del 19.04.2018 mentre, a seguito di seconda visita di revisione del
12.04.2024, veniva determinata una riduzione dell'integrità psico-fisica del 24%, con conseguente rideterminazione della rendita vitalizia.
Riferiva di aver proposto ricorso amministrativo in data 4.06.2024, ritenendo il proprio diritto che i postumi invalidanti subiti a seguito dell'infortunio occorso non erano regrediti.
Concludeva ritenendo di aver diritto ad una valutazione complessiva dei postumi in misura del 34% o, in subordine in misura non inferiore al 25%.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 14.03.2025 si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso e ritenendo CP_1 corretto il giudizio medico espresso nella fase amministrativa.
Eccepiva il difetto di allegazione e prova circa la sussistenza del diritto preteso, evidenziando che le lesioni lamentate non risultavano tabellate e sottolineando la discrezionalità dell'Ente quanto alla valutazione dei postumi ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con condanna alle spese di giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito al dott. (cfr. udienza dell'11.04.2025), all'esito Persona_1 dell'odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa con sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Oggetto della presente controversia, anche ai fini della domanda di condanna dell' CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo per i postumi permanenti ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000
3 di cui al ricorso, è l'accertamento del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente derivante dall'infortunio sul lavoro occorso in data 24.07.2013.
Incontestata la sussistenza dell'infortunio per cui è causa e la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa della ricorrente, ai fini della decisione appaiono dirimenti le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
In particolare, il consulente incaricato, dott. è stato chiamato a Persona_1 rispondere ai seguenti quesiti: “dica il CTU esaminata la documentazione in atti, sottoposta la parte ricorrente a visita e disposti gli accertamenti clinici ritenuti necessari se, in relazione ai postumi;
invalidanti derivati dall'infortunio sul lavoro di cui in ricorso, cui è seguita una rendita vitalizia per postumi nella misura del 34%: a) sussista una evoluzione migliorativa del danno subito in conseguenza dell'infortunio quantificandone, in caso positivo, l'entità e la data di decorrenza;
b) indichi, sempre in caso positivo, se il miglioramento è intervenuto entro il 24/4/2024”.
Dall'esame della relazione peritale in atti, depositata in data 13.11.2025, emerge anzitutto la seguente ricostruzione anche fattuale: “ Dall'esame della documentazione agli atti e dal racconto anamnestico si deduce che il ricorrente in data 24/07/2013 patì un infortunio sul lavoro causato da una precipitazione dall'alto causativo di un trauma cranico con voluminoso focolaio lacero-contuso fronto-basale e fronto-polare esteso in parte in sede temporo-polare omolaterale ed ematoma sub-durale acuto destro, svuotato neurochirurgicamente mediante craniotomia frontale destra, nonché di fratture della XI e
XII costa a sinistra ridotte incruentemente. L'infortunio sul lavoro fu riconosciuto dall' foriero di un danno biologico pari al 34% con conseguente riconoscimento CP_1 di una rendita vitalizia corrisposta con decorrenza dal 22.01.2014, percentuale confermata in sede di visita di revisione in data 16.03.2018 dalla sede di Nola CP_1 che accertava la menomazione: “cicatrice frontale a corona temporo – parieto frontale da craniotomia evacuativa, pare–disestesica, ben visibile;
cicatrice nummulare nucale piatta
e distrofica da piaga da decubito, sindrome prefrontale”. In data 12.04.2024 la sede di Nola provvedeva ad espletare un ulteriore accertamento medico legale di CP_1 revisione, all'esito del quale riduceva la percentuale del danno biologico al 24% diagnosticando la seguente menomazione: “esiti di craniotomia frontale con ampia cicatrice a corona visibile a distanza di conversazione, cicatrice chirurgica nummulare a sede nucale da pregressa lesione da decubito, sindrome del traumatiz.”.
Con particolare riferimento alla condizione patologica del ricorrente, il consulente poneva la seguente diagnosi: “Esiti di trauma cranico con focolaio lacero-contuso frontale ed
4 ematoma sub-durale acuto destro svuotato chirurgicamente nonché di fratture della XI e
XII costa a sinistra ridotte incruentemente.”.
Tenuto conto della documentazione medica versata in atti dal ricorrente e sulla base delle risultanze della visita peritale, il CTU designato confermava l'ultima valutazione medico- legale dell' . CP_1
Più nel dettaglio, precisava che la stima del danno biologico patito dall'istante si basa sulla seguente valutazione medico-legale: “esiti di craniotomia frontale destra e di trauma cranico con focolaio lacero-contuso frontale ed ematoma sub-durale acuto destro = danno biologico pari al 24% (cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, fino alla deturpazione – danno biologico fino al 30% - voce tabellare n°38 + sindrome soggettiva del traumatizzato cranico - danno biologico fino al 4%); esiti di fratture della XI e XII costa
a sinistra = danno biologico pari all'1% = (esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa – fino a 1 punto - voce tabellare n°219).”, riportando la seguente valutazione medico-legale: “Tenuto conto che la valutazione dei cosiddetti danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, non potrà mai essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere in tali casi a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o funzione interessata dalle menomazioni, è possibile concludere che nel caso di specie si determini complessivamente un danno biologico pari al 24%.”.
Contestava le valutazioni del CTP dr. , evidenziando l'assenza nel suo Persona_2 ragionamento medico-legale di riferimenti alle singole voci della tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000 utilizzate, nonché i rilievi clinici non riscontrati in sede peritale.
Il C.T.U. nominato formulava, dunque, le seguenti conclusioni medico-legali: “Il Sig.
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
(AV) alla via Marconi n°86, è affetto da esiti di trauma cranico con focolaio lacero-contuso frontale ed ematoma sub-durale acuto destro svuotato chirurgicamente nonché di fratture della XI e XII costa a sinistra ridotte incruentemente. A conferma di quanto già riconosciuto dall' in sede amministrativa, il grado di menomazione dell'integrità CP_1 psico-fisica derivante dall'infortunio sul lavoro per cui è causa è pari al 24% di danno biologico, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale.”.
5 Ciò posto, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. Persona_1 si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Va, peraltro dato atto della risposta del dott. alle osservazioni formulate dalle parti Per_1 ai sensi dell'art. 195 c.p.c., in riferimento alle quali il C.T.U. evidenziava che “…la voce tabellare n. 150 del D.M. 12/07/2000 (emiparesi con medio deficit di forza, possibilità di deambulazione senza appoggio, difficoltà ai movimenti fini della mano dominante) non è applicabile al caso in esame poiché all'esame obiettivo peritale non sono stati riscontrati deficit neurologici periferici né segni clinici compatibili con emiparesi o deficit di forza agli arti.”, ritenendo dunque di confermare il giudizio espresso nell'elaborato peritale.
Orbene, il consulente nominato ha, in definitiva, specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover condividere le valutazioni della commissione medica CP_1 motivando in maniera esaustiva le proprie conclusioni medico-legali, anche con riguardo alla C.T.P. e alle osservazioni depositate in atti.
In conclusione, ritenuto di dover condividere il giudizio espresso dal C.T.U., il presente ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite vanno compensate. L'evoluzione dello stato patologico sofferto dal ricorrente, che ha richiesto due visite di revisione da parte della commissione medica , CP_1 giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di C.T.U. medico legale, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di C.T.U, liquidate con separato decreto.
6 Così deciso in Avellino, il 28.11.2025
7
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2905/2024
Verbale di udienza del 28/11/2025
E' presente per parte resistente l'avv. Sergio Parrella per delega dell'avv. Del Sarto che si riporta alle conclusioni rassegnate e insiste per il rigetto del ricorso anche alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 28.11.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2905/2024 R.G., avente ad oggetto “Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi” e vertente CP_1
TRA
(C.F. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Pierpaolo De Filippis ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Avella (AV), alla Via Vittorio Alfieri, n. 25 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Controparte_3
Avv. Rossella Del Sarto ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - ang. S. Lazzaro (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.09.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, di accertare che il grado di menomazione psico-fisica per l'infortunio sul lavoro subito in data 07/2013, è
2 superiore a quello accertato in sede di revisione dall' che riscontrava una CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 24% e, in specie, di dichiarare la sussistenza di postumi nella misura compresa tra il 25% e il 34% e, per l'effetto, condannare l' resistente alla rideterminazione del pagamento della rendita vitalizia, di cui al D.lgs. CP_4
n. 38 del 23.2.2000.
In punto di fatto, il Sig. esponeva di essere titolare della rendita vitalizia Parte_1
N. 75986 del 2013 per l'infortunio 509779822 del 07/2013, corrisposta dall' con CP_1 decorrenza dal 22.01.2014 in ragione dell'accertamento della riduzione della lesione della integrità psico-fisica in misura del 34% derivante dalla diagnosi di “trauma cranico con asportazione ematoma fronto – polare a destra e craniotomia frontale”.
Rappresentava che la percentuale di menomazione del 34% veniva confermata a seguito di prima revisione del 19.04.2018 mentre, a seguito di seconda visita di revisione del
12.04.2024, veniva determinata una riduzione dell'integrità psico-fisica del 24%, con conseguente rideterminazione della rendita vitalizia.
Riferiva di aver proposto ricorso amministrativo in data 4.06.2024, ritenendo il proprio diritto che i postumi invalidanti subiti a seguito dell'infortunio occorso non erano regrediti.
Concludeva ritenendo di aver diritto ad una valutazione complessiva dei postumi in misura del 34% o, in subordine in misura non inferiore al 25%.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 14.03.2025 si costituiva l' instando per il rigetto del ricorso e ritenendo CP_1 corretto il giudizio medico espresso nella fase amministrativa.
Eccepiva il difetto di allegazione e prova circa la sussistenza del diritto preteso, evidenziando che le lesioni lamentate non risultavano tabellate e sottolineando la discrezionalità dell'Ente quanto alla valutazione dei postumi ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con condanna alle spese di giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito al dott. (cfr. udienza dell'11.04.2025), all'esito Persona_1 dell'odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa con sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Oggetto della presente controversia, anche ai fini della domanda di condanna dell' CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo per i postumi permanenti ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000
3 di cui al ricorso, è l'accertamento del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente derivante dall'infortunio sul lavoro occorso in data 24.07.2013.
Incontestata la sussistenza dell'infortunio per cui è causa e la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa della ricorrente, ai fini della decisione appaiono dirimenti le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
In particolare, il consulente incaricato, dott. è stato chiamato a Persona_1 rispondere ai seguenti quesiti: “dica il CTU esaminata la documentazione in atti, sottoposta la parte ricorrente a visita e disposti gli accertamenti clinici ritenuti necessari se, in relazione ai postumi;
invalidanti derivati dall'infortunio sul lavoro di cui in ricorso, cui è seguita una rendita vitalizia per postumi nella misura del 34%: a) sussista una evoluzione migliorativa del danno subito in conseguenza dell'infortunio quantificandone, in caso positivo, l'entità e la data di decorrenza;
b) indichi, sempre in caso positivo, se il miglioramento è intervenuto entro il 24/4/2024”.
Dall'esame della relazione peritale in atti, depositata in data 13.11.2025, emerge anzitutto la seguente ricostruzione anche fattuale: “ Dall'esame della documentazione agli atti e dal racconto anamnestico si deduce che il ricorrente in data 24/07/2013 patì un infortunio sul lavoro causato da una precipitazione dall'alto causativo di un trauma cranico con voluminoso focolaio lacero-contuso fronto-basale e fronto-polare esteso in parte in sede temporo-polare omolaterale ed ematoma sub-durale acuto destro, svuotato neurochirurgicamente mediante craniotomia frontale destra, nonché di fratture della XI e
XII costa a sinistra ridotte incruentemente. L'infortunio sul lavoro fu riconosciuto dall' foriero di un danno biologico pari al 34% con conseguente riconoscimento CP_1 di una rendita vitalizia corrisposta con decorrenza dal 22.01.2014, percentuale confermata in sede di visita di revisione in data 16.03.2018 dalla sede di Nola CP_1 che accertava la menomazione: “cicatrice frontale a corona temporo – parieto frontale da craniotomia evacuativa, pare–disestesica, ben visibile;
cicatrice nummulare nucale piatta
e distrofica da piaga da decubito, sindrome prefrontale”. In data 12.04.2024 la sede di Nola provvedeva ad espletare un ulteriore accertamento medico legale di CP_1 revisione, all'esito del quale riduceva la percentuale del danno biologico al 24% diagnosticando la seguente menomazione: “esiti di craniotomia frontale con ampia cicatrice a corona visibile a distanza di conversazione, cicatrice chirurgica nummulare a sede nucale da pregressa lesione da decubito, sindrome del traumatiz.”.
Con particolare riferimento alla condizione patologica del ricorrente, il consulente poneva la seguente diagnosi: “Esiti di trauma cranico con focolaio lacero-contuso frontale ed
4 ematoma sub-durale acuto destro svuotato chirurgicamente nonché di fratture della XI e
XII costa a sinistra ridotte incruentemente.”.
Tenuto conto della documentazione medica versata in atti dal ricorrente e sulla base delle risultanze della visita peritale, il CTU designato confermava l'ultima valutazione medico- legale dell' . CP_1
Più nel dettaglio, precisava che la stima del danno biologico patito dall'istante si basa sulla seguente valutazione medico-legale: “esiti di craniotomia frontale destra e di trauma cranico con focolaio lacero-contuso frontale ed ematoma sub-durale acuto destro = danno biologico pari al 24% (cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico, fino alla deturpazione – danno biologico fino al 30% - voce tabellare n°38 + sindrome soggettiva del traumatizzato cranico - danno biologico fino al 4%); esiti di fratture della XI e XII costa
a sinistra = danno biologico pari all'1% = (esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa – fino a 1 punto - voce tabellare n°219).”, riportando la seguente valutazione medico-legale: “Tenuto conto che la valutazione dei cosiddetti danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, non potrà mai essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere in tali casi a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o funzione interessata dalle menomazioni, è possibile concludere che nel caso di specie si determini complessivamente un danno biologico pari al 24%.”.
Contestava le valutazioni del CTP dr. , evidenziando l'assenza nel suo Persona_2 ragionamento medico-legale di riferimenti alle singole voci della tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000 utilizzate, nonché i rilievi clinici non riscontrati in sede peritale.
Il C.T.U. nominato formulava, dunque, le seguenti conclusioni medico-legali: “Il Sig.
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
(AV) alla via Marconi n°86, è affetto da esiti di trauma cranico con focolaio lacero-contuso frontale ed ematoma sub-durale acuto destro svuotato chirurgicamente nonché di fratture della XI e XII costa a sinistra ridotte incruentemente. A conferma di quanto già riconosciuto dall' in sede amministrativa, il grado di menomazione dell'integrità CP_1 psico-fisica derivante dall'infortunio sul lavoro per cui è causa è pari al 24% di danno biologico, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale.”.
5 Ciò posto, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. Persona_1 si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Va, peraltro dato atto della risposta del dott. alle osservazioni formulate dalle parti Per_1 ai sensi dell'art. 195 c.p.c., in riferimento alle quali il C.T.U. evidenziava che “…la voce tabellare n. 150 del D.M. 12/07/2000 (emiparesi con medio deficit di forza, possibilità di deambulazione senza appoggio, difficoltà ai movimenti fini della mano dominante) non è applicabile al caso in esame poiché all'esame obiettivo peritale non sono stati riscontrati deficit neurologici periferici né segni clinici compatibili con emiparesi o deficit di forza agli arti.”, ritenendo dunque di confermare il giudizio espresso nell'elaborato peritale.
Orbene, il consulente nominato ha, in definitiva, specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover condividere le valutazioni della commissione medica CP_1 motivando in maniera esaustiva le proprie conclusioni medico-legali, anche con riguardo alla C.T.P. e alle osservazioni depositate in atti.
In conclusione, ritenuto di dover condividere il giudizio espresso dal C.T.U., il presente ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite vanno compensate. L'evoluzione dello stato patologico sofferto dal ricorrente, che ha richiesto due visite di revisione da parte della commissione medica , CP_1 giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di C.T.U. medico legale, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di C.T.U, liquidate con separato decreto.
6 Così deciso in Avellino, il 28.11.2025
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Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro