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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8538 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 15146/2025 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Palomba Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 20.06.2025 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento in via amministrativa mediante domanda del 17.04.2023, rilevava di aver promosso giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare dell'assegno di invalidità. In particolare, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando la contraddittorietà dell'elaborato peritale, anche in relazione dei codici tabellari utilizzati e delle relative percentuali di riconoscimento, nonché, una sottovalutazione, ed errata valutazione, del proprio quadro clinico e delle patologie da cui è affetta con particolare riguardo alla tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto e la paresi periferica del VII nervo cranico a destra. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, all'odierna udienza, è stata decisa. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È, dunque, opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione. Ed invero, il Dott. , è stato particolarmente chiaro nell'affermare che l' è affetta dalle CP_2 Pt_1 seguenti patologie:
- Spondilodiscoartrosi in artrosi polidistrettuale;
- Esiti di isterectomia totale in età fertile; - Sindrome ansioso-depressiva. L'ausiliare nominato ha precisato che, nel caso in esame, le patologie di maggior rilevo sono le limitazioni sensitive e motorie legate alla spondilodiscoartrosi, nonché, i risvolti psichici legati al disturbo ansioso-depressivo. Il Dott. , già in sede di chiarimenti, in relazione alla patologia tiroidea specifica che si tratta CP_2 di una condizione con non presenta alcun riflesso funzionale sulle comuni attività quotidiane e, soprattutto, nemmeno sulla capacità lavorativa che è ciò che, appunto, il tecnico è chiamato a valutare e per cui si è pervenuto ad una valutazione inferiore ai minimi ex lege previsti (10%). Seppur la si volesse considerare quale neoplasia benigna riconoscendo, quindi, l'11%, per quanto si dirà di seguito non determina il raggiungimento dell'invalidità al 74% in applicazione del calcolo riduzionistico. Medesime considerazioni sono state fatte in relazione alla paralisi a frigore del VII. Orbene, come precisato dall'esame obiettivo praticato in sede di visita, non si evincono segni di lato Contr per quanto concerne l' dei nervi cranici dando, quindi, prova di una sostanziale negatività neurologica periferica riferita al volto, senza sottacere che trattandosi di una condizione benigna, autolimitante e a risoluzione spontanea, il che è confermato anche dal rilievo strumentale RMN, la paventata “neuropatia periferica del VII n.c.” non raggiunge i requisiti clinici per l'inserimento nel computo valutativo. Considerato nel complesso l'elaborato peritale esaustivo poiché specifico e puntuale anche sulle altre patologie lamentate, tra cui “Paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza lieve”, Sindrome depressiva endoreattiva” e “Isterectomia totale in età fertile” si condivide la valutazione operata dal tecnico pervenuto al riconoscimento di un'invalidità complessiva del 68% inferiore, quindi, alla percentuale ex lege richiesta per beneficiare della prestazione invocata. Per quanto innanzi, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Napoli, 19 novembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi