Ordinanza cautelare 18 luglio 2018
Ordinanza collegiale 28 luglio 2021
Sentenza 24 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/02/2022, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00328/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Anastasio II, n. 442;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.,
- del decreto del Questore della Provincia di Lecce,-OMISSIS-^/-OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente in data 6 maggio 2018, con il quale è stata disposto nei suoi confronti ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011 il divieto “di ritornare nel Comune di -OMISSIS- e frazioni, per un periodo di anni 3 (TRE), senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio da richiedere per mezzo dell'autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si trova”;
- di tutti gli atti ad essa preposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi e/o richiamati ob relationem.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale della Sezione n. -OMISSIS-;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 19 giugno 2018 e depositato il 28 giugno 2018, il ricorrente - affetto da lieve ritardo mentale e psicosi da innesto - ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il decreto del Questore della Provincia di Lecce prot. n.-OMISSIS-^/-OMISSIS-, notificatogli in data 6 maggio 2018, con il quale è stata disposto nei suoi confronti ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011 il divieto “di ritornare nel Comune di -OMISSIS- e frazioni, per un periodo di anni 3 (TRE), senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio da richiedere per mezzo dell’autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si trova”, nonché tutti gli atti ad esso preposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione di legge, in particolare dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
2) violazione di legge, in particolare degli art. 1 e 2 del D. Lgs n. 159 del 2011, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 97 della Costituzione e della direttiva Europea n. 2004/38/CE;
3) eccesso di potere per mancanza di attualità del presupposto di legge.
2. In data 3 luglio 2018 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno e la Questura di Lecce.
3. Ad esito della Camera di Consiglio del 17 luglio 2018, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente per insussistenza del presupposto del fumus boni iuris.
4. Con decreto n. -OMISSIS-l’apposita Commissione istituita presso questo T.A.R. ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal ricorrente in data 28 giugno 2018.
5. In data 16 gennaio 2020 la difesa di parte ricorrente ha depositato un certificato di morte di -OMISSIS- dal quale risulta che lo stesso è deceduto in -OMISSIS-.
6. All’udienza pubblica del 10 novembre 2020 il Presidente, preso atto del deposito del certificato di morte del ricorrente, ha disposto il rinvio della causa all'udienza pubblica del 20 luglio 2021 per l'eventuale dichiarazione da parte del difensore, a verbale, dell'evento ai fini dell'interruzione del giudizio.
7. In data 11 novembre 2020 la difesa di parte ricorrente ha nuovamente depositato un certificato di morte di -OMISSIS-, senza formulare alcuna richiesta.
8. Ad esito dell’udienza pubblica del 20 luglio 2021 il Collegio, preso atto che, pur risultando depositato un certificato di morte del ricorrente -OMISSIS-, la difesa di questi non ha formulato né a verbale in udienza né a mezzo di apposita nota scritta dichiarazione dell’evento ai fini dell’interruzione del giudizio, ritenuta la causa non matura per la decisione, ha disposto d’ufficio, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, “il rinvio della causa all’udienza pubblica del 25 gennaio 2022 per l’eventuale dichiarazione a verbale dell’evento interruttivo, con espresso avvertimento che, in difetto, non si considererà perfezionata la rituale comunicazione dell’evento stesso”.
9. All’udienza pubblica del 25 gennaio 2022 il difensore di parte ricorrente non è comparso.
La causa è stata, dunque, introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Va, in limine, rilevato che, pur risultando agli atti un certificato di morte del ricorrente, il giudizio non può dichiararsi interrotto ex art. 79 comma 2 c.p.a., non avendo il difensore costituito di questi formulato, né a mezzo di apposita nota scritta (notificata alla controparte), né a verbale in udienza (neppure all’ultima udienza pubblica del 25 gennaio 2022), apposita dichiarazione dell’evento interruttivo, come invece previsto dall’art. 300 c.p.c..
E, infatti, come già anticipato da questa Sezione con l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, “alla stregua del preferibile orientamento giurisprudenziale, nel processo amministrativo «La morte della parte costituita deve essere dichiarata dal suo difensore come causa di interruzione del giudizio, al fine di provocare il predetto effetto processuale, altrimenti restando una circostanza valutabile dal Collegio proprio ai fini del giudizio sulla permanenza dell'interesse a ricorrere» (Consiglio di Stato sez. VI, 22/06/2020, n.3715) in quanto «la disponibilità dell'effetto interruttivo è attribuita soltanto al difensore della parte deceduta. Il difensore può rendere, oppure astenersi dal rendere, la dichiarazione ex art. 300 c.p.c., decidendo sulle conseguenze processuali in modo vincolante per le altre parti e per il giudice» (così T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 14/12/2020, n.882)”.
2. Tanto premesso, il ricorso è sicuramente infondato nel merito e deve essere respinto.
3. Con il primo motivo di gravame si deduce la violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. in quanto l’Amministrazione resistente avrebbe omesso di dare comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento di applicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
4. Con il secondo motivo di gravame degli artt. 1 e 2 del D. Lgs n. 159 del 2011, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e ss.,. e dell’art. 97 della Costituzione e della direttiva Europea n. 2004/38/CE. In particolare, gli elementi invocati dal Questore di Lecce a fondamento dell’impugnato provvedimento non sarebbero in grado di evidenziare in concreto la pericolosità sociale del ricorrente. Si evidenzia, in proposito, che il destinatario della misura è un ragazzo affetto da deficit mentale e che sarebbe non affatto dedito ad attività delittuose, come dimostrerebbe l’assenza di condanne e di procedimenti penali pendenti.
5. Con il terzo motivo di gravame si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere per mancanza di attualità del presupposto di legge rappresentato dalla pericolosità sociale del prevenuto. Più segnatamente, si sostiene che gli elementi addotti dall’Amministrazione resistente non sarebbero in grado di sorreggere una prognosi infausta di recidiva specifica.
6. I suddetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non colgono nel segno.
Il ricorrente, infatti, è (rectius: era al momento dei fatti di causa) - indubbiamente - un soggetto pericoloso ex art.1 lett. c) del D. Lgs. n. 159 del 2011 (e correttamente è stato - discrezionalmente - valutato come tale dall’Autorità di p.s. intimata), in ragione dei significativi precedenti di polizia indicati a sostegno del provvedimento impugnato (e tra, questi, segnatamente, l’episodio del l’1 maggio 2018 quando cercava di accedere all’interno dei locali della Guardia Medica di -OMISSIS- e del 3 marzo 2018 in occasione del quale molestava sessualmente un medico in servizio presso la medesima Guardia Medica). Trattasi, infatti, di plurime significative condotte, ravvicinate nel tempo, poste in essere dal ricorrente mentre questi si trovava fuori dal luogo di residenza (-OMISSIS-) ed in grado di mettere a concreto rischio la sicurezza pubblica.
Del resto, è appena il caso di notare che il provvedimento oggetto di impugnazione costituisce una misura (ampiamente discrezionale di p.s.) diretta a prevenire reati e che, come tale, presuppone un giudizio di pericolosità basato su puntuali circostanze di fatto (quale quelle appena rammentate) che - a giudizio della P.A. - rivelano la semplice probabilità di commissione di reati da parte di soggetto rientrante nelle categorie di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011.
6.1 In ultimo, certamente sussistevano nel caso di specie, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione resistente, ragioni di particolare urgenza connesse all’evidenziata pericolosità del destinatario del provvedimento gravato, che consentivano la deroga all’obbligo ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
7. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
8. Sussistono nondimeno, in ragione delle condizioni subiettive del ricorrente, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.