Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01880/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2022, proposto da IV SA, TE RL, AN AT, BE RL, FR BE e MA RL, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giuseppe Giusti, 3;
contro
Comune di Barge, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Demaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Italpietre S.r.l. e Provincia di Cuneo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Barge n. 46 del 30.11.2021, pubblicata all'Albo Pretorio dal 13.12.2021 al 28.12.2021 e poi sul B.U.R.P. n. 4 del 27.1.2022, avente ad oggetto “Piano Regolatore Generale Comunale – Variante Parziale n. XLV ex art. 17, comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i. – Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione”, nella sola parte in cui si prevede l'ampliamento dell'Area per Attività Produttive Esistenti n. 7, in Località Mondarello, della superfice di mq. 776, ovvero ricomprendendo il terreno individuato al N.C.T. al Foglio n. 66 mappale 786;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento e tra essi
- della D.C.C. n. 20 del 31.5.2021 e di ciascuno degli elaborati con essa approvati, nella sola parte in cui si prevede l'ampliamento dell'Area per Attività Produttive Esistenti n. 7, in Località Mondarello, della superfice di mq. 776, ovvero ricomprendendo il terreno individuato al N.C.T. al Foglio n. 66 mappale 786;
- della D.G.C. n. 161 del 23.11.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barge;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 la dott.ssa AR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti - tutti residenti in [...], loc. Mondarello, via Paesana – vivono vicino all’impianto produttivo della società Italpietre s.r.l., che ivi effettua il taglio e la lavorazione di pietre, marmi e graniti.
Il Comune, con delibera consiliare n. 20 del 31.05.2021, poi approvata con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 30.11.2021, accogliendo una richiesta della società Italpietre, ha adottato la variante parziale XLV, che consente alla società di ampliare la propria attività sul terreno di cui al foglio 66, mappale 786, posto a margine dell’attuale perimetro aziendale, per un aumento di mq 776 attingendo dalle aree attualmente in disponibilità.
2. Avverso tali delibere sono insorti i ricorrenti adducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione di legge (art. 17 comma 7 LUR; art. 9 L. 1150/1942; artt. e 3 L. 241/90 e s.m.i.;); eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, travisamento dei fatti e illogicità manifesta;
2. Violazione di legge (artt. 11 e 17 LUR e dei principi giuridici e giurisprudenziali in tema di varianti specifiche; art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;), eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione in punto di interesse pubblico nello jus variandi, illogicità manifesta, sviamento;
3. Violazione di legge (art. 8 DPR 160/2010; art. 17-bis, comma 4, LUR; circolare del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2019, n. 2/AMB); eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento;
4. Violazione di legge (art. 17, comma 6, LUR); eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità manifesta;
5. Violazione di legge (artt. 6 e 12 D.Lgs. 152/06; art.3-bis LUR; Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-297717); eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità, illogicità manifesta.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Barge, che ha preliminarmente eccepito il difetto di interesse dei ricorrenti, che non hanno lamentato pregiudizi derivanti dalle scelte urbanistiche comunali; in ogni caso, la mera vicinitas non sarebbe sufficiente a radicare l’interesse al ricorso occorrendo la prova di uno specifico e concreto pregiudizio derivante dalla scelta compiuta dall’amministrazione, considerato, peraltro, che l’attività produttiva esercitata da Italpietre s.r.l. è, e resterebbe, attiva. In ogni caso, il Comune contesta la fondatezza nel merito dei motivi di diritto sollevati dai ricorrenti.
4. All’udienza del 9.10.2025, dopo discussione orale, la causa è stata assegnata in decisione.
5. In via preliminare, il Collegio ritiene di superare l’eccezione di difetto di interesse avanzata dal Comune resistente e motivata sull’assunto per cui i ricorrenti - proprietari di aree e fabbricati vicini al terreno interessato dalla variante – non dedurrebbero alcuno specifico pregiudizio derivante dalle scelte urbanistiche comunali.
Al riguardo, il Collegio ritiene che, ferma la sussistenza della vicinitas che dà titolo alla legittimazione a ricorrere, l’interesse ad agire dei ricorrenti – quale autonoma condizione dell’azione la cui sussistenza deve essere accertata anche d’ufficio dal giudice amministrativo (cfr Ad. Plen. 9 dicembre 2021, n. 22) – è chiaramente rappresentato tanto nel ricorso introduttivo che nella memoria di replica dagli stessi depositata in giudizio in data 18.09.2025.
In particolare, i ricorrenti lamentano rumori, che superano la normale tollerabilità, derivanti dall’attività di lavorazione di pietre e marmi esercitata da Italpietre, oltre che dal traffico degli autocarri per il trasporto delle lavorazioni, emissioni di polveri di silice e inquinamento delle acque reflue, circostanze che arrecano un pregiudizio concreto alla vita quotidiana dei residenti oltre che un deprezzamento dei loro immobili. I pregiudizi addotti, già attuali e connessi all’attività esercitata dalla vicina società industriale, verrebbero aggravati in forza della variante urbanistica impugnata, che consente l’ampliamento dell’area industriale, con riduzione della distanza esistente rispetto al luogo ove si trovano i fabbricati dei ricorrenti, come dimostrato dalla documentazione fotografica depositata in giudizio e dalla planimetria (doc.ti. 12-14 di parte ricorrente).
Al cospetto degli elementi sopra riferiti, il Collegio ritiene sussistere l’interesse ad agire dei ricorrenti stante i plurimi profili di pregiudizio dagli stessi rappresentati e direttamente connessi alla variante urbanistica approvata dal Comune, che inciderebbe sulla minor godibilità e sulla diminuzione del valore di mercato dei beni di loro proprietà, in forza dell’ampliamento sui terreni antistanti i relativi fabbricati della limitrofa e già “insalubre” attività industriale.
6. Nel merito, i primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione in punto di questioni giuridiche dedotte.
6.1. Con la prima censura i ricorrenti si dolgono dell’illegittimità della D.C.C. n. 46/2021 in riferimento alle osservazioni dagli stessi presentate il 28.06.2021, posto che il Comune la avrebbe ritenute affette da nullità perché presentate prima del 6.07. 2021 (termine di avvio per le pubbliche osservazioni). In ogni caso, qualora l’Ente le avesse correttamente considerate, la delibera sarebbe parimenti viziata per non aver controdedotto in merito a esse.
Anche la scelta (pag. 8 dell’allegato B alla D.C.C. n. 46/2021) di limitare l’utilizzo esclusivamente agricolo per i mappali 204 (parte), 205, 206, 373, interposti fra la nuova area produttiva e la preesistente area residenziale, sarebbe ingiustificata, non essendo stata richiesta dagli Enti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante parziale in questione, né sarebbe utile per la tutela delle aree residenziali.
6.2. Con la seconda doglianza i ricorrenti contestano l’omessa motivazione della variante adottata dal Comune che, in quanto variante parziale con finalità specifica ed oggetto circoscritto, necessiterebbe di apposita motivazione atta a evidenziarne le ragioni del mutamento rispetto alle originarie valutazioni di piano e gli obiettivi da perseguire e, comunque, rispetto alla sussistenza dell’interesse pubblico.
6.3. I motivi non sono meritevoli di accoglimento.
6.4. La contestata nullità delle osservazioni pervenute in anticipo rispetto al termine stabilito per la loro presentazione non rileva nel caso di specie, esimendo questo Collegio dal doversi pronunciare sul contestato vizio di forma, atteso che la determina gravata riconosce espressamente di aver in ogni caso considerato le controdeduzioni presentate dai residenti, decidendo, nel merito, per il non accoglimento delle stesse (cfr pag. 8 della Deliberazione C.C. n. 46/2021).
Nell’ambito del procedimento di approvazione di una variante urbanistica la presentazione di osservazioni da parte dei residenti, o degli altri soggetti comunque interessati alla scelta pianificatoria, non dà logo a un obbligo dell’amministrazione di rispondere in modo puntale e specifico alle osservazioni avanzate (in questi termini cfr ex multis Cons. Stato, sez. IV, 10.05.2023, n. 4749, che ripete il principio secondo cui le “ osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l’Amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essa essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse ”); difatti, le osservazioni dei privati rivestono una funzione prevalentemente collaborativa all’interno del procedimento di formazione e approvazione dello strumento urbanistico, le cui scelte sono poi rimesse all’ampia discrezionalità che ha il Comune procedente in sede di pianificazione del territorio.
Del resto, l’art. 13 della legge n. 241/1990 esclude dall’ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione procedimentale l’attività dell’amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nella quale deve essere inquadrato il procedimento di pianificazione del territorio attraverso l’adozione di una variante.
La giurisprudenza amministrativa (cfr ex multis Cons. Stato, sez. IV. 25.05.2016, n. 2221) riconosce un obbligo di motivazione più puntuale solo al cospetto di osservazioni presentate da soggetti aventi legittime aspettative su aree specifiche (come ad esempio quelle che sorgono a seguito di un giudicato ovvero quelle che trovano la loro fonte in convenzioni attuative di strumenti urbanistici).
Nel caso di specie, ancorché si tratti dell’approvazione di una variante parziale che investe una porzione piuttosto circoscritta del territorio comunale, che consente di individuare con facilità i vicini residenti, non può ritenersi sussistere solo in forza della vicinitas un’aspettativa qualificata e tutelata, che legittimi i residenti delle aree limitrofe a una puntuale e specifica confutazione delle proprie osservazioni da parte del Comune.
6.5. La scelta di rendere inedificabili i terreni interposti fra la nuova area industriale e i terreni nei quali sorgono le residenze dei ricorrenti ricade nella discrezionalità amministrativa del Comune in sede di pianificazione del proprio territorio e non richiede né di essere motivata né proposta da altri Enti e/o soggetti privati.
6.6. Riguardo invece al generale dovere di motivazione delle delibere che approvano varianti parziali contestato con il secondo motivo di gravame, il Collegio constata come l’obbligo in discorso risulti assolto dal Comune, che ha evidenziato la compatibilità della variante in discorso con le previsioni del Piano regolatore comunale, con gli strumenti pianificatori sovracomunali, ha considerato la classificazione acustica del territorio e, con riferimento all’interesse pubblico, ha individuato lo stesso “nell’ampliamento delle aree dinamiche ed in via di espansione delle aree per attività produttive esistenti”. Nell’illustrazione della variante (Allegato A alla determina impugnata e doc. 7) il Comune rende noto che nella località interessata dalla variante è insediata la ditta Italpietre s.n.c., dedita alla lavorazione e trasformazione della pietra, la cui attività è caratterizzata da forte dinamicità sì da necessitare di un ampliamento dell’area di pertinenza per far fronte alle sopravvenute esigenze produttive e di organizzazione dell’attività etc.
Il Comune ha motivato in ordine alla piena aderenza dell’interesse privato – quello di Italpietre all’ampliamento della propria area di produzione – con quello pubblico all’incremento delle aree dinamiche e per attività produttive.
L’interesse pubblico, della comunità locale, ben può venire a coincidere con l’interesse privato all’ampliamento di un’attività produttiva. Gli interessi della comunità locale di cui il Comune è portatore sono infatti molteplici e vi rientrano, oltre a quelli dei residenti delle aree adiacenti i siti produttivi, anche quelli della comunità locale più latamente considerata, soddisfatti (a mero titolo esemplificativo) dallo sviluppo del territorio o dall’ampliamente delle attività produttive con positive ricadute occupazionali; del bilanciamento di tutti i siffatti interessi, spesso contrapposti, si fa portatore l’Ente comunale all’atto dell’assunzione delle scelte pianificatorie del territorio di riferimento.
7. Il terzo motivo di gravame contesta la violazione dell’art. 8 d.P.R. 160/2010, ritenendo che l’ampliamento dell’area industriale nascerebbe da una richiesta di Italpietre, a fronte della quale il Comune avrebbe dovuto invitare la società a presentare domanda al S.U.A.P. (con tanto di progetto di ampliamento) e attivare il procedimento per l’approvazione della variante semplificata ai sensi dell’art. 17-bis comma 4 L.R. urbanistica.
Il motivo è infondato.
Come espressamente reso noto dal Comune nella determina gravata (e nei relativi allegati), su richiesta informale del privato l’Ente locale ha reputato di disporre l’ampliamento delle aree produttive (con riferimento al terreno di cui al Foglio n.66, mappale 786, posto a margine dell’attuale perimetro aziendale).
La destinazione urbanistica impressa all’area per via della scelta comunale compendiata nella variante parziale è estranea al disposto di cui all’art. 8 del d.P.R. 160/2010, che prevede una mera facoltà del privato di chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, il cui esito può (eventualmente) condurre a una variante dello strumento urbanistico comunale per l’insediamento di impianti produttivi.
Il procedimento di cui all’art. 8 del d.P.R. non è tuttavia un iter obbligatorio per ogni variante, generale o parziale, dello strumento urbanistico che attenga ad aree destinate all’insediamento di impianti produttivi.
8. Con la quarta censura i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 17, comma 6, della L.R. urbanistica, secondo cui le aree insediative oggetto di variante parziale debbono interessare aree interne o contigue ai centri abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria, collegate funzionalmente con quelle comunali o con sistemi alternativi funzionali, ovvero aree edificate dismesse o degradate o da qualificare.
Il motivo non può trovare accoglimento.
La variante parziale adottata dal Comune è rispettosa della norma in discorso, dal momento che rende produttiva un’area che è già contigua a un insediamento produttivo, con conseguente ottimizzazione delle opere di urbanizzazione già afferenti all’area utilizzata per l’attività industriale ivi ubicata.
9. Col quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 6 e 12 del d.lgs. 152/2006, dell’art. 3-bis della legge urbanistica regionale (L.r. n. 56/1977) e della deliberazione della giunta regionale 29 febbraio 2016, numero 25-297717 (“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56”), atteso che il procedimento integrato di verifica di assoggettabilità a VAS per l’approvazione delle varianti parziali al P.R.G. comunale non si sarebbe svolto né in maniera contestuale né in sequenza ed è stato piuttosto effettuato con modalità illegittime.
In particolare, nella relazione illustrativa del febbraio 2021 (punto X a pag. 53) si legge che è stata adottata la procedura “in sequenza”, senza tuttavia l’allegazione alla variante adottata del documento tecnico di verifica, così da impedire il confronto pubblico sulle ricadute ambientali della variante, né l’indicazione della Delibera di Giunta comunale di approvazione del documento tecnico di verifica finalizzato all’espletamento della verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S..
Diversamente, la relazione illustrativa (doc. 3, al punto X pag. 65) riscontra l’attivazione del procedimento contestuale, strutturato nelle fasi specificate. Nel dettaglio, vi sarebbe stata la riunione del 19.11.2018 dell’organo tecnico comunale VIA-VAS di presa d’atto e analisi dei contributi tecnici trasmessi dai soggetti con competenza ambientale e di esclusione della Variante Parziale n. XLV dal processo di Valutazione Ambientale Strategica; la Variante Parziale n. XLV sarebbe pertanto stata esclusa dal processo di V.A.S., in base alle valutazioni dell’organo tecnico comunale VIA-VAS, come da deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 23.11.2021.
I ricorrenti sottolineano come vi sarebbe una contraddizione fra gli elaborati approvati in fase di adozione e poi di approvazione della Variante parziale n. XLV.
Ferme le contestazioni suddette, i ricorrenti, ipotizzando la procedura contestuale per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante parziale n. XLV (come affermato con la D.C.C. n. 46/2021 e la Relazione illustrativa con essa approvata), ne contestano comunque l’illegittimità.
La deliberazione della Giunta regionale n. 25-297717 (doc. 8 –puntoj.1 pag. 27) afferma che il primo adempimento della procedura “in maniera contestuale” è l’adozione della variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica V.A.S., mentre la variante parziale n. XLV, adottata con D.C.C. n. 20 del 31.5.2021, è sprovvista di tale elaborato.
I ricorrenti denunciano come non sia chiaro con quale atto il documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. della variante parziale n. XLV del Comune di Barge sia stato approvato: D.G.C. del 25.5.2021, priva di numero e perciò inaccessibile e formalmente inesistente (come afferma la D.C.C. n. 20/2021); ovvero (come afferma la D.C.C. n. 46/2021) con la D.G.C. n.184/2018 (che però avrebbe a oggetto la verifica di assoggettabilità a V.A.S. di una diversa e anteriore variante).
Il motivo è meritevole di accoglimento.
9.1. In via preliminare, il Collegio ritiene infondata l’eccezione sollevata dal Comune, volta a impedire l’esame nel merito del motivo in discorso perché avanzato in assenza della dimostrazione che dall’illegittimità della procedura di assoggettabilità a V.A.S sia conseguita l’assunzione di scelte pianificatorie lesive dell’interesse dei ricorrenti.
L’interesse a ricorrere dei residenti nell’area limitrofa all’insediamento industriale il cui ampliamento è oggetto della variante parziale è infatti identificato nel maggior pregiudizio arrecato alla salubrità dell’ambiente dei residenti stessi dall’attività industriale già svolta da Italpietre, che ora verrebbe incrementata e avvicinata al nucleo residenziale. Così configurandosi la lesione attuale e concreta apportata ai ricorrenti dalla variante parziale approvata dal Comune, non può che constatarsi la diretta connessione fra il vizio qui denunciato e l’interesse a ricorrere.
9.2. La funzione della V.A.S. è proprio quella di includere gli aspetti ambientali, comprensivi della salubrità dell’ambiente, nell’ambito delle scelte pianificatorie comunali.
Ne discende la necessità di appurare la correttezza del sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di una variante parziale che consenta l’ampliamento di un’area produttiva.
La variante parziale approvata con la D.C.C. n. 46/2021 si riferisce, difatti, a un mutamento di destinazione d’uso di un’area (attualmente in disponibilità) che, ancorché limitata a soli mq 776, diviene a destinazione produttiva, contribuendo all’ampliamento dell’insediamento industriale ivi presente.
Sicché non può porsi in dubbio che nel caso di specie l’amministrazione avrebbe dovuto procedere ad un’accurata verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S della scelta pianificatoria, con la necessaria pubblicità dei documenti tecnici elaboratori dal competente organo tecnico comunale, sì da consentirne la consultazione da parte dei soggetti interessati. La pubblicità delle valutazioni tecniche sulla verifica di assoggettabilità a V.A.S. delle varianti parziali è del resto evincibile dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25-297717, che prevede un vero e proprio diritto del pubblico di essere informato sul procedimento.
Nel caso di specie, la confusione dei riferimenti al documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. della variante parziale n. XLV, nonché la mancata pubblicazione del contributo, ha ostacolato la conoscenza e il controllo del pubblico delle valutazioni tecniche effettuate in sede di approvazione e deliberazione della variante.
Peraltro, le caratteristiche produttive dell’insediamento produttivo di Italpietre e l’impatto di queste sulla salubrità dell’ambiente circostante l’area di insediamento depongono per la sussistenza di un impatto ambientale considerevole della variante parziale in questione, ancorché relativa a una piccola area territoriale.
Il criterio guida in materia di V.A.S, come enunciato dall’art. 6 del d.lg.s 152/2006, non è infatti la dimensione dell’area quanto piuttosto la significatività dell’impatto ambientale della scelta pianificatoria; questo Collegio rammenta l’importante principio giurisprudenziale già condiviso dalla giurisprudenza di questa sezione (cfr T.A.R. Piemonte, sez. II, 23 marzo 2020, n. 210) in materia di V.A.S e varianti parziali, secondo cui “ deve pertanto trovare applicazione nel caso di specie, un principio analogo a quello che è stato in più occasioni affermato in materia di valutazione di impatto ambientale dalla giurisprudenza, secondo cui, per valutare se occorra o meno la VIA di un determinato intervento, è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progetto di ampliamento di un’opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di impatto ambientale, infatti, l’amministrazione non può effettuare una valutazione “parcellizzata” di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo invece tenere conto della loro reciproca interazione (Cons. Stato, sent. n. 36/2014; Tar Sardegna, sent. n. 882/2016; n. 91/2012 secondo cui “per valutare se occorra o meno la VIA è necessario effettuare una valutazione concreta e complessiva di tutte le previste opere edilizie, al fine di evitare che una artificiosa segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni possa compromettere in radice l’accertamento degli effetti ultimi sull’ambiente di progetti che possono, in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all’occorrenza, tenuto conto della loro interazione con altri progetti, avere un notevole impatto ambientale ”).
Facendo applicazione dei principi su riferiti, il Collegio ritiene come nel caso di specie sussistano le denunciate illegittimità procedimentali del sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., che hanno impedito al pubblico interessato di avere conoscenza delle valutazioni tecniche effettuate in sede di adozione e approvazione della variante parziale XLV, di verificarne la correttezza in termini di impatto ambientale e, perciò, di controdedurre in merito agli aspetti ambientali complessivi della scelta di ampliare l’insediamento produttivo, a ridosso del nucleo residenziale dei ricorrenti.
9.2. In conclusione, in relazione e nei limiti di cui al motivo di diritto da ultimo esaminato, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
10. La peculiarità della fattispecie fattuale giustifica la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC UC, Presidente
AR AR, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR | UC UC |
IL SEGRETARIO