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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17270 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Madonia, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 C.F._2
Cerroni, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 12 e ss c.p.c. depositato in data 3.2.2025, ha Parte_1
chiesto di separarsi dal coniuge, , alle condizioni di cui all'atto Controparte_1
introduttivo.
Si è costituito in giudizio , il quale si è associato alla domanda di Controparte_1
separazione ed ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con la coniuge. Successivamente, entrambe le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo: la minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1
presso la casa coniugale di Via Carlo Ludovico Bragaglia n. 92 Ed. B1 scala A che viene assegnata
alla sig.ra con tutto quanto in essa contenuto. Il marito se ne allontanerà entro il Parte_1
15 di ottobre 2025 portando con sé i propri effetti personali. -I genitori eserciteranno
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al
momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata
crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni. -Disporre che il
marito corrisponda alla sig.ra per il mantenimento della figlia € 500,00 mensile, Parte_1 Per_1
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% dell'indice ISTAT al
consumo, decorso un anno dall'Ordinanza Presidenziale e/o dall'omologazione della separazione. -
porre a carico dei genitori le spese straordinarie necessarie per la figlie in misura del 50% ciascuno e
alla cui determinazione si rimanda al protocollo sottoscritto dal COA di Roma e la I Sezione del
Tribunale di Roma qui allegato. -la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico previsto Parte_1
per la figlia minore -Il Sig. UC mantenere l'uso del box pertinente alla casa coniugale per cui si
obbliga al pagamento dei soli oneri condominiali a questo imputabili. -Il padre potrà vedere e tenere
con sé la figlia due pomeriggi a settimana, salvo diverso accordo, da concordare con la madre, e due
week and al mese. g) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, e Pasqua ciascun
genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia
trascorrerà con il padre almeno una settimane continuativa, da concordare entro il 30 maggio di
ogni anno. -I coniugi provvederanno al proprio mantenimento ognuno per sé.
Quindi, il Giudice delegato, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 12.6.2016 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.
n. 00342 parte 1, serie 03 – anno 2016);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice La Presidente
NI TT RT IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TT Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Madonia, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 C.F._2
Cerroni, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 12 e ss c.p.c. depositato in data 3.2.2025, ha Parte_1
chiesto di separarsi dal coniuge, , alle condizioni di cui all'atto Controparte_1
introduttivo.
Si è costituito in giudizio , il quale si è associato alla domanda di Controparte_1
separazione ed ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con la coniuge. Successivamente, entrambe le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo: la minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1
presso la casa coniugale di Via Carlo Ludovico Bragaglia n. 92 Ed. B1 scala A che viene assegnata
alla sig.ra con tutto quanto in essa contenuto. Il marito se ne allontanerà entro il Parte_1
15 di ottobre 2025 portando con sé i propri effetti personali. -I genitori eserciteranno
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al
momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata
crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni. -Disporre che il
marito corrisponda alla sig.ra per il mantenimento della figlia € 500,00 mensile, Parte_1 Per_1
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% dell'indice ISTAT al
consumo, decorso un anno dall'Ordinanza Presidenziale e/o dall'omologazione della separazione. -
porre a carico dei genitori le spese straordinarie necessarie per la figlie in misura del 50% ciascuno e
alla cui determinazione si rimanda al protocollo sottoscritto dal COA di Roma e la I Sezione del
Tribunale di Roma qui allegato. -la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico previsto Parte_1
per la figlia minore -Il Sig. UC mantenere l'uso del box pertinente alla casa coniugale per cui si
obbliga al pagamento dei soli oneri condominiali a questo imputabili. -Il padre potrà vedere e tenere
con sé la figlia due pomeriggi a settimana, salvo diverso accordo, da concordare con la madre, e due
week and al mese. g) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, e Pasqua ciascun
genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia
trascorrerà con il padre almeno una settimane continuativa, da concordare entro il 30 maggio di
ogni anno. -I coniugi provvederanno al proprio mantenimento ognuno per sé.
Quindi, il Giudice delegato, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 12.6.2016 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.
n. 00342 parte 1, serie 03 – anno 2016);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice La Presidente
NI TT RT IE