Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4562
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Sentenza 8 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Napoli, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo, riguarda un'opposizione a un'ingiunzione di pagamento. L'opponente contestava la legittimità dell'ingiunzione, sostenendo che il credito vantato dall'amministrazione fosse privo di certezza, liquidità ed esigibilità, e che le somme richieste fossero prescritte. Inoltre, si argomentava che l'ingiunzione fosse stata emessa in carenza di poteri e senza adeguata motivazione. Dall'altra parte, l'amministrazione opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo la validità dell'ingiunzione e la sussistenza del credito.

Il Giudice ha accolto parzialmente l'opposizione, dichiarando non dovuto il credito per l'importo di € 30.970,15, relativo a somme percepite indebitamente dal 2009 al 2010, rigettando il resto della richiesta. Nella motivazione, il Giudice ha evidenziato che l'ingiunzione era adeguatamente motivata e che l'amministrazione aveva l'onere di provare la sussistenza del credito. Tuttavia, ha ritenuto che, in virtù della declaratoria di incostituzionalità delle leggi regionali che giustificavano il pagamento, le somme richieste fossero divenute indebitamente percepite. Infine, ha compensato le spese di lite, considerando la novità delle questioni trattate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4562
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 4562
    Data del deposito : 8 maggio 2025

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