Ordinanza cautelare 9 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2025, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Pelizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Cossina dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
per l'annullamento
del Decreto di revisione della patente-OMISSIS-con scadenza 24.06.2026 rilasciata a -OMISSIS-, notificato in data 04.12.2024 e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa LA SI e uditi per la ricorrente l’avv. Guglielmo Pelizzo e per la Regione intimata l’avv. Mauro Cossina dell’Avvocatura regionale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con ricorso notificato il 7 gennaio 2025 e depositato il successivo 9 gennaio 2025, la signora -OMISSIS- ha impugnato, invocandone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Funzionario delegato di Posizione Organizzativa del Servizio motorizzazione civile regionale – Ambito territoriale di Trieste della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto la revisione della patente di guida di cui è titolare, mediante nuovo esame teorico-pratico di idoneità alla guida, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 128, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in considerazione dei dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente stessa emersi in seguito e/o a causa dell’incidente stradale con lesioni provocato dalla medesima e/o tratti dalla sua dinamica e dalle circostanze di luogo ovvero in quanto in data 17/01/2024, alle ore 9.40, a Trieste “percorrendo con la vettura targata -OMISSIS- Via dell’Istria in direzione di Via Baiamonti giunta in corrispondenza del civico n. 192, ove è presente un attraversamento pedonale individuato da idonea segnaletica orizzontale e verticale, non arrestava la vettura ed ometteva la dovuta precedenza ad un pedone che aveva già iniziato ad attraversare la carreggiata da sinistra verso destra rispetto la direzione della vettura stessa. Il contatto avveniva tra la parte anteriore della vettura e il fianco del pedone che dopo l’impatto rovinava al suolo riportando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni Dai rilievi eseguiti non risultano presenti tracce visibili di frenate, non risultano indicazione in merito ad eventuali situazioni di riduzione della visibilità dell’attraversamento pedonale e non è stata riscontrata alcuna causa di imprevedibilità alla base dell’incidente”.
1.1. A sostegno della domanda azionata ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione ed errata applicazione dell’art. 128 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada). Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria”;
2) “Violazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione”.
1.2. Lamenta, in estrema sintesi:
- l’errata applicazione dell’art. 128 del Codice della Strada e l’assoluta carenza e/o contraddittorietà della motivazione;
- il mancato apprezzamento del contributo partecipativo da lei offerto e/o degli elementi a lei favorevoli, che avrebbero dovuto portare ad escludere la necessità di revisione;
- il lungo tempo decorso dall’accadimento del sinistro a quello della disposta revisione della patente, idoneo di per sé ad appalesare, a suo avviso, che la revisione stessa non ha alcuna finalità di tutela della sicurezza stradale, ma, semmai, prettamente sanzionatoria. Osserva, peraltro, d’avere sempre fruito della patente (ad eccezione del periodo di sospensione di un mese) dal mese di gennaio 2024 al momento della proposizione del ricorso, conducendo la propria autovettura senza mai essere stata coinvolta in altri sinistri e/o ricevere contravvenzioni di sorta. Circostanze che, a suo avviso, avvalorano l’indiscusso possesso da parte sua dei requisiti di idoneità tecnica per condurre autoveicoli.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituita per resistere al ricorso, ha diffusamente controdedotto alle avverse censure, contestandone la fondatezza. Ha, inoltre, rappresentato che “non risultando la ricorrente essersi attivata per la prenotazione dell’esame presso la Motorizzazione, la patente della medesima risulta allo stato sospesa”. Ha, quindi, concluso per la reiezione del gravame.
3. Dopo la presa d’atto della rinuncia della ricorrente all’istanza cautelare (ord. caut. -OMISSIS-in data 9/12/2025), è stata fissata per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 22 aprile 2026, in vista della quale entrambe le parti hanno dimesso sintetiche memorie ex art. 73 c.p.a., cui ha fatto seguito l’ulteriore replica della Regione.
4. Celebrata la detta udienza, l’affare è stato introitato per la decisione.
5. Il ricorso non è fondato.
6. Il provvedimento gravato, adottato ai sensi del comma 1 dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. [“Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (…) possono disporre che siano sottoposti (…) ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi (…) dell'idoneità tecnica. (…)”] in ragione dei dubbi sorti sulla persistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di idoneità tecnica richiesti, s’appalesa emesso in presenza dei presupposti legittimanti, all’esito di un procedimento regolarmente esperito, in forza di una puntuale istruttoria e sulla scorta di un’idonea e sufficiente motivazione.
6.1. L’Ufficio competente, con formula sintetica, ma efficace, ha, infatti, non solo descritto nella comunicazione di avvio del procedimento (poi confluita nel provvedimento opposto in cui è esitato il procedimento stesso) l’evento occorso, ma anche, poi, reso ulteriormente intellegibili nel provvedimento finale qui gravato le ragioni che, nel caso specifico, hanno ingenerato i dubbi predetti in relazione ai fatti accertati, assolvendo puntualmente all’obbligo di motivazione su di esso incombente.
6.1.1. In tale provvedimento l’Ufficio procedente - oltre ad avere richiamato la segnalazione protocollo prot. 21/I – 54/2024 in data 08/02/2024 del Dipartimento di Polizia Locale di Trieste, da cui si evince che all’interessata è stata contestata la violazione dell’articolo 191, commi 1 e 4, del Codice della Strada (per avere omesso, per l’appunto, di dare la precedenza, “rallentando gradualmente e fermandosi”, al pedone in transito sull’attraversamento pedonale), ed avere evidenziato che all’interessata è stata sospesa con provvedimento prefettizio la patente di guida ai sensi degli art. 222 e 223 del Codice della Strada, per il periodo di 1 (un) mese a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso – ha, infatti, osservato che “il conducente di un veicolo deve essere sempre in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza entro i limiti del proprio campo di visibilità” e che, nel caso specifico, “dai rilievi e dalle verifiche eseguite si evince che il pedone aveva già impegnato la carreggiata sull’attraversamento pedonale e che lo stesso rappresentava un ostacolo prevedibile e individuabile nel campo di visibilità diretto della sig.a -OMISSIS-”, traendo la condivisibile considerazione – che non pare inficiata da irragionevolezza e/o illogicità, ma, anzi, essere espressiva del corretto esercizio del potere di spettanza - che “l'inosservanza di uno dei principi cardine della circolazione stradale, come il rispetto della precedenza nei confronti di coloro che avanzano sulle strisce pedonali, è indice, di per sé, di un'imperizia nella conduzione di un veicolo tale da giustificare la valutazione dell'Amministrazione di sottoporre il responsabile alla revisione della patente”.
6.1.2. Ha, poi, ulteriormente ed opportunamente esplicitato anche le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere il contributo partecipativo offerto dall’interessata, evidenziando puntualmente gli elementi fattuali e/o le considerazioni che hanno portato a ritenerlo recessivo rispetto al prioritario interesse pubblico perseguito della sicurezza della circolazione e dell’incolumità degli utenti della strada ovvero, segnatamente, che:
- “la strada luogo dell’incidente è una arteria di scorrimento con andamento rettilineo ed una larghezza totale della carreggiata di circa 14 metri in corrispondenza dell’attraversamento pedonale. Il pedone proveniva dalla sinistra rispetto la direzione della vettura, pertanto aveva già iniziato ad attraversare la carreggiata impegnando la corsia destinata all’opposto senso di marcia prima dell’impatto con la vettura della sig.a -OMISSIS- e le condizioni climatiche, riportate nel rapporto d’incidente, indicano tempo nuvoloso con luce normale. Da quanto sopra si ritiene che il pedone era nel pieno campo di visibilità diretta della sig.a -OMISSIS-;
- l’affermazione secondo cui ‘il pedone è comparso (ed ha attraversato) all’improvviso peraltro subito dopo il transito di un autobus dalla parte opposta (che lo oscurava)’ risulta poco credibile tenuto conto dell’età avanzata del pedone e delle caratteristiche strutturali della strada;
- in ogni caso, anche prendendo per valide le affermazioni riportate nella nota pervenuta in data 13/11/2024, queste non elidono il contributo causale della sig.a -OMISSIS- e, quindi, la sua responsabilità in ordine all'evento di danno”.
6.1.3. Da ultimo, ad ulteriore e migliore intellegibilità delle valutazioni operate e delle conclusioni tratte, ha anche, a chiare lettere, rappresentato che “i dubbi sulla persistenza dell'idoneità tecnica in capo alla sig.a -OMISSIS- sono stati valutati in base alle indicazioni contenute nel rapporto di incidente ed all’analisi della dinamica dell’incidente stesso e non meramente sulla base dell’infrazione contestata alla stessa” e che “l’intrinseca pericolosità della manovra, indipendentemente dall’assenza di precedenti specifici e delle lesioni riportate dal pedone, possa sollecitare l’adozione di un provvedimento a matrice precauzionale al fine di garantire l’interesse generale in termini di sicurezza della circolazione stradale e di riduzione del rischio, seppur potenziale, per gli altri utenti della strada”.
6.2. Il significativo scostamento della condotta di guida della ricorrente dai parametri di perizia individuati dal legislatore, a partire da quello dettato all’art. 140 del C.d.S . (“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”), che, a ragione, può essere ritenuto principio informatore della circolazione stradale, per, poi, arrivare - passando attraverso quello delineato dall’art. 141, comma 2, relativo alla velocità (“Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”) - a quello specifico, dettato dall’art. 191, commi 1 e 4, C.d.S. [“Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. (...)”], che qui è stato in concreto disatteso, emerge, invero, inequivoco nel caso che occupa. E’ palese, infatti, che la ricorrente medesima non è stata in grado di adeguare la propria condotta di guida alle condizioni di luogo e traffico, in maniera tale da riuscire a fronteggiare qualsiasi evenienza prevedibile secondo l’umana esperienza, quale è certamente il transito sulle strisce pedonali da parte di un pedone, viepiù laddove, come nel caso che occupa, ci si trova all’interno di un cento abitato e l’attraversamento risulta assistito da idonea segnaletica orizzontale verticale.
6.3. La suggestiva narrazione dell’evento occorso e delle circostanze in cui lo stesso si sarebbe verificato proposta dall’interessata con la memoria in data 30/10/2024 dimessa durante l’interlocuzione endo-procedimentale e qui ribadita (ovvero che in quel frangente stesse procedendo a 20 km/h e che il pedone fosse oscurato da un autobus) è, peraltro, sfornita di concreti elementi di riscontro e, anzi, smentita (per lo meno con riguardo alla situazione di luogo) dalle risultanze della documentazione in atti, munita di fede privilegiata, sino a querela di falso.
6.3.1. Invero, come si evince agevolmente dal verbale dell’organo accertatore, la ricorrente, nell’immediatezza dell’incidente occorso, non ha dichiarato nulla . Appena con la suddetta memoria ovvero a distanza di 10 (dieci) mesi dall’incidente stesso si è ricordata delle circostanze su indicate. Sicché - al di là di ogni ulteriore considerazione circa la loro effettiva veridicità - sono, comunque, prive di qualsivoglia prova idonea a supportarle e, come tali, assolutamente ininfluenti ai fini della valutazione operata dal Servizio della Motorizzazione civile circa il possesso in capo all’odierna ricorrente dei requisiti di idoneità alla guida.
6.4. Le circostanze fattuali del sinistro occorso, per come descritte e/o ritraibili dalla su indicata relazione dell’incidente (all. 1-01 – fascicolo doc. Regione FVG), sono, in ogni caso, anche di per sé eloquenti e tali da sorreggere ragionevolmente la revisione opposta, laddove, per l’appunto, evidenziano che:
- l’odierna ricorrente, alla guida del proprio autoveicolo, non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 191, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada). Segnatamente, in presenza di attraversamento pedonale individuato da idonea segnaletica orizzontale e verticale, non arrestava la vettura ed ometteva la dovuta precedenza ad un pedone che aveva già iniziato ad attraversare la carreggiata da sinistra verso destra rispetto alla direzione della vettura da lei condotta, urtandolo con la parte anteriore;
- l’incidente è avvenuto in centro abitato, su un tratto di strada rettilineo con carreggiata a doppio senso di circolazione, munita di segnaletica verticale ed orizzontale, in orario diurno con luce normale;
- al suolo, bagnato per umidità in atto, non erano visibili tracce di frenata.
6.5. Quanto poc’anzi evidenziati vale, invero, di per sé ad appalesare l’inadeguatezza della condotta di guida della ricorrente sotto il profilo della capacità tecnica. Trattandosi di un tratto di strada in centro abitato, con marciapiede, è, infatti, viepiù prevedibile la possibile presenza di pedoni in procinto o intenti ad attraversarla in corrispondenza delle previste strisce pedonali, adeguatamente segnalate sia orizzontalmente che verticalmente.
In alcun modo, l’interessata avrebbe potuto, quindi, ritenersi esentata dall’osservanza di quelle regole minime di comune prudenza.
6.6. Il Consiglio di Stato ha, peraltro, osservato che l’obbligo del conducente di fermarsi e dare la precedenza ai pedoni in transito sugli appositi attraversamenti costituisce una “ regola fondamentale e basilare della condotta di guida, che ogni soggetto che si pone alla guida di veicoli deve conoscere ed evidentemente applicare, attesa la sua stretta inerenza all’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione ed alla tutela dell’incolumità degli utenti della strada. La violazione di tale regola ne denota la mancata conoscenza e, dunque, lascia dubitare dell’idoneità tecnica del guidatore” e che “il comportamento del guidatore che omette di dare la precedenza al pedone in corrispondenza di un attraversamento pedonale, in relazione alla rilevanza della norma comportamentale violata, costituisce già di per sé una infrazione grave, la quale denota oggettivamente la sussistenza di dubbi sulla persistenza della capacità tecnica e, dunque, la configurabilità dei presupposti di applicazione dell’articolo 128 del Codice della strada” (così Consiglio di Stato, Sez. I, Parere n. 1172 del 10 giugno 2020).
6.6.1. In tal senso si è già espresso anche questo Tribunale in precedenti analoghi, ove ha, per l’appunto, osservato che il mancato avvistamento del pedone in attraversamento – in presenza di segnaletica verticale ed orizzontale - dovuto ad un comportamento di guida non adeguatamente prudente configura una condotta che “consideratane l’intrinseca pericolosità (che prescinde del tutto da un’intenzione malevola, dall’assenza di precedenti specifici e dalla circostanza, in sé fortuita, che le conseguenze non siano state particolarmente gravi) ben può sollecitare l’adozione di un provvedimento di matrice precauzionale, avente ad oggetto l’accertamento dei requisiti di idoneità tecnica alla guida del trasgressore, la cui aspirazione a conservare l’abilitazione a condurre i veicoli recede senz’altro di fronte all’interesse generale, perseguito dall’Amministrazione, inteso a garantire la sicurezza della circolazione stradale e a minimizzare, nel contempo, l’esposizione degli utenti (e, fra di essi, anche dell’interessato) ad ogni fonte di rischio, benché potenziale” (TAR FVG, sez. I, n. 12/2020, richiamato anche nelle sentenze n. 73/2021 e n.158/2021, quest’ultima confermata dal Cons. Stato con sentenza n. 6214/2024).
6.6.2. in giurisprudenza è stato, in ogni caso, reiteratamente affermato che “Il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, ai sensi dell’art. 128, comma 1 cds nell’insorgenza dei dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica; ciò che legittima l’Autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è rappresentato dalla certezza della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell’idoneità tecnica” (Cons St., sez. IV, 6.5.2013, n. 2430) e che “(…) il provvedimento di revisione presenta carattere di discrezionalità, essendo riservata alla competente p.a. la valutazione circa i dubbi sulla <persistenza dei requisiti e dell’idoneità>” (Tar, sez. I Palermo, 11.11.14, n. 2789) ed anche che “(…) affinché sorgano i prescritti <dubbi> non sono necessari accertamenti giudiziali di illeciti, civili o amministrativi, perché l’uso del termine <dubbio> milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a detti accertamenti. E’ infatti sufficiente una cognizione sommaria dei fatti” (TRGA Trento, sez. I, 12.2.14, n. 34).
6.7. Può, in definitiva, affermarsi, ribadendo quanto già anticipato, che, avuto riguardo al preminente fine della tutela della sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto che “in subiecta materia… l’Amministrazione agisce conformandosi al canone della massima precauzione a protezione degli interessi della collettività ed anche del soggetto destinatario del provvedimento <restrittivo>” (C.d.S., n. 1730/2020 cit.), la revisione della patente di guida disposta dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile a carico della ricorrente s’appalesa emessa entro i limiti e nel corretto esercizio del potere di cui all’art. 128, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 e sorretta da adeguata motivazione.
6.7.1. La valutazione del Funzionario delegato di P.O. risulta, infatti, congrua, ragionevole e sufficientemente esplicativa dell’ iter logico seguito e in alcun modo inficiata da asseriti vizi riconducibili alla minimizzazione del contributo partecipativo dell’interessata. A nulla possono, inoltre, rilevare la “assenza di precedenti specifici a carico della -OMISSIS-e il carattere lieve delle lesioni riportate dal pedone” , essendo evidente che non possono assurgere ad elementi esonerativi dal rispetto dell’obbligo di comune prudenza.
6.8. Quanto al tempo decorso dall’incidente alla disposta revisione, questo Tribunale, con argomentazioni che qui possono essere mutuate nella loro interezza, ha già avuto modo di osservare in un analogo precedente ove è stata posta la medesima questione di diritto che “il provvedimento di revisione di cui all’art. 128 del Codice della strada è posto a garanzia della sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica. Esso ha natura precauzionale (è cioè una misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente ad una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica e tecnica alla guida, in presenza di un mero “dubbio” sulla permanenza di tali requisiti, cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2021, n. 1807) ma non strictu sensu cautelare, non è cioè un provvedimento i cui effetti debbano essere necessariamente circoscritti ad un lasso di tempo limitato e immediatamente seguente ai fatti che ne hanno determinato l'adozione (Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2018, n. 5497). L'interesse pubblico a verificare l'idoneità alla guida del ricorrente non è quindi superato dal decorso del tempo o dal fatto che, in detto periodo, l’interessato abbia continuato a condurre autoveicoli o addirittura abbia ottenuto il rinnovo della patente. Si è pertanto significativamente affermato (Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2020, n. 1730) che «la verifica dell’idoneità tecnica del conducente, posta in dubbio dalla sua pericolosa condotta di guida tenuta, va disposta per l’interesse in gioco in qualsiasi momento»” (TAR FVG, sez. I, n. 279/2022; in termini, da ultimo, anche TAR FVG, sez. I, n. 499/2025).
6.8.2. Nel caso di specie, il lasso di tempo intercorso tra l’incidente e l’avvio del procedimento (pari a circa 8 mesi – 7 mesi dalla trasmissione della segnalazione a cura della Polizia locale) e, poi, la sua conclusione (pari a ulteriori 2 mesi e 8 giorni circa), non ha durata tale da poter essere considerato indice inequivoco del superamento dei dubbi sull’idoneità tecnica della ricorrente e/o della volontà dell’Amministrazione di non disporre la relativa verifica (cfr. per analoga valutazione il precedente Tar Friuli Venezia Giulia, 28 dicembre 2021, n. 395 e, da ultimo, il cit. n. 499/2025). Non poteva, quindi, in alcun modo fondare un suo legittimo affidamento in tal senso, nemmeno alla luce della valorizzata circostanza che durante il periodo in cui ha proseguito a guidare non è incorsa in altri incidenti o infrazioni.
6.8.3. Sicché, la revisione che qui occupa può ritenersi anche emessa entro un termine congruo (in termini Tar FVG, I, 9 dicembre 2025, n. 499; 19 novembre 2024, n. 390, 28 maggio 2024, n. 188; 13 marzo 2024, n. 100; 12 gennaio 2023, n. 3; 10 febbraio 2022, n. 89; 9 settembre 2021, n. 252; 14 maggio 2019, n. 208).
7. In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della Regione intimata nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della medesima.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR CA de MO di Grisi', Presidente
LA SI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LA SI | AR CA de MO di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.