CASS
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PA AS AN DI RO IN AT IN US SENTENZA sul ricorso proposto da: EF UA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 maggio 2025 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Ufficio che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di UA EF, indagato per il delitto di tentata estorsione aggravata anche dall’appartenenza all’associazione mafiosa RU – EF di CA allo Ionio, dalle finalità mafiose e dalla sua consumazione con metodo mafioso. La contestazione riguarda il tentativo di costringere l’imprenditore MA NO a corrispondere somme di denaro a titolo di protezione per il cantiere edile aperto a EZ LB ove stava svolgendo lavori pubblici per il Comune. Il delitto è stato commesso il 3 settembre 2019, secondo quanto ipotizzato dall’accusa, da EF, in concorso con IC RU e RA LA, mediante l’intimazione rivolta alla persona offesa di mettersi in regola evocando la cosca di ndrangheta ST di EZ LB e l’esigenza di sostenere le spese per i familiari detenuti. La conforme ricostruzione dei giudici di merito si basa sulle risultanze dei sistemi di videosorveglianza dell’azienda RI (presso la quale è avvenuto l’incontro tra NO e gli indagati) e le dichiarazioni della persona offesa che, sia pure a distanza di tempo e presa visione delle immagini relative agli incontri con gli indagati, ha confermato di essere stata destinataria delle richieste di pagamento. Sono stati documentati dalle immagini tre incontri e in occasione dell’ultimo (avvenuto in data 3 settembre 2019), secondo quanto raccontato dalla vittima, i tre indagati le avevano chiesto di mettersi in regola con la famiglia ST e di pagare somme di denaro per contribuire al sostentamento dei detenuti, proprio come contestato nell’imputazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2912 Anno 2026 Presidente: CH OM Relatore: AT IN Data Udienza: 03/12/2025 Elementi di conferma a tale descrizione sono stati desunti da esiti di intercettazioni, accertamenti presso il Comune di EZ e la constatazione che, effettivamente, risulta operante, in quella località, un gruppo mafioso riferibile alla famiglia ST. In punto di esigenze cautelari, è stata evidenziata la sussistenza del pericolo di reiterazione tenuto conto sia della natura del reato per il quale si procede che del profilo soggettivo dell’indagato, con particolare riferimento al suo ruolo apicale nel sodalizio mafioso che non consente di ritenere venute meno le esigenze cautelari per effetto dello stato di detenzione per altra causa, contrariamente a quanto dedotto con la richiesta di riesame. Per quanto attiene alla scelta della misura cautelare, al di là della presunzione di legge, sono state richiamate le modalità di commissione del fatto siccome espressive di una spiccata pericolosità derivante dallo stabile inserimento della vicenda e dell’indagato in contesti di criminalità organizzata.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione UA EF, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo per vizio di motivazione, anche omessa, con riguardo alle allegazioni contenute nei motivi di riesame depositati all’udienza del 27 maggio 2025 in punto di esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. L’indagato risulta ristretto in carcere in regime di cui all’art. 41-bis legge n. 354 del 1975 (Ord. pen.) dal 16 febbraio 2021 in virtù di due ordinanze cautelari ed ha riportato condanna in appello a diciotto anni di reclusione e, in primo grado ad otto anni di reclusione. I giudici di merito non hanno tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che impone di considerare la rilevanza dell’arco temporale decorso dai fatti, in uno con la mancanza di ulteriori condotte indicative della perdurante pericolosità. Si tratta di elementi che depongono per la mancanza di attualità del vincolo associativo e, dunque, delle esigenze cautelari. Alla luce di tali rilievi, è stata rassegnata la richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. L’unico motivo di ricorso si fonda sulla eccepita carenza di esigenze cautelari per decorso del tempo segnalando come, nel caso di specie, la condizione di detenzione per altra causa comporti il venire meno del requisito in parola ai fini dell’applicazione della misura cautelare. Su tale aspetto, peraltro, viene denunciato il difetto di motivazione in relazione alla memoria difensiva depositata il 27 maggio 2025 avente ad oggetto, secondo quanto riportato in ricorso, proprio il profilo delle esigenze cautelari in relazione alla condizione di detenzione per altra causa dell’imputato. Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il Tribunale del riesame si è pronunciato (pagg. 5 e 6) applicando principi prevalenti e, ormai consolidati, affermati da questa Corte di legittimità. Giova richiamare, in particolare, l’arresto in base al quale «lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, 2 anche per brevi periodi, la condizione di libertà» (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282416 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 149 del 15/11/2005, dep. 2006, Bossio, Rv. 232631 – 01; Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535 – 01; Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498 – 01;Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013, Pizzata, Rv. 256808 – 01; conforme, da ultimo Sez. 2, n. 34680 del 22/07/2025, Valente, n.m.). Peraltro, non è possibile, per il ricorrente, invocare l’applicazione neppure del minoritario, indirizzo interpretativo secondo cui lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo a neutralizzare la valutazione dì pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. qualora debba escludersi, anche in astratto, la possibilità che vengano applicate misure alternative (almeno "in un lasso di tempo prossimo" così Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, Kamal Ahmid, Rv. 265070) e che costituisce preciso onere dell'indagato l'allegazione dei dati relativi al titolo di carcerazione e al residuo di pena da scontare, onde consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure. Si sostiene che, in caso contrario, si determinerebbe una reciproca, inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza (Sez. 2, n. 29113 del 3/5/2019, Kahi, non massimata;
Sez. 5, n. 330 del 6/12/2017, Marciuc, non massimata;
Sez. 4, n. 5633 del 13/11/2013, dep. 2014, Torti, Rv. 258176; Sez. 4, n. 45408 del 17/11/2010, Shehi, Rv. 249235; Sez. 5, n. 9530 del 8/3/2006, Piccolo, Rv. 233905; Sez. 1, n. 36852 del 27/9/2005, Vitello Rv. 232509; Sez. 5, n. 4975 del 10/11/1997, dep. 1998, Piscioneri, Rv. 209560; Sez. 4, n. 4284 del 21/12/1995, dep. 1996, Gava, Rv. 204131). In coerenza con tali principi, infatti, è stato affermato che lo stato di detenzione attuale dell'imputato non condiziona, di per sé, la possibilità di riconoscere la sussistenza delle esigenze cautelari ai fini dell'instaurazione di una misura adeguata;
tuttavia, lo stato di custodia derivante dall'attuale esecuzione di sentenze definitive di condanna non può che rendere oggettivamente inattuali sia la prospettiva che l'imputato si dia alla fuga, sia il concreto pericolo che egli mantenga, nel permanere dello status detentionis, i collegamenti con realtà criminali. Ne consegue che il giudice, al momento di valutare l'adeguatezza della misura cautelare da disporre nei confronti di imputato, già detenuto in espiazione di pena, non può trascurare di assicurarsi che l'aggiunta di un titolo di privazione della libertà, supplementare rispetto a quello già in atto, svolga effetti diversi da quelli che la misura in corso di attuazione è capace di produrre, così come non può evitare di affrontare il problema relativo alla fondatezza della previsione che la pericolosità dell'imputato possa concretamente prendere corpo dall'applicazione di regimi premiali da parte della magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 2704 del 13/6/1991, Stefanini, Rv. 187682). Nel caso di specie, al ricorrente è radicalmente precluso invocare tale difforme orientamento non avendo egli allegato di essere detenuto in esecuzione di sentenza definitiva, ma di essere attinto da altro titolo cautelare. Per completezza, si osserva, dunque, che il Tribunale del riesame ha fatto concreta applicazione dell’ulteriore principio, qui condiviso, secondo cui «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere 3 sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità)» (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02) D’altronde, i giudici di merito hanno sinteticamente ma efficacemente valorizzato le modalità dell’azione sintomatiche di particolare spregiudicatezza e totale adesione al modo di agire degli appartenenti alle associazioni mafiose.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per le incombenze di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IN AT OM CH 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 maggio 2025 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Ufficio che ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di UA EF, indagato per il delitto di tentata estorsione aggravata anche dall’appartenenza all’associazione mafiosa RU – EF di CA allo Ionio, dalle finalità mafiose e dalla sua consumazione con metodo mafioso. La contestazione riguarda il tentativo di costringere l’imprenditore MA NO a corrispondere somme di denaro a titolo di protezione per il cantiere edile aperto a EZ LB ove stava svolgendo lavori pubblici per il Comune. Il delitto è stato commesso il 3 settembre 2019, secondo quanto ipotizzato dall’accusa, da EF, in concorso con IC RU e RA LA, mediante l’intimazione rivolta alla persona offesa di mettersi in regola evocando la cosca di ndrangheta ST di EZ LB e l’esigenza di sostenere le spese per i familiari detenuti. La conforme ricostruzione dei giudici di merito si basa sulle risultanze dei sistemi di videosorveglianza dell’azienda RI (presso la quale è avvenuto l’incontro tra NO e gli indagati) e le dichiarazioni della persona offesa che, sia pure a distanza di tempo e presa visione delle immagini relative agli incontri con gli indagati, ha confermato di essere stata destinataria delle richieste di pagamento. Sono stati documentati dalle immagini tre incontri e in occasione dell’ultimo (avvenuto in data 3 settembre 2019), secondo quanto raccontato dalla vittima, i tre indagati le avevano chiesto di mettersi in regola con la famiglia ST e di pagare somme di denaro per contribuire al sostentamento dei detenuti, proprio come contestato nell’imputazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2912 Anno 2026 Presidente: CH OM Relatore: AT IN Data Udienza: 03/12/2025 Elementi di conferma a tale descrizione sono stati desunti da esiti di intercettazioni, accertamenti presso il Comune di EZ e la constatazione che, effettivamente, risulta operante, in quella località, un gruppo mafioso riferibile alla famiglia ST. In punto di esigenze cautelari, è stata evidenziata la sussistenza del pericolo di reiterazione tenuto conto sia della natura del reato per il quale si procede che del profilo soggettivo dell’indagato, con particolare riferimento al suo ruolo apicale nel sodalizio mafioso che non consente di ritenere venute meno le esigenze cautelari per effetto dello stato di detenzione per altra causa, contrariamente a quanto dedotto con la richiesta di riesame. Per quanto attiene alla scelta della misura cautelare, al di là della presunzione di legge, sono state richiamate le modalità di commissione del fatto siccome espressive di una spiccata pericolosità derivante dallo stabile inserimento della vicenda e dell’indagato in contesti di criminalità organizzata.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione UA EF, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo per vizio di motivazione, anche omessa, con riguardo alle allegazioni contenute nei motivi di riesame depositati all’udienza del 27 maggio 2025 in punto di esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. L’indagato risulta ristretto in carcere in regime di cui all’art. 41-bis legge n. 354 del 1975 (Ord. pen.) dal 16 febbraio 2021 in virtù di due ordinanze cautelari ed ha riportato condanna in appello a diciotto anni di reclusione e, in primo grado ad otto anni di reclusione. I giudici di merito non hanno tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che impone di considerare la rilevanza dell’arco temporale decorso dai fatti, in uno con la mancanza di ulteriori condotte indicative della perdurante pericolosità. Si tratta di elementi che depongono per la mancanza di attualità del vincolo associativo e, dunque, delle esigenze cautelari. Alla luce di tali rilievi, è stata rassegnata la richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. L’unico motivo di ricorso si fonda sulla eccepita carenza di esigenze cautelari per decorso del tempo segnalando come, nel caso di specie, la condizione di detenzione per altra causa comporti il venire meno del requisito in parola ai fini dell’applicazione della misura cautelare. Su tale aspetto, peraltro, viene denunciato il difetto di motivazione in relazione alla memoria difensiva depositata il 27 maggio 2025 avente ad oggetto, secondo quanto riportato in ricorso, proprio il profilo delle esigenze cautelari in relazione alla condizione di detenzione per altra causa dell’imputato. Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il Tribunale del riesame si è pronunciato (pagg. 5 e 6) applicando principi prevalenti e, ormai consolidati, affermati da questa Corte di legittimità. Giova richiamare, in particolare, l’arresto in base al quale «lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, 2 anche per brevi periodi, la condizione di libertà» (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282416 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 149 del 15/11/2005, dep. 2006, Bossio, Rv. 232631 – 01; Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535 – 01; Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498 – 01;Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013, Pizzata, Rv. 256808 – 01; conforme, da ultimo Sez. 2, n. 34680 del 22/07/2025, Valente, n.m.). Peraltro, non è possibile, per il ricorrente, invocare l’applicazione neppure del minoritario, indirizzo interpretativo secondo cui lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo a neutralizzare la valutazione dì pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. qualora debba escludersi, anche in astratto, la possibilità che vengano applicate misure alternative (almeno "in un lasso di tempo prossimo" così Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, Kamal Ahmid, Rv. 265070) e che costituisce preciso onere dell'indagato l'allegazione dei dati relativi al titolo di carcerazione e al residuo di pena da scontare, onde consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure. Si sostiene che, in caso contrario, si determinerebbe una reciproca, inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza (Sez. 2, n. 29113 del 3/5/2019, Kahi, non massimata;
Sez. 5, n. 330 del 6/12/2017, Marciuc, non massimata;
Sez. 4, n. 5633 del 13/11/2013, dep. 2014, Torti, Rv. 258176; Sez. 4, n. 45408 del 17/11/2010, Shehi, Rv. 249235; Sez. 5, n. 9530 del 8/3/2006, Piccolo, Rv. 233905; Sez. 1, n. 36852 del 27/9/2005, Vitello Rv. 232509; Sez. 5, n. 4975 del 10/11/1997, dep. 1998, Piscioneri, Rv. 209560; Sez. 4, n. 4284 del 21/12/1995, dep. 1996, Gava, Rv. 204131). In coerenza con tali principi, infatti, è stato affermato che lo stato di detenzione attuale dell'imputato non condiziona, di per sé, la possibilità di riconoscere la sussistenza delle esigenze cautelari ai fini dell'instaurazione di una misura adeguata;
tuttavia, lo stato di custodia derivante dall'attuale esecuzione di sentenze definitive di condanna non può che rendere oggettivamente inattuali sia la prospettiva che l'imputato si dia alla fuga, sia il concreto pericolo che egli mantenga, nel permanere dello status detentionis, i collegamenti con realtà criminali. Ne consegue che il giudice, al momento di valutare l'adeguatezza della misura cautelare da disporre nei confronti di imputato, già detenuto in espiazione di pena, non può trascurare di assicurarsi che l'aggiunta di un titolo di privazione della libertà, supplementare rispetto a quello già in atto, svolga effetti diversi da quelli che la misura in corso di attuazione è capace di produrre, così come non può evitare di affrontare il problema relativo alla fondatezza della previsione che la pericolosità dell'imputato possa concretamente prendere corpo dall'applicazione di regimi premiali da parte della magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 2704 del 13/6/1991, Stefanini, Rv. 187682). Nel caso di specie, al ricorrente è radicalmente precluso invocare tale difforme orientamento non avendo egli allegato di essere detenuto in esecuzione di sentenza definitiva, ma di essere attinto da altro titolo cautelare. Per completezza, si osserva, dunque, che il Tribunale del riesame ha fatto concreta applicazione dell’ulteriore principio, qui condiviso, secondo cui «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere 3 sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità)» (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02) D’altronde, i giudici di merito hanno sinteticamente ma efficacemente valorizzato le modalità dell’azione sintomatiche di particolare spregiudicatezza e totale adesione al modo di agire degli appartenenti alle associazioni mafiose.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per le incombenze di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IN AT OM CH 4