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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7417/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7417/2018 del Ruolo Generale per gli Affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. , con Parte_1 Parte_2
sede legale in Sorrento alla Via Catigliano, 9, p. I.V.A. n.: ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Massa Lubrense alla Via Rachione n.3, presso lo studio dell' Avv. Aniello Persico (C.F.: ), che la difende e CodiceFiscale_1
rappresenta, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione per le comunicazioni di rito n.ro di fax 081.8089680 e p.e.c.: Email_1
Attore
E
in persona del direttore Avv. Dirigente e CP_1 CP_2 CP_1
procuratore speciale del l.r.p.t, giusta procura speciale per Notaio Persona_1
del 28.10.14 rep. N.68501, con sede legale in Ercolano alla Via Trentola n.211
(p.IVA ) rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.to P.IVA_2
e dall'avv.to Nino Longobardi, presso il cui studio elettivamente CP_2
1 domicilia in Castellammare di Stabia (Na) alla Viale Europa n.160, in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione. Per le comunicazioni Fax
n.081.8721138. p.e.c.: Email_2
Convenuto
NONCHE'
P. , con sede in Milano alla CP_3 Controparte_4 PartitaIVA_3
Via Gaetano Negri, n.1, in persona del dr. , nella qualità di Controparte_5
procuratore speciale, giusta procura per Notaio dott. rappresentata e Persona_2
difesa, in virtù di procura a tergo dell'atto di citazione notificato, dall'avv. Francesco
Perone (C.F.: ) e con questi elettivamente domiciliata presso C.F._2
il suo studio sito in Rotondi alla Via Appia n. 75;
p.e.c.: e numero fax 0824894334; Email_3
Convenuto
E
3 Controparte_6
Convenuto Contumace
Oggetto: Servitù
Conclusioni: come da note ex art.190 c.p.c.
La presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art.132 c.p.c., così come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17, della Legge 18.06.2009 n.69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo e seguendo, per l'esame delle questioni, il criterio della ragione più liquida
(cfr. Cass. S.U. n.9936/2014; Cass. n.17214/2016). Giova, tuttavia, per la soluzione
2 della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale quale risulta dagli atti del presente giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Parte_1
del l.r.p.t, quale proprietaria della struttura alberghiera “Art Hotel Gran Paradiso” citava innanzi all'intestato Tribunale le società e al fine di sentir CP_1 CP_7
accertare la costituzione di una servitù di panorama a carico del fondo di proprietà della (identificato catasto fabbricati del Comune di Sorrento al foglio 2 CP_1
p.lla 474), per usucapione ordinaria o breve, e/o per destinazione ex art.1062 del C.C. ed in via gradata, di accertare l'illegittima installazione dei ripetitori da parte della convenuta sul fondo in proprietà della società per violazione del CP_7 CP_1
diritto al panorama e per violazione delle norme sulle distanze di legge, con richiesta di rimozione e/o arretramento dell'impianto illegittimamente allocato innanzi al terrazzo principale della struttura alberghiera. Chiedeva, inoltre, il ristoro dei danni subiti determinati in euro in €.50.000,00 o in via equitativa, oltre vittoria delle spese di lite. Rappresentava: che nel 1980 l'Art Hotel Gran Paradiso, edificato nell'anno
1967 e posto a confine con il predio in proprietà della fu oggetto, nella parte CP_1
posta al lato nord della struttura recettiva, di alcune opere di ristrutturazione tese a valorizzare la fruibilità del panorama caratteristico della zona e costituite da una terrazza munita di cannocchiali fruibili dai clienti, oltre una piscina, un bar ed un ristorante delimitato da vetrate trasparenti che permettevano l'affaccio sul fondo della che dal dicembre del 2016 la giusta stipula di contratto di CP_1 CP_7
locazione con la installava, sul predio di quest'ultima, due ripetitori per la CP_1
telefonia mobile, impiantati su ambo i lati della terrazza dell'albergo in guisa di un supporto mobile ed aventi carattere temporaneo;
che tali opere andavano a pregiudicare il diritto al panorama originariamente goduto dall'hotel e che tal diritto fosse stato acquisito per usucapione ai sensi degli artt. 1158 e 1062, oltre a ledere la normativa sulle distanze di legge ed il diritto alla salute dei propri ospiti.
Con Comparsa di costituzione del 05.03.19 si costituiva la la quale CP_1
resisteva alla domanda ed eccepiva che proprietà del bene conteso fosse dell
[...]
[..
[...] eccepiva la demanialità Controparte_8
dell'area ex art.822 C.C., oltre a contrastare la domanda in rito e nel merito.
Sottolineava che in forza di pattuizione espressa, di cui all'art.6 del contratto di locazione stipulato con la la Società quale locataria del bene, fosse CP_1 CP_3
esclusiva responsabile delle opere lesive.
Con Comparsa dell'08.03.19 si costituiva la la quale eccepiva la CP_7
regolarità dell'impianto alla legislazione nazionale e locale, la sua pubblica utilità prevista ex lege, chiedendo il rigetto della domanda così come formulata dall'attore.
All'udienza dell'11.03.19 il Giudice designato onerava parte attrice sia ad esperire la procedura di mediazione ex art.5 comma 2 d.lgs 28/2010, sia di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell' , Controparte_9
assegnando termine perentorio per la notifica sino al 16.09.19.
Tale adempimento veniva effettuato in data 28/08/2019 tramite p.e.c. al
[...]
. Parte_3
All'udienza del 15.10.21, svoltasi in maniera cartolare, venivano concessi i termini di cui all'art.183, comma 6 c.p.c. e, depositate le memorie, all'udienza del 04.02.22, venivano ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti. Giusta richiesta congiunta dell'attore e della convenuta quest'ultima veniva estromessa dal giudizio. CP_1
Successivamente venivano escussi i testi indicati dalle parti ed espletata la demandata c.t.u, la causa veniva introitata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell Controparte_6
il quale, sebbene regolarmente citato, non compariva nel
[...]
presente processo.
In rito, è allegata e provata la legittimazione attiva e l'interesse ad agire della
[...]
la quale, in virtù di atto pubblico di aumento di capitale sociale con Parte_1
conferimento d'azienda del 30.04.1980, risulta proprietaria della struttura alberghiera
4 e del fondo su cui si erige e di cui alle p.lle 194 e 329 del foglio di mappa 2 del
Catasto del Comune di Sorrento.
Va rilevato che alcuna contestazione veniva mossa dalle controparti sul punto.
La domanda è procedibile, parte attrice ha depositato verbale negativo di mediazione n.163/17, in ossequio alla condizione di procedibilità di cui all'art.5 D.lgs 28/2010.
Giungendo all'esame del merito delle pretese, l'attore chiede l'accertamento per usucapione e/o ai sensi degli artt. 1158 e 1062 C.C. di una servitù che, a più riprese, viene definita nei propri scritti processuali come servitù di panorama e meglio precisata in sede di comparsa conclusionale come servitù di non sopraelevare.
L'attore nel richiedere l'accertamento per usucapione ordinaria o breve a seguito di possesso pacifico ed incontestato decennale o ultraventennale ovvero l'usucapione previa unione del suo possesso a quello dei precedenti titolari del diritto, la servitù di panorama a carico del fondo servente in proprietà dell' Controparte_10
demanda, in punto di precisazione delle conclusioni, di
[...]
“costituire per l'effetto la invocata servitù non aedificandi o altius non tollendi essendo emersa la sussistenza di tutti i presupposti all'uopo necessari”.
Va, preliminarmente, osservato che con riferimento al panorama, in assenza di qualsivoglia disposizione codicistica che ne regoli il diritto, sono insorti contrasti giurisprudenziali in guisa del principio della tipicità dei diritti reali. La giurisprudenza ha più volte riconosciuto l'esistenza di una servitù di panorama che si configura come una servitù “altius non tollendi” ove l'utilitas è rappresentata dalla particolare amenità di cui il fondo dominante gode per la veduta, che non può essere pregiudicata dall'innalzamento di costruzioni ed alberature. Orientamenti più risalenti della giurisprudenza di legittimità configuravano la servitù in questione quale servitù negativa e non apparente e come tale non usucapibile, diversamente da quella tesa all'acquisizione del diritto all'art.907 del C.C. e consistente nella facoltà del proprietario alle c.d. inspectio e prospectio nel fondo vicino, ovvero di guardare e sporgersi sulla proprietà altrui, la quale richiede il requisito dell'apparenza. In guisa 5 degli orientamenti più rigidi della giurisprudenza di legittimità “la servitù di non sopraelevare, essendo una servitù negativa e non apparente, non può essere costituita a titolo originario, mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art.1061 C.C. ma solo in virtù di un atto di autonomia privata, sia esso contratto o testamento, e come tale soggetto all'obbligo della forma scritta a pena di nullità e della trascrizione nei registri immobiliari per poter essere opponibile ad eventuali terzi acquirenti del fondo servente. (cfr. Cass Civ. Sez. II
15.06.2001 n.8151; Cass. Civ. Sez. II 12.10.2009 n.21229; Cass 20.10.1997,
n.10250) Diversamente, la più recente giurisprudenza di legittimità, discostandosi dall'orientamento più restrittivo, ha sostenuto che in presenza di opere visibili e permanenti, “ulteriori” a quelle che consentono la veduta, anche la servitù di panorama può essere acquisita, oltre che per titolo negoziale, per usucapione e destinazione del buon padre di famiglia. La Suprema Corte infatti afferma che: ”il riconoscimento in capo al proprietario di un'immobile di un diritto di veduta dal proprio terrazzo, in ragione della preesistenza della visuale all'acquisto dell'immobile viola il principio di tipicità dei modi d'acquisto dei diritti reali, giacché è vero che una servitù altius non tollendi può essere costituita per negozio o per destinazione del padre di famiglia od usucapione, ma tali modi necessitano, non solo a seconda dei casi, della destinazione conferita all'originario unico proprietario
o all'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta”. (Cass. civ. Sez. II, 20-10-1997, n 10250 Cass. civ. Sez. II, 27-02-2012,
n.2973) Allora può ritenersi, secondo i più recenti indirizzi, che è possibile acquisire la servitù di panorama a titolo originario, ma col presupposto che occorrano “opere visibili e permanenti ulteriori rispetto a quelle che consentano la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e specificatamente destinate all'esercizio della servitù invocata di veduta” (Cass. Sez II, Sent n 17.922 del 2023)
Il “diritto di veduta panoramica” viene tutelato , quindi, attraverso l'imposizione sul fondo servente di una servitù finalizzata ad assicurare la particolare attrattiva del
6 fondo dominante, impedendo la costruzione di opere che possano limitarne la particolare visuale. Servitù negativa che attribuisce al titolare del fondo dominante di vietare al proprietario del fondo servente di limitare il diritto di veduta panoramica del fondo dominante.
Passando ora all'esame della fattispecie in esame ed alla luce di quanto sopra analizzato la domanda può essere accolta.
Nel caso in esame, dalla documentazione depositata dalla e dalle riproduzioni CP_3
fotografiche in atti, emerge che l'immobile della parte in causa sorge su una zona di notevole interesse paesaggistico che degrada verso il mare, sicché per conformazione ambientale e differenza tra quote d'altezza tra la struttura alberghiera e il piano sottostante in proprietà dell' , effettivamente vi è una veduta sul mare CP_6
molto particolare, conosciuta in tutto il mondo e di cui si giova l'immobile attoreo e per i quali si chiede tutela.
Va osservato, quindi, che tale paesaggio deve essere tutelato in modo particolare soprattutto dagli enti pubblici, come confermato nelle autorizzazioni ricevute dalla soc. TIM dove i luoghi oggetto di causa vengono definiti di particolare interesse paesaggistico e come tali tutelati.
Nella specie, possiamo dire che le opere di ristrutturazione effettuate nel 1987 dalla proprietà alberghiera possono qualificarsi come opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle configurabili da una mera veduta. La terrazza dell'albergo ha come destinazione principale quello di far godere agli ospiti della veduta sul golfo, la particolare ringhiera di cristallo trasparente, l'esserci la piscina ed il solarium, non possono far identificare la struttura come una mera terrazza. Possiamo, quindi, farli rientrare nella categoria delle “opere ulteriori”. Esse opere sono tali da rilevare per la loro oggettiva struttura, dirette all'esercizio della servitù in modo da rendere evidente il peso imposto su un fondo a vantaggio dell'altro (in motivazione V. Cass
10250/1997, cit) quale potrebbe essere un terrazzo la cui destinazione principale è quello di godere della veduta panoramica, od un osservatorio la cui funzione è
7 inequivocabilmente connessa alla fruizione di “osservare” il panorama. Le opere, visibili e permanenti ulteriori a quelle richieste per la mera veduta, funzionali all'acquisto, a titolo originario, di una servitù di non edificare devono essere esclusivamente funzionali al contenuto del diritto reale da usucapirsi
A tal riguardo, la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n.17922 del
22.06.2023, pronunciandosi in merito all'accertamento di una servitù di panorama, ha affermato che “…il diritto consistente nella fruizione di un piacevole panorama integra una «servitus altius non tollendi», la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione…”, necessitando ai fini dell'accertamento della sua costituzione “…non solo della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche della dimostrazione di opere visibili e permanenti ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta…”.
Assodata la possibilità di far acquisire il diritto in virtù di usucapione ventennale è necessario verificare il maturare del periodo temporale previsto ex lege. Nella relazione dell'arch. si richiama la licenza amministrativa ottenuta nel 1980 Per_3
allorquando la proprietà dell'albergo realizzava la terrazza principale, Parte_1
la piscina, il bar ed il ristorante. Successivamente, nel 2004, tutta la zona panoramica
è stata interessata da lavori di sola ristrutturazione ed adeguamento impiantistico.
Come si legge nella relazione del 2004, all'epoca gli impianti erano già obsoleti e necessari di ristrutturazione, quindi risalenti già nel tempo.
Inoltre, il teste , ex dipendente della struttura dal 1996/97 sul Testimone_1
capo attoreo “vero che nel 1967 edificava sul lato nord del proprio immobile a servizio dell'hotel la terrazza, la piscina, il bar ed il ristorante al fine di usufruire del panorama che solo questo lato offre?” dichiarava : “Sul capo 2 posso dire che è vero, in quanto curando, in passato, la parte amministrativa, custodivo e fornivo la documentazione per le varie ristrutturazioni. L'ultima volta che abbiamo ristrutturato la piscina è stato nel 2004. Sul capo 4 risponde è vero, tutti i servizi
8 dell'albergo, bar, ristorante, piscina sono concentrati su questa terrazza che è il punto più bello dell'albergo, dove si svolgono tutti gli eventi. Anche il ristorante interno affaccia su questa terrazza, che è il punto di interesse degli ospiti per il panorama”.
Alla luce della documentazione prodotta e delle testimonianze assunte può, quindi, accogliersi, la domanda attrice e riconoscere in capo alla soc. Gran paradiso Art Hotel la titolarità del “diritto al panorama” maturata con l'intervenuta usucapione dal 1980.
Considerato il servizio di pubblica utilità reso, la dovrà solo spostare i CP_7
tralicci delle antenne, ricoperti, così come previsto dalle autorizzazioni ricevute, sullo stesso terreno in modo da non rientrare nel cono di visuale del panorama goduto dalla terrazza.
Del resto, l'utilità “ pubblica” delle antenne/ ripetitori non viene meno nell'ordinato necessario spostamento.
Questo Giudice rileva che sono stati effettuati numerosi tentativi di conciliazione, non da ultimo una proposta ex art.185 bis c.p.c., proprio per cercare di contemperare gli opposti interessi, tutti rifiutati dalla CP_7
Viene rigettata la domanda di risarcimento del danno, in quanto nulla è stato dimostrato sia in merito all'an e sia in merito al quantum.
Ogni altra questione resta assorbita.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della relativa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, oltre ai relativi contrasti giurisprudenziali insorti sulla questione, queste vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del Giudice Onorario, Avv. Maria
Arcella, nella causa come rappresentata in epigrafe, così provvede:
9 1) accoglie la domanda attorea, dichiara maturato per usucapione il diritto al panorama, integrante una “servitus altius non tollendi,” in capo alla
[...]
Parte_4
2) ordina alla lo spostamento dei tralicci delle antenne in modo da non CP_7
interferire nella visuale goduta dalla terrazza di parte attrice;
3) pone le spese di c.t.u del presente giudizio a carico di entrambe le parti processuali, così come liquidate in decreto, salvo acconto eventualmente versato;
4) spese di lite integralmente compensate tra le parti costituite.
Torre Annunziata, 17.02.2025
Il Giudice Onorario
avv, Maria Arcella
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7417/2018 del Ruolo Generale per gli Affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. , con Parte_1 Parte_2
sede legale in Sorrento alla Via Catigliano, 9, p. I.V.A. n.: ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Massa Lubrense alla Via Rachione n.3, presso lo studio dell' Avv. Aniello Persico (C.F.: ), che la difende e CodiceFiscale_1
rappresenta, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione per le comunicazioni di rito n.ro di fax 081.8089680 e p.e.c.: Email_1
Attore
E
in persona del direttore Avv. Dirigente e CP_1 CP_2 CP_1
procuratore speciale del l.r.p.t, giusta procura speciale per Notaio Persona_1
del 28.10.14 rep. N.68501, con sede legale in Ercolano alla Via Trentola n.211
(p.IVA ) rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.to P.IVA_2
e dall'avv.to Nino Longobardi, presso il cui studio elettivamente CP_2
1 domicilia in Castellammare di Stabia (Na) alla Viale Europa n.160, in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione. Per le comunicazioni Fax
n.081.8721138. p.e.c.: Email_2
Convenuto
NONCHE'
P. , con sede in Milano alla CP_3 Controparte_4 PartitaIVA_3
Via Gaetano Negri, n.1, in persona del dr. , nella qualità di Controparte_5
procuratore speciale, giusta procura per Notaio dott. rappresentata e Persona_2
difesa, in virtù di procura a tergo dell'atto di citazione notificato, dall'avv. Francesco
Perone (C.F.: ) e con questi elettivamente domiciliata presso C.F._2
il suo studio sito in Rotondi alla Via Appia n. 75;
p.e.c.: e numero fax 0824894334; Email_3
Convenuto
E
3 Controparte_6
Convenuto Contumace
Oggetto: Servitù
Conclusioni: come da note ex art.190 c.p.c.
La presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art.132 c.p.c., così come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17, della Legge 18.06.2009 n.69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo e seguendo, per l'esame delle questioni, il criterio della ragione più liquida
(cfr. Cass. S.U. n.9936/2014; Cass. n.17214/2016). Giova, tuttavia, per la soluzione
2 della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale quale risulta dagli atti del presente giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Parte_1
del l.r.p.t, quale proprietaria della struttura alberghiera “Art Hotel Gran Paradiso” citava innanzi all'intestato Tribunale le società e al fine di sentir CP_1 CP_7
accertare la costituzione di una servitù di panorama a carico del fondo di proprietà della (identificato catasto fabbricati del Comune di Sorrento al foglio 2 CP_1
p.lla 474), per usucapione ordinaria o breve, e/o per destinazione ex art.1062 del C.C. ed in via gradata, di accertare l'illegittima installazione dei ripetitori da parte della convenuta sul fondo in proprietà della società per violazione del CP_7 CP_1
diritto al panorama e per violazione delle norme sulle distanze di legge, con richiesta di rimozione e/o arretramento dell'impianto illegittimamente allocato innanzi al terrazzo principale della struttura alberghiera. Chiedeva, inoltre, il ristoro dei danni subiti determinati in euro in €.50.000,00 o in via equitativa, oltre vittoria delle spese di lite. Rappresentava: che nel 1980 l'Art Hotel Gran Paradiso, edificato nell'anno
1967 e posto a confine con il predio in proprietà della fu oggetto, nella parte CP_1
posta al lato nord della struttura recettiva, di alcune opere di ristrutturazione tese a valorizzare la fruibilità del panorama caratteristico della zona e costituite da una terrazza munita di cannocchiali fruibili dai clienti, oltre una piscina, un bar ed un ristorante delimitato da vetrate trasparenti che permettevano l'affaccio sul fondo della che dal dicembre del 2016 la giusta stipula di contratto di CP_1 CP_7
locazione con la installava, sul predio di quest'ultima, due ripetitori per la CP_1
telefonia mobile, impiantati su ambo i lati della terrazza dell'albergo in guisa di un supporto mobile ed aventi carattere temporaneo;
che tali opere andavano a pregiudicare il diritto al panorama originariamente goduto dall'hotel e che tal diritto fosse stato acquisito per usucapione ai sensi degli artt. 1158 e 1062, oltre a ledere la normativa sulle distanze di legge ed il diritto alla salute dei propri ospiti.
Con Comparsa di costituzione del 05.03.19 si costituiva la la quale CP_1
resisteva alla domanda ed eccepiva che proprietà del bene conteso fosse dell
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[...] eccepiva la demanialità Controparte_8
dell'area ex art.822 C.C., oltre a contrastare la domanda in rito e nel merito.
Sottolineava che in forza di pattuizione espressa, di cui all'art.6 del contratto di locazione stipulato con la la Società quale locataria del bene, fosse CP_1 CP_3
esclusiva responsabile delle opere lesive.
Con Comparsa dell'08.03.19 si costituiva la la quale eccepiva la CP_7
regolarità dell'impianto alla legislazione nazionale e locale, la sua pubblica utilità prevista ex lege, chiedendo il rigetto della domanda così come formulata dall'attore.
All'udienza dell'11.03.19 il Giudice designato onerava parte attrice sia ad esperire la procedura di mediazione ex art.5 comma 2 d.lgs 28/2010, sia di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell' , Controparte_9
assegnando termine perentorio per la notifica sino al 16.09.19.
Tale adempimento veniva effettuato in data 28/08/2019 tramite p.e.c. al
[...]
. Parte_3
All'udienza del 15.10.21, svoltasi in maniera cartolare, venivano concessi i termini di cui all'art.183, comma 6 c.p.c. e, depositate le memorie, all'udienza del 04.02.22, venivano ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti. Giusta richiesta congiunta dell'attore e della convenuta quest'ultima veniva estromessa dal giudizio. CP_1
Successivamente venivano escussi i testi indicati dalle parti ed espletata la demandata c.t.u, la causa veniva introitata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell Controparte_6
il quale, sebbene regolarmente citato, non compariva nel
[...]
presente processo.
In rito, è allegata e provata la legittimazione attiva e l'interesse ad agire della
[...]
la quale, in virtù di atto pubblico di aumento di capitale sociale con Parte_1
conferimento d'azienda del 30.04.1980, risulta proprietaria della struttura alberghiera
4 e del fondo su cui si erige e di cui alle p.lle 194 e 329 del foglio di mappa 2 del
Catasto del Comune di Sorrento.
Va rilevato che alcuna contestazione veniva mossa dalle controparti sul punto.
La domanda è procedibile, parte attrice ha depositato verbale negativo di mediazione n.163/17, in ossequio alla condizione di procedibilità di cui all'art.5 D.lgs 28/2010.
Giungendo all'esame del merito delle pretese, l'attore chiede l'accertamento per usucapione e/o ai sensi degli artt. 1158 e 1062 C.C. di una servitù che, a più riprese, viene definita nei propri scritti processuali come servitù di panorama e meglio precisata in sede di comparsa conclusionale come servitù di non sopraelevare.
L'attore nel richiedere l'accertamento per usucapione ordinaria o breve a seguito di possesso pacifico ed incontestato decennale o ultraventennale ovvero l'usucapione previa unione del suo possesso a quello dei precedenti titolari del diritto, la servitù di panorama a carico del fondo servente in proprietà dell' Controparte_10
demanda, in punto di precisazione delle conclusioni, di
[...]
“costituire per l'effetto la invocata servitù non aedificandi o altius non tollendi essendo emersa la sussistenza di tutti i presupposti all'uopo necessari”.
Va, preliminarmente, osservato che con riferimento al panorama, in assenza di qualsivoglia disposizione codicistica che ne regoli il diritto, sono insorti contrasti giurisprudenziali in guisa del principio della tipicità dei diritti reali. La giurisprudenza ha più volte riconosciuto l'esistenza di una servitù di panorama che si configura come una servitù “altius non tollendi” ove l'utilitas è rappresentata dalla particolare amenità di cui il fondo dominante gode per la veduta, che non può essere pregiudicata dall'innalzamento di costruzioni ed alberature. Orientamenti più risalenti della giurisprudenza di legittimità configuravano la servitù in questione quale servitù negativa e non apparente e come tale non usucapibile, diversamente da quella tesa all'acquisizione del diritto all'art.907 del C.C. e consistente nella facoltà del proprietario alle c.d. inspectio e prospectio nel fondo vicino, ovvero di guardare e sporgersi sulla proprietà altrui, la quale richiede il requisito dell'apparenza. In guisa 5 degli orientamenti più rigidi della giurisprudenza di legittimità “la servitù di non sopraelevare, essendo una servitù negativa e non apparente, non può essere costituita a titolo originario, mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art.1061 C.C. ma solo in virtù di un atto di autonomia privata, sia esso contratto o testamento, e come tale soggetto all'obbligo della forma scritta a pena di nullità e della trascrizione nei registri immobiliari per poter essere opponibile ad eventuali terzi acquirenti del fondo servente. (cfr. Cass Civ. Sez. II
15.06.2001 n.8151; Cass. Civ. Sez. II 12.10.2009 n.21229; Cass 20.10.1997,
n.10250) Diversamente, la più recente giurisprudenza di legittimità, discostandosi dall'orientamento più restrittivo, ha sostenuto che in presenza di opere visibili e permanenti, “ulteriori” a quelle che consentono la veduta, anche la servitù di panorama può essere acquisita, oltre che per titolo negoziale, per usucapione e destinazione del buon padre di famiglia. La Suprema Corte infatti afferma che: ”il riconoscimento in capo al proprietario di un'immobile di un diritto di veduta dal proprio terrazzo, in ragione della preesistenza della visuale all'acquisto dell'immobile viola il principio di tipicità dei modi d'acquisto dei diritti reali, giacché è vero che una servitù altius non tollendi può essere costituita per negozio o per destinazione del padre di famiglia od usucapione, ma tali modi necessitano, non solo a seconda dei casi, della destinazione conferita all'originario unico proprietario
o all'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta”. (Cass. civ. Sez. II, 20-10-1997, n 10250 Cass. civ. Sez. II, 27-02-2012,
n.2973) Allora può ritenersi, secondo i più recenti indirizzi, che è possibile acquisire la servitù di panorama a titolo originario, ma col presupposto che occorrano “opere visibili e permanenti ulteriori rispetto a quelle che consentano la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e specificatamente destinate all'esercizio della servitù invocata di veduta” (Cass. Sez II, Sent n 17.922 del 2023)
Il “diritto di veduta panoramica” viene tutelato , quindi, attraverso l'imposizione sul fondo servente di una servitù finalizzata ad assicurare la particolare attrattiva del
6 fondo dominante, impedendo la costruzione di opere che possano limitarne la particolare visuale. Servitù negativa che attribuisce al titolare del fondo dominante di vietare al proprietario del fondo servente di limitare il diritto di veduta panoramica del fondo dominante.
Passando ora all'esame della fattispecie in esame ed alla luce di quanto sopra analizzato la domanda può essere accolta.
Nel caso in esame, dalla documentazione depositata dalla e dalle riproduzioni CP_3
fotografiche in atti, emerge che l'immobile della parte in causa sorge su una zona di notevole interesse paesaggistico che degrada verso il mare, sicché per conformazione ambientale e differenza tra quote d'altezza tra la struttura alberghiera e il piano sottostante in proprietà dell' , effettivamente vi è una veduta sul mare CP_6
molto particolare, conosciuta in tutto il mondo e di cui si giova l'immobile attoreo e per i quali si chiede tutela.
Va osservato, quindi, che tale paesaggio deve essere tutelato in modo particolare soprattutto dagli enti pubblici, come confermato nelle autorizzazioni ricevute dalla soc. TIM dove i luoghi oggetto di causa vengono definiti di particolare interesse paesaggistico e come tali tutelati.
Nella specie, possiamo dire che le opere di ristrutturazione effettuate nel 1987 dalla proprietà alberghiera possono qualificarsi come opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle configurabili da una mera veduta. La terrazza dell'albergo ha come destinazione principale quello di far godere agli ospiti della veduta sul golfo, la particolare ringhiera di cristallo trasparente, l'esserci la piscina ed il solarium, non possono far identificare la struttura come una mera terrazza. Possiamo, quindi, farli rientrare nella categoria delle “opere ulteriori”. Esse opere sono tali da rilevare per la loro oggettiva struttura, dirette all'esercizio della servitù in modo da rendere evidente il peso imposto su un fondo a vantaggio dell'altro (in motivazione V. Cass
10250/1997, cit) quale potrebbe essere un terrazzo la cui destinazione principale è quello di godere della veduta panoramica, od un osservatorio la cui funzione è
7 inequivocabilmente connessa alla fruizione di “osservare” il panorama. Le opere, visibili e permanenti ulteriori a quelle richieste per la mera veduta, funzionali all'acquisto, a titolo originario, di una servitù di non edificare devono essere esclusivamente funzionali al contenuto del diritto reale da usucapirsi
A tal riguardo, la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n.17922 del
22.06.2023, pronunciandosi in merito all'accertamento di una servitù di panorama, ha affermato che “…il diritto consistente nella fruizione di un piacevole panorama integra una «servitus altius non tollendi», la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione…”, necessitando ai fini dell'accertamento della sua costituzione “…non solo della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche della dimostrazione di opere visibili e permanenti ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta…”.
Assodata la possibilità di far acquisire il diritto in virtù di usucapione ventennale è necessario verificare il maturare del periodo temporale previsto ex lege. Nella relazione dell'arch. si richiama la licenza amministrativa ottenuta nel 1980 Per_3
allorquando la proprietà dell'albergo realizzava la terrazza principale, Parte_1
la piscina, il bar ed il ristorante. Successivamente, nel 2004, tutta la zona panoramica
è stata interessata da lavori di sola ristrutturazione ed adeguamento impiantistico.
Come si legge nella relazione del 2004, all'epoca gli impianti erano già obsoleti e necessari di ristrutturazione, quindi risalenti già nel tempo.
Inoltre, il teste , ex dipendente della struttura dal 1996/97 sul Testimone_1
capo attoreo “vero che nel 1967 edificava sul lato nord del proprio immobile a servizio dell'hotel la terrazza, la piscina, il bar ed il ristorante al fine di usufruire del panorama che solo questo lato offre?” dichiarava : “Sul capo 2 posso dire che è vero, in quanto curando, in passato, la parte amministrativa, custodivo e fornivo la documentazione per le varie ristrutturazioni. L'ultima volta che abbiamo ristrutturato la piscina è stato nel 2004. Sul capo 4 risponde è vero, tutti i servizi
8 dell'albergo, bar, ristorante, piscina sono concentrati su questa terrazza che è il punto più bello dell'albergo, dove si svolgono tutti gli eventi. Anche il ristorante interno affaccia su questa terrazza, che è il punto di interesse degli ospiti per il panorama”.
Alla luce della documentazione prodotta e delle testimonianze assunte può, quindi, accogliersi, la domanda attrice e riconoscere in capo alla soc. Gran paradiso Art Hotel la titolarità del “diritto al panorama” maturata con l'intervenuta usucapione dal 1980.
Considerato il servizio di pubblica utilità reso, la dovrà solo spostare i CP_7
tralicci delle antenne, ricoperti, così come previsto dalle autorizzazioni ricevute, sullo stesso terreno in modo da non rientrare nel cono di visuale del panorama goduto dalla terrazza.
Del resto, l'utilità “ pubblica” delle antenne/ ripetitori non viene meno nell'ordinato necessario spostamento.
Questo Giudice rileva che sono stati effettuati numerosi tentativi di conciliazione, non da ultimo una proposta ex art.185 bis c.p.c., proprio per cercare di contemperare gli opposti interessi, tutti rifiutati dalla CP_7
Viene rigettata la domanda di risarcimento del danno, in quanto nulla è stato dimostrato sia in merito all'an e sia in merito al quantum.
Ogni altra questione resta assorbita.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della relativa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, oltre ai relativi contrasti giurisprudenziali insorti sulla questione, queste vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del Giudice Onorario, Avv. Maria
Arcella, nella causa come rappresentata in epigrafe, così provvede:
9 1) accoglie la domanda attorea, dichiara maturato per usucapione il diritto al panorama, integrante una “servitus altius non tollendi,” in capo alla
[...]
Parte_4
2) ordina alla lo spostamento dei tralicci delle antenne in modo da non CP_7
interferire nella visuale goduta dalla terrazza di parte attrice;
3) pone le spese di c.t.u del presente giudizio a carico di entrambe le parti processuali, così come liquidate in decreto, salvo acconto eventualmente versato;
4) spese di lite integralmente compensate tra le parti costituite.
Torre Annunziata, 17.02.2025
Il Giudice Onorario
avv, Maria Arcella
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