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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/07/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3142/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 28 maggio 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Maria CAPOZZA e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Barbara BONISOLLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Giangiacomo Controparte_1 C.F._2
RUGGERI e dall'Avv. Roberta MAURI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio immediato;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 24 giugno Parte_1 Controparte_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
Cisano BE (BG) in data 20 luglio 2013.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato al Parte_1
Tribunale adito di pronunciare la separazione personale con addebito alla moglie e, nel contempo, di dichiarare il divorzio immediato per mancata consumazione del matrimonio o cumulativamente la separazione e il divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
regolarmente costituitasi in giudizio, ha a sua volta chiesto la pronuncia di divorzio Controparte_1
e il riconoscimento di un assegno divorzile di 500 euro mensili.
All'udienza di prima comparizione del 29 ottobre 2024, il Giudice relatore, sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione dei coniugi, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e con ordinanza riservata non ha adottato provvedimenti provvisori né ha ammesso le istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza del 24 giugno 2025, fissata per la discussione orale e la rimessione in decisione, le parti hanno raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che, a fronte della domanda avanzata da entrambe le parti, possa essere emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, co. 2 lett. f della legge n. 898/1970.
Com'è noto, il nostro ordinamento consente ai coniugi di ottenere una pronuncia di divorzio immediato in presenza di una delle cause previste ex lege, tra le quali la mancata consumazione.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che La non consumazione del matrimonio ex art. 3, n. 2, lett. f) della l. n. 898 del 1970 non incide, di per sé, sull'esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, cosicché essa non tocca - di per sé - la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull'applicabilità della normativa relativa all'assegno divorzile, potendo la mancata unione sessuale concorrere soltanto a formare la presunzione della mancanza di comunione spirituale e materiale tra coniugi, senza integrare - come nel diritto canonico - una presunzione assoluta di assenza del sacramento del matrimonio;
l'accertamento sul punto costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente e adeguatamente motivato (Cass. 7 febbraio 2023, n. 3645).
Nel caso di specie, entrambi i coniugi hanno affermato di non aver consumato il matrimonio e tale circostanza risulta avvalorata dalla concessione della dispensa super rato rilasciata dalla TA DE
PO (v. doc. in atti) che, secondo il Codice canonico, presuppone la inconsumazione del matrimonio (canone n. 1698).
Alla luce delle dichiarazioni credibilmente rese dalle parti e della ricevuta grazia della dispensa, si ritiene pertanto accertata la mancata consumazione del matrimonio contratto dai coniugi.
Sussistono dunque i presupposti per la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, co. 2 lett. f della legge n. 898/1970. Le spese di lite vengono integralmente compensate, considerata la natura necessaria del giudizio e l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cisano BE
(BG) il 20 luglio 2013 tra e Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Cisano BE (Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2013);
3. prende atto della rinuncia delle parti alle altre domande;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 28 maggio 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Maria CAPOZZA e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Barbara BONISOLLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Giangiacomo Controparte_1 C.F._2
RUGGERI e dall'Avv. Roberta MAURI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio immediato;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 24 giugno Parte_1 Controparte_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
Cisano BE (BG) in data 20 luglio 2013.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato al Parte_1
Tribunale adito di pronunciare la separazione personale con addebito alla moglie e, nel contempo, di dichiarare il divorzio immediato per mancata consumazione del matrimonio o cumulativamente la separazione e il divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
regolarmente costituitasi in giudizio, ha a sua volta chiesto la pronuncia di divorzio Controparte_1
e il riconoscimento di un assegno divorzile di 500 euro mensili.
All'udienza di prima comparizione del 29 ottobre 2024, il Giudice relatore, sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione dei coniugi, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e con ordinanza riservata non ha adottato provvedimenti provvisori né ha ammesso le istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza del 24 giugno 2025, fissata per la discussione orale e la rimessione in decisione, le parti hanno raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che, a fronte della domanda avanzata da entrambe le parti, possa essere emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, co. 2 lett. f della legge n. 898/1970.
Com'è noto, il nostro ordinamento consente ai coniugi di ottenere una pronuncia di divorzio immediato in presenza di una delle cause previste ex lege, tra le quali la mancata consumazione.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che La non consumazione del matrimonio ex art. 3, n. 2, lett. f) della l. n. 898 del 1970 non incide, di per sé, sull'esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, cosicché essa non tocca - di per sé - la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull'applicabilità della normativa relativa all'assegno divorzile, potendo la mancata unione sessuale concorrere soltanto a formare la presunzione della mancanza di comunione spirituale e materiale tra coniugi, senza integrare - come nel diritto canonico - una presunzione assoluta di assenza del sacramento del matrimonio;
l'accertamento sul punto costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente e adeguatamente motivato (Cass. 7 febbraio 2023, n. 3645).
Nel caso di specie, entrambi i coniugi hanno affermato di non aver consumato il matrimonio e tale circostanza risulta avvalorata dalla concessione della dispensa super rato rilasciata dalla TA DE
PO (v. doc. in atti) che, secondo il Codice canonico, presuppone la inconsumazione del matrimonio (canone n. 1698).
Alla luce delle dichiarazioni credibilmente rese dalle parti e della ricevuta grazia della dispensa, si ritiene pertanto accertata la mancata consumazione del matrimonio contratto dai coniugi.
Sussistono dunque i presupposti per la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, co. 2 lett. f della legge n. 898/1970. Le spese di lite vengono integralmente compensate, considerata la natura necessaria del giudizio e l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cisano BE
(BG) il 20 luglio 2013 tra e Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Cisano BE (Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2013);
3. prende atto della rinuncia delle parti alle altre domande;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo