TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7310 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela Ammendola, in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 20083/2024 R.G., cui è riunito l'ATP N.
22566/2023 R.G., promossa da:
1), rappresentata e difesa, come da mandato Parte 1 (C.F. C.F. 1
C.F. 2 ) e presso la stesso elettivamente in atti, dall'avv. Alessandro Gambardella, (C.F. dom.ta in Napoli alla via Luca Giordano n. 164, PEC:
Email 1
Ricorrente
contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti (C.F. CP 1
), giusto mandato generale alle liti in attiC.F. 3
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 23.05.2023 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2024 la ricorrente in epigrafe ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG.N. 22566/2023 adiva il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario ex lege 18/1980; che il GL assegnava al CTU dott. Persona 1 l'incarico di espletare la consulenza tecnica d'ufficio richiesta;
che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del
100% senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L'CP 1 ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., acquisita nuova certificazione medica, veniva disposta la rinnovazione della CTU a mezzo del Dott. Per 2
[...] .
Indi la causa, all'esito della trattazione scritta disposta ex art 127 ter c.p.c., è decisa con sentenza con motivazione contestuale
*****
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del
CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile
(tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in
1. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della 1. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico
(fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u. In tal senso militano diversi ordini di considerazioni: 1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola "conclusione" giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente»>
(sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1 c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. 3) Infine, ai sensi del comma 5, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
*********
Tanto premesso, nella specie, essendo stata depositata nel giudizio di opposizione certificazione medica successiva a quella già esaminata dal ctu nella fase di Atp, si è ritenuto di disporre la rinnovazione della perizia a mezzo del Dott. Persona 2
All'esito della disposta rinnovazione, il CTU, Dott. Persona 2 nel valutare anche la nuova
,
certificazione medica depositata nel giudizio di opposizione ha così concluso: "Il periziato NON si trova nelle condizioni psicofisiche per svolgere le comuni attività quotidiane della vita. Trattasi di: Paziente affetta da cardiopatia sclero-ipertensiva e grave deficit visivo con residuo visivo limitato all'occhio sinistro (OS). Tali patologie, unitamente alle comorbilità associate iniziale vasculopatia cerebrale, insufficienza venosa con pregressa safenectomia a destra, poliartrosi erano già state riconosciute dalla Commissione Medica di Prima Istanza in data 14 settembre
2023, che ha attribuito una valutazione del 100% di invalidità, senza tuttavia riconoscere l'Indennità di Accompagnamento. All'accesso peritale del 29 maggio 2025, come prevedibile, si è riscontrato un peggioramento delle condizioni cliniche, tale da rendere la paziente attualmente non autonoma nello svolgimento delle comuni attività quotidiane, con necessità di assistenza da parte di terzi. Considerato quanto premesso, e in presenza delle comorbilità associate, si ritiene che siano maturate le condizioni per la concessione dell'Indennità di Accompagnamento. Si propone, pertanto, una retrodatazione dell'indennità di sei mesi rispetto alla data dell'attuale valutazione, con decorrenza a partire da dicembre 2024".
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, considerando congrua la decorrenza dei benefici richiesti a far data da dicembre 2024 alla luce dell'aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e di cui alle certificazioni prodotte nel presente giudizio.
L'opposizione, pertanto, va accolta per quanto di ragione;
conseguentemente va accertato il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data da dicembre 2024.
In ragione dell'accoglimento parziale con riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso in opposizione compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lespese di consulenza tecnica di ufficio, anche quella di cui al procedimento per ATP, pongono
a carico dell' CP 1.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e accerta il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data da dicembre 2024; compensa integralmente le spese del giudizio;
pone le spese di C.T.U. CP sia della fase di Atp che nella presente fase liquidate come da separato decreto a carico dell'
Napoli, così deciso in data 15/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela Ammendola, in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 20083/2024 R.G., cui è riunito l'ATP N.
22566/2023 R.G., promossa da:
1), rappresentata e difesa, come da mandato Parte 1 (C.F. C.F. 1
C.F. 2 ) e presso la stesso elettivamente in atti, dall'avv. Alessandro Gambardella, (C.F. dom.ta in Napoli alla via Luca Giordano n. 164, PEC:
Email 1
Ricorrente
contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti (C.F. CP 1
), giusto mandato generale alle liti in attiC.F. 3
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 23.05.2023 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2024 la ricorrente in epigrafe ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG.N. 22566/2023 adiva il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario ex lege 18/1980; che il GL assegnava al CTU dott. Persona 1 l'incarico di espletare la consulenza tecnica d'ufficio richiesta;
che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del
100% senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L'CP 1 ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., acquisita nuova certificazione medica, veniva disposta la rinnovazione della CTU a mezzo del Dott. Per 2
[...] .
Indi la causa, all'esito della trattazione scritta disposta ex art 127 ter c.p.c., è decisa con sentenza con motivazione contestuale
*****
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del
CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile
(tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in
1. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della 1. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico
(fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u. In tal senso militano diversi ordini di considerazioni: 1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola "conclusione" giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente»>
(sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1 c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. 3) Infine, ai sensi del comma 5, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
*********
Tanto premesso, nella specie, essendo stata depositata nel giudizio di opposizione certificazione medica successiva a quella già esaminata dal ctu nella fase di Atp, si è ritenuto di disporre la rinnovazione della perizia a mezzo del Dott. Persona 2
All'esito della disposta rinnovazione, il CTU, Dott. Persona 2 nel valutare anche la nuova
,
certificazione medica depositata nel giudizio di opposizione ha così concluso: "Il periziato NON si trova nelle condizioni psicofisiche per svolgere le comuni attività quotidiane della vita. Trattasi di: Paziente affetta da cardiopatia sclero-ipertensiva e grave deficit visivo con residuo visivo limitato all'occhio sinistro (OS). Tali patologie, unitamente alle comorbilità associate iniziale vasculopatia cerebrale, insufficienza venosa con pregressa safenectomia a destra, poliartrosi erano già state riconosciute dalla Commissione Medica di Prima Istanza in data 14 settembre
2023, che ha attribuito una valutazione del 100% di invalidità, senza tuttavia riconoscere l'Indennità di Accompagnamento. All'accesso peritale del 29 maggio 2025, come prevedibile, si è riscontrato un peggioramento delle condizioni cliniche, tale da rendere la paziente attualmente non autonoma nello svolgimento delle comuni attività quotidiane, con necessità di assistenza da parte di terzi. Considerato quanto premesso, e in presenza delle comorbilità associate, si ritiene che siano maturate le condizioni per la concessione dell'Indennità di Accompagnamento. Si propone, pertanto, una retrodatazione dell'indennità di sei mesi rispetto alla data dell'attuale valutazione, con decorrenza a partire da dicembre 2024".
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, considerando congrua la decorrenza dei benefici richiesti a far data da dicembre 2024 alla luce dell'aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e di cui alle certificazioni prodotte nel presente giudizio.
L'opposizione, pertanto, va accolta per quanto di ragione;
conseguentemente va accertato il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data da dicembre 2024.
In ragione dell'accoglimento parziale con riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso in opposizione compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lespese di consulenza tecnica di ufficio, anche quella di cui al procedimento per ATP, pongono
a carico dell' CP 1.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e accerta il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data da dicembre 2024; compensa integralmente le spese del giudizio;
pone le spese di C.T.U. CP sia della fase di Atp che nella presente fase liquidate come da separato decreto a carico dell'
Napoli, così deciso in data 15/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)