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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Volontaria Giurisdizione n.1492 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Composto dai Giudici: dott.ssa ST EI Presidente dott. NN AN Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG Volontaria Giurisdizione n.1492 /2025
Oggetto: separazione consensuale con minori
Promossa da
, nata a [...], il 20/0971992, residente in [...] Mattarella n. 1 int. 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Sassari, Emiciclo C.F._1 Garibaldi n. 24, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fadda cod. fisc. , che lo C.F._2 rapp.ta e difende giusta delega in calce al presente atto;
ai fini delle successive comunicazioni si indicano fax 079 4927251, PEC in attesa di ammissione in via Email_1 anticipata al patrocinio a spese dello Stato, come da istanza depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari in data 17/3/2025 n. 296/2025 (Doc. 1);
, nato a [...], il [...], residente in [...] Piersanti Mattarella n. 1 int. 2 (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliato in Sassari, Via Principessa Jolanda n. 60 presso lo studio degli Avv.ti Pasquale Gigliotti (C.F. - Fax : 0795623075 - pec: C.F._4
e IA OR (C.F. – Fax: Email_2 C.F._5
0795623075 – pec: , che lo rappresentano e difendono giusta Email_3 delega rilasciata in calce al presente atto;
RICORRENTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso unico e conclusioni congiunte le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in Sennori in data 19/07/2014 registrato nei registri di stato civile n.2 p. 1 anno 2014 e che dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...], il [...] e , nata a [...], il Per_1 Per_2 14/10/2018; che il regime patrimoniale era quello della separazione e che la residenza familiare si trova in Sennori, Via Piersanti Mattarella n. 1 int. 2 dal Sig. immobile condotto in locazione Pt_2 al canone annuo di euro 4.440,00. Euro 370,00 mensili. Hanno dedotto che il presta la propria attività lavorativa nel comparto delle pompe Pt_2 funebri, lavorando come operaio con contratto intermittente a tempo determinato presso la società
“Agenzia Funebre Rossana S.r.l.”, con sede legale in Sassari, Via delle Croci n. 1, percependo uno stipendio netto mensile di € 1.800,00 circa. La Sig.ra svolge, invece, la propria attività professionale alle dipendenze del sig. Pt_1 CP_1
, percependo uno stipendio mensile di circa € 202,00, oltre altri piccoli lavori saltuari.
[...] I coniugi dando atto di essere economicamente autonomi hanno formulato conclusioni congiunte che all'origine prevedevano un assegno del padre in favore delle figlie di euro 700,00 e la suddivisione per metà dell'assegno unico Inps. Successivamente con le note scritte e sottoscritte personalmente dalle parti e depositate in data 8.10.2025 le condizioni sono state parzialmente modificate con una riduzione dell'assegno a carico del a 500,00 euro e l'attribuzione alla madre della somma massima di euro 151,00 quale quota Pt_2 parte dell'assegno unico Inps.
Alla prima udienza del 14.11.25 il difensore del ha dato atto che il suo assistito era Pt_2 ristretto in carcere e ha chiesto un rinvio per la sua comparizione. Avuta la presenza di entrambi i genitori all'udienza dell'11 dic. 2025 i coniugi si sono così definitivamente accordati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La residenza coniugale, sita in Sennori, Via Piersanti Mattarella, resterà assegnata alla Sig.ra la quale provvederà alla voltura del contratto di locazione in suo favore ed al relativo Pt_1 pagamento del canone mensile, mentre il sig. alloggerà in altro immobile come già accade Pt_2 tuttora avendo cura di cambiare residenza;
3) Le figlie e saranno collocate presso la madre e saranno affidate ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori;
4) Il Sig. provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie con la Parte_2 corresponsione alla Sig.ra di un assegno mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna Pt_1 figlia), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere da dicembre 2025, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra IBAN [...]; Pt_1
5) I coniugi si obbligano a corrispondere un importo pari al 50% delle spese straordinarie eventualmente sostenute nell'interesse delle figlie e , come individuate dalle “Linee Per_1 Per_2 guida per la regolamentazione per le modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14.07.2017, da intendersi parte integrante del presente ricorso;
6) I coniugi, economicamente autonomi, si suddivideranno l'importo degli assegni familiari, con attribuzione alla sig.ra della somma massima di euro 151,00 per entrambe le minori; Pt_1
7) In considerazione dell'attività lavorativa del sig. questo potrà vedere e tenere con sé le Pt_2 figlie minorenni, concordandone le modalità e previo accordo con la madre. 8) Il Sig. si impegna a pagare i seguenti debiti assunti in costanza di matrimonio: Pt_2 finanziamento acceso con IC (rata di € 358,00 mensile) e finanziamento acceso con MP (rata € 81,00 mensili);
9) Il sig. riconosce che le somme dovute dal di Sennori a titolo di contributo per il Pt_2 CP_2 canone di locazione sono di spettanza della sig.ra che fin d'ora autorizza alla riscossione dei Pt_1 relativi importi;
10) I coniugi si danno altresì reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida
La causa è stata dunque portata in decisione per la pronunzia della sentenza. MOTIVAZIONE Tanto premesso viste le condizioni pattuite dai coniugi si ritiene che le medesime non siano in contrasto con le esigenze delle due figlie, data la situazione della coppia e i redditi percepiti;
appare congrua l'entità del contributo paterno al mantenimento delle due minori in euro 500,00 indicizzabile, oltre 151,00 euro di assegni Inps attribuite alla madre. Queste pattuizione seppure risultano in diminuzione rispetto al ricorso originario tengono conto dell'attuale condizione personale e reddituale delle parti e rientrano comunque in quel range minimo previsto dal tribunale per il mantenimento di minori di analoga età. Dunque, si ritiene di poter da un lato dichiarare la separazione dei coniugi essendo pacificamente venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale tra loro, come emerge dalla domanda congiunta sullo status, e dall'altro si ritiene di poter recepire tutte le condizioni patrimoniali, di affido e tutte le altre condizioni sulle quali i coniugi hanno raggiunto l'accordo perché non sono contrastanti con norme imperative e con gli interessi delle minori e considerato che sono anche conformi all'attuale capacità reddituale dei coniugi.
P.Q.M.
Il tribunale
1) autorizza i coniugi a viver separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La residenza coniugale, sita in Sennori, Via Piersanti Mattarella, resterà assegnata alla Sig.ra la quale provvederà alla voltura del contratto di locazione in suo favore ed al relativo Pt_1 pagamento del canone mensile, mentre il sig. alloggerà in altro immobile come già accade Pt_2 tuttora avendo cura di cambiare residenza;
3) Le figlie e saranno collocate presso la madre e saranno affidate ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori;
4) Il Sig. provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie con la Parte_2 corresponsione alla Sig.ra di un assegno mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna Pt_1 figlia), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere da dicembre 2025, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra IBAN [...]; Pt_1
5) I coniugi si obbligano a corrispondere un importo pari al 50% delle spese straordinarie eventualmente sostenute nell'interesse delle figlie e , come individuate dalle “Linee Per_1 Per_2 guida per la regolamentazione per le modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14.07.2017, da intendersi parte integrante del presente ricorso;
6) I coniugi, economicamente autonomi, si suddivideranno l'importo degli assegni familiari, con attribuzione alla sig.ra della somma massima di euro 151,00 per entrambe le minori; Pt_1 7) In considerazione dell'attività lavorativa del sig. questo potrà vedere e tenere con sé le Pt_2 figlie minorenni, concordandone le modalità e previo accordo con la madre.
8) Il Sig. si impegna a pagare i seguenti debiti assunti in costanza di matrimonio: Pt_2 finanziamento acceso con IC (rata di € 358,00 mensile) e finanziamento acceso con MP (rata € 81,00 mensili);
9) Il sig. riconosce che le somme dovute dal di Sennori a titolo di contributo per il Pt_2 CP_2 canone di locazione sono di spettanza della sig.ra che fin d'ora autorizza alla riscossione dei Pt_1 relativi importi;
10) I coniugi si danno altresì reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida Ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Sennori l'annotazione della presente sentenza sull'originale atto di matrimonio del 19.7.2014 n.2 p. 1 anno 2014.
Nulla sulle spese.
Sassari il 20 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa ST EI
Il Giudice relatore
Dott.ssa NN AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Composto dai Giudici: dott.ssa ST EI Presidente dott. NN AN Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG Volontaria Giurisdizione n.1492 /2025
Oggetto: separazione consensuale con minori
Promossa da
, nata a [...], il 20/0971992, residente in [...] Mattarella n. 1 int. 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Sassari, Emiciclo C.F._1 Garibaldi n. 24, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fadda cod. fisc. , che lo C.F._2 rapp.ta e difende giusta delega in calce al presente atto;
ai fini delle successive comunicazioni si indicano fax 079 4927251, PEC in attesa di ammissione in via Email_1 anticipata al patrocinio a spese dello Stato, come da istanza depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari in data 17/3/2025 n. 296/2025 (Doc. 1);
, nato a [...], il [...], residente in [...] Piersanti Mattarella n. 1 int. 2 (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliato in Sassari, Via Principessa Jolanda n. 60 presso lo studio degli Avv.ti Pasquale Gigliotti (C.F. - Fax : 0795623075 - pec: C.F._4
e IA OR (C.F. – Fax: Email_2 C.F._5
0795623075 – pec: , che lo rappresentano e difendono giusta Email_3 delega rilasciata in calce al presente atto;
RICORRENTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso unico e conclusioni congiunte le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in Sennori in data 19/07/2014 registrato nei registri di stato civile n.2 p. 1 anno 2014 e che dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...], il [...] e , nata a [...], il Per_1 Per_2 14/10/2018; che il regime patrimoniale era quello della separazione e che la residenza familiare si trova in Sennori, Via Piersanti Mattarella n. 1 int. 2 dal Sig. immobile condotto in locazione Pt_2 al canone annuo di euro 4.440,00. Euro 370,00 mensili. Hanno dedotto che il presta la propria attività lavorativa nel comparto delle pompe Pt_2 funebri, lavorando come operaio con contratto intermittente a tempo determinato presso la società
“Agenzia Funebre Rossana S.r.l.”, con sede legale in Sassari, Via delle Croci n. 1, percependo uno stipendio netto mensile di € 1.800,00 circa. La Sig.ra svolge, invece, la propria attività professionale alle dipendenze del sig. Pt_1 CP_1
, percependo uno stipendio mensile di circa € 202,00, oltre altri piccoli lavori saltuari.
[...] I coniugi dando atto di essere economicamente autonomi hanno formulato conclusioni congiunte che all'origine prevedevano un assegno del padre in favore delle figlie di euro 700,00 e la suddivisione per metà dell'assegno unico Inps. Successivamente con le note scritte e sottoscritte personalmente dalle parti e depositate in data 8.10.2025 le condizioni sono state parzialmente modificate con una riduzione dell'assegno a carico del a 500,00 euro e l'attribuzione alla madre della somma massima di euro 151,00 quale quota Pt_2 parte dell'assegno unico Inps.
Alla prima udienza del 14.11.25 il difensore del ha dato atto che il suo assistito era Pt_2 ristretto in carcere e ha chiesto un rinvio per la sua comparizione. Avuta la presenza di entrambi i genitori all'udienza dell'11 dic. 2025 i coniugi si sono così definitivamente accordati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La residenza coniugale, sita in Sennori, Via Piersanti Mattarella, resterà assegnata alla Sig.ra la quale provvederà alla voltura del contratto di locazione in suo favore ed al relativo Pt_1 pagamento del canone mensile, mentre il sig. alloggerà in altro immobile come già accade Pt_2 tuttora avendo cura di cambiare residenza;
3) Le figlie e saranno collocate presso la madre e saranno affidate ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori;
4) Il Sig. provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie con la Parte_2 corresponsione alla Sig.ra di un assegno mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna Pt_1 figlia), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere da dicembre 2025, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra IBAN [...]; Pt_1
5) I coniugi si obbligano a corrispondere un importo pari al 50% delle spese straordinarie eventualmente sostenute nell'interesse delle figlie e , come individuate dalle “Linee Per_1 Per_2 guida per la regolamentazione per le modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14.07.2017, da intendersi parte integrante del presente ricorso;
6) I coniugi, economicamente autonomi, si suddivideranno l'importo degli assegni familiari, con attribuzione alla sig.ra della somma massima di euro 151,00 per entrambe le minori; Pt_1
7) In considerazione dell'attività lavorativa del sig. questo potrà vedere e tenere con sé le Pt_2 figlie minorenni, concordandone le modalità e previo accordo con la madre. 8) Il Sig. si impegna a pagare i seguenti debiti assunti in costanza di matrimonio: Pt_2 finanziamento acceso con IC (rata di € 358,00 mensile) e finanziamento acceso con MP (rata € 81,00 mensili);
9) Il sig. riconosce che le somme dovute dal di Sennori a titolo di contributo per il Pt_2 CP_2 canone di locazione sono di spettanza della sig.ra che fin d'ora autorizza alla riscossione dei Pt_1 relativi importi;
10) I coniugi si danno altresì reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida
La causa è stata dunque portata in decisione per la pronunzia della sentenza. MOTIVAZIONE Tanto premesso viste le condizioni pattuite dai coniugi si ritiene che le medesime non siano in contrasto con le esigenze delle due figlie, data la situazione della coppia e i redditi percepiti;
appare congrua l'entità del contributo paterno al mantenimento delle due minori in euro 500,00 indicizzabile, oltre 151,00 euro di assegni Inps attribuite alla madre. Queste pattuizione seppure risultano in diminuzione rispetto al ricorso originario tengono conto dell'attuale condizione personale e reddituale delle parti e rientrano comunque in quel range minimo previsto dal tribunale per il mantenimento di minori di analoga età. Dunque, si ritiene di poter da un lato dichiarare la separazione dei coniugi essendo pacificamente venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale tra loro, come emerge dalla domanda congiunta sullo status, e dall'altro si ritiene di poter recepire tutte le condizioni patrimoniali, di affido e tutte le altre condizioni sulle quali i coniugi hanno raggiunto l'accordo perché non sono contrastanti con norme imperative e con gli interessi delle minori e considerato che sono anche conformi all'attuale capacità reddituale dei coniugi.
P.Q.M.
Il tribunale
1) autorizza i coniugi a viver separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La residenza coniugale, sita in Sennori, Via Piersanti Mattarella, resterà assegnata alla Sig.ra la quale provvederà alla voltura del contratto di locazione in suo favore ed al relativo Pt_1 pagamento del canone mensile, mentre il sig. alloggerà in altro immobile come già accade Pt_2 tuttora avendo cura di cambiare residenza;
3) Le figlie e saranno collocate presso la madre e saranno affidate ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori;
4) Il Sig. provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie con la Parte_2 corresponsione alla Sig.ra di un assegno mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna Pt_1 figlia), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere da dicembre 2025, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra IBAN [...]; Pt_1
5) I coniugi si obbligano a corrispondere un importo pari al 50% delle spese straordinarie eventualmente sostenute nell'interesse delle figlie e , come individuate dalle “Linee Per_1 Per_2 guida per la regolamentazione per le modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14.07.2017, da intendersi parte integrante del presente ricorso;
6) I coniugi, economicamente autonomi, si suddivideranno l'importo degli assegni familiari, con attribuzione alla sig.ra della somma massima di euro 151,00 per entrambe le minori; Pt_1 7) In considerazione dell'attività lavorativa del sig. questo potrà vedere e tenere con sé le Pt_2 figlie minorenni, concordandone le modalità e previo accordo con la madre.
8) Il Sig. si impegna a pagare i seguenti debiti assunti in costanza di matrimonio: Pt_2 finanziamento acceso con IC (rata di € 358,00 mensile) e finanziamento acceso con MP (rata € 81,00 mensili);
9) Il sig. riconosce che le somme dovute dal di Sennori a titolo di contributo per il Pt_2 CP_2 canone di locazione sono di spettanza della sig.ra che fin d'ora autorizza alla riscossione dei Pt_1 relativi importi;
10) I coniugi si danno altresì reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida Ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Sennori l'annotazione della presente sentenza sull'originale atto di matrimonio del 19.7.2014 n.2 p. 1 anno 2014.
Nulla sulle spese.
Sassari il 20 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa ST EI
Il Giudice relatore
Dott.ssa NN AN