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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9224/2024 promossa da:
e , in proprio quali eredi, in quanto Parte_1 Parte_2 figli, di e quali eredi di (deceduto) a sua volta Persona_1 Persona_2 erede, in quanto coniuge, di con il patrocinio dell'avv. FERRA IVAN Persona_1 ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MARCO Controparte_1 P.IVA_1 NC e dell'avv. SELLETTI SONIA CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- e in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2
, riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo e nell'atto di Persona_2 intervento.
- come da comparsa di costituzione, insistendo per il rigetto Controparte_1 delle avverse domande.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e , con rito semplificato, hanno Persona_2 Parte_1 Parte_2 adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nei confronti di
[...] (d'ora innanzi per brevità anche solo ): <…1. Accertare e Controparte_1 CP_1 dichiarare le responsabilità tutte della resistente .. nella insorgenza Controparte_1 della infezione endocardica nella persona della sig.ra nei termini descritti nella Per_1 relazione peritale allegata e, per l'effetto, condanni la resistente al pagamento in favore degli odierni ricorrenti della somma di € 433.828,74 costituente danno emergente per come descritto in narrativa nelle singole voci che lo compongono, o alla diversa maggiore o minore somma pagina 1 di 15 che risulterà di giustizia;
2. Per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1 l.r.p.t. alla refusione delle spese inerenti entrambi i giudizi, da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Ivan Ferra che si dichiara anticipatario, distrattario ed antistatario>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta che: <…a seguito di visite cardiologiche specialistiche la signora , madre e dante causa dei ricorrenti odierni, veniva Persona_1 ricoverata presso l'Ospedale “ di Bologna dal 02 settembre al 26 Controparte_1 settembre 2019 in relazione alla diagnosi di “Insufficienza mitralica severa” per l'effettuazione dell'intervento chirurgico di PV (Allegato n.
1- cartella clinica); …Che in data 12.9.2019, nella predetta sede nosocomiale, veniva eseguito l'intervento di ricostruzione con anuloplastica della valvola mitralica tramite accesso minitoracotomico destro… Che in data 25 settembre 2019 la ricorrente viene dimessa per essere contestualmente ricoverata nel reparto di riabilitazione cardiorespiratoria, giusta la relativa cartella clinica …Che in data 5 ottobre 2019 la ricorrente viene dimessa anche dal reparto di riabilitazione cardiorespiratoria;
…Che nel foglio di dimissioni la paziente viene definita stabile, con buon compenso di circolo e priva di complicanze post operatorie;
…Che successivamente al ritorno presso la propria abitazione, la sig.ra accusa un drastico peggioramento, tanto da rendere necessario accesso al Per_1 pronto soccorso… dell'Ospedale san Carlo di Nancy: la ricorrente si presentava al pronto soccorso con dispnea severa e febbre;
veniva pertanto trasferita con diagnosi di: “ Sepsi in recente valvuloplastica mitralica, embolia polmonare (rami subsegmentali posteriori del LID) insufficienza respiratoria acuta in scompenso cardiaco e versamento pleurico dx” presso la Rianimazione dell'Ospedale “Cristo Re” di Roma …Che all'ingresso presso l'Ospedale Cristo Re le condizioni vengono subito descritte gravi;
all'EO presentava rumori umidi polmonari diffusi e crepitii medio-basali bilaterali, edemi declivi improntabili e si presentava emodinamicamente instabile… Nei giorni seguenti si assisteva ad un ulteriore deterioramento delle condizioni cliniche ed in data 7.10 si procedeva a intubazione e ventilazione meccanica invasiva. Nella TC del 09.10 veniva riscontrata una “formazione ipodensa di circa 22x18 mm a ridosso della valvola” compatibile con vegetazione endocarditica e nel medesimo giorno pervenivano i risultati delle emocolture che svelavano la presenza di TA SA… Che la consulenza infettivologica poneva diagnosi di shock settico a verosimile partenza valvolare post-chirurgica (endocardite post chirurgica) e veniva pertanto modificata la terapia antibiotica già impostata;
… Che in data 14.10.2019 l'ecocardiogramma trans-esofageo confermava l'endocardite e mostrava un'insufficienza tricuspidale di grado severo… in data 21.10 veniva sottoposta a tracheostomia percutanea. 18. Che la successiva degenza era caratterizzata da un iter lungo e complesso… Che in particolare la relazione medico legale ritiene che la sig.ra , a seguito del ricovero del 02/09/2019 presso Persona_1
“ di Bologna effettuato per intervento di valvuloplastica mitralica, ha Controparte_1 contratto un'infezione di tipo nosocomiale da parte di microorganismi multi resistenti alla terapia antibiotica, nella fattispecie Staphilococco aureus, con conseguente endocardite ed ulteriormente conseguente gravissimo stato clinico generale;
…Che durante il ricovero presso il nosocomio bolognese non è stata tempestivamente diagnosticata la ridetta infezione batterica;
… Che dalla negligenza dei sanitari dell'Ospedale Villa Torri Hospital è conseguita una grave condizione clinica della paziente, stante l'evidenza delle patologie denominate
“insufficienza tricuspidale severa” e grave insufficienza respiratoria che necessita di O2 terapia continuativa (2 l/min per 24 ore);… Che ciò ha comportato una invalidità permanente ed irrisolvibile gravissima, con conseguente abnorme danno biologico;
…. Che in data 13 maggio 2023 la signora decedeva …lasciando come unici eredi Persona_1 legittimi il marito, e i figli e ….>>. Persona_2 Parte_2 Pt_1
3. Parte ricorrente rappresenta, altresì, di avere pertanto instaurato procedimento di ATP e che pagina 2 di 15 <<…riconosciuta la responsabilità piena ed evidente della resistente, la relazione peritale versata in atti così procedeva nelle conclusioni: <<nel caso in analisi, l'endocardite sulla mitrale trova pertanto riferibilità ad eziologia quantomeno nosocomiale, primum movens di una catena eventi caratterizzati da manifestarsi serie importanti ulteriori complicanze (tra le più rilevanti shock settico, insufficienza respiratoria acuta associata a microembolia polmonare, necessità ricovero rianimazione, polmonite ventilatore - vap- sostenuta p.aeruginosa, lesioni allettamento) che richiedevano degenze prolungate, caratterizzate compromissione quoad valitudinem, cui correlabilità con l'exitus nulla risulta, ma sono risultate tali incidere negativamente, termini aggravio, su preesistenti comorbidità della de cuius. valutativi ne deriva che, nella fattispecie, oltre delinearsi inabilità temporanea biologica correlarsi alle complesse e prolungate resesi necessarie per la gestione dell'endocardite nosocomiale interessanti il periodo dal 03 10 19 al 01 02 20 (121 gg), computarsi forma assoluta, come detto si è sostanziato, sempre correlazione alla problematica infettiva correlata all'assistenza, anche menomazione all'integrità psico fisica del soggetto, rappresentata dagli esiti dello settico s.aureus, nonché pseudomonas, dalla o2 terapia dall'insufficienza valvolare tricuspidale severa. suddetto quadro menomativo intervenuto aggravio substrato pregressa fibrillazione atriale, pneumopatia restrittivo-ostruttiva (in bpco fibrosi polmonare) moderata ipertensione polmonare ed lieve. valutativi, tenuto conto anatomica preesistente considerato tutto quanto sopra dettagliato, ritiene identificabile un 40% danno biologico
“preesistente”, e che il quadro post-endocardite e correlate complicanze fa approssimare tale valutazione intorno all'80%, è in tale ambito che va considerato il delta attribuibile al danno iatrogeno da intervenuta infezione: il “Delta” del 40% addebitabile in termini di nosocomialità è pertanto da identificarsi tra una preesistente menomazione all'integrità psico-fisica del soggetto che, avuto riguardo ai comuni parametri valutativi medico-legali, pare equo identificare nell'ordine del 40% e l'80% in essere all'epoca della dimissione, a condizioni stabilizzate>>; …Che, all'esito della bozza di relazione peritale, la controparte non faceva pervenire note critiche, mentre parte ricorrente ne accoglieva le motivazioni e le conclusioni in quanto aderenti alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sempre sostenuta;
…Che dopo il deposito della CTU e la conseguente chiusura del relativo giudizio, si tentava di addivenire ad accordo transattivo con la parte resistente, inviando proposta solutoria…: ancora una volta, però, non perveniva risposta o cenno fattivo di riscontro;
.. Che è dunque evidente la responsabilità di parte resistente nella causazione del danno, che – alla luce della CTU versata la quale riconosce un delta del 40%, derivante dall'invalidità totale dell'80%, dalla quale va decurtato l'originaria invalidità del 40%, utilizzando la tabelle in uso presso il Tribunale di Milano…, è possibile quantificare per quanto attiene al danno biologico in € 427.566,00 (come risultante da € 638.960,00 - € 211.394,00), cui occorre sommare le spese sostenute dai ricorrenti odierni per il giudizio di ATP, che ammontano ad € 286,00 per contribuzione unificata e marche (…), ed in € 4.116,74 per pagamento degli onorari professionali dei Componenti del Collegio peritale così come liquidate dallo stesso Tribunale (…), e le spese legali per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, che ammontano ad € 1.860,00… Che è evidente la colpa grave della resistente nella causazione dei danni di cui è giudizio, attesa la descrizione delle negligenze effettuata dalla allegata relazione peritale, peraltro non contrastata dalla controparte con note critiche: sul punto, si ricorda allora la ripartizione dell'onere della prova applicabile ai casi come quello in argomento, ben espressa dal principio di diritto di Cass. sez. III, 23/02/2021, n.4864…>>.
4. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <… NEL MERITO: a) in via CP_1 pagina 3 di 15 principale: respingere integralmente le domande proposte da parte ricorrente nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto e dichiarare Controparte_1 Controparte_1 esente da ogni responsabilità, condannando la parte ricorrente a rifondere alla concludente
[...] spese, diritti ed onorari di causa>>.
5. Con atto di intervento del 2.11.25, e si sono Parte_2 Parte_1 costituiti tutti in proprio e quali eredi del signor , medio tempore deceduto, per Persona_2 chiedere la prosecuzione del presente giudizio e per vedere accolte integralmente le conclusioni tutte rassegnate nel ricorso.
6. All'udienza del 13.11.25, le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c..
7. Nel merito le domande dei ricorrenti sono accoglibili nei termini che seguono.
8. Si ricorda, preliminarmente, che la S.C. è intervenuta sul tema del riparto dell'onere della prova proprio in tema di responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale chiarendo quanto segue: <
1.1.1. Il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio. Il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perchè la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.). E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato. Se la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione vuol dire che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. La causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perchè quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa si che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perchè, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore. Non c'è quindi un onere di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale perchè allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento. Tale forma del rapporto fra causalità materiale e responsabilità contrattuale attiene tuttavia allo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare contenuto nel codice civile. Nel diverso territorio del facere professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate. Sul punto valgono le seguenti considerazioni.
1.1.2. Se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perchè il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. La distinzione fra interesse strumentale, affidato alla cura della pagina 4 di 15 prestazione oggetto di obbligazione, ed interesse primario emerge nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale. La prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. Il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute. Benchè guarigione dalla malattia o vittoria della causa non siano dedotte in obbligazione, esse non costituiscono un motivo soggettivo che resti estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma sono tipicamente connesse all'interesse regolato perchè la possibilità del loro soddisfacimento è condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto determinati dalla prestazione professionale. L'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale rispetto ad un interesse primario o presupposto, il quale non ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perchè non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto. Non c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa. Dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata. Persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perchè la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perchè si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione. Argomentare diversamente, e cioè sostenere che anche nell'inadempimento dell'obbligazione di diligenza professionale non emerga un problema pratico di causalità materiale e danno evento, vorrebbe dire implicitamente riconoscere che oggetto della prestazione è lo stato di salute in termini di guarigione o impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie, ma ciò non è perchè il parametro per valutare se c'è stato inadempimento dell'obbligazione professionale è fornito dall'art. 1176 c.c., comma 2, il quale determina il contenuto della prestazione in termini di comportamento idoneo per il conseguimento del risultato utile. Per riprendere le parole di un'autorevole dottrina della pagina 5 di 15 metà del secolo scorso, la guarigione o l'impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perchè possano essere dedotte in obbligazione. Lo stato di salute, come si è detto, integra la causa del contratto, ma l'obbligazione resta di diligenza professionale. La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare….
1.1.4. Va data così continuità all'orientamento di questa Corte che nel tempo si è consolidato e secondo cui incombe sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, cui sono conformi: Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n. 1045; 20 novembre 2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n. 26700; 20 agosto 2018, n. 20812; 13 settembre 2018, n. 22278; 22 agosto 2018, n. 20905; 19 luglio 2018, n. 19204; 19 luglio 2018, n. 19199; 13 luglio 2018, n. 18549; 13 luglio 2018, n. 18540; 9 marzo 2018, n. 5641; 15 febbraio 2018, nn. 3704 e 3698; 7 dicembre 2017, n. 29315; 14 novembre 2017, n. 26824; si vedano tuttavia già prima Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; 17 gennaio 2008, n. 867; 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 26 febbraio 2013, n. 4792; 31 luglio 2013, n. 18341; 12 settembre 2013, n. 20904; 20 ottobre 2015, n. 21177; 9 giugno 2016, n. 11789).
1.1.5. In conclusione va affermato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”>>. (v. Cass. 28992/19).
9. Nel caso in esame, preliminarmente si rileva che i CCTTUU hanno escluso la correlabilità all'exitus dell'infezione nosocomiale de qua agitur.
10. Hanno, però, stimato che la compromissione dell'integrità psicofisica in esame (rappresentata dagli <esiti dell'endocardite dello shock settico da s.aureus, nonché della polmonite pseudomonas, dalla necessità di o2 terapia e dall'insufficienza valvolare tricuspidale severa>>) ha determinato una invalidità dell'80% ed hanno accertato preesistenze giuridicamente rilevanti pari ad una percentuale del 40% (<il suddetto quadro menomativo è intervenuto in termini di aggravio su substrato pregressa fibrillazione atriale, pneumopatia restrittivo-ostruttiva (in bpco e fibrosi polmonare) con moderata ipertensione polmonare ed insufficienza tricuspidale lieve>>). Secondo i periti d'ufficio, la predetta compromissione dell'integrità psicofisica, seppur quale maggior danno iatrogeno, è ricollegabile a malpractice della resistente. In particolare, nella perizia in atti si legge il seguente ragionamento (che risulta privo di errori di fatto e logici e, pertanto, non vi è motivo per discostarsene):pagina 6 di 15 venendo al prosieguo dell'analisi, devesi osservare come la degenza pre-intervento sia risultata piuttosto dilatata (10 giorni), così da sottoporre la Ricorrente ad un rischio - tanto maggiore, quanto più esso si prolungava - di colonizzazione da parte di organismi MDR (Multi-Drug Resistant), incluso Saureus. E' stato infatti dimostrato di come esista una correlazione tra durata di degenza ospedaliera e rischio di acquisizione di questo patogeno (Loke HY, Per_3 WM, Chen MIC, Lim JW, Ang B, Chow A. Length of stay and odds of SA acquisition: a dose-response relationship? Epidemiol Infect. 2019;147: e223). Nella esperienza riportata da un Gruppo di Ortopedici USA, ogni degenza che si prolunghi oltre il singolo giorno era associata ad un incremento significativo della probabilità di essere colonizzati sia da CP_2 che da SA (MSSA: Odds Ratio 1.32 [95% CI 1.08-1.60]; SA: OR 1.88 [95% CI 1.24- 2.85] (Santana DC, Klika AK, Jin Y, et al. Preoperative Colonization With Staphylococcus Aureus in THA Is Associated With Increased Length of Stay. Relat Res CP_3 2022;480(8):1504-1514). Sul punto non può peraltro non osservarsi come la sussistenza di tale specifico rischio fosse del tutto noto alla Struttura Resistente, come indiscutibilmente dimostrato dal fatto che lo stesso risulti del tutto ben interiorizzato nel documento prodotto in atti dalla stessa “ CP_1 (all.01_pa36_prof. ). A pagina 3 Email_1 di detto documento si legge, infatti, precisamente al paragrafo b) colonizzazione o alto rischio di infezione da SA: “In alcune situazioni, in pazienti con colonizzazione presunta od accertata da SA, o nel contesto di un'alta incidenza di SA nell'ospedale ed in pazienti suscettibili alla colonizzazione (ospedalizzati per più di 3 giorni, trasferiti da altri centri e quindi già ospedalizzati oppure già sottoposti a terapia antibiotica), è ragionevole sostituire la cefazolina con un glicopeptide come la NA per la profilassi”. Stante quindi quanto sopra, è di tutta evidenza come, considerata la già evidenziata durata della fase di degenza pre- operatoria (10 giorni), nella gestione della Sig.ra sia risultato esser stato Per_1 censurabilmente ignorato non soltanto quanto risultante - in termini di esposizione a maggior rischio di colonizzazione da parte di organismi MDR (Multi-Drug Resistant), tra cui quindi anche lo S.aureus - dalla letteratura scientifica di merito, ma anche il dato di noto incrementato rischio di colonizzazione da SA che le stesse linee guida interne alla Struttura Resistente riportavano. Non solo: in considerazione di quanto sopra è altresì manifesto come anche la scelta dell'agente di profilassi sia stata non aderente a quanto previsto lege artis e comunque esigibile nello specifico in analisi, stante i dettami delle suddette LG interne, criticità su cui si tornerà più avanti nella trattazione, ritenendo ora, per miglior fluidità espositiva, di osservare come, sempre dalla disamina della cartella clinica, non sia risultato evincibile esser stato posto in essere depistaggio dello stato di portatore di S.aureus a livello delle narici, come auspicabilmente previsto lege artis in una paziente destinata a subire un intervento cardiochirurgico. La presenza o meno di questo stato di portatore è stata infatti da decenni significativamente associata ad un aumentato il rischio di una infezione del sito chirurgico (Wenzel RP, Perl TM. The significance of nasal carriage of Staphylococcus aureus and the incidence of postoperative wound infection. J Hosp Infect 1995; 31:13-24; , Persona_4
, , et al. AL carriage of Staphylococcus aureus as a major risk factor Per_5 CP_4 for wound infections after cardiac surgery. J Infect Dis 1995; 171:216-9). Inoltre, essa può essere associata alla comparsa di infezioni batteriemiche provocate dallo stesso germe (von FF C, KE K, MA K, ME H, PE G. AL carriage as a source of Staphylococcus aureus bacteremia. . N Engl J Med. 2001 Jan 4;344(1):11-6). In CP_5 particolare, in questo lavoro si evidenziava come nei 219 pazienti inclusi nello studio multicentrico vi fosse una identità clonale - determinata con elettroforesi in campo pulsato - tra l'isolato dal naso e quello ottenuto dalle emocolture in ben 180 casi (pari al 95% dei casi) e come il 5% di tutte le batteriemie fosse riconducibile ad una endocardite. La decontaminazione pagina 7 di 15 dello stato di portatore tramite l'applicazione di mupirocina nelle narici è efficace in una grande percentuale dei casi, determinando una significativa riduzione delle infezioni post- chirurgiche (Bode LG, , Wertheim HF, et al.: rial#: 532b25607ed621d4 Persona_4 Preventing surgical-site infections in nasal carriers of Staphylococcus aureus. N Engl J Med. 2010, 362:9-17). Ciò si applica in generale in chirurgia (Kallen AJ, Wilson CT, RS RJ. Perioperative intranasal mupirocin for the prevention of surgical-site infections: systematic review of the literature and meta-analysis. Infect Control Hosp Epidemiol 2005, 26:916–922) e questo effetto è stato particolarmente studiato e dimostrato in alcuni tipi di interventi, segnatamente quelli cardio-chirurgici ed ortopedici (Schweizer M, Perencevich E, McDanel J, et al. Effectiveness of a bundled intervention of decolonization and prophylaxis to decrease Gram positive surgical site infections after cardiac or orthopedic surgery: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013, 346: f2743). In considerazione dell'elevato rischio di cui si è appena discusso e della impossibilità - per ragioni tecniche quali la dimensione del laboratorio di riferimento o altre situazioni di tipo organizzativo - di eseguire i tamponi di screening sui candidati agli interventi di cui sopra, ci si è risoluti, in alcuni Centri, a seguire un altro approccio. Infatti, senza determinare prima lo stato o meno di portatore nasale di S.aureus, si è preconizzato l'uso a tappeto della mupirocina nasale, operando dunque una decontaminazione cosiddetta “universale”. Anche se questa procedura può sembrare attraente poiché elimina lo step dell'esecuzione del tampone, invero da un lato può determinare un incremento della resistenza di S. aureus verso la mupirocina stessa , , Per_6 Persona_7 Persona_8 D, , : Mupirocin resistance in Staphylococcus aureus: a systematic
[...] Persona_9 Per_10 review and meta-analysis. J Glob Antimicrob Resist. 2020, 20:238-247), dall'altro sembra comunque non potersene dimostrare la stessa efficacia della decolonizzazione eseguita solo sui pazienti dimostrati come positivi al tampone di screening (Ontario Health (Quality). Pre- surgical AL Decolonization of Staphylococcus aureus: A Health Technology Assessment. Ont Health Technol Assess Ser. 2022 Aug 23;22(4):1-165). In ogni caso le Linee Guida europee del 2017, pubblicate nel 2018, dunque di riferimento all'epoca di cui si discute, erano molto chiare a proposito della procedura di depistaggio ed eventuale decontaminazione con mupirocina del portatore nasale di S.aureus, con una forte raccomandazione in caso di procedure cardiochirurgiche di tipo elettivo, come quella nel caso di cui si discute ( Per_11 M, Head SJ, , et al. 2017 EACTS Guidelines on perioperative medication in adult
[...] Per_12 cardiac surgery. Cardiothorac Surg 2018; 53:5-33). Comunque sia, preceduta, o meno, da un tampone di screening, alla de UI non risulta che venne applicata una decontaminazione nasale con mupirocina o altro agente alternativo teso ad eliminare un eventuale stato di portatore di S. aureus, omissione che, discostantesi da quanto previsto in termini di forte raccomandazione dalle LG all'epoca vigenti, rappresenta censurabile management. Va altresì detto che la Struttura Resistente “ risulta aver prodotto (al pari di altra CP_1 documentazione su Linee Guida e scelte diagnostico-terapeutiche che avrebbero dovuto essere implementate ma furono disattese, come si è già visto) un documento di informativa tuttavia non datato, non completato, non firmato (ALL07_PA36_INFORMATIVA_AL_PAZIENTE.pdf), in cui si invita il/la paziente ad applicare della mupirocina crema al 2% nei giorni precedenti al ricovero. Nella parte inferiore dello stesso modulo si afferma che il/la paziente al momento del ricovero verrà sottoposto ad uno screening tramite tampone rettale, affermando che ciò servirebbe a evidenziare se il soggetto possa essere “…portatore o meno di infezioni in corso..”. Mentre l'esecuzione del tampone rettale - avvenuta in data 04/09/19 - viene confermata dal referto microbiologico presente in Cartella Clinica alla pagina 217/221 (“..assenza di enterobatteri produttori di carbapenemasi”), nulla compare in relazione alla verifica di effettiva avvenuta applicazione per 5 giorni del preparato topico nasale di mupirocina, né al Diario Clinico, né a quello Infermieristico, vulnus probatorio che non pagina 8 di 15 consente a Parte Resistente di dimostrare adozione di comportamento in concreto prudente e diligente rispetto alla necessità di adoperarsi al meglio delle possibilità scientifiche per limitare il rischio di infezione. Proseguendo nella trattazione, come già innanzi accennato, devesi evidenziare come pure censurabile sia risultata la profilassi antibiotica posta in essere nel caso in esame. L'uso di una antibiotico-profilassi prima degli interventi cardiochirurgici ha ricevuto una grande attenzione, proprio per il carattere di questo tipo di interventi e per le conseguenze nefaste di una eventuale complicanza settica. Come è noto, gli interventi chirurgici possono essere suddivisi in 4 classi a seconda del grado di contaminazione batterica e della conseguente incidenza di infezioni postoperatorie. Gli interventi chirurgici puliti sono quelli nel corso dei quali non si riscontra alcun processo flogistico, in cui la continuità della mucosa respiratoria, intestinale o genito-urinaria non viene violata e in cui non si registra alcuna violazione delle regole di asepsi in sala operatoria. La chirurgia viene definita invece come pulito-contaminata qualora si verifichi una soluzione di continuità a carico della mucosa respiratoria, intestinale o genito-urinaria, ma senza perdite. di materiale verso l'esterno. Diversa è la chirurgia contaminata nella quale vi sono segni di flogosi acuta (senza pus), o dove vi sia una visibile contaminazione della ferita, come per esempio perdite copiose di materiale da un viscere cavo durante l'intervento o ferite composte/aperte (verificatesi meno di 4 ore prima dell'intervento). Infine, si definisce un intervento come sporco quando vi sia presenza di pus o l'intervento interessi un viscere cavo precedentemente perforato o su ferite composte/aperte oltre il limite temporale delle 4 ore. Per gli interventi di elezione la profilassi antibiotica è raccomandata nella chirurgia pulita (per le sole condizioni in cui l'eventuale complicanza postoperatoria metta a rischio la vita del paziente) e nella chirurgia pulito- contaminata. L'impiego di una antibiotico-profilassi nella chirurgia cardiotoracica di elezione è stato determinante nella prevenzione delle complicanze settiche, con una riduzione di circa 5 volte dei tassi di infezione del sito chirurgico (B. Kreter, M. Woods. Antibiotic for CP_6 cardiothoracic operations. Meta-analysis of thirty years of clinical trials. J Controparte_7
, 104 (1992), pp. 590-599). La maggior parte delle Linee Guida raccomandano in questo
[...] tipo di profilassi (che è dunque sostanzialmente una profilassi anti-stafilococcica) l'uso di una cefalosporina di I o II generazione (cefazolina o cefuroxime) come unica profilassi nei pazienti a basso rischio di colonizzazione da SA (H.L. Lazar, T.V. Salm, R. et al. Per_13 Prevention and management of sternal wound infections. J Thorac Cardiovasc Surg, 2016, 152: 962-972). L'impiego di NA può essere giustificato da una aumentata prevalenza di infezioni da SA, come documentato da un adeguato sistema di sorveglianza degli eventi nel singolo Centro. Una corretta profilassi va condotta in modo ottimale con una singola dose di antibiotico o con una copertura che non superi le 24 ore (Källman J, Friberg O. Antibiotic prophylaxis in cardiac surgery-general principles. APMIS. 2007 Sep;
115(9):1012-5). Se, infatti, alcune esperienze sembrano indicare che vi possa essere una riduzione delle infezioni sternotomiche qualora la profilassi si estenda oltre le 24 ore (Mertz D, NS J, Loeb M. Does duration of perioperative antibiotic prophylaxis matter in cardiac surgery? A systematic review and meta-analysis. Ann Surg 2011, 254: 48–54), altri studi non hanno riscontrato questo effetto e, soprattutto, una somministrazione prolungata dell'agente di profilassi potrebbe essere associata ad un aumento delle resistenze batteriche ( , , Per_14 Per_15 B, et al. Effect of extended perioperative antibiotic prophylaxis on intravascular Per_16 catheter colonization and infection in cardiothoracic surgery patients. J Antimicrob Chemother 2003, 52:877–9). Interiorizzando, dunque, quanto appena esposto, va detto come le Linee Guida Europee del 2017 a cui si è già fatto riferimento più sopra M, 2018) Per_11 affermino in modo netto “Therefore, based on current evidence, the optimal length of SAP
[Surgical Antibiotic Prophylaxis, ndr] in adult cardiac surgery is 24 h and should not exceed 48 h”. Oltre a ciò, anche in tal caso si può far riferimento sempre alla Linea Guida interna pagina 9 di 15 prodotta da “ e già citata (ALL. . CP_1 Parte_3 _ANTIBIOTICA_PERIOPERATORIA…), ove, a pagina 1, sotto il paragrafo [3. Durata] si scrive testualmente: “Durata del regime profilattico: la profilassi antibiotica peri-operatoria in cardiochirurgia deve continuare per non più di 48 ore. [STS guidelines 2006, raccomandazione di classe IIa, livello di evidenza B SIGN guidelines 2008, grado di raccomandazione C] Infatti, c'è evidenza che indica che la profilassi di quarantotto ore è efficace, mentre non esiste evidenza che supporti una maggiore efficacia di profilassi proseguite per un tempo superiore a quarantotto ore.” La paziente riceveva cefazolina come singolo agente di profilassi antibiotica. Venendo allo specifica caso in trattazione, quanto si può desumere dall'analisi della documentazione clinica in atti, con particolare riferimento alla Cartella Clinica di “ CP_1
(doc 3)_VTH19002171_c. ), l'intervento
[...] Email_2 cardiochirurgico (pag 97/221) iniziava alle ore 08:40 e finiva alle ore 13:55 del 12/09/19. Dal Foglio di (pag 76/221) si evince che una prima dose di cefazolina 2 g veniva Pt_4 somministrata alle ore 08:15, una seconda alle ore 12:15 (pag 80/221). Le dosi successive erano registrate nel foglio di terapia della Terapia Intensiva post-cardio chirurgica (pag 49/221): 2 g ev in data 12/09/19 alle ore 13, poi 2g alle ore 16:06, poi 2 g x 3 ev/die nei giorni 13, 14 e 15/09/19. Dal giorno 16/09/ questa, che per estensione sembra più una terapia con non una profilassi, verrà sostituita dalla somministrazione di piperacillina/tazobactam 4,5 g ev x 3 die a causa della comparsa di un'area di atelettasia a carico della base polmonare destra. Dalla globale analisi dei suddetti dati risulta, pertanto, che nel caso della Sig.a siano Per_1 state ignorate non solo le raccomandazioni più autorevoli della Letteratura scientifica, ma anche, ancora una volta, le linee guida interne della Struttura, peculiare “attitudine” che risulta estesa anche alla scelta dell'agente di profilassi. Sempre nelle Linee Guida interne di
“ (ALL.01_PA36_PROF. _ANTIBIOTICA_PERIOPERATORIA…), in aggiunta a CP_1 quanto si è già riportato più sopra, si può infatti leggere testualmente a pagina 3 “In sintesi, oltre ai pazienti allergici, la profilassi con NA è indicata in caso di:• colonizzazione accertata da SA (tampone nasale positivo) e protocollo di decolonizzazione non eseguito • re-intervento • alto rischio di infezione da SA (paziente ospedalizzato da oltre 7 giorni, paziente trasferito da altro ospedale, a meno che non sia stata esclusa la colonizzazione mediante tampone nasale risultato negativo per SA)”. In buona sostanza, si ripropongono nel suddetto documento le criticità in parte già discusse e che, paradossalmente, in queste indicazioni interne compaiono elencate e, tanto puntigliosamente ricordate, quanto però censurabilmente, ignorate. Proseguendo su quanto innanzi già accennato, ancora nella stessa pagina del suddetto documento innanzi citato si fa altresì riferimento ad eventuali modifiche nella scelta dell'agente di profilassi (con passaggio da cefazolina a NA), in base a dati epidemiologici locali, di cui però, da quanto in atti, non vi è traccia di rilevamento. Né in tal senso possono assurgere a prova contraria della suddetta rilevata criticità omissiva i due documenti (CIO_15.05.2019.pdf e CIO_13.11.2019.pdf) che la Struttura Resistente “ CP_1
ha prodotto, dal momento che nulla riportano di raccolta dati, analisi degli stessi ed
[...] eventuali misure intraprese in relazione alla circolazione di organismi MDR (incluso SA) nella Struttura o di dati relativi alla sorveglianza delle infezioni post-chirurgiche in Cardiochirurgia. I due documenti sono mere raccolte di firme dei partecipanti ai CIO. Riassumendo, dalla globale analisi di tutti gli elementi tecnici disponibili sono risultate evincibili diverse criticità in capo alla Struttura Resistente, riferibili alla mancata messa in atto di uno screening e di una eventuale decontaminazione dello stato di portatore di S.aureus, nonchè al mancato impiego di una profilassi antibiotica con NA (come le stesse linee guida interne richiedevano in una paziente degente per un periodo significativamente prolungato prima dell'intervento), criticità certamente da segnalarsi, a prescindere dalla, o meno, valenza causale/concausale rispetto al verificarsi di una endocardite post-chirurgica da pagina 10 di 15 SA, in quanto suggestive di approccio alla paziente risultato globalmente quantomeno superficiale ed imprudente, se non francamente negligente. Ciò detto, venendo ora all'agente eziologico dell'infezione post-chirurgica subìta dalla de cuius, devesi dire che si dimostrava essere (esami emocolturali del 6/10/19) un ceppo di S.aureus non solo meticillino-resistente, ma anche con una ridotta sensibilità verso la NA (Heterogenous-VISA o hVISA). Con questo termine ci si riferisce ad un ceppo di S.aureus che possiede una MIC per la NA ancora nel “range” di sensibilità, ma che tuttavia con alcuni accorgimenti di laboratorio (inoculo più elevato e/o incubazione prolungata) si dimostra includere una sottopopolazione con una MIC più elevata (K. Hiramatsu. Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus: a new model of antibiotic resistance. 2001 Oct;
1(3):147-55). Questi microrganismi Controparte_8 potenzialmente refrattari ad una terapia con NA sono squisitamente indentificabili come patogeni nosocomiali e sono generati da una pressione selettiva riferibile all'uso ospedaliero di NA, che porta a modificazioni del genoma stesso dei batteri (Howden BP, Peleg AY, Stinear TP. The evolution of vancomycin intermediate Staphylococcus aureus (VISA) and heterogenous-VISA. Infect Genet Evol, 2014 Jan:21:575-82). Nel caso in analisi, l'endocardite sulla mitrale trova pertanto riferibilità ad eziologia quantomeno nosocomiale, primum movens di una catena di eventi caratterizzati da manifestarsi di una serie di importanti ulteriori complicanze (tra le più rilevanti shock settico, insufficienza respiratoria acuta associata a microembolia polmonare, necessità di ricovero in Rianimazione, polmonite da ventilatore -VAP- sostenuta da P.aeruginosa, lesioni da allettamento) che richiedevano degenze prolungate, caratterizzate da compromissione quoad valitudinem, sulla cui correlabilità con l'exitus nulla risulta, ma che sono risultate tali da incidere negativamente, in termini di aggravio, su preesistenti comorbidità della de cuius. In termini valutativi ne deriva che, nella fattispecie, oltre a delinearsi di una inabilità temporanea biologica da correlarsi alle complesse e prolungate degenze resesi necessarie per la gestione dell'endocardite nosocomiale e che, interessanti il periodo dal 03/10/19 al 01/02/20 (121 gg), sono da computarsi in forma assoluta, come detto si è sostanziato, sempre in correlazione alla problematica infettiva quantomeno correlata all'assistenza, anche una menomazione all'integrità psico fisica del soggetto, rappresentata dagli esiti dell'endocardite e dello shock settico da S.aureus, nonché della polmonite da Pseudomonas, dalla necessità di O2 terapia e dall'insufficienza valvolare tricuspidale severa. Il suddetto quadro menomativo è intervenuto in termini di aggravio su substrato di pregressa fibrillazione atriale, pneumopatia restrittivo-ostruttiva (in BPCO e fibrosi polmonare) con moderata ipertensione polmonare ed insufficienza tricuspidale lieve>>.
11. Visto l'ampio excursus motivazionale sopra riportato, non si condivide l'eccezione di parte resistente secondo cui nel caso di specie, difetterebbe>. I CCTTUU hanno illustrato i motivi per cui viene ritenuta provata la suddetta eziologia nosocomiale, circostanza che trova riscontro anche fattuale, non solo nella tipologia di infezione, ma anche nello stato febbrile verificatosi nella quasi immediatezza rispetto al momento delle dimissioni, accertato dal ricovero avvenuto solo due giorni dopo ed in cui si dava atto della predetta preesistenza di tale stato.
12. Parte resistente eccepisce anche l'allegata assenza di prova di una qualche propria colpa. Nel caso in esame, però, come sopra evidenziato nel ragionamento della citata giurisprudenza di legittimità, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale, la colpa si presume. La prova di avere compiuto tutto quanto possibile per evitare l'evento incombe su parte resistente, che però in sede di ATP (all'esito della quale, come riportato, i periti d'ufficio hanno concluso per la pagina 11 di 15 sopra ampiamente e coerentemente illustrata ed argomentata malpractice) non ha formalizzato osservazioni e nella presente sede si è limitata ad attribuire l'eziologia dell'evento a mancato utilizzo della mupirocina crema al 2% da parte della paziente ed all'assenza di parametri e indici di infezione evidenti al momento delle dimissioni. Tali difese non risultano idonee a superare la malpractice evidenziata dai periti d'ufficio consistente in un periodo di degenza pre-operatorio troppo lungo rispetto alle effettive esigenze e alle condizioni di salute della paziente (già portatrice di varie patologie) e in superficialità nella valutazione delle condizioni di salute della paziente in occasione delle dimissioni.
13. Premesso quanto sopra in punto di an, per quanto attiene all'entità del danno risarcibile, come rilevato da parte resistente, essendo la paziente premorta, risulta equo liquidare il danno non patrimoniale effettivamente subito dalla de cuius secondo i parametri indicati dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e recepito dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, per le considerazioni rappresentate nelle stesse Tabelle sul punto elaborate da quest'ultimo, che si riportano di seguito. a stabilizzarsi. Siffatta considerazione è la base teorica delle colonne n. 2 e n. 3 denominate rispettivamente “danno non patrimoniale per il primo anno” e “danno non patrimoniale per il primo e secondo anno” e relative alla somma risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto deceda a distanza di un anno o due anni dal fatto lesivo. In coerenza con la nuova veste grafica della
“Tabella del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica” (si rinvia ai relativi
“Criteri orientativi”), tra parentesi, nelle colonne 2-3-4, sono specificati i valori monetari di quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in %, sul danno biologico/dinamico-relazionale. Nello specifico, si ritiene che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo annuo abbiano una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, sicché i valori risarcitori relativi a quell'arco temporale devono essere più elevati: si è ritenuto dunque equo un incremento del risarcimento medio annuo nella misura del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo. Per ogni ulteriore anno di vita vissuta, si procederà, invece, ad addizionare la somma prevista nella colonna n.
4. In conclusione, la colonna n. 5 relativa alla “personalizzazione del danno” prevede la possibilità di modificare il dato tabellare fino al 50% in considerazione delle peculiarità del caso concreto, alla luce dei criteri orientativi già elaborati dalla Tabella di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale e tenendo conto dell'età del danneggiato. La scelta di prevedere una percentuale costante per ogni invalidità riflette la consapevolezza che il fattore anagrafico è un indice idoneo a generare considerevoli divergenze fattuali a seconda dello specifico soggetto leso così che anche la tabella deve poter garantire la necessaria flessibilità risarcitoria. Tenuto conto degli indici ISTAT dall'1.1.2021 all'1.1.2024 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2021 (non arrotondati) sono stati rivalutati del 16,2268 (coefficiente di rivalutazione = 1,162268) e, con rivisitazione grafica, sono stati esplicitati (tra parentesi) gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale)>>.
14. La suddette tabelle liquidano per i primi tre anni (in caso di premorienza) i seguenti importi, € 48.383+ € 84.670+ € 24.191(personalizzabili con una maggiorazione a sua volta ulteriore del 50%) a fronte di una invalidità dell'80%. L'odierno giudicante ritiene di non procedere ad alcun ulteriore aumento, nonostante i vari ricoveri e dell'età della vittima (73 anni) (anche se si potrebbe in astratto in ragione di ciò procedere ad una personalizzazione del danno così liquidato), rilevato che si tratta di un maggior danno iatrogeno c.d. da premorienza, liquidato, nella presente sede, sulla base dell'invalidità complessiva (e non sul c.d. differenziale) risultante dalla somma di tale maggior danno e della inabilità stimata in relazione alle preesistenze, con portata equitativamente assorbente rispetto a tale personalizzazione.
15. I periti d'ufficio hanno, altresì, come visto, stimato una ITT di giorni 121 in capo alla sig.ra liquidabile, secondo le suddette tabelle milanesi a cui, in base a medesimo criterio Per_1 equitativo, si fa riferimento anche in parte qua, in euro 13.915,00.
1. Alla luce delle superiori considerazioni, l'odierno giudicante ritiene che parte resistente debba essere condannata al pagamento a favore dei ricorrenti, in solido tra loro, a titolo di risarcimento a) del danno non patrimoniale, di euro 171.159,00, oltre interessi di legge da una data intermedia tra trattamento sanitario de quo e odierna liquidazione che si rinviene nel 27.10.22 sino alla data dell'odierna sentenza;
l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso pagina 13 di 15 legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"]; b) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di euro € 286,00 per contribuzione unificata e marche del procedimento di ATP e di € 4.116,74 per pagamento degli onorari professionali dei Componenti del Collegio peritale così come liquidate dallo stesso Tribunale (v. allegato n. 14 di parte ricorrente), oltre interessi di legge da una data intermedia tra trattamento sanitario de quo e odierna liquidazione che si rinviene nel 27.10.22 sino alla data dell'odierna sentenza;
l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo (v. Cass. 7267/18 e Cass.19063/23 cit.).
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm, tenendo conto quanto alla liquidazione dei compensi (per la presente procedura e per quella di ATP per le quali si ritiene congruo l'importo richiesto -v. anche la fattura doc.15 di parte resistente- pari a complessivi euro 1.860,00 lordi) dei parametri medi per le prime tre fasi e minimi per la quarta in ragione della compressione della stessa, per cause di valore pari agli importi riconosciuti come spettanti, oltre a bolli e CU del presente procedimento pari a euro 1241,00 complessivi.
17. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso nei limiti e termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna CP_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore dei ricorrenti e
[...] Parte_2
, in proprio e quali eredi del signor , medio tempore deceduto, a Parte_1 Persona_2 pagina 14 di 15 sua volta quali eredi tutti di in solido tra loro, a titolo di risarcimento a) del Persona_1 danno non patrimoniale, di euro 171.159,00, oltre interessi di legge dal 27.10.22 sino alla data dell'odierna sentenza;
l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
b) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di euro € 4.402,74, oltre interessi di legge dal 27.10.22 sino alla data dell'odierna sentenza;
l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Condanna, altresì, in persona del l.r.p.t., a rimborsare le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 1.241,00 per spese, € 11.976,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm., oltre ad euro 1860,00 per compensi lordi di fase di ATP, a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, distrattario ed antistatario.
Bologna, 13 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9224/2024 promossa da:
e , in proprio quali eredi, in quanto Parte_1 Parte_2 figli, di e quali eredi di (deceduto) a sua volta Persona_1 Persona_2 erede, in quanto coniuge, di con il patrocinio dell'avv. FERRA IVAN Persona_1 ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MARCO Controparte_1 P.IVA_1 NC e dell'avv. SELLETTI SONIA CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- e in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2
, riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo e nell'atto di Persona_2 intervento.
- come da comparsa di costituzione, insistendo per il rigetto Controparte_1 delle avverse domande.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e , con rito semplificato, hanno Persona_2 Parte_1 Parte_2 adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nei confronti di
[...] (d'ora innanzi per brevità anche solo ): <…1. Accertare e Controparte_1 CP_1 dichiarare le responsabilità tutte della resistente .. nella insorgenza Controparte_1 della infezione endocardica nella persona della sig.ra nei termini descritti nella Per_1 relazione peritale allegata e, per l'effetto, condanni la resistente al pagamento in favore degli odierni ricorrenti della somma di € 433.828,74 costituente danno emergente per come descritto in narrativa nelle singole voci che lo compongono, o alla diversa maggiore o minore somma pagina 1 di 15 che risulterà di giustizia;
2. Per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1 l.r.p.t. alla refusione delle spese inerenti entrambi i giudizi, da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Ivan Ferra che si dichiara anticipatario, distrattario ed antistatario>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta che: <…a seguito di visite cardiologiche specialistiche la signora , madre e dante causa dei ricorrenti odierni, veniva Persona_1 ricoverata presso l'Ospedale “ di Bologna dal 02 settembre al 26 Controparte_1 settembre 2019 in relazione alla diagnosi di “Insufficienza mitralica severa” per l'effettuazione dell'intervento chirurgico di PV (Allegato n.
1- cartella clinica); …Che in data 12.9.2019, nella predetta sede nosocomiale, veniva eseguito l'intervento di ricostruzione con anuloplastica della valvola mitralica tramite accesso minitoracotomico destro… Che in data 25 settembre 2019 la ricorrente viene dimessa per essere contestualmente ricoverata nel reparto di riabilitazione cardiorespiratoria, giusta la relativa cartella clinica …Che in data 5 ottobre 2019 la ricorrente viene dimessa anche dal reparto di riabilitazione cardiorespiratoria;
…Che nel foglio di dimissioni la paziente viene definita stabile, con buon compenso di circolo e priva di complicanze post operatorie;
…Che successivamente al ritorno presso la propria abitazione, la sig.ra accusa un drastico peggioramento, tanto da rendere necessario accesso al Per_1 pronto soccorso… dell'Ospedale san Carlo di Nancy: la ricorrente si presentava al pronto soccorso con dispnea severa e febbre;
veniva pertanto trasferita con diagnosi di: “ Sepsi in recente valvuloplastica mitralica, embolia polmonare (rami subsegmentali posteriori del LID) insufficienza respiratoria acuta in scompenso cardiaco e versamento pleurico dx” presso la Rianimazione dell'Ospedale “Cristo Re” di Roma …Che all'ingresso presso l'Ospedale Cristo Re le condizioni vengono subito descritte gravi;
all'EO presentava rumori umidi polmonari diffusi e crepitii medio-basali bilaterali, edemi declivi improntabili e si presentava emodinamicamente instabile… Nei giorni seguenti si assisteva ad un ulteriore deterioramento delle condizioni cliniche ed in data 7.10 si procedeva a intubazione e ventilazione meccanica invasiva. Nella TC del 09.10 veniva riscontrata una “formazione ipodensa di circa 22x18 mm a ridosso della valvola” compatibile con vegetazione endocarditica e nel medesimo giorno pervenivano i risultati delle emocolture che svelavano la presenza di TA SA… Che la consulenza infettivologica poneva diagnosi di shock settico a verosimile partenza valvolare post-chirurgica (endocardite post chirurgica) e veniva pertanto modificata la terapia antibiotica già impostata;
… Che in data 14.10.2019 l'ecocardiogramma trans-esofageo confermava l'endocardite e mostrava un'insufficienza tricuspidale di grado severo… in data 21.10 veniva sottoposta a tracheostomia percutanea. 18. Che la successiva degenza era caratterizzata da un iter lungo e complesso… Che in particolare la relazione medico legale ritiene che la sig.ra , a seguito del ricovero del 02/09/2019 presso Persona_1
“ di Bologna effettuato per intervento di valvuloplastica mitralica, ha Controparte_1 contratto un'infezione di tipo nosocomiale da parte di microorganismi multi resistenti alla terapia antibiotica, nella fattispecie Staphilococco aureus, con conseguente endocardite ed ulteriormente conseguente gravissimo stato clinico generale;
…Che durante il ricovero presso il nosocomio bolognese non è stata tempestivamente diagnosticata la ridetta infezione batterica;
… Che dalla negligenza dei sanitari dell'Ospedale Villa Torri Hospital è conseguita una grave condizione clinica della paziente, stante l'evidenza delle patologie denominate
“insufficienza tricuspidale severa” e grave insufficienza respiratoria che necessita di O2 terapia continuativa (2 l/min per 24 ore);… Che ciò ha comportato una invalidità permanente ed irrisolvibile gravissima, con conseguente abnorme danno biologico;
…. Che in data 13 maggio 2023 la signora decedeva …lasciando come unici eredi Persona_1 legittimi il marito, e i figli e ….>>. Persona_2 Parte_2 Pt_1
3. Parte ricorrente rappresenta, altresì, di avere pertanto instaurato procedimento di ATP e che pagina 2 di 15 <<…riconosciuta la responsabilità piena ed evidente della resistente, la relazione peritale versata in atti così procedeva nelle conclusioni: <<nel caso in analisi, l'endocardite sulla mitrale trova pertanto riferibilità ad eziologia quantomeno nosocomiale, primum movens di una catena eventi caratterizzati da manifestarsi serie importanti ulteriori complicanze (tra le più rilevanti shock settico, insufficienza respiratoria acuta associata a microembolia polmonare, necessità ricovero rianimazione, polmonite ventilatore - vap- sostenuta p.aeruginosa, lesioni allettamento) che richiedevano degenze prolungate, caratterizzate compromissione quoad valitudinem, cui correlabilità con l'exitus nulla risulta, ma sono risultate tali incidere negativamente, termini aggravio, su preesistenti comorbidità della de cuius. valutativi ne deriva che, nella fattispecie, oltre delinearsi inabilità temporanea biologica correlarsi alle complesse e prolungate resesi necessarie per la gestione dell'endocardite nosocomiale interessanti il periodo dal 03 10 19 al 01 02 20 (121 gg), computarsi forma assoluta, come detto si è sostanziato, sempre correlazione alla problematica infettiva correlata all'assistenza, anche menomazione all'integrità psico fisica del soggetto, rappresentata dagli esiti dello settico s.aureus, nonché pseudomonas, dalla o2 terapia dall'insufficienza valvolare tricuspidale severa. suddetto quadro menomativo intervenuto aggravio substrato pregressa fibrillazione atriale, pneumopatia restrittivo-ostruttiva (in bpco fibrosi polmonare) moderata ipertensione polmonare ed lieve. valutativi, tenuto conto anatomica preesistente considerato tutto quanto sopra dettagliato, ritiene identificabile un 40% danno biologico
“preesistente”, e che il quadro post-endocardite e correlate complicanze fa approssimare tale valutazione intorno all'80%, è in tale ambito che va considerato il delta attribuibile al danno iatrogeno da intervenuta infezione: il “Delta” del 40% addebitabile in termini di nosocomialità è pertanto da identificarsi tra una preesistente menomazione all'integrità psico-fisica del soggetto che, avuto riguardo ai comuni parametri valutativi medico-legali, pare equo identificare nell'ordine del 40% e l'80% in essere all'epoca della dimissione, a condizioni stabilizzate>>; …Che, all'esito della bozza di relazione peritale, la controparte non faceva pervenire note critiche, mentre parte ricorrente ne accoglieva le motivazioni e le conclusioni in quanto aderenti alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sempre sostenuta;
…Che dopo il deposito della CTU e la conseguente chiusura del relativo giudizio, si tentava di addivenire ad accordo transattivo con la parte resistente, inviando proposta solutoria…: ancora una volta, però, non perveniva risposta o cenno fattivo di riscontro;
.. Che è dunque evidente la responsabilità di parte resistente nella causazione del danno, che – alla luce della CTU versata la quale riconosce un delta del 40%, derivante dall'invalidità totale dell'80%, dalla quale va decurtato l'originaria invalidità del 40%, utilizzando la tabelle in uso presso il Tribunale di Milano…, è possibile quantificare per quanto attiene al danno biologico in € 427.566,00 (come risultante da € 638.960,00 - € 211.394,00), cui occorre sommare le spese sostenute dai ricorrenti odierni per il giudizio di ATP, che ammontano ad € 286,00 per contribuzione unificata e marche (…), ed in € 4.116,74 per pagamento degli onorari professionali dei Componenti del Collegio peritale così come liquidate dallo stesso Tribunale (…), e le spese legali per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, che ammontano ad € 1.860,00… Che è evidente la colpa grave della resistente nella causazione dei danni di cui è giudizio, attesa la descrizione delle negligenze effettuata dalla allegata relazione peritale, peraltro non contrastata dalla controparte con note critiche: sul punto, si ricorda allora la ripartizione dell'onere della prova applicabile ai casi come quello in argomento, ben espressa dal principio di diritto di Cass. sez. III, 23/02/2021, n.4864…>>.
4. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <… NEL MERITO: a) in via CP_1 pagina 3 di 15 principale: respingere integralmente le domande proposte da parte ricorrente nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto e dichiarare Controparte_1 Controparte_1 esente da ogni responsabilità, condannando la parte ricorrente a rifondere alla concludente
[...] spese, diritti ed onorari di causa>>.
5. Con atto di intervento del 2.11.25, e si sono Parte_2 Parte_1 costituiti tutti in proprio e quali eredi del signor , medio tempore deceduto, per Persona_2 chiedere la prosecuzione del presente giudizio e per vedere accolte integralmente le conclusioni tutte rassegnate nel ricorso.
6. All'udienza del 13.11.25, le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c..
7. Nel merito le domande dei ricorrenti sono accoglibili nei termini che seguono.
8. Si ricorda, preliminarmente, che la S.C. è intervenuta sul tema del riparto dell'onere della prova proprio in tema di responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale chiarendo quanto segue: <
1.1.1. Il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio. Il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perchè la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.). E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato. Se la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione vuol dire che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. La causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perchè quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa si che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perchè, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore. Non c'è quindi un onere di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale perchè allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento. Tale forma del rapporto fra causalità materiale e responsabilità contrattuale attiene tuttavia allo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare contenuto nel codice civile. Nel diverso territorio del facere professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate. Sul punto valgono le seguenti considerazioni.
1.1.2. Se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perchè il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. La distinzione fra interesse strumentale, affidato alla cura della pagina 4 di 15 prestazione oggetto di obbligazione, ed interesse primario emerge nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale. La prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. Il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute. Benchè guarigione dalla malattia o vittoria della causa non siano dedotte in obbligazione, esse non costituiscono un motivo soggettivo che resti estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma sono tipicamente connesse all'interesse regolato perchè la possibilità del loro soddisfacimento è condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto determinati dalla prestazione professionale. L'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale rispetto ad un interesse primario o presupposto, il quale non ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perchè non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto. Non c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa. Dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata. Persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perchè la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perchè si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione. Argomentare diversamente, e cioè sostenere che anche nell'inadempimento dell'obbligazione di diligenza professionale non emerga un problema pratico di causalità materiale e danno evento, vorrebbe dire implicitamente riconoscere che oggetto della prestazione è lo stato di salute in termini di guarigione o impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie, ma ciò non è perchè il parametro per valutare se c'è stato inadempimento dell'obbligazione professionale è fornito dall'art. 1176 c.c., comma 2, il quale determina il contenuto della prestazione in termini di comportamento idoneo per il conseguimento del risultato utile. Per riprendere le parole di un'autorevole dottrina della pagina 5 di 15 metà del secolo scorso, la guarigione o l'impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perchè possano essere dedotte in obbligazione. Lo stato di salute, come si è detto, integra la causa del contratto, ma l'obbligazione resta di diligenza professionale. La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare….
1.1.4. Va data così continuità all'orientamento di questa Corte che nel tempo si è consolidato e secondo cui incombe sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, cui sono conformi: Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n. 1045; 20 novembre 2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n. 26700; 20 agosto 2018, n. 20812; 13 settembre 2018, n. 22278; 22 agosto 2018, n. 20905; 19 luglio 2018, n. 19204; 19 luglio 2018, n. 19199; 13 luglio 2018, n. 18549; 13 luglio 2018, n. 18540; 9 marzo 2018, n. 5641; 15 febbraio 2018, nn. 3704 e 3698; 7 dicembre 2017, n. 29315; 14 novembre 2017, n. 26824; si vedano tuttavia già prima Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; 17 gennaio 2008, n. 867; 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 26 febbraio 2013, n. 4792; 31 luglio 2013, n. 18341; 12 settembre 2013, n. 20904; 20 ottobre 2015, n. 21177; 9 giugno 2016, n. 11789).
1.1.5. In conclusione va affermato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”>>. (v. Cass. 28992/19).
9. Nel caso in esame, preliminarmente si rileva che i CCTTUU hanno escluso la correlabilità all'exitus dell'infezione nosocomiale de qua agitur.
10. Hanno, però, stimato che la compromissione dell'integrità psicofisica in esame (rappresentata dagli <esiti dell'endocardite dello shock settico da s.aureus, nonché della polmonite pseudomonas, dalla necessità di o2 terapia e dall'insufficienza valvolare tricuspidale severa>>) ha determinato una invalidità dell'80% ed hanno accertato preesistenze giuridicamente rilevanti pari ad una percentuale del 40% (<il suddetto quadro menomativo è intervenuto in termini di aggravio su substrato pregressa fibrillazione atriale, pneumopatia restrittivo-ostruttiva (in bpco e fibrosi polmonare) con moderata ipertensione polmonare ed insufficienza tricuspidale lieve>>). Secondo i periti d'ufficio, la predetta compromissione dell'integrità psicofisica, seppur quale maggior danno iatrogeno, è ricollegabile a malpractice della resistente. In particolare, nella perizia in atti si legge il seguente ragionamento (che risulta privo di errori di fatto e logici e, pertanto, non vi è motivo per discostarsene):
, , et al. AL carriage of Staphylococcus aureus as a major risk factor Per_5 CP_4 for wound infections after cardiac surgery. J Infect Dis 1995; 171:216-9). Inoltre, essa può essere associata alla comparsa di infezioni batteriemiche provocate dallo stesso germe (von FF C, KE K, MA K, ME H, PE G. AL carriage as a source of Staphylococcus aureus bacteremia. . N Engl J Med. 2001 Jan 4;344(1):11-6). In CP_5 particolare, in questo lavoro si evidenziava come nei 219 pazienti inclusi nello studio multicentrico vi fosse una identità clonale - determinata con elettroforesi in campo pulsato - tra l'isolato dal naso e quello ottenuto dalle emocolture in ben 180 casi (pari al 95% dei casi) e come il 5% di tutte le batteriemie fosse riconducibile ad una endocardite. La decontaminazione pagina 7 di 15 dello stato di portatore tramite l'applicazione di mupirocina nelle narici è efficace in una grande percentuale dei casi, determinando una significativa riduzione delle infezioni post- chirurgiche (Bode LG, , Wertheim HF, et al.: rial#: 532b25607ed621d4 Persona_4 Preventing surgical-site infections in nasal carriers of Staphylococcus aureus. N Engl J Med. 2010, 362:9-17). Ciò si applica in generale in chirurgia (Kallen AJ, Wilson CT, RS RJ. Perioperative intranasal mupirocin for the prevention of surgical-site infections: systematic review of the literature and meta-analysis. Infect Control Hosp Epidemiol 2005, 26:916–922) e questo effetto è stato particolarmente studiato e dimostrato in alcuni tipi di interventi, segnatamente quelli cardio-chirurgici ed ortopedici (Schweizer M, Perencevich E, McDanel J, et al. Effectiveness of a bundled intervention of decolonization and prophylaxis to decrease Gram positive surgical site infections after cardiac or orthopedic surgery: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013, 346: f2743). In considerazione dell'elevato rischio di cui si è appena discusso e della impossibilità - per ragioni tecniche quali la dimensione del laboratorio di riferimento o altre situazioni di tipo organizzativo - di eseguire i tamponi di screening sui candidati agli interventi di cui sopra, ci si è risoluti, in alcuni Centri, a seguire un altro approccio. Infatti, senza determinare prima lo stato o meno di portatore nasale di S.aureus, si è preconizzato l'uso a tappeto della mupirocina nasale, operando dunque una decontaminazione cosiddetta “universale”. Anche se questa procedura può sembrare attraente poiché elimina lo step dell'esecuzione del tampone, invero da un lato può determinare un incremento della resistenza di S. aureus verso la mupirocina stessa , , Per_6 Persona_7 Persona_8 D, , : Mupirocin resistance in Staphylococcus aureus: a systematic
[...] Persona_9 Per_10 review and meta-analysis. J Glob Antimicrob Resist. 2020, 20:238-247), dall'altro sembra comunque non potersene dimostrare la stessa efficacia della decolonizzazione eseguita solo sui pazienti dimostrati come positivi al tampone di screening (Ontario Health (Quality). Pre- surgical AL Decolonization of Staphylococcus aureus: A Health Technology Assessment. Ont Health Technol Assess Ser. 2022 Aug 23;22(4):1-165). In ogni caso le Linee Guida europee del 2017, pubblicate nel 2018, dunque di riferimento all'epoca di cui si discute, erano molto chiare a proposito della procedura di depistaggio ed eventuale decontaminazione con mupirocina del portatore nasale di S.aureus, con una forte raccomandazione in caso di procedure cardiochirurgiche di tipo elettivo, come quella nel caso di cui si discute ( Per_11 M, Head SJ, , et al. 2017 EACTS Guidelines on perioperative medication in adult
[...] Per_12 cardiac surgery. Cardiothorac Surg 2018; 53:5-33). Comunque sia, preceduta, o meno, da un tampone di screening, alla de UI non risulta che venne applicata una decontaminazione nasale con mupirocina o altro agente alternativo teso ad eliminare un eventuale stato di portatore di S. aureus, omissione che, discostantesi da quanto previsto in termini di forte raccomandazione dalle LG all'epoca vigenti, rappresenta censurabile management. Va altresì detto che la Struttura Resistente “ risulta aver prodotto (al pari di altra CP_1 documentazione su Linee Guida e scelte diagnostico-terapeutiche che avrebbero dovuto essere implementate ma furono disattese, come si è già visto) un documento di informativa tuttavia non datato, non completato, non firmato (ALL07_PA36_INFORMATIVA_AL_PAZIENTE.pdf), in cui si invita il/la paziente ad applicare della mupirocina crema al 2% nei giorni precedenti al ricovero. Nella parte inferiore dello stesso modulo si afferma che il/la paziente al momento del ricovero verrà sottoposto ad uno screening tramite tampone rettale, affermando che ciò servirebbe a evidenziare se il soggetto possa essere “…portatore o meno di infezioni in corso..”. Mentre l'esecuzione del tampone rettale - avvenuta in data 04/09/19 - viene confermata dal referto microbiologico presente in Cartella Clinica alla pagina 217/221 (“..assenza di enterobatteri produttori di carbapenemasi”), nulla compare in relazione alla verifica di effettiva avvenuta applicazione per 5 giorni del preparato topico nasale di mupirocina, né al Diario Clinico, né a quello Infermieristico, vulnus probatorio che non pagina 8 di 15 consente a Parte Resistente di dimostrare adozione di comportamento in concreto prudente e diligente rispetto alla necessità di adoperarsi al meglio delle possibilità scientifiche per limitare il rischio di infezione. Proseguendo nella trattazione, come già innanzi accennato, devesi evidenziare come pure censurabile sia risultata la profilassi antibiotica posta in essere nel caso in esame. L'uso di una antibiotico-profilassi prima degli interventi cardiochirurgici ha ricevuto una grande attenzione, proprio per il carattere di questo tipo di interventi e per le conseguenze nefaste di una eventuale complicanza settica. Come è noto, gli interventi chirurgici possono essere suddivisi in 4 classi a seconda del grado di contaminazione batterica e della conseguente incidenza di infezioni postoperatorie. Gli interventi chirurgici puliti sono quelli nel corso dei quali non si riscontra alcun processo flogistico, in cui la continuità della mucosa respiratoria, intestinale o genito-urinaria non viene violata e in cui non si registra alcuna violazione delle regole di asepsi in sala operatoria. La chirurgia viene definita invece come pulito-contaminata qualora si verifichi una soluzione di continuità a carico della mucosa respiratoria, intestinale o genito-urinaria, ma senza perdite. di materiale verso l'esterno. Diversa è la chirurgia contaminata nella quale vi sono segni di flogosi acuta (senza pus), o dove vi sia una visibile contaminazione della ferita, come per esempio perdite copiose di materiale da un viscere cavo durante l'intervento o ferite composte/aperte (verificatesi meno di 4 ore prima dell'intervento). Infine, si definisce un intervento come sporco quando vi sia presenza di pus o l'intervento interessi un viscere cavo precedentemente perforato o su ferite composte/aperte oltre il limite temporale delle 4 ore. Per gli interventi di elezione la profilassi antibiotica è raccomandata nella chirurgia pulita (per le sole condizioni in cui l'eventuale complicanza postoperatoria metta a rischio la vita del paziente) e nella chirurgia pulito- contaminata. L'impiego di una antibiotico-profilassi nella chirurgia cardiotoracica di elezione è stato determinante nella prevenzione delle complicanze settiche, con una riduzione di circa 5 volte dei tassi di infezione del sito chirurgico (B. Kreter, M. Woods. Antibiotic for CP_6 cardiothoracic operations. Meta-analysis of thirty years of clinical trials. J Controparte_7
, 104 (1992), pp. 590-599). La maggior parte delle Linee Guida raccomandano in questo
[...] tipo di profilassi (che è dunque sostanzialmente una profilassi anti-stafilococcica) l'uso di una cefalosporina di I o II generazione (cefazolina o cefuroxime) come unica profilassi nei pazienti a basso rischio di colonizzazione da SA (H.L. Lazar, T.V. Salm, R. et al. Per_13 Prevention and management of sternal wound infections. J Thorac Cardiovasc Surg, 2016, 152: 962-972). L'impiego di NA può essere giustificato da una aumentata prevalenza di infezioni da SA, come documentato da un adeguato sistema di sorveglianza degli eventi nel singolo Centro. Una corretta profilassi va condotta in modo ottimale con una singola dose di antibiotico o con una copertura che non superi le 24 ore (Källman J, Friberg O. Antibiotic prophylaxis in cardiac surgery-general principles. APMIS. 2007 Sep;
115(9):1012-5). Se, infatti, alcune esperienze sembrano indicare che vi possa essere una riduzione delle infezioni sternotomiche qualora la profilassi si estenda oltre le 24 ore (Mertz D, NS J, Loeb M. Does duration of perioperative antibiotic prophylaxis matter in cardiac surgery? A systematic review and meta-analysis. Ann Surg 2011, 254: 48–54), altri studi non hanno riscontrato questo effetto e, soprattutto, una somministrazione prolungata dell'agente di profilassi potrebbe essere associata ad un aumento delle resistenze batteriche ( , , Per_14 Per_15 B, et al. Effect of extended perioperative antibiotic prophylaxis on intravascular Per_16 catheter colonization and infection in cardiothoracic surgery patients. J Antimicrob Chemother 2003, 52:877–9). Interiorizzando, dunque, quanto appena esposto, va detto come le Linee Guida Europee del 2017 a cui si è già fatto riferimento più sopra M, 2018) Per_11 affermino in modo netto “Therefore, based on current evidence, the optimal length of SAP
[Surgical Antibiotic Prophylaxis, ndr] in adult cardiac surgery is 24 h and should not exceed 48 h”. Oltre a ciò, anche in tal caso si può far riferimento sempre alla Linea Guida interna pagina 9 di 15 prodotta da “ e già citata (ALL. . CP_1 Parte_3 _ANTIBIOTICA_PERIOPERATORIA…), ove, a pagina 1, sotto il paragrafo [3. Durata] si scrive testualmente: “Durata del regime profilattico: la profilassi antibiotica peri-operatoria in cardiochirurgia deve continuare per non più di 48 ore. [STS guidelines 2006, raccomandazione di classe IIa, livello di evidenza B SIGN guidelines 2008, grado di raccomandazione C] Infatti, c'è evidenza che indica che la profilassi di quarantotto ore è efficace, mentre non esiste evidenza che supporti una maggiore efficacia di profilassi proseguite per un tempo superiore a quarantotto ore.” La paziente riceveva cefazolina come singolo agente di profilassi antibiotica. Venendo allo specifica caso in trattazione, quanto si può desumere dall'analisi della documentazione clinica in atti, con particolare riferimento alla Cartella Clinica di “ CP_1
(doc 3)_VTH19002171_c. ), l'intervento
[...] Email_2 cardiochirurgico (pag 97/221) iniziava alle ore 08:40 e finiva alle ore 13:55 del 12/09/19. Dal Foglio di (pag 76/221) si evince che una prima dose di cefazolina 2 g veniva Pt_4 somministrata alle ore 08:15, una seconda alle ore 12:15 (pag 80/221). Le dosi successive erano registrate nel foglio di terapia della Terapia Intensiva post-cardio chirurgica (pag 49/221): 2 g ev in data 12/09/19 alle ore 13, poi 2g alle ore 16:06, poi 2 g x 3 ev/die nei giorni 13, 14 e 15/09/19. Dal giorno 16/09/ questa, che per estensione sembra più una terapia con non una profilassi, verrà sostituita dalla somministrazione di piperacillina/tazobactam 4,5 g ev x 3 die a causa della comparsa di un'area di atelettasia a carico della base polmonare destra. Dalla globale analisi dei suddetti dati risulta, pertanto, che nel caso della Sig.a siano Per_1 state ignorate non solo le raccomandazioni più autorevoli della Letteratura scientifica, ma anche, ancora una volta, le linee guida interne della Struttura, peculiare “attitudine” che risulta estesa anche alla scelta dell'agente di profilassi. Sempre nelle Linee Guida interne di
“ (ALL.01_PA36_PROF. _ANTIBIOTICA_PERIOPERATORIA…), in aggiunta a CP_1 quanto si è già riportato più sopra, si può infatti leggere testualmente a pagina 3 “In sintesi, oltre ai pazienti allergici, la profilassi con NA è indicata in caso di:• colonizzazione accertata da SA (tampone nasale positivo) e protocollo di decolonizzazione non eseguito • re-intervento • alto rischio di infezione da SA (paziente ospedalizzato da oltre 7 giorni, paziente trasferito da altro ospedale, a meno che non sia stata esclusa la colonizzazione mediante tampone nasale risultato negativo per SA)”. In buona sostanza, si ripropongono nel suddetto documento le criticità in parte già discusse e che, paradossalmente, in queste indicazioni interne compaiono elencate e, tanto puntigliosamente ricordate, quanto però censurabilmente, ignorate. Proseguendo su quanto innanzi già accennato, ancora nella stessa pagina del suddetto documento innanzi citato si fa altresì riferimento ad eventuali modifiche nella scelta dell'agente di profilassi (con passaggio da cefazolina a NA), in base a dati epidemiologici locali, di cui però, da quanto in atti, non vi è traccia di rilevamento. Né in tal senso possono assurgere a prova contraria della suddetta rilevata criticità omissiva i due documenti (CIO_15.05.2019.pdf e CIO_13.11.2019.pdf) che la Struttura Resistente “ CP_1
ha prodotto, dal momento che nulla riportano di raccolta dati, analisi degli stessi ed
[...] eventuali misure intraprese in relazione alla circolazione di organismi MDR (incluso SA) nella Struttura o di dati relativi alla sorveglianza delle infezioni post-chirurgiche in Cardiochirurgia. I due documenti sono mere raccolte di firme dei partecipanti ai CIO. Riassumendo, dalla globale analisi di tutti gli elementi tecnici disponibili sono risultate evincibili diverse criticità in capo alla Struttura Resistente, riferibili alla mancata messa in atto di uno screening e di una eventuale decontaminazione dello stato di portatore di S.aureus, nonchè al mancato impiego di una profilassi antibiotica con NA (come le stesse linee guida interne richiedevano in una paziente degente per un periodo significativamente prolungato prima dell'intervento), criticità certamente da segnalarsi, a prescindere dalla, o meno, valenza causale/concausale rispetto al verificarsi di una endocardite post-chirurgica da pagina 10 di 15 SA, in quanto suggestive di approccio alla paziente risultato globalmente quantomeno superficiale ed imprudente, se non francamente negligente. Ciò detto, venendo ora all'agente eziologico dell'infezione post-chirurgica subìta dalla de cuius, devesi dire che si dimostrava essere (esami emocolturali del 6/10/19) un ceppo di S.aureus non solo meticillino-resistente, ma anche con una ridotta sensibilità verso la NA (Heterogenous-VISA o hVISA). Con questo termine ci si riferisce ad un ceppo di S.aureus che possiede una MIC per la NA ancora nel “range” di sensibilità, ma che tuttavia con alcuni accorgimenti di laboratorio (inoculo più elevato e/o incubazione prolungata) si dimostra includere una sottopopolazione con una MIC più elevata (K. Hiramatsu. Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus: a new model of antibiotic resistance. 2001 Oct;
1(3):147-55). Questi microrganismi Controparte_8 potenzialmente refrattari ad una terapia con NA sono squisitamente indentificabili come patogeni nosocomiali e sono generati da una pressione selettiva riferibile all'uso ospedaliero di NA, che porta a modificazioni del genoma stesso dei batteri (Howden BP, Peleg AY, Stinear TP. The evolution of vancomycin intermediate Staphylococcus aureus (VISA) and heterogenous-VISA. Infect Genet Evol, 2014 Jan:21:575-82). Nel caso in analisi, l'endocardite sulla mitrale trova pertanto riferibilità ad eziologia quantomeno nosocomiale, primum movens di una catena di eventi caratterizzati da manifestarsi di una serie di importanti ulteriori complicanze (tra le più rilevanti shock settico, insufficienza respiratoria acuta associata a microembolia polmonare, necessità di ricovero in Rianimazione, polmonite da ventilatore -VAP- sostenuta da P.aeruginosa, lesioni da allettamento) che richiedevano degenze prolungate, caratterizzate da compromissione quoad valitudinem, sulla cui correlabilità con l'exitus nulla risulta, ma che sono risultate tali da incidere negativamente, in termini di aggravio, su preesistenti comorbidità della de cuius. In termini valutativi ne deriva che, nella fattispecie, oltre a delinearsi di una inabilità temporanea biologica da correlarsi alle complesse e prolungate degenze resesi necessarie per la gestione dell'endocardite nosocomiale e che, interessanti il periodo dal 03/10/19 al 01/02/20 (121 gg), sono da computarsi in forma assoluta, come detto si è sostanziato, sempre in correlazione alla problematica infettiva quantomeno correlata all'assistenza, anche una menomazione all'integrità psico fisica del soggetto, rappresentata dagli esiti dell'endocardite e dello shock settico da S.aureus, nonché della polmonite da Pseudomonas, dalla necessità di O2 terapia e dall'insufficienza valvolare tricuspidale severa. Il suddetto quadro menomativo è intervenuto in termini di aggravio su substrato di pregressa fibrillazione atriale, pneumopatia restrittivo-ostruttiva (in BPCO e fibrosi polmonare) con moderata ipertensione polmonare ed insufficienza tricuspidale lieve>>.
11. Visto l'ampio excursus motivazionale sopra riportato, non si condivide l'eccezione di parte resistente secondo cui nel caso di specie, difetterebbe
12. Parte resistente eccepisce anche l'allegata assenza di prova di una qualche propria colpa. Nel caso in esame, però, come sopra evidenziato nel ragionamento della citata giurisprudenza di legittimità, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale, la colpa si presume. La prova di avere compiuto tutto quanto possibile per evitare l'evento incombe su parte resistente, che però in sede di ATP (all'esito della quale, come riportato, i periti d'ufficio hanno concluso per la pagina 11 di 15 sopra ampiamente e coerentemente illustrata ed argomentata malpractice) non ha formalizzato osservazioni e nella presente sede si è limitata ad attribuire l'eziologia dell'evento a mancato utilizzo della mupirocina crema al 2% da parte della paziente ed all'assenza di parametri e indici di infezione evidenti al momento delle dimissioni. Tali difese non risultano idonee a superare la malpractice evidenziata dai periti d'ufficio consistente in un periodo di degenza pre-operatorio troppo lungo rispetto alle effettive esigenze e alle condizioni di salute della paziente (già portatrice di varie patologie) e in superficialità nella valutazione delle condizioni di salute della paziente in occasione delle dimissioni.
13. Premesso quanto sopra in punto di an, per quanto attiene all'entità del danno risarcibile, come rilevato da parte resistente, essendo la paziente premorta, risulta equo liquidare il danno non patrimoniale effettivamente subito dalla de cuius secondo i parametri indicati dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e recepito dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, per le considerazioni rappresentate nelle stesse Tabelle sul punto elaborate da quest'ultimo, che si riportano di seguito.
“Tabella del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica” (si rinvia ai relativi
“Criteri orientativi”), tra parentesi, nelle colonne 2-3-4, sono specificati i valori monetari di quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in %, sul danno biologico/dinamico-relazionale. Nello specifico, si ritiene che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo annuo abbiano una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, sicché i valori risarcitori relativi a quell'arco temporale devono essere più elevati: si è ritenuto dunque equo un incremento del risarcimento medio annuo nella misura del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo. Per ogni ulteriore anno di vita vissuta, si procederà, invece, ad addizionare la somma prevista nella colonna n.
4. In conclusione, la colonna n. 5 relativa alla “personalizzazione del danno” prevede la possibilità di modificare il dato tabellare fino al 50% in considerazione delle peculiarità del caso concreto, alla luce dei criteri orientativi già elaborati dalla Tabella di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale e tenendo conto dell'età del danneggiato. La scelta di prevedere una percentuale costante per ogni invalidità riflette la consapevolezza che il fattore anagrafico è un indice idoneo a generare considerevoli divergenze fattuali a seconda dello specifico soggetto leso così che anche la tabella deve poter garantire la necessaria flessibilità risarcitoria. Tenuto conto degli indici ISTAT dall'1.1.2021 all'1.1.2024 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2021 (non arrotondati) sono stati rivalutati del 16,2268 (coefficiente di rivalutazione = 1,162268) e, con rivisitazione grafica, sono stati esplicitati (tra parentesi) gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale)>>.
14. La suddette tabelle liquidano per i primi tre anni (in caso di premorienza) i seguenti importi, € 48.383+ € 84.670+ € 24.191(personalizzabili con una maggiorazione a sua volta ulteriore del 50%) a fronte di una invalidità dell'80%. L'odierno giudicante ritiene di non procedere ad alcun ulteriore aumento, nonostante i vari ricoveri e dell'età della vittima (73 anni) (anche se si potrebbe in astratto in ragione di ciò procedere ad una personalizzazione del danno così liquidato), rilevato che si tratta di un maggior danno iatrogeno c.d. da premorienza, liquidato, nella presente sede, sulla base dell'invalidità complessiva (e non sul c.d. differenziale) risultante dalla somma di tale maggior danno e della inabilità stimata in relazione alle preesistenze, con portata equitativamente assorbente rispetto a tale personalizzazione.
15. I periti d'ufficio hanno, altresì, come visto, stimato una ITT di giorni 121 in capo alla sig.ra liquidabile, secondo le suddette tabelle milanesi a cui, in base a medesimo criterio Per_1 equitativo, si fa riferimento anche in parte qua, in euro 13.915,00.
1. Alla luce delle superiori considerazioni, l'odierno giudicante ritiene che parte resistente debba essere condannata al pagamento a favore dei ricorrenti, in solido tra loro, a titolo di risarcimento a) del danno non patrimoniale, di euro 171.159,00, oltre interessi di legge da una data intermedia tra trattamento sanitario de quo e odierna liquidazione che si rinviene nel 27.10.22 sino alla data dell'odierna sentenza;
l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso pagina 13 di 15 legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"]; b) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di euro € 286,00 per contribuzione unificata e marche del procedimento di ATP e di € 4.116,74 per pagamento degli onorari professionali dei Componenti del Collegio peritale così come liquidate dallo stesso Tribunale (v. allegato n. 14 di parte ricorrente), oltre interessi di legge da una data intermedia tra trattamento sanitario de quo e odierna liquidazione che si rinviene nel 27.10.22 sino alla data dell'odierna sentenza;
l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo (v. Cass. 7267/18 e Cass.19063/23 cit.).
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm, tenendo conto quanto alla liquidazione dei compensi (per la presente procedura e per quella di ATP per le quali si ritiene congruo l'importo richiesto -v. anche la fattura doc.15 di parte resistente- pari a complessivi euro 1.860,00 lordi) dei parametri medi per le prime tre fasi e minimi per la quarta in ragione della compressione della stessa, per cause di valore pari agli importi riconosciuti come spettanti, oltre a bolli e CU del presente procedimento pari a euro 1241,00 complessivi.
17. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso nei limiti e termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna CP_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore dei ricorrenti e
[...] Parte_2
, in proprio e quali eredi del signor , medio tempore deceduto, a Parte_1 Persona_2 pagina 14 di 15 sua volta quali eredi tutti di in solido tra loro, a titolo di risarcimento a) del Persona_1 danno non patrimoniale, di euro 171.159,00, oltre interessi di legge dal 27.10.22 sino alla data dell'odierna sentenza;
l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
b) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di euro € 4.402,74, oltre interessi di legge dal 27.10.22 sino alla data dell'odierna sentenza;
l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Condanna, altresì, in persona del l.r.p.t., a rimborsare le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 1.241,00 per spese, € 11.976,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm., oltre ad euro 1860,00 per compensi lordi di fase di ATP, a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, distrattario ed antistatario.
Bologna, 13 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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