Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 02/02/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02531/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2531 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del decreto in data 30 settembre 2025 del Questore della Provincia di -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato al ricorrente per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ND AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha disposto nei confronti del cittadino extracomunitario ricorrente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo evidenziando in motivazione che: A) il Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza in data 5 dicembre 2024, ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile, ha applicato al ricorrente la pena di anni tre di reclusione e di € 14.000,00 di multa per la commissione del reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; B) si presume, quindi, che il ricorrente sia dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011; C) sussistono altri precedenti di polizia che non permettono di valutare positivamente l’integrazione del ricorrente nel tessuto sociale.
2. Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento con ricorso notificato in data 9 dicembre 2025 e depositato in data 18 dicembre 2025, deducendo le seguenti censure:
«I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998; eccesso di potere per automatismo applicativo del reato ostativo; violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, cost., in relazione all’art. 8 CEDU – interpretazione costituzionalmente orientata alla luce di Corte Cost. n. 88/2023 – conseguente annullamento del provvedimento impugnato» perché l’Amministrazione: A) ha desunto la pericolosità sociale del ricorrente da una sola condanna penale; B) non ha valutato elementi concreti, tali da farlo ritenere dedito alla commissione di reati; C) non ha svolto una prognosi sulla futura astensione dalla commissione di reati, invece dichiaratamente svolta in sede penale dal G.I.P., che lo aveva autorizzato a recarsi al lavoro mentre era agli arresti domiciliari, e dal Tribunale di Sorveglianza, che gli aveva concesso di continuare ad espiare la pena irrogata in regime di arresti domiciliari, lo aveva autorizzato a lavorare e, successivamente, gli aveva concesso la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale; D) ha posto alla base della propria determinazione una sentenza di patteggiamento, la quale tuttavia prescinde dell’accertamento giudiziale di colpevolezza del condannato, potendosene affermare la pericolosità solo in relazione ad altri elementi concreti ed esplicitati che lo facciano ugualmente ritenere responsabile per il reato ascrittogli; E) non ha dato rilievo al fatto che il ricorrente ha sempre svolto un’attività lavorativa; F) non ha applicato in via estensiva alla fattispecie i principi di diritto espressi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2023 sulla natura non automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno delle condanne per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità).
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio resistendo al ricorso con atto di costituzione depositato in data 29 dicembre 2025.
4. Alla camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Il ricorso è infondato.
3. Il ricorrente deduce che il Questore avrebbe erroneamente considerato automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la sentenza di patteggiamento del Tribunale di -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento impugnato, applicando l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui dispone che non è ammesso in Italia lo straniero “che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ... per reati inerenti gli stupefacenti”. In particolare, a detta del ricorrente, nel suo caso troverebbe applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2023, che ha escluso dal novero delle condanne automaticamente ostative al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno quelle irrogate per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Tale assunto è privo di fondamento perché muove dall’erronea premessa che il ricorrente con la predetta sentenza di patteggiamento sia stato condannato per un reato “di lieve entità” in materia di stupefacenti, mentre in realtà egli è stato condannato per la più grave fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990
In particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2023 non ha espunto dal novero delle condanne automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno tutte quelle irrogate per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’art. 73, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 309 del1990, ma solamente quelle irrogate per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, che punisce “chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità”.
Ciò posto, si deve rimarcare che - come si evince dalla motivazione della predetta sentenza di patteggiamento - al ricorrente è stata applicata la pena di anni tre di reclusione e di € 14.000,00 di multa per la commissione del reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Dunque non v’è dubbio che la condotta contestata al ricorrente non sia inquadrabile tra quelle - meno gravi - previste dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, in relazione alle quali la Corte Costituzionale ha imposto all’Autorità di pubblica sicurezza di verificare in concreto la pericolosità sociale dell’interessato.
Dunque - posto che la giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 997) è univoca nell’interpretare l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 quale norma ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna per i reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 73, commi 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 309/1990, perché in questi casi «la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già fatta a monte dal legislatore» - il ricorrente non ha motivo per lamentare che il Questore abbia omesso ogni valutazione in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente medesimo (T.AR. Veneto, Sez. III, 28 febbraio 2025, n. 294).
4. Va disatteso anche l’argomento difensivo secondo cui: A) la sentenza di patteggiamento prescinde dell’accertamento giudiziale di colpevolezza del condannato; B) come tale, non potrebbe essere ostativa al rilascio/mantenimento del titolo di soggiorno.
Difatti, l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, include tra i precedenti penali ostativi all’ammissione in Italia dello straniero anche quelli derivanti da “sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale”.
5. Parimenti infondata è l’ulteriore censura con cui il ricorrente deduce che il Questore ha omesso ogni valutazione in ordine alla situazione lavorativa del ricorrente medesimo.
Difatti, la giurisprudenza secondo cui, anche nel caso di reati ostativi al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, la competente autorità di pubblica sicurezza «deve operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero» ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 997, cit.) non si applica al di fuori delle ipotesi della sussistenza di vincoli familiari, ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
In presenza di reati ostativi sono quindi irrilevanti le circostanze relative alla situazione lavorativa dello straniero (T.AR. Veneto, Sez. III, 28 febbraio 2025, n. 294), atteso che la legge ha prefissato una «una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza» (in questi termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, 13 maggio 2024, n. 996).
5. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
6. In applicazione della regola della soccombenza, le spese del presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero dell’Interno, le spese del presente giudizio che liquida in Euro € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA LI, Presidente
ND De Col, Primo Referendario
ND AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND AN | CA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.