TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7125/2025 R.G.L. promossa
D A
, n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Persona_1
(avv. SALERNO DANIELA)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
All'udienza di discussione del 10/07/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento dall'1.11.2023 al 23.5.2024;
- dichiara irripetibili le spese del presente procedimento e di quello di ATP;
- pone le spese di consulenza tecnica della fase di ATP, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' _1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.5.2025 i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di R_
, deceduto in data 23.5.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal
[...] consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentavano rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa.
L' costituitosi in giudizio, contestava nel merito la domanda e ne chiedeva il rigetto. _1
***
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto le patologie da cui era affetto il ricorrente avevano comportato la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento dal novembre 2023, precisando che “Per quanto riguarda la storia clinica, dalla documentazione sanitaria in atti si evince che nell'aprile del 2020 era stato ricoverato presso l'UOC di neurologia dell'Ospedale Buccheri-La Ferla per “ictus ischemico centro semiovale di destra, infezione acuta delle vie urinarie”.
Dalla relazione di dimissione si evince che il paziente aveva patito un “pregresso intervento chirurgico per frattura femore sx conseguente a incidente stradale con posizionamento di placche metalliche, sostituite nel 2014 in seguito a frattura di anca. Da allora residua ipostenia all'arto inferiore di sx. Nel 2000 diagnosi di epilessia generalizzata per cui ha praticato terapia con BZD. In atto assume gardenale 50+100 mg/die. Ultima crisi riferita nel 2014. Ultimo controllo EEGgrafico nel 2014. Dal 2014 comparsa di retrazione dell'aponeurosi del V dito della mano dx con deformità articolari. Da circa 6-7 anni deficit della memoria a breve termine e deflessione del tono dell'umore. Da circa due anni deambula con singolo appoggio in ambiente domiciliare.” Obbiettivamente, alla dimissione presentava un “lieve disartria, lieve emiparesi sx, possibile la stazione eretta e la deambulazione per brevi tratti e con appoggio”.
La storia clinica si interrompe dal punto di vista anamnestico-documentale per circa quattro anni per riprendere nel maggio 2024 epoca in cui viene richiesta l'ADI per la presenza di “lesioni da decubito in zona sacrale, alla scapola e al gomito di sinistra a causa di un ictus pregresso con problematiche a livello motorio che lo costringono a letto e problemi disfagici”.
Pertanto nulla ci è dato sapere sull'evoluzione clinica della problematica ictale se non in fase terminale con la presenza di uno stato cachettico documentato solo a maggio 2024 epoca in cui è deceduto (23-5-2024).
Pertanto, alla luce di quanto suesposto, si precisa che nell'immediatezza dell'episodio ictale avvenuto ad aprile
2020 il de cuis presentava degli esiti funzionali di natura neurologica che già nel corso del ricovero andavano incontro a miglioramento (“lieve disartria, lieve emiparesi sx”). Dopo la dimissione pare abbia praticato ulteriore trattamento riabilitativo non documentato per cui non ci è dato sapere sull'ulteriore evoluzione della patologia neurologica. Pertanto non è possibile stabilire se il de cuius avesse diritto alla pensione di inabilità.
Per quanto riguarda il diritto all'indennità di accompagnamento il de cuius ne aveva diritto stante la documentata presenza di uno stato cachettico a maggio 2024 (epoca del decesso).
Il diritto all'indennità di accompagnamento (soggetto impossibilitato a deambulare autonomamente e ad attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita) a decorrere da almeno sei mesi dalla documentata cachessia (novembre 2023)”.
Parte ricorrente ha contestato l'esito del superiore accertamento sanitario.
Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni sopra riportate, parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e da giustificare, pertanto, l'ammissione di nuova consulenza tecnica.
Va quindi rammentato il disposto dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a tenore del quale “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
***
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' _1
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7125/2025 R.G.L. promossa
D A
, n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Persona_1
(avv. SALERNO DANIELA)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
All'udienza di discussione del 10/07/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento dall'1.11.2023 al 23.5.2024;
- dichiara irripetibili le spese del presente procedimento e di quello di ATP;
- pone le spese di consulenza tecnica della fase di ATP, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' _1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.5.2025 i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di R_
, deceduto in data 23.5.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal
[...] consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentavano rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa.
L' costituitosi in giudizio, contestava nel merito la domanda e ne chiedeva il rigetto. _1
***
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto le patologie da cui era affetto il ricorrente avevano comportato la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento dal novembre 2023, precisando che “Per quanto riguarda la storia clinica, dalla documentazione sanitaria in atti si evince che nell'aprile del 2020 era stato ricoverato presso l'UOC di neurologia dell'Ospedale Buccheri-La Ferla per “ictus ischemico centro semiovale di destra, infezione acuta delle vie urinarie”.
Dalla relazione di dimissione si evince che il paziente aveva patito un “pregresso intervento chirurgico per frattura femore sx conseguente a incidente stradale con posizionamento di placche metalliche, sostituite nel 2014 in seguito a frattura di anca. Da allora residua ipostenia all'arto inferiore di sx. Nel 2000 diagnosi di epilessia generalizzata per cui ha praticato terapia con BZD. In atto assume gardenale 50+100 mg/die. Ultima crisi riferita nel 2014. Ultimo controllo EEGgrafico nel 2014. Dal 2014 comparsa di retrazione dell'aponeurosi del V dito della mano dx con deformità articolari. Da circa 6-7 anni deficit della memoria a breve termine e deflessione del tono dell'umore. Da circa due anni deambula con singolo appoggio in ambiente domiciliare.” Obbiettivamente, alla dimissione presentava un “lieve disartria, lieve emiparesi sx, possibile la stazione eretta e la deambulazione per brevi tratti e con appoggio”.
La storia clinica si interrompe dal punto di vista anamnestico-documentale per circa quattro anni per riprendere nel maggio 2024 epoca in cui viene richiesta l'ADI per la presenza di “lesioni da decubito in zona sacrale, alla scapola e al gomito di sinistra a causa di un ictus pregresso con problematiche a livello motorio che lo costringono a letto e problemi disfagici”.
Pertanto nulla ci è dato sapere sull'evoluzione clinica della problematica ictale se non in fase terminale con la presenza di uno stato cachettico documentato solo a maggio 2024 epoca in cui è deceduto (23-5-2024).
Pertanto, alla luce di quanto suesposto, si precisa che nell'immediatezza dell'episodio ictale avvenuto ad aprile
2020 il de cuis presentava degli esiti funzionali di natura neurologica che già nel corso del ricovero andavano incontro a miglioramento (“lieve disartria, lieve emiparesi sx”). Dopo la dimissione pare abbia praticato ulteriore trattamento riabilitativo non documentato per cui non ci è dato sapere sull'ulteriore evoluzione della patologia neurologica. Pertanto non è possibile stabilire se il de cuius avesse diritto alla pensione di inabilità.
Per quanto riguarda il diritto all'indennità di accompagnamento il de cuius ne aveva diritto stante la documentata presenza di uno stato cachettico a maggio 2024 (epoca del decesso).
Il diritto all'indennità di accompagnamento (soggetto impossibilitato a deambulare autonomamente e ad attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita) a decorrere da almeno sei mesi dalla documentata cachessia (novembre 2023)”.
Parte ricorrente ha contestato l'esito del superiore accertamento sanitario.
Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni sopra riportate, parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e da giustificare, pertanto, l'ammissione di nuova consulenza tecnica.
Va quindi rammentato il disposto dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a tenore del quale “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
***
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' _1
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno