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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 959/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 552/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 02868170792
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240027575656000 CONTR. CE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso notificato in data 8.01.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420249002757656000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 50 D.P.R.
602/73, in ragione del mancato pagamento di varie cartelle di pagamento. L'impugnazione si limitava alle somme oggetto della cartella di pagamento n. 09420259000250368000 per essere intervenuto provvedimento di sgravio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto L'Resistente_1 è l'Organismo Pagatore per la Regione Calabria, riconosciuto con Decreto del MIPAAF n. 00007349 del 14 ottobre 2009, ed è responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi i previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore del mondo rurale, stanziati da UE, Stato e Regione Calabria, oltre che al recupero dei contributi irregolarmente erogati.
L'Ufficio Contenzioso Comunitario persegue in via amministrativa le irregolarità e recupera le somme irregolarmente erogate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea e nazionale vigente in materia. Costituisce irregolarità, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del Reg. (CE, Euratom) n. 2988/95, qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione od omissione di un operatore economico (rectius qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR) che abbia come conseguenza un pregiudizio all'integrità del bilancio europeo. In sintesi, qualora vi sia stata un'erogazione di benefici comunitari in assenza dei presupposti previsti dai regolamenti e dalle normative di settore, quale ad esempio la mancanza di un valido titolo di conduzione, l'erogazione costituisce un indebito oggettivo ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme al bilancio comunitario. L'Resistente_1 tramite i suoi uffici accerta le irregolarità, iscrive le somme nel Registro Debitori, avvia le procedure amministrative e giudiziarie per il recupero. Le somme vengono richieste in forma bonaria con una mera diffida ad adempiere e, solo a seguito del perdurare dell'inadempimento, l'Resistente_1 provvede al recupero coattivo, di norma con l'iscrizione a ruolo. Nel caso di specie, il credito oggetto della cartella esattoriale impugnato è un credito vantato da Resistente_1 per la restituzione di somme irregolarmente percepite dalla ricorrente sorto a seguito di indebite erogazioni della domanda unica per gli anni 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, irregolarità accertata dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una estesa operazione di repressione delle frodi in campo agricolo afferenti ai contributi comunitari, denominata operazione bonifica. I pagamenti sono stati effettuati al sig. Ricorrente_1 da Società_1 sino alla domanda unica dell'anno 2010 mentre per gli anni 2011 e 2012 sono stati effettuati da Resistente_1. La segnalazione dell'irregolarità è del 15.10.2013. Il ricorrente veniva segnalato dalla Guardia di Finanza per avere dichiarato in domanda unica dei terreni di proprietà pubblica. Come previsto dalla normativa adottata per gestire le innumerevoli irregolarità accertate sul territorio nazionale (DM MASAF 1922 del 20.03.2014), Resistente_1 chiedeva conferma al Comune di Roggiano Gravina circa la regolarità del titolo di conduzione dichiarato dal ricorrente in domanda. Emergeva che alcune particelle erano condotte in enfiteusi mentre altre erano dichiarate in modo illegittimo . In forza di tale accertamento veniva richiesta la restituzione dei contributi percepiti in modo irregolare. Successivamente le somme sono state più volte richieste con diffide ad adempiere sino all'iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento del dovuto
. Preme rilevare come le somme richieste siano state oggetto di una prima cartella esattoriale poi sgravata per un errore tecnico per come esplicitato nella comunicazione al ricorrente. Quindi, come anticipato in quella nota, è stata richiesta una nuova iscrizione a ruolo in forza della quale è stata emanata e poi notificata la cartella oggetto di impugnazione.
Si è costituita ER e CE.
Deve rilevarsi preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa A.G.Infatti, l'intimazione di pagamento ha ad oggetto un credito vantato da Resistente_1 nei confronti del sig. Ricorrente_1. Trattasi, quindi di entrate patrimoniali e non tributarie, per le quali è competente il G.O. in merito all'opposizione e agli atti esecutivi, il G.A. per l'impugnazione dell'atto amministrativo dal quale nasce il debito. Trattasi, per come sopra esposto, di entrate patrimoniali di CE. In merito alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, l'art. 2
D-lgs n. 546 del 1992, specifica che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovraimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio, ivi comprese le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l'imposta o il anone comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni". Orbene, poiché le Commissioni tributarie hanno piena giurisdizione sul rapporto dell'obbligazione tributaria e non una semplice competenza specializzata nell'ambito della giurisdizione ordinaria, la divisione delle materie comporta non una ripartizione di competenza, ma una questione di giurisdizione. Ex articolo 3, primo comma, del Dlgs n. 546/1992, il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie è rilevato anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo. Stante la natura patrimoniale del credito, per come sopra specificato, la giurisdizione spetta al
G.O.. Tanto è pacifico in giurisprudenza, vedasi, a mero titolo esemplificativo Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 25551 del 23/10/2007, ha precisato quanto segue: «Per poter affermare la giurisdizione tributaria quando si controverte di un'entrata pubblica, occorre predicarne la natura di
“tributo”, nozione questa che è comprensiva di imposte e di tasse: le imposte afferiscono a fatti che manifestano la capacità contributiva del soggetto e sono dirette ad approntare i mezzi finanziari per il perseguimento dei fini generali dello Stato o di altri enti impositori;
le tasse sono invece legate al finanziamento, in particolare, di un'attività o di un servizio pubblico e riguardano specificamente il contribuente, potenziale o effettivo fruitore dello stesso.” NEL CASO DI SPECIE NON SI TRATTA NE' DI
IMPOSTE NE' DI TASSE BENSI' DI ENTRATE PATRIMONIALI. In tal Cassazione Sentenza 31730 del
15.11.2023. In ragione della natura delle decisione si ritiene di dovere compensare le spese di lite
P.Q.M.
il giudice afferm a il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria, invita a riassumere il giudizio innanzi al
G.O. nei termini di legge.
Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 552/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 02868170792
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240027575656000 CONTR. CE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso notificato in data 8.01.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420249002757656000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 50 D.P.R.
602/73, in ragione del mancato pagamento di varie cartelle di pagamento. L'impugnazione si limitava alle somme oggetto della cartella di pagamento n. 09420259000250368000 per essere intervenuto provvedimento di sgravio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto L'Resistente_1 è l'Organismo Pagatore per la Regione Calabria, riconosciuto con Decreto del MIPAAF n. 00007349 del 14 ottobre 2009, ed è responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi i previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore del mondo rurale, stanziati da UE, Stato e Regione Calabria, oltre che al recupero dei contributi irregolarmente erogati.
L'Ufficio Contenzioso Comunitario persegue in via amministrativa le irregolarità e recupera le somme irregolarmente erogate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea e nazionale vigente in materia. Costituisce irregolarità, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del Reg. (CE, Euratom) n. 2988/95, qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione od omissione di un operatore economico (rectius qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR) che abbia come conseguenza un pregiudizio all'integrità del bilancio europeo. In sintesi, qualora vi sia stata un'erogazione di benefici comunitari in assenza dei presupposti previsti dai regolamenti e dalle normative di settore, quale ad esempio la mancanza di un valido titolo di conduzione, l'erogazione costituisce un indebito oggettivo ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme al bilancio comunitario. L'Resistente_1 tramite i suoi uffici accerta le irregolarità, iscrive le somme nel Registro Debitori, avvia le procedure amministrative e giudiziarie per il recupero. Le somme vengono richieste in forma bonaria con una mera diffida ad adempiere e, solo a seguito del perdurare dell'inadempimento, l'Resistente_1 provvede al recupero coattivo, di norma con l'iscrizione a ruolo. Nel caso di specie, il credito oggetto della cartella esattoriale impugnato è un credito vantato da Resistente_1 per la restituzione di somme irregolarmente percepite dalla ricorrente sorto a seguito di indebite erogazioni della domanda unica per gli anni 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, irregolarità accertata dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una estesa operazione di repressione delle frodi in campo agricolo afferenti ai contributi comunitari, denominata operazione bonifica. I pagamenti sono stati effettuati al sig. Ricorrente_1 da Società_1 sino alla domanda unica dell'anno 2010 mentre per gli anni 2011 e 2012 sono stati effettuati da Resistente_1. La segnalazione dell'irregolarità è del 15.10.2013. Il ricorrente veniva segnalato dalla Guardia di Finanza per avere dichiarato in domanda unica dei terreni di proprietà pubblica. Come previsto dalla normativa adottata per gestire le innumerevoli irregolarità accertate sul territorio nazionale (DM MASAF 1922 del 20.03.2014), Resistente_1 chiedeva conferma al Comune di Roggiano Gravina circa la regolarità del titolo di conduzione dichiarato dal ricorrente in domanda. Emergeva che alcune particelle erano condotte in enfiteusi mentre altre erano dichiarate in modo illegittimo . In forza di tale accertamento veniva richiesta la restituzione dei contributi percepiti in modo irregolare. Successivamente le somme sono state più volte richieste con diffide ad adempiere sino all'iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento del dovuto
. Preme rilevare come le somme richieste siano state oggetto di una prima cartella esattoriale poi sgravata per un errore tecnico per come esplicitato nella comunicazione al ricorrente. Quindi, come anticipato in quella nota, è stata richiesta una nuova iscrizione a ruolo in forza della quale è stata emanata e poi notificata la cartella oggetto di impugnazione.
Si è costituita ER e CE.
Deve rilevarsi preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa A.G.Infatti, l'intimazione di pagamento ha ad oggetto un credito vantato da Resistente_1 nei confronti del sig. Ricorrente_1. Trattasi, quindi di entrate patrimoniali e non tributarie, per le quali è competente il G.O. in merito all'opposizione e agli atti esecutivi, il G.A. per l'impugnazione dell'atto amministrativo dal quale nasce il debito. Trattasi, per come sopra esposto, di entrate patrimoniali di CE. In merito alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, l'art. 2
D-lgs n. 546 del 1992, specifica che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovraimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio, ivi comprese le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l'imposta o il anone comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni". Orbene, poiché le Commissioni tributarie hanno piena giurisdizione sul rapporto dell'obbligazione tributaria e non una semplice competenza specializzata nell'ambito della giurisdizione ordinaria, la divisione delle materie comporta non una ripartizione di competenza, ma una questione di giurisdizione. Ex articolo 3, primo comma, del Dlgs n. 546/1992, il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie è rilevato anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo. Stante la natura patrimoniale del credito, per come sopra specificato, la giurisdizione spetta al
G.O.. Tanto è pacifico in giurisprudenza, vedasi, a mero titolo esemplificativo Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 25551 del 23/10/2007, ha precisato quanto segue: «Per poter affermare la giurisdizione tributaria quando si controverte di un'entrata pubblica, occorre predicarne la natura di
“tributo”, nozione questa che è comprensiva di imposte e di tasse: le imposte afferiscono a fatti che manifestano la capacità contributiva del soggetto e sono dirette ad approntare i mezzi finanziari per il perseguimento dei fini generali dello Stato o di altri enti impositori;
le tasse sono invece legate al finanziamento, in particolare, di un'attività o di un servizio pubblico e riguardano specificamente il contribuente, potenziale o effettivo fruitore dello stesso.” NEL CASO DI SPECIE NON SI TRATTA NE' DI
IMPOSTE NE' DI TASSE BENSI' DI ENTRATE PATRIMONIALI. In tal Cassazione Sentenza 31730 del
15.11.2023. In ragione della natura delle decisione si ritiene di dovere compensare le spese di lite
P.Q.M.
il giudice afferm a il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria, invita a riassumere il giudizio innanzi al
G.O. nei termini di legge.
Spese compensate.