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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. CO TO
D'AM, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10758/2017 R.G., avente ad oggetto
“restituzione deposito cauzionale”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Sabrina Sbiroli, Parte_1
Ricorrente contro
con il patrocinio dell'Avv. Fabio Mesto, Controparte_1
Resistente nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Laura Ciavolella,
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 12.11.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'oggetto del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 15.6.2017 ha evocato in giudizio Parte_1 per l'udienza del 30.11.2017, instando per l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del convenuto nella causazione dell'evento de quo e quindi;
2.
Accertare e dichiarare il medesimo tenuto alla restituzione dell'importo di €. 6.000,00
Pag. 1 a 7 pari al predetto deposito cauzionale, oltre interessi da settembre 2015 al soddisfo ingiustamente, ingiustificatamente ed indebitamente ancora trattenuti, nonostante la sottoscrizione all'uopo di una idonea polizza assicurativa per i rischi connessi al pagamento del relativo contratto di locazione;
3. Condannarlo quindi, a seguito dei fatti di cui in narrativa, al pagamento in favore dell'attrice nella misura di €. 6.000,00 oltre interessi da settembre 2015 al soddisfo;
4. Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite”.
A fondamento della domanda, ha dedotto che: Parte_1
- ella, quale titolare della ditta Perlage Eventi, il 17.9.2015 stipulava con CP_1 contratto di locazione, regolarmente registrato, con cui quest'ultimo concedeva
[...] in locazione alla prima l'immobile commerciale sito in Bari al c.so Vittorio Emanuele
34-34/A, identificato in catasto al f. 93, p.lla 84, sub. 57, al canone mensile di euro
3.000,00, per cui il deposito cauzionale veniva concordato in due mensilità, pari ad euro
6.000,00;
- il 25.9.2016 veniva sottoscritta con anche una polizza Controparte_2 assicurativa denominata “Affitto Certo”, ad integrazione del deposito cauzionale, così come preteso dall'agenzia immobiliare che ne curava l'incarico;
- il contratto di locazione cessava per sopravvenute ragioni economiche, in quanto l'attrice era impossibilitata a corrispondere il canone in considerazione degli insufficienti incassi, onde con lettera racc.ta a/r il 12.3.2016 la locataria comunicava il recesso e, a seguito di accordi intercorsi tra le parti, il 24.3.2016, alla presenza di testimoni, veniva sottoscritto tra le parti il verbale di consegna del locale, ove si attestava che veniva rilasciato in buono stato e che una copia di questo sarebbe stata poi rimessa alla locataria al momento della consegna delle chiavi;
- il 26.3.2016 la locataria partiva con il camion del trasloco e le chiavi venivano lasciate in custodia presso una sua amica che si incaricava di consegnarle all'agenzia immobiliare il martedì successivo;
- il verbale di consegna non veniva consegnato alla al momento della consegna Pt_1 delle chiavi né in seguito;
- all'epoca del recesso la locataria non aveva corrisposto il canone relativo alla mensilità di febbraio e quindi decideva di rilasciare l'immobile al più presto per non causare ulteriori danni al proprietario, il quale accoglieva con sollievo la decisione dell'inquilina di recedere dal contratto e di accelerare le procedure di sgombro;
- a metà febbraio 2016 il proprietario aveva già avviato la pratica per la riscossione del
Pag. 2 a 7 credito da e, a sua volta, faceva pervenire alla una lettera di Controparte_2 Pt_1 sollecito e formale costituzione in mora, per assicurarsi di incassare il premio assicurativo nel caso in cui la stessa non fosse stata in grado di pagare;
- pertanto, il proprietario ha trattenuto il deposito cauzionale, nonostante l'attivazione della pratica assicurativa, che dovrà essere restituito alla oltre agli interessi, tenuto Pt_1 conto che la medesima, in virtù della polizza all'uopo sottoscritta e dell'ottimo stato dell'immobile rilasciato, sarebbe dovuta essere tenuta indenne da ogni pagamento con conseguente restituzione del deposito cauzionale, che, in difetto di pattuizioni contrarie delle parti, non può essere imputato in conto locazione o di oneri accessori (punto 12 del contratto). si è costituito il 7.11.2017, contestando le avverse difese e Controparte_1 pretese;
ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa per Controparte_2 essere manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare la domanda di parte attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa Società Gestione Sicure SPA, in persona del legale rappresentante p.t., tenuta
a garantire, tenere indenne e manlevare il sig. e, per l'effetto, condannare la CP_1 stessa Società a corrispondere la somma di €. 6.000,00 (seimila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese legali e/o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, dalla data del pagamento al saldo, nei confronti della sig.ra ”. Pt_1
All'uopo, il ha dedotto che: CP_1
- per l'esatto adempimento del contratto di locazione, le parti concordavano a titolo di deposito cauzionale il versamento, pari a due mensilità, della somma di €. 6.000,00;
- ad integrazione del deposito cauzionale, in data 25.9.2015 veniva sottoscritta una polizza assicurativa denominata “Affitto Certo” n. 106212509 con Controparte_2 per l'acquisto dei crediti e dei loro accessori ad esistenza futura ed incerta vantati dal locatore nei confronti del conduttore e nascenti dal contratto di locazione intercorrente tra le parti;
- stante il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di gennaio e febbraio dell'anno
2016, con lettera di messa in mora n.3006024020834 del 17.2.2016, il invitava CP_1
e diffidava la a provvedere al versamento del relativo Parte_2 saldo, per un totale di €. 6.600,00;
- a seguito della messa in mora, la conduttrice in data 12.3.2016 comunicava al
Pag. 3 a 7 proprietario a mezzo di lettera a/r la disdetta del contratto di locazione, adducendo quale motivazione l'impossibilità materiale di assolvere agli impegni presi e di pagare i canoni pattuiti;
- in data 29.3.2016, alla presenza di testimoni, le parti in accordo consensuale sottoscrivevano il verbale di riconsegna dell'immobile locato, ove veniva attestato e specificato espressamente il mancato versamento da parte della di due canoni Pt_1
d'affitto e delle relative spese accessorie, con riserva del di compensare il CP_1 conguaglio con il deposito cauzionale;
- alla data del rilascio e disdetta del contratto la non aveva corrisposto i canoni di Pt_1 locazione relativi ai mesi di Febbraio e Marzo 2016, e non del solo mese di febbraio come erroneamente asserito da parte avversa nell'atto di citazione;
- a fronte di tale inadempimento, come da accordo intercorso tra le parti e messo a verbale, il sig. tratteneva in compensazione il deposito cauzionale pari CP_1 all'importo di €. 6.000,00, versato dal conduttore all'atto di stipula del negozio contrattuale.
Con decreto depositato il 21.11.2017 è stata autorizzata la chiamata in causa di che si è costituita alla I udienza del 3.4.2018, eccependo il difetto Controparte_2 di legittimazione passiva, in quanto il contratto non consiste in una polizza assicurativa,
e la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa in capo al come da CP_1 interlocuzioni in atti.
Pertanto, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In via Controparte_2 preliminare e nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
, in persona del l.r.p.t., e per l'effetto dichiarare l'estromissione del Controparte_2 presente giudizio con ordinanza in caso di adesione delle controparti;
o con sentenza in caso di loro opposizione;
- In via subordinata e nel merito, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice e dal convenuto nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
perché infondate in fatto e in diritto;
-In ogni caso, con vittoria di spese”.
[...]
In mancanza di richiesta dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza depositata il 9.10.2018 la causa è stata rinviata per la decisione al 7.7.2020.
All'udienza del 20.10.2020 il precedente giudicante ha mutato il rito da ordinario in quello speciale del lavoro, rinviando la causa per la discussione.
La causa è pervenuta innanzi allo scrivente a seguito della riassegnazione operata in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 79/2021 e del decreto attuativo del
Presidente della sezione III civile del 20.9.2021 e, all'esito, è stata rinviata per la
Pag. 4 a 7 decisione, in ultimo, all'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 14.10.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va rilevato che la ricorrente, pur avendo indicato i testimoni nell'atto di citazione, ha omesso l'articolazione dei capitoli;
inoltre, la prova testimoniale articolata dal resistente risulta superflua ai fini del decidere.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
A fronte della richiesta della ricorrente circa la restituzione del deposito cauzionale e degli interessi maturati, il resistente con la memoria difensiva (rectius: comparsa di costituzione e risposta, dato che il giudizio è stato introdotto con atto di citazione) depositata tempestivamente il 7.11.2017 ha prodotto (doc. 6) il verbale di riconsegna immobile, sottoscritto dalla ove prima della suddetta sottoscrizione, si legge: “Il Pt_1 locatore dichiara che il conduttore non ha pagato due canoni e le spese accessorie ad oggi determinate e si riserva di compensare l'eventuale conguaglio nonché l'importo dei danni patiti dall'immobile in tutto o in parte con il deposito cauzionale a suo tempo versato dal conduttore”.
Risulta, dunque, evidente che tra le parti – successivamente al recesso ed al momento della riconsegna dell'immobile locato – sia intervenuto un patto con il quale il CP_1 abbia compensato il mancato pagamento dei canoni di febbraio e marzo 2016 mediante il trattenimento del deposito cauzionale versato al momento della stipulazione del contratto di locazione.
Anche in assenza di tale patto, comunque l'importo non pagato dei canoni di locazione è ritenuto oggetto di possibile compensazione da parte della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 7360/1997; n. 9059/2002).
Sebbene la all'udienza del 18.9.2018 abbia disconosciuto il verbale di rilascio, va Pt_1 osservato che tale disconoscimento risulta, oltre che generico, tardivo e, quindi, inefficace, atteso che:
- il resistente ha prodotto il documento in allegato alla memoria difensiva CP_1 depositata tempestivamente il 7.11.2017 e quindi il documento era già consultabile a tale data da parte della Pt_1
- a seguito della chiamata del terzo, la prima udienza si è tenuta il 3.4.2018 ed in tale sede la non ha provveduto al disconoscimento del documento, avvenuto alla successiva Pt_1 udienza del 18.9.2018;
- ai fini della tempestività ai sensi dell'art. 215 c. 1 n. 2 c.p.c., la avrebbe dovuto Pt_1
Pag. 5 a 7 operare il disconoscimento sin dall'udienza del 3.4.2018.
Alla luce di tanto, a fronte del documento mentovato, il deposito cauzionale è da intendersi legittimamente trattenuto dal e, per l'effetto, la domanda attorea deve CP_1 essere rigettata.
Quanto alla posizione di fondata risulta l'eccezione di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, atteso che:
- dall'esame della visura allegata alla comparsa di costituzione e risposta risulta che la predetta società è un intermediario finanziario e non una compagnia di assicurazioni;
- il contratto “Affitto Certo” n. 106212509, allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed invocato dal ai fini della manleva, non risulta stipulato a garanzia CP_1 del contratto di locazione (con esclusione, quindi, della causa assicurativa o fideiussoria), ma è ivi prevista la predisposizione di un'attività di recupero crediti stragiudiziale attraverso lo strumento della cessione del credito;
inoltre, a tal fine, il credito deve essere certo, liquido ed esigibile sulla base di un titolo esecutivo.
Nella specie, il credito vantato dal non è basato su un titolo esecutivo e non CP_1 avrebbe potuto essere azionato sulla base del contratto “Affitto Certo”, come dalla società comunicato allo stesso (cfr. all. 4 e 6 alla comparsa della società). CP_1
Nel caso di specie, la domanda avanzata dalla ricorrente è connotata da colpa grave ex art. 96 c. 3 c.p.c. (applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza: cfr. Cass.
n. 3830/2021), avendo agito pretestuosamente nei confronti del resistente: infatti, ai fini della restituzione del deposito cauzionale, ha dedotto l'esistenza di un verbale di consegna dell'immobile, non consegnatole (circostanza da provare a mezzo di testimoni, ma i cui capitoli di prova non sono stati formulati) e ha disconosciuto tardivamente e genericamente il verbale prodotto dal resistente, sì da porre in essere una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" (cfr. Cass.
n. 20018/2020); in considerazione di tanto, si reputa congruo condannare la ricorrente a versare a titolo risarcitorio in favore del resistente la somma pari ad 1/10 delle spese processuali (esclusi gli accessori di legge).
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- nei rapporti tra la ricorrente ed il resistente, le spese processuali seguono la soccombenza della prima ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 3, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione dell'assenza di istruttoria giudiziale e
Pag. 6 a 7 della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento);
- nei rapporti tra il resistente e la terza chiamata in causa, le spese processuali seguono la soccombenza del primo ex art. 91 c.p.c., in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (cfr., ex multis, Cass. n. 10364/2023); nella specie, il resistente ha chiamato in causa la società che è priva di legittimazione passiva per quanto sopra indicato;
di conseguenza, le predette spese sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. secondo i medesimi criteri di cui al punto che precede.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna a risarcire in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
253,85 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna a rifondere le spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- condanna a rifondere le spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese CP_2 forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.11.2025
Il Giudice
CO TO D'AM
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. CO TO
D'AM, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10758/2017 R.G., avente ad oggetto
“restituzione deposito cauzionale”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Sabrina Sbiroli, Parte_1
Ricorrente contro
con il patrocinio dell'Avv. Fabio Mesto, Controparte_1
Resistente nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Laura Ciavolella,
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 12.11.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'oggetto del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 15.6.2017 ha evocato in giudizio Parte_1 per l'udienza del 30.11.2017, instando per l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del convenuto nella causazione dell'evento de quo e quindi;
2.
Accertare e dichiarare il medesimo tenuto alla restituzione dell'importo di €. 6.000,00
Pag. 1 a 7 pari al predetto deposito cauzionale, oltre interessi da settembre 2015 al soddisfo ingiustamente, ingiustificatamente ed indebitamente ancora trattenuti, nonostante la sottoscrizione all'uopo di una idonea polizza assicurativa per i rischi connessi al pagamento del relativo contratto di locazione;
3. Condannarlo quindi, a seguito dei fatti di cui in narrativa, al pagamento in favore dell'attrice nella misura di €. 6.000,00 oltre interessi da settembre 2015 al soddisfo;
4. Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite”.
A fondamento della domanda, ha dedotto che: Parte_1
- ella, quale titolare della ditta Perlage Eventi, il 17.9.2015 stipulava con CP_1 contratto di locazione, regolarmente registrato, con cui quest'ultimo concedeva
[...] in locazione alla prima l'immobile commerciale sito in Bari al c.so Vittorio Emanuele
34-34/A, identificato in catasto al f. 93, p.lla 84, sub. 57, al canone mensile di euro
3.000,00, per cui il deposito cauzionale veniva concordato in due mensilità, pari ad euro
6.000,00;
- il 25.9.2016 veniva sottoscritta con anche una polizza Controparte_2 assicurativa denominata “Affitto Certo”, ad integrazione del deposito cauzionale, così come preteso dall'agenzia immobiliare che ne curava l'incarico;
- il contratto di locazione cessava per sopravvenute ragioni economiche, in quanto l'attrice era impossibilitata a corrispondere il canone in considerazione degli insufficienti incassi, onde con lettera racc.ta a/r il 12.3.2016 la locataria comunicava il recesso e, a seguito di accordi intercorsi tra le parti, il 24.3.2016, alla presenza di testimoni, veniva sottoscritto tra le parti il verbale di consegna del locale, ove si attestava che veniva rilasciato in buono stato e che una copia di questo sarebbe stata poi rimessa alla locataria al momento della consegna delle chiavi;
- il 26.3.2016 la locataria partiva con il camion del trasloco e le chiavi venivano lasciate in custodia presso una sua amica che si incaricava di consegnarle all'agenzia immobiliare il martedì successivo;
- il verbale di consegna non veniva consegnato alla al momento della consegna Pt_1 delle chiavi né in seguito;
- all'epoca del recesso la locataria non aveva corrisposto il canone relativo alla mensilità di febbraio e quindi decideva di rilasciare l'immobile al più presto per non causare ulteriori danni al proprietario, il quale accoglieva con sollievo la decisione dell'inquilina di recedere dal contratto e di accelerare le procedure di sgombro;
- a metà febbraio 2016 il proprietario aveva già avviato la pratica per la riscossione del
Pag. 2 a 7 credito da e, a sua volta, faceva pervenire alla una lettera di Controparte_2 Pt_1 sollecito e formale costituzione in mora, per assicurarsi di incassare il premio assicurativo nel caso in cui la stessa non fosse stata in grado di pagare;
- pertanto, il proprietario ha trattenuto il deposito cauzionale, nonostante l'attivazione della pratica assicurativa, che dovrà essere restituito alla oltre agli interessi, tenuto Pt_1 conto che la medesima, in virtù della polizza all'uopo sottoscritta e dell'ottimo stato dell'immobile rilasciato, sarebbe dovuta essere tenuta indenne da ogni pagamento con conseguente restituzione del deposito cauzionale, che, in difetto di pattuizioni contrarie delle parti, non può essere imputato in conto locazione o di oneri accessori (punto 12 del contratto). si è costituito il 7.11.2017, contestando le avverse difese e Controparte_1 pretese;
ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa per Controparte_2 essere manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare la domanda di parte attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa Società Gestione Sicure SPA, in persona del legale rappresentante p.t., tenuta
a garantire, tenere indenne e manlevare il sig. e, per l'effetto, condannare la CP_1 stessa Società a corrispondere la somma di €. 6.000,00 (seimila/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese legali e/o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, dalla data del pagamento al saldo, nei confronti della sig.ra ”. Pt_1
All'uopo, il ha dedotto che: CP_1
- per l'esatto adempimento del contratto di locazione, le parti concordavano a titolo di deposito cauzionale il versamento, pari a due mensilità, della somma di €. 6.000,00;
- ad integrazione del deposito cauzionale, in data 25.9.2015 veniva sottoscritta una polizza assicurativa denominata “Affitto Certo” n. 106212509 con Controparte_2 per l'acquisto dei crediti e dei loro accessori ad esistenza futura ed incerta vantati dal locatore nei confronti del conduttore e nascenti dal contratto di locazione intercorrente tra le parti;
- stante il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di gennaio e febbraio dell'anno
2016, con lettera di messa in mora n.3006024020834 del 17.2.2016, il invitava CP_1
e diffidava la a provvedere al versamento del relativo Parte_2 saldo, per un totale di €. 6.600,00;
- a seguito della messa in mora, la conduttrice in data 12.3.2016 comunicava al
Pag. 3 a 7 proprietario a mezzo di lettera a/r la disdetta del contratto di locazione, adducendo quale motivazione l'impossibilità materiale di assolvere agli impegni presi e di pagare i canoni pattuiti;
- in data 29.3.2016, alla presenza di testimoni, le parti in accordo consensuale sottoscrivevano il verbale di riconsegna dell'immobile locato, ove veniva attestato e specificato espressamente il mancato versamento da parte della di due canoni Pt_1
d'affitto e delle relative spese accessorie, con riserva del di compensare il CP_1 conguaglio con il deposito cauzionale;
- alla data del rilascio e disdetta del contratto la non aveva corrisposto i canoni di Pt_1 locazione relativi ai mesi di Febbraio e Marzo 2016, e non del solo mese di febbraio come erroneamente asserito da parte avversa nell'atto di citazione;
- a fronte di tale inadempimento, come da accordo intercorso tra le parti e messo a verbale, il sig. tratteneva in compensazione il deposito cauzionale pari CP_1 all'importo di €. 6.000,00, versato dal conduttore all'atto di stipula del negozio contrattuale.
Con decreto depositato il 21.11.2017 è stata autorizzata la chiamata in causa di che si è costituita alla I udienza del 3.4.2018, eccependo il difetto Controparte_2 di legittimazione passiva, in quanto il contratto non consiste in una polizza assicurativa,
e la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa in capo al come da CP_1 interlocuzioni in atti.
Pertanto, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In via Controparte_2 preliminare e nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
, in persona del l.r.p.t., e per l'effetto dichiarare l'estromissione del Controparte_2 presente giudizio con ordinanza in caso di adesione delle controparti;
o con sentenza in caso di loro opposizione;
- In via subordinata e nel merito, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice e dal convenuto nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
perché infondate in fatto e in diritto;
-In ogni caso, con vittoria di spese”.
[...]
In mancanza di richiesta dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza depositata il 9.10.2018 la causa è stata rinviata per la decisione al 7.7.2020.
All'udienza del 20.10.2020 il precedente giudicante ha mutato il rito da ordinario in quello speciale del lavoro, rinviando la causa per la discussione.
La causa è pervenuta innanzi allo scrivente a seguito della riassegnazione operata in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 79/2021 e del decreto attuativo del
Presidente della sezione III civile del 20.9.2021 e, all'esito, è stata rinviata per la
Pag. 4 a 7 decisione, in ultimo, all'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 14.10.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va rilevato che la ricorrente, pur avendo indicato i testimoni nell'atto di citazione, ha omesso l'articolazione dei capitoli;
inoltre, la prova testimoniale articolata dal resistente risulta superflua ai fini del decidere.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
A fronte della richiesta della ricorrente circa la restituzione del deposito cauzionale e degli interessi maturati, il resistente con la memoria difensiva (rectius: comparsa di costituzione e risposta, dato che il giudizio è stato introdotto con atto di citazione) depositata tempestivamente il 7.11.2017 ha prodotto (doc. 6) il verbale di riconsegna immobile, sottoscritto dalla ove prima della suddetta sottoscrizione, si legge: “Il Pt_1 locatore dichiara che il conduttore non ha pagato due canoni e le spese accessorie ad oggi determinate e si riserva di compensare l'eventuale conguaglio nonché l'importo dei danni patiti dall'immobile in tutto o in parte con il deposito cauzionale a suo tempo versato dal conduttore”.
Risulta, dunque, evidente che tra le parti – successivamente al recesso ed al momento della riconsegna dell'immobile locato – sia intervenuto un patto con il quale il CP_1 abbia compensato il mancato pagamento dei canoni di febbraio e marzo 2016 mediante il trattenimento del deposito cauzionale versato al momento della stipulazione del contratto di locazione.
Anche in assenza di tale patto, comunque l'importo non pagato dei canoni di locazione è ritenuto oggetto di possibile compensazione da parte della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 7360/1997; n. 9059/2002).
Sebbene la all'udienza del 18.9.2018 abbia disconosciuto il verbale di rilascio, va Pt_1 osservato che tale disconoscimento risulta, oltre che generico, tardivo e, quindi, inefficace, atteso che:
- il resistente ha prodotto il documento in allegato alla memoria difensiva CP_1 depositata tempestivamente il 7.11.2017 e quindi il documento era già consultabile a tale data da parte della Pt_1
- a seguito della chiamata del terzo, la prima udienza si è tenuta il 3.4.2018 ed in tale sede la non ha provveduto al disconoscimento del documento, avvenuto alla successiva Pt_1 udienza del 18.9.2018;
- ai fini della tempestività ai sensi dell'art. 215 c. 1 n. 2 c.p.c., la avrebbe dovuto Pt_1
Pag. 5 a 7 operare il disconoscimento sin dall'udienza del 3.4.2018.
Alla luce di tanto, a fronte del documento mentovato, il deposito cauzionale è da intendersi legittimamente trattenuto dal e, per l'effetto, la domanda attorea deve CP_1 essere rigettata.
Quanto alla posizione di fondata risulta l'eccezione di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, atteso che:
- dall'esame della visura allegata alla comparsa di costituzione e risposta risulta che la predetta società è un intermediario finanziario e non una compagnia di assicurazioni;
- il contratto “Affitto Certo” n. 106212509, allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed invocato dal ai fini della manleva, non risulta stipulato a garanzia CP_1 del contratto di locazione (con esclusione, quindi, della causa assicurativa o fideiussoria), ma è ivi prevista la predisposizione di un'attività di recupero crediti stragiudiziale attraverso lo strumento della cessione del credito;
inoltre, a tal fine, il credito deve essere certo, liquido ed esigibile sulla base di un titolo esecutivo.
Nella specie, il credito vantato dal non è basato su un titolo esecutivo e non CP_1 avrebbe potuto essere azionato sulla base del contratto “Affitto Certo”, come dalla società comunicato allo stesso (cfr. all. 4 e 6 alla comparsa della società). CP_1
Nel caso di specie, la domanda avanzata dalla ricorrente è connotata da colpa grave ex art. 96 c. 3 c.p.c. (applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza: cfr. Cass.
n. 3830/2021), avendo agito pretestuosamente nei confronti del resistente: infatti, ai fini della restituzione del deposito cauzionale, ha dedotto l'esistenza di un verbale di consegna dell'immobile, non consegnatole (circostanza da provare a mezzo di testimoni, ma i cui capitoli di prova non sono stati formulati) e ha disconosciuto tardivamente e genericamente il verbale prodotto dal resistente, sì da porre in essere una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" (cfr. Cass.
n. 20018/2020); in considerazione di tanto, si reputa congruo condannare la ricorrente a versare a titolo risarcitorio in favore del resistente la somma pari ad 1/10 delle spese processuali (esclusi gli accessori di legge).
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- nei rapporti tra la ricorrente ed il resistente, le spese processuali seguono la soccombenza della prima ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 3, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione dell'assenza di istruttoria giudiziale e
Pag. 6 a 7 della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento);
- nei rapporti tra il resistente e la terza chiamata in causa, le spese processuali seguono la soccombenza del primo ex art. 91 c.p.c., in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (cfr., ex multis, Cass. n. 10364/2023); nella specie, il resistente ha chiamato in causa la società che è priva di legittimazione passiva per quanto sopra indicato;
di conseguenza, le predette spese sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. secondo i medesimi criteri di cui al punto che precede.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna a risarcire in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
253,85 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna a rifondere le spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- condanna a rifondere le spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese CP_2 forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.11.2025
Il Giudice
CO TO D'AM
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