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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15540/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15540/2019 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Controparte_2
INTERVENUTA
Oggi 6 marzo 2025 sono comparsi:
Per l'avv. PAGANI ELENA ALBA Parte_1
Per l'avv. FERRARI PAOLO LUCIANO Controparte_1
Per 'avv. Elisa Corini in sostituzione dell'avv. Controparte_3
RAVASIO GIUSEPPE
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Carlo Colucci.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'opponente si riporta alle conclusioni formulate nelle note difensive depositate il 20.2.2025.
L'opposta precisa come da note conclusive depositate il 19.2.2025.
Amco precisa come da note depositate in data 17.2.2025.
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
L'opponente ribadisce che le censure di nullità della fideiussione per violazione della normativa antritrust devono essere intese come eccezioni e non come domande proposte in via principale.
pagina 1 di 10 All'esito della discussione, le parti si riportano ai rispettivi ai loro atti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 11.20 l'udienza viene sospesa.
Alle ore 15.30 l'udienza viene ripresa e il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 15540/2019 promossa da:
Parte_1 con l'avv. E.A. Pagani;
ATTRICE contro
Controparte_1 con l'avv. P. L. Ferrari;
CONVENUTA
Controparte_4 con l'avv. G. Ravasio;
INTERVENUTA
Oggetto: fideiussione
Conclusioni: come da verbale per Parte_1
Voglia il Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa: In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'intervento ex art.111 c.p.c. di;
Controparte_1 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di al momento del deposito del Controparte_1 ricorso e per l'effetto revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via pregiudiziale, in denegata ipotesi le eccezioni di cui sopra venissero ritenute infondate, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e CP_2 [...]
e per l'effetto revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico CP_1 effetto il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 10 Nel merito: in accoglimento dell'opposizione, previa declaratoria di nullità della fideiussione, revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in forza di un titolo nullo;
in subordine, previa declaratoria di nullità delle clausole della fideiussione meglio indicate nell'opposizione, revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto.
Rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto.
In via subordinata: riconoscere dovuti all'opposta i soli importi che, all'esito delle opportune verifiche e riscontri, verranno accertati e ritenuti garantiti dalla fideiussione sottoscritta dalla sig. Parte_1 con riferimento anche alla misura delle commissioni, spese e interessi applicati. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, la difesa dell'opponente chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
Disporsi CTU contabile al fine di verificare l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti in relazione ai rapporti indicati da parte opposta, con riferimento ai tassi di mora applicati al netto di costi e spese;
verificare se vi sia stato rispetto del tasso soglia, se siano presenti capitalizzazioni degli interessi passivi e con quale periodicità, se la CMS sia stata addebitata nel rispetto della normativa applicabile e delle pattuizioni contrattuali intercorse, verifichi, altresì, la corretta applicazione delle commissioni e delle spese in conformità alla legge tempo per tempo vigente ed al contratto sottoscritto.
Disporsi ordine di esibizione ex art 210 cpc dei modelli di fideiussione omnibus riferibili al periodo di sottoscrizione delle garanzie impugnate ai seguenti istituti di credito : Banco BPM, Intesa San Paolo, NC
Valsabbina, BCC , NC Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese.
Si chiede, inoltre, ammettersi prova per interpello formale e testi sui seguenti capitoli: “Vero che il sig.
si occupava della gestione e amministrazione della Alpuro “ Persona_1 Parte_2
“Vero che i rapporti finanziari tra e EN NC erano intrattenuti dal sig. Parte_3
.” “Vero che i rapporti finanziari tra e NC Intesa erano Persona_1 Parte_3 intrattenuti dal sig. .” Persona_1
“Vero che la sig. ignorava le movimentazioni dei conti correnti della Parte_1 [...]
“ Parte_3
“Vero che le clausole del contratto di fideiussione venivano predisposte dalla banca in assenza di contrattazione tra le parti”.
Si indicano quali testi i sigg. res. Prevalle (BS), res. Viadana di VI (BS). Testimone_1 Testimone_2
Per Controparte_1
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione sia di merito che istruttorie: pagina 4 di 10 In via preliminare: Rilevare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Brescia in ordine alle domande volte a censurare il presunto comportamento anticoncorrenziale della NC convenuta con segnato riferimento alla presunta illegittimità dei contratti di fideiussione, essendo materia devoluta alla competenza del Tribunale delle Imprese.
In via principale e nel merito: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere l'opposizione in quanto infondata rigettando tutte le domande ivi proposte, confermando il decreto ingiuntivo n.
4368/2019 emesso dal Tribunale di Brescia. Rigettare tutte le domande comunque formulate, sia di merito che istruttorie, assolvendo la convenuta da ogni pretesa.
In via subordinata e nel solo caso di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare il credito nei confronti dell'opponente, nella somma di euro 260.000,00 e, in specie, condannare l'opponente a pagare ad le seguenti somme: - Controparte_1
- euro 143.496,51 quale esposizione complessiva valuta 31 marzo 2019, per lo scoperto del c/c n.
1000/3496 (descritto al punto A1); -
- euro 6.034,06 quale esposizione rinveniente da finanziamento chirografario n. 47608852 concesso dall'allora (descritto al punto A2), derivante dal mancato pagamento delle 2 rate con Parte_4 scadenza rispettivamente al 31 agosto 2018 e 30 settembre 2018;
- euro 5.025,70 quale residuo dovuto per anticipo su fatture con cessione di credito pro solvendo limitatamente all'operazione 2006_2019_102035 per euro 5.025,70 di cui alla lettera di presentazione del
29/3/2018 (di cui al punto A3) o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre agli interessi al tasso contrattuale.
In via ulteriormente subordinata e nel caso il Tribunale adito ritenesse la somma richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo superiore a quella dovuta, ridursi la somma domandata nei limiti di quella dovuta.
In via istruttoria: CTU contabile per l'esatta determinazione del credito.
Spese ed onorari rifusi.
Per Controparte_5
In via pregiudiziale: rilevata l'esclusiva competenza per materia funzionale del Tribunale di Milano Sezione
Specializzata in Materia d'Impresa a decidere le domande avversarie vertenti esclusivamente sulla pretesa nullità ex art. 33 n. 2 L. n. 287/1990 delle fideiussioni omnibus datate 22.2.2010 e successive integrazioni, dichiarare inammissibili e improcedibili le domande formulate dall'opponente con ogni conseguente pronuncia di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito
In via principale: respingere l'opposizione così come ogni ulteriore domanda proposta dalla sig.ra
[...] perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per tutti i Parte_1 pagina 5 di 10 motivi in atti, confermando la validità e l'efficacia definitiva del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con richiesta di estromissione della cedente limitatamente ai diritti di credito in cui è Controparte_1 succeduta CP_2
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, condannare comunque l'opponente a pagare ad 'importo di € 260.000,00, CP_2 maggiorato degli interessi corrispettivi e/o di mora maturati e maturandi sino al saldo al tasso contrattuale e comunque entro il limite del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto per le causali di cui al ricorso monitorio proposto da Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese compreso il compenso professionale di causa e rimborso spese forfettario, contributo previdenziale ed i.v.a. come per legge nonché rifusione delle eventuali spese di c.t.u./c.t.p..
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove dedotte ex adverso, evidenziando la natura meramente esplorativa della richiesta c.t.u. contabile, in ragione della genericità delle contestazioni sollevate dell'opponente smentite peraltro dalla documentazione in atti. Ci si oppone inoltre al richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei “modelli di fideiussione riferibili al periodo di sottoscrizione delle garanzie impugnate” rivolto a Banco BPM, Intesa San Paolo, NC Valsabbina, BCC, NC Popolare di Sondrio,
Credito Valtellinese, in quanto strumento indebitamente utilizzato per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla stessa opponente, in relazione all'eccezione di nullità delle fideiussione per presunta violazione della normativa Antitrust. Ci si oppone all'ammissione delle istanze di prove orali per interpello e testi dedotte ex adverso in quanto i cinque capitoli formulati sono tutti generici ed irrilevanti.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
– fideiussore – il 31.10.2019 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4368/2019 del 30.8.2019, con cui il Tribunale di Brescia le ha ingiunto di pagare – in solido con un altro fideiussore - a favore di (“ ”) la somma di € 260.000,00, pari all'esposizione Controparte_1 CP_1 debitoria di Alpuro”), debitrice principale fallita nel febbraio 2019, nei Parte_3 confronti di altri istituti di credito. Il credito vantato dalla banca, oggetto di garanzia, trova infatti la propria fonte in una serie di rapporti intercorrenti da un lato tra Alpuro e (poi Controparte_6 incorporata in , e, dall'altro, tra Alpuro e Tanto gli Parte_4 Controparte_7 uni, quanto gli altri rapporti sono stati originariamente trasferiti nel 2017 nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa a e poi da quest'ultima retrocessi – in via integrale Controparte_1
o in parte - a EN NC e a;
tali istituti di credito hanno trasferito a Controparte_8 pagina 6 di 10 maggio 2019 i crediti oggetto del presente giudizio a oggi Controparte_9
(“ ). Controparte_2 CP_2
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto: a) la carenza di legittimazione nel procedimento monitorio di , la quale, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non era più CP_1 titolare dei crediti (in quanto già ritrasferiti a EN NC e a e da questi a Controparte_7 terzi;
b) la carenza di legittimazione di , non avendo essa dato prova della cessione del credito né CP_1 della comunicazione al fideiussore del trasferimento della garanzia;
c) l'inammissibilità dell'intervento di e la sua carenza di legittimazione attiva, non avendo essa dato prova della cessione del credito;
d) la CP_2 nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte perché contenenti clausole riproduttive dello schema ABI censurato da NC d'Italia per violazione della normativa antitrust ex L.287/1990; e) l'inesistenza di un contratto di fideiussione a favore di e , essendo la garanzia Controparte_7 Controparte_1 originariamente rilasciata solo per i crediti derivanti dai rapporti della debitrice principale con
[...]
(poi incorporata per fusione in , e non anche, dunque, per i Controparte_6 Parte_4 crediti derivanti dai rapporti con Controparte_7
ha chiesto il rigetto delle pretese attoree, eccependo in via preliminare l'incompetenza funzionale del CP_1
Tribunale di Brescia quanto alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
È intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria dei crediti, facendo proprie le deduzioni e le CP_2 domande di . CP_1
è stata estromessa dal giudizio all'udienza del 11.3.2021, ma è poi intervenuta poiché, a seguito di CP_1 verifiche, ha appurato che parte del credito ingiunto (in relazione a debiti nei confronti di EN NC) non è mai stato oggetto di cessione: “in virtù di accordo intervenuto tra NC Popolare di Vicenza spa in
Liquidazione Coatta Amministrativa e le parti hanno stabilito e convenuto che i rapporti CP_2 contrattuali – e quindi i crediti – già facente capo a ed acquistati da Parte_4 Controparte_1 nell'ambito della cessione di ramo di azienda del 26 giugno 2017 ed oggetto del presente giudizio non
[...] sono stati oggetto di cessione alla né, suo tramite, ad . Controparte_8 CP_2
***
L'opposizione è fondata.
Sulla competenza
Sussiste la competenza funzionale di questo tribunale in sede di cognizione piena. Al netto del tenore letterale impiegato, l'opponente ha specificato che le censure relative alla dedotta nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust sono da intendersi come proposte in via di eccezione di nullità, e non come domande in via principale, talché non si pone alcuna questione di incompetenza in favore della sezione specializzata in materia d'impresa di Milano. pagina 7 di 10 Sulla legittimazione attiva di e di e sulla prova della titolarità del credito CP_1 CP_2
Sussiste la legittimazione attiva di e di per il solo fatto di essersi esse affermate titolari del CP_1 CP_2 credito vantato.
Attiene invece al piano del merito, e non del rito, la prova dell'effettiva titolarità del credito, vantato a diverso titolo dai soggetti evocati.
ha originariamente affermato di essere titolare di tutti i crediti azionati in via monitoria, sia di quelli CP_1 derivanti dai rapporti della debitrice principale (poi fallita) con EN NC, sia di quelli derivanti dai rapporti della stessa debitrice con a sostegno delle sue pretese, ha prodotto il Controparte_7
D.L. n. 99 del 25.06.2017 (con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha previsto che i commissari liquidatori di EN NC e procedessero alla cessione dell'azienda, suoi Controparte_7 singoli rami nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco) e l'avviso dell'avvenuta cessione di ramo d'azienda a , pubblicato sul sito della NC d'Italia (coi fini pubblicitari di cui all'art. 3, c. 2 CP_1
DL n. 99/2017).
L'allegazione dell'opposta è smentita, nella sua portata originaria, dalla documentazione offerta e dalla narrativa complessiva delle parti, da cui risulta che l'odierna opposta alla data di proposizione del ricorso monitorio (agosto 2019) già non era titolare di tutti i crediti vantati in questa sede, dal momento che in data anteriore essa aveva provveduto a retrocederli (quantomeno in parte) a e a Parte_5 [...]
e che queste ultime a maggio 2019 (comunque in data anteriore al ricorso Controparte_8 monitorio) li hanno ceduti a ora . CP_9 CP_2
L'opposta, a ben vedere, non ha offerto nell'atto introduttivo allegazioni chiare e specifiche circa l'esistenza di crediti residui, di sua titolarità, non rientranti tra quelli retrocessi a EN NC o a Controparte_7
Allegazioni in tal senso eventualmente contenute nella comparsa di intervento a seguito di
[...] estromissione non possono essere prese in considerazione, in quanto successive al maturare delle preclusioni processuali.
In ogni caso, non risulta prova in atti del fatto - affermato in sede di note difensive antecedenti la discussione orale – che abbia mantenuto in capo a sé la titolarità di alcuni dei crediti retrocessi a CP_1
EN NC (o a;
né vi è prova dell'accordo che, secondo l'opposta, Controparte_7 giustificherebbe la perdurante titolarità in capo a dei crediti da ultimo indicati (accordo stipulato, CP_1 peraltro, secondo quanto riferito, tra “NC Popolare di Vicenza spa in Liquidazione Coatta
Amministrativa e ”, ossia soggetti terzi, diversi da ). In definitiva, non risulta soddisfatto CP_2 CP_1
l'onere tempestivo di chiara e specifica allegazione dei crediti vantati, né l'onere probatorio della titolarità di crediti garantiti dalla odierna opponente.
pagina 8 di 10 Quanto ad si osserva che la società è intervenuta “ex art. 111 c.p.c.”, ossia qualificandosi come CP_2 successore a titolo particolare della res litigiosa. In modo conforme a tale impostazione, l'intervenuta ha dato la sua adesione alla richiesta di estromissione di (sia pur impropriamente, l'ha addirittura CP_1 richiesta essa stessa).
Il titolo dedotto a fondamento dell'intervento, tuttavia, non trova rispondenza nella documentazione complessivamente offerta. A ben vedere, infatti, dalla documentazione prodotta non risulta provato che sia avente causa di per i crediti oggetto del giudizio, e tantomeno di quelli erroneamente CP_2 CP_1 vantati in sede monitoria da come di propria titolarità. Il trasferimento ad di crediti derivanti CP_1 CP_2 da non meglio individuati rapporti con la debitrice principale è stato disposto, in realtà, da EN NC e da in forza di D.M. 22.02.2018, GU n. 123 del 29.5.2018 e ne è stato dato Controparte_7 avviso sul sito della NC d'Italia in data 11 aprile 2018. La stessa nella propria comparsa di CP_2 costituzione, ha dato atto che le cessioni a suo favore sono intervenute in esecuzione del DM poc'anzi citato in data 8.05.2019 (da parte di e in data 9.05.2019 (da parte di EN Controparte_7
NC).
Pur essendo dirimenti i rilievi finora svolti, si osserva altresì che con riferimento ai pretesi crediti derivanti da rapporti intervenuti tra la debitrice principale e non sussiste nemmeno prova Controparte_7 dell'esistenza di garanzie rilasciate da (le fideiussioni prodotte risultano essere state Parte_6 rilasciate esclusivamente per alcuni crediti relativi a rapporti bancari con , poi incorporata in CP_6
EN NC)
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'opponente, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell'attività effettivamente espletata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4368/2019 del 30.08.2019 emesso dal Tribunale di Brescia;
condanna e al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2 di lite in favore dell'opponente, liquidate, per ciascuna delle due, in € 7.053,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 6.3.2025
Il giudice
Davide Scaffidi pagina 9 di 10 Sentenza pubblicata previa lettura in assenza delle parti, rinunzianti a presenziare, e allegazione a verbale, chiuso alle ore 15.45.
Brescia. 6.3.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15540/2019 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Controparte_2
INTERVENUTA
Oggi 6 marzo 2025 sono comparsi:
Per l'avv. PAGANI ELENA ALBA Parte_1
Per l'avv. FERRARI PAOLO LUCIANO Controparte_1
Per 'avv. Elisa Corini in sostituzione dell'avv. Controparte_3
RAVASIO GIUSEPPE
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Carlo Colucci.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'opponente si riporta alle conclusioni formulate nelle note difensive depositate il 20.2.2025.
L'opposta precisa come da note conclusive depositate il 19.2.2025.
Amco precisa come da note depositate in data 17.2.2025.
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
L'opponente ribadisce che le censure di nullità della fideiussione per violazione della normativa antritrust devono essere intese come eccezioni e non come domande proposte in via principale.
pagina 1 di 10 All'esito della discussione, le parti si riportano ai rispettivi ai loro atti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 11.20 l'udienza viene sospesa.
Alle ore 15.30 l'udienza viene ripresa e il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 15540/2019 promossa da:
Parte_1 con l'avv. E.A. Pagani;
ATTRICE contro
Controparte_1 con l'avv. P. L. Ferrari;
CONVENUTA
Controparte_4 con l'avv. G. Ravasio;
INTERVENUTA
Oggetto: fideiussione
Conclusioni: come da verbale per Parte_1
Voglia il Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa: In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'intervento ex art.111 c.p.c. di;
Controparte_1 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di al momento del deposito del Controparte_1 ricorso e per l'effetto revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via pregiudiziale, in denegata ipotesi le eccezioni di cui sopra venissero ritenute infondate, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e CP_2 [...]
e per l'effetto revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico CP_1 effetto il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 10 Nel merito: in accoglimento dell'opposizione, previa declaratoria di nullità della fideiussione, revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in forza di un titolo nullo;
in subordine, previa declaratoria di nullità delle clausole della fideiussione meglio indicate nell'opposizione, revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto.
Rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto.
In via subordinata: riconoscere dovuti all'opposta i soli importi che, all'esito delle opportune verifiche e riscontri, verranno accertati e ritenuti garantiti dalla fideiussione sottoscritta dalla sig. Parte_1 con riferimento anche alla misura delle commissioni, spese e interessi applicati. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, la difesa dell'opponente chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
Disporsi CTU contabile al fine di verificare l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti in relazione ai rapporti indicati da parte opposta, con riferimento ai tassi di mora applicati al netto di costi e spese;
verificare se vi sia stato rispetto del tasso soglia, se siano presenti capitalizzazioni degli interessi passivi e con quale periodicità, se la CMS sia stata addebitata nel rispetto della normativa applicabile e delle pattuizioni contrattuali intercorse, verifichi, altresì, la corretta applicazione delle commissioni e delle spese in conformità alla legge tempo per tempo vigente ed al contratto sottoscritto.
Disporsi ordine di esibizione ex art 210 cpc dei modelli di fideiussione omnibus riferibili al periodo di sottoscrizione delle garanzie impugnate ai seguenti istituti di credito : Banco BPM, Intesa San Paolo, NC
Valsabbina, BCC , NC Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese.
Si chiede, inoltre, ammettersi prova per interpello formale e testi sui seguenti capitoli: “Vero che il sig.
si occupava della gestione e amministrazione della Alpuro “ Persona_1 Parte_2
“Vero che i rapporti finanziari tra e EN NC erano intrattenuti dal sig. Parte_3
.” “Vero che i rapporti finanziari tra e NC Intesa erano Persona_1 Parte_3 intrattenuti dal sig. .” Persona_1
“Vero che la sig. ignorava le movimentazioni dei conti correnti della Parte_1 [...]
“ Parte_3
“Vero che le clausole del contratto di fideiussione venivano predisposte dalla banca in assenza di contrattazione tra le parti”.
Si indicano quali testi i sigg. res. Prevalle (BS), res. Viadana di VI (BS). Testimone_1 Testimone_2
Per Controparte_1
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione sia di merito che istruttorie: pagina 4 di 10 In via preliminare: Rilevare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Brescia in ordine alle domande volte a censurare il presunto comportamento anticoncorrenziale della NC convenuta con segnato riferimento alla presunta illegittimità dei contratti di fideiussione, essendo materia devoluta alla competenza del Tribunale delle Imprese.
In via principale e nel merito: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere l'opposizione in quanto infondata rigettando tutte le domande ivi proposte, confermando il decreto ingiuntivo n.
4368/2019 emesso dal Tribunale di Brescia. Rigettare tutte le domande comunque formulate, sia di merito che istruttorie, assolvendo la convenuta da ogni pretesa.
In via subordinata e nel solo caso di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare il credito nei confronti dell'opponente, nella somma di euro 260.000,00 e, in specie, condannare l'opponente a pagare ad le seguenti somme: - Controparte_1
- euro 143.496,51 quale esposizione complessiva valuta 31 marzo 2019, per lo scoperto del c/c n.
1000/3496 (descritto al punto A1); -
- euro 6.034,06 quale esposizione rinveniente da finanziamento chirografario n. 47608852 concesso dall'allora (descritto al punto A2), derivante dal mancato pagamento delle 2 rate con Parte_4 scadenza rispettivamente al 31 agosto 2018 e 30 settembre 2018;
- euro 5.025,70 quale residuo dovuto per anticipo su fatture con cessione di credito pro solvendo limitatamente all'operazione 2006_2019_102035 per euro 5.025,70 di cui alla lettera di presentazione del
29/3/2018 (di cui al punto A3) o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre agli interessi al tasso contrattuale.
In via ulteriormente subordinata e nel caso il Tribunale adito ritenesse la somma richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo superiore a quella dovuta, ridursi la somma domandata nei limiti di quella dovuta.
In via istruttoria: CTU contabile per l'esatta determinazione del credito.
Spese ed onorari rifusi.
Per Controparte_5
In via pregiudiziale: rilevata l'esclusiva competenza per materia funzionale del Tribunale di Milano Sezione
Specializzata in Materia d'Impresa a decidere le domande avversarie vertenti esclusivamente sulla pretesa nullità ex art. 33 n. 2 L. n. 287/1990 delle fideiussioni omnibus datate 22.2.2010 e successive integrazioni, dichiarare inammissibili e improcedibili le domande formulate dall'opponente con ogni conseguente pronuncia di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito
In via principale: respingere l'opposizione così come ogni ulteriore domanda proposta dalla sig.ra
[...] perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per tutti i Parte_1 pagina 5 di 10 motivi in atti, confermando la validità e l'efficacia definitiva del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con richiesta di estromissione della cedente limitatamente ai diritti di credito in cui è Controparte_1 succeduta CP_2
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, condannare comunque l'opponente a pagare ad 'importo di € 260.000,00, CP_2 maggiorato degli interessi corrispettivi e/o di mora maturati e maturandi sino al saldo al tasso contrattuale e comunque entro il limite del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto per le causali di cui al ricorso monitorio proposto da Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese compreso il compenso professionale di causa e rimborso spese forfettario, contributo previdenziale ed i.v.a. come per legge nonché rifusione delle eventuali spese di c.t.u./c.t.p..
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove dedotte ex adverso, evidenziando la natura meramente esplorativa della richiesta c.t.u. contabile, in ragione della genericità delle contestazioni sollevate dell'opponente smentite peraltro dalla documentazione in atti. Ci si oppone inoltre al richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei “modelli di fideiussione riferibili al periodo di sottoscrizione delle garanzie impugnate” rivolto a Banco BPM, Intesa San Paolo, NC Valsabbina, BCC, NC Popolare di Sondrio,
Credito Valtellinese, in quanto strumento indebitamente utilizzato per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla stessa opponente, in relazione all'eccezione di nullità delle fideiussione per presunta violazione della normativa Antitrust. Ci si oppone all'ammissione delle istanze di prove orali per interpello e testi dedotte ex adverso in quanto i cinque capitoli formulati sono tutti generici ed irrilevanti.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
– fideiussore – il 31.10.2019 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4368/2019 del 30.8.2019, con cui il Tribunale di Brescia le ha ingiunto di pagare – in solido con un altro fideiussore - a favore di (“ ”) la somma di € 260.000,00, pari all'esposizione Controparte_1 CP_1 debitoria di Alpuro”), debitrice principale fallita nel febbraio 2019, nei Parte_3 confronti di altri istituti di credito. Il credito vantato dalla banca, oggetto di garanzia, trova infatti la propria fonte in una serie di rapporti intercorrenti da un lato tra Alpuro e (poi Controparte_6 incorporata in , e, dall'altro, tra Alpuro e Tanto gli Parte_4 Controparte_7 uni, quanto gli altri rapporti sono stati originariamente trasferiti nel 2017 nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa a e poi da quest'ultima retrocessi – in via integrale Controparte_1
o in parte - a EN NC e a;
tali istituti di credito hanno trasferito a Controparte_8 pagina 6 di 10 maggio 2019 i crediti oggetto del presente giudizio a oggi Controparte_9
(“ ). Controparte_2 CP_2
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto: a) la carenza di legittimazione nel procedimento monitorio di , la quale, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non era più CP_1 titolare dei crediti (in quanto già ritrasferiti a EN NC e a e da questi a Controparte_7 terzi;
b) la carenza di legittimazione di , non avendo essa dato prova della cessione del credito né CP_1 della comunicazione al fideiussore del trasferimento della garanzia;
c) l'inammissibilità dell'intervento di e la sua carenza di legittimazione attiva, non avendo essa dato prova della cessione del credito;
d) la CP_2 nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte perché contenenti clausole riproduttive dello schema ABI censurato da NC d'Italia per violazione della normativa antitrust ex L.287/1990; e) l'inesistenza di un contratto di fideiussione a favore di e , essendo la garanzia Controparte_7 Controparte_1 originariamente rilasciata solo per i crediti derivanti dai rapporti della debitrice principale con
[...]
(poi incorporata per fusione in , e non anche, dunque, per i Controparte_6 Parte_4 crediti derivanti dai rapporti con Controparte_7
ha chiesto il rigetto delle pretese attoree, eccependo in via preliminare l'incompetenza funzionale del CP_1
Tribunale di Brescia quanto alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
È intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria dei crediti, facendo proprie le deduzioni e le CP_2 domande di . CP_1
è stata estromessa dal giudizio all'udienza del 11.3.2021, ma è poi intervenuta poiché, a seguito di CP_1 verifiche, ha appurato che parte del credito ingiunto (in relazione a debiti nei confronti di EN NC) non è mai stato oggetto di cessione: “in virtù di accordo intervenuto tra NC Popolare di Vicenza spa in
Liquidazione Coatta Amministrativa e le parti hanno stabilito e convenuto che i rapporti CP_2 contrattuali – e quindi i crediti – già facente capo a ed acquistati da Parte_4 Controparte_1 nell'ambito della cessione di ramo di azienda del 26 giugno 2017 ed oggetto del presente giudizio non
[...] sono stati oggetto di cessione alla né, suo tramite, ad . Controparte_8 CP_2
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L'opposizione è fondata.
Sulla competenza
Sussiste la competenza funzionale di questo tribunale in sede di cognizione piena. Al netto del tenore letterale impiegato, l'opponente ha specificato che le censure relative alla dedotta nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust sono da intendersi come proposte in via di eccezione di nullità, e non come domande in via principale, talché non si pone alcuna questione di incompetenza in favore della sezione specializzata in materia d'impresa di Milano. pagina 7 di 10 Sulla legittimazione attiva di e di e sulla prova della titolarità del credito CP_1 CP_2
Sussiste la legittimazione attiva di e di per il solo fatto di essersi esse affermate titolari del CP_1 CP_2 credito vantato.
Attiene invece al piano del merito, e non del rito, la prova dell'effettiva titolarità del credito, vantato a diverso titolo dai soggetti evocati.
ha originariamente affermato di essere titolare di tutti i crediti azionati in via monitoria, sia di quelli CP_1 derivanti dai rapporti della debitrice principale (poi fallita) con EN NC, sia di quelli derivanti dai rapporti della stessa debitrice con a sostegno delle sue pretese, ha prodotto il Controparte_7
D.L. n. 99 del 25.06.2017 (con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha previsto che i commissari liquidatori di EN NC e procedessero alla cessione dell'azienda, suoi Controparte_7 singoli rami nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco) e l'avviso dell'avvenuta cessione di ramo d'azienda a , pubblicato sul sito della NC d'Italia (coi fini pubblicitari di cui all'art. 3, c. 2 CP_1
DL n. 99/2017).
L'allegazione dell'opposta è smentita, nella sua portata originaria, dalla documentazione offerta e dalla narrativa complessiva delle parti, da cui risulta che l'odierna opposta alla data di proposizione del ricorso monitorio (agosto 2019) già non era titolare di tutti i crediti vantati in questa sede, dal momento che in data anteriore essa aveva provveduto a retrocederli (quantomeno in parte) a e a Parte_5 [...]
e che queste ultime a maggio 2019 (comunque in data anteriore al ricorso Controparte_8 monitorio) li hanno ceduti a ora . CP_9 CP_2
L'opposta, a ben vedere, non ha offerto nell'atto introduttivo allegazioni chiare e specifiche circa l'esistenza di crediti residui, di sua titolarità, non rientranti tra quelli retrocessi a EN NC o a Controparte_7
Allegazioni in tal senso eventualmente contenute nella comparsa di intervento a seguito di
[...] estromissione non possono essere prese in considerazione, in quanto successive al maturare delle preclusioni processuali.
In ogni caso, non risulta prova in atti del fatto - affermato in sede di note difensive antecedenti la discussione orale – che abbia mantenuto in capo a sé la titolarità di alcuni dei crediti retrocessi a CP_1
EN NC (o a;
né vi è prova dell'accordo che, secondo l'opposta, Controparte_7 giustificherebbe la perdurante titolarità in capo a dei crediti da ultimo indicati (accordo stipulato, CP_1 peraltro, secondo quanto riferito, tra “NC Popolare di Vicenza spa in Liquidazione Coatta
Amministrativa e ”, ossia soggetti terzi, diversi da ). In definitiva, non risulta soddisfatto CP_2 CP_1
l'onere tempestivo di chiara e specifica allegazione dei crediti vantati, né l'onere probatorio della titolarità di crediti garantiti dalla odierna opponente.
pagina 8 di 10 Quanto ad si osserva che la società è intervenuta “ex art. 111 c.p.c.”, ossia qualificandosi come CP_2 successore a titolo particolare della res litigiosa. In modo conforme a tale impostazione, l'intervenuta ha dato la sua adesione alla richiesta di estromissione di (sia pur impropriamente, l'ha addirittura CP_1 richiesta essa stessa).
Il titolo dedotto a fondamento dell'intervento, tuttavia, non trova rispondenza nella documentazione complessivamente offerta. A ben vedere, infatti, dalla documentazione prodotta non risulta provato che sia avente causa di per i crediti oggetto del giudizio, e tantomeno di quelli erroneamente CP_2 CP_1 vantati in sede monitoria da come di propria titolarità. Il trasferimento ad di crediti derivanti CP_1 CP_2 da non meglio individuati rapporti con la debitrice principale è stato disposto, in realtà, da EN NC e da in forza di D.M. 22.02.2018, GU n. 123 del 29.5.2018 e ne è stato dato Controparte_7 avviso sul sito della NC d'Italia in data 11 aprile 2018. La stessa nella propria comparsa di CP_2 costituzione, ha dato atto che le cessioni a suo favore sono intervenute in esecuzione del DM poc'anzi citato in data 8.05.2019 (da parte di e in data 9.05.2019 (da parte di EN Controparte_7
NC).
Pur essendo dirimenti i rilievi finora svolti, si osserva altresì che con riferimento ai pretesi crediti derivanti da rapporti intervenuti tra la debitrice principale e non sussiste nemmeno prova Controparte_7 dell'esistenza di garanzie rilasciate da (le fideiussioni prodotte risultano essere state Parte_6 rilasciate esclusivamente per alcuni crediti relativi a rapporti bancari con , poi incorporata in CP_6
EN NC)
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'opponente, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell'attività effettivamente espletata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4368/2019 del 30.08.2019 emesso dal Tribunale di Brescia;
condanna e al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2 di lite in favore dell'opponente, liquidate, per ciascuna delle due, in € 7.053,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 6.3.2025
Il giudice
Davide Scaffidi pagina 9 di 10 Sentenza pubblicata previa lettura in assenza delle parti, rinunzianti a presenziare, e allegazione a verbale, chiuso alle ore 15.45.
Brescia. 6.3.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 10 di 10