Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 118
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di legittimatio ad processum di ADER

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando la legittimità della difesa di ADER tramite avvocato del libero foro, conformemente a convenzioni e protocolli d'intesa, e che la produzione tardiva della procura non inficia la validità della costituzione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della comunicazione di irregolarità

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, dato che la comunicazione di irregolarità è stata regolarmente notificata a mezzo PEC e che, per i controlli ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/73, non è previsto l'invio di atti preventivi.

  • Rigettato
    Omessa attivazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo per i tributi armonizzati o quando espressamente previsto dalla legge, cosa non avvenuta nel caso di specie.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, specificando che la cartella deve contenere gli elementi previsti dal modello ministeriale e che, in questo caso, gli importi derivano dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente. Inoltre, ha citato l'Ordinanza n. 32904/2024 della Cassazione che afferma la sufficienza dell'indicazione di circostanze univoche per l'individuazione dell'atto presupposto e che la cartella di pagamento non postula l'obbligo dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Errata modalità del calcolo della pretesa fiscale e degli interessi moratori

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la cartella indica annualità e tributo, e che le aliquote sono applicate nel rispetto delle norme.

  • Rigettato
    Insussistenza della pretesa creditoria per intervenuta decadenza del potere accertativo

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la comunicazione di irregolarità è stata notificata nei termini di decadenza previsti dall'art. 36 bis DPR 600/73 e dall'art. 25 comma 1 lett. a) DPR 600/73, tenendo conto delle proroghe dovute alle leggi Covid.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 118
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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