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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
VENTURINI MARIO CARLO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 224/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 708/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 14/08/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220021575032 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220021575032 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 781/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il contribuente chiede dichiararsi la nullità della costituzione in giudizio di ADER la nullità della cartella esattoriale per i motivi di cui all'appello. in subordine compensazione delle spese di lite. Vinte les spese di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: Agenzia Entrate chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Nominativo_1 la cartella esattoriale n. 04820220021575032 ed il relativo ruolo n.2022/250655 relativo al controllo formaleex art. 36 bis DPR 602/73 e art. 54 DPR 633/72 per la dichiarazione dei redditi anno 2018 per un credito di euro 77.982,75 per imposte non versate, sanzioni ed interessi.
Nel ricorso introduttivo eccepiva : 1) Omessa notificazione della prodromica comunicazione di irregolarità dell'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72. 2) Difetto di motivazione per violazione degli artt. 7 e 17 legge 212/2000 e art. 3 legge 241/90 e art. 41 comma 1 lett.
C) della Carta Fondamentale dell'Unioine Europea. 3) Insussistenza della pretesa creditoria per intervenuta decadenza dell'ufficio dal potere impositivo ex art. 25 comma 1 lett. a) e b) DPR 602/73.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto del ricorrente e ribadiva la legittimità del ruolo e della cartella esattoriale.
La Corte di Giustizia di primo grado respingeva il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite.
Propone appello il contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) Difetto di motivazione della sentenza, insufficienza e contrarietà della stessa alle norme di legge. Nullità della sentenza per non aver dichiarato la nullità della costituzione in giudizio di ADER stante il difetto di legittimatio ad processum. 2)
Difetto di motivazione della sentenza e insufficienza contraddittorietà e contrarietò della stessa alle norme di legge. Sempre nullità della sentenza per non aver dichiarato la nuillità della costituzione in giudizio di
ADER stante la costituzione in giudizio di avvocato del libero Foro. 3) Nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico della Concessionaria di irregolarità dell'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72. 4) Omessa attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale. 5) Difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 e 17 Legge n. 212/2000 e art. 7
Legge 241/90 e art. 41 comma 2 lett. c) Della Carta Fondamentale dell'Unione Europea e omessa allegazione del titolo prodromico dell'obbligazione erariale. 6) errata modalità del calcolo della pretesa fiscale e dei relativi interessi moratori. 7) Insussistenza della pretesa creditoria per intervenuta decadenza del potere accertativo ex art. 125 comma 1 lett. a) e b) DPR 602/73.
Si costituiscono in giudizio sia l'Agenzia Entrate che l'Agenzia della Riscossione che contestano i motivi di appello della parte e ne chiedono il rigetto per infondatezza degli stessi motivi.
Nella successiva Memoria Illustrativa il contribuente contesta la tardività della costituzione in giudizio di
ADER e della stessa memoria di costituzione;
contesta altresì il fatto che non risulta essere depositata la delibera di nomina del difensore del libero foro. Insiste, inoltre, sulle diverse eccezioni di nullità già sollevate in atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello é infondato. Infatti l'eccezione sulla omessa produzione in giudizio della procura speciale é stata sollevata dal contribuente soltanto in Memoria integrativa, e comunque la Corte
Costituzionale nella sentenza n. 36/2025 dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 58 comma 3 D.lgs.
546/92 ha riconosciuto la facoltà di produzione di procure anche in grado di appello.
Quanto alla difesa di ADER tramite mandato ad un avvocato del libero foro essa é legittima in quanto l'Agenzia é libera di stare in giudizio e farsi rappresentare da professionisti regolarmente iscritti negli Albi degli Avvocati di libero foro.
Stabilisce, infatti, la Suprema Corte che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato risulta facoltativo e non obbligatorio rispetto al patrocinio degli avvocati del libero foro. In materia esoiste una Convenzione introdotta nel 2016 che consente tale difesa al fine di ampliare e potenziare la difesa dell'Ente di
Riscossione in un periodo nel quale il contenzioso si é esteso a dismisura, senza obbligo di allegazioni o produzioni specifiche (Cass. n. 30008/2019) come anche prevede il Protocollo d'Intesa del 25/6/2024 fra l'Avvocatura dello Stato e ADER.
Il terzo motivo é infondato: infatti la comunicazione di irregolarità, atto prodromico in questione, é stato regolarmente notificato a mezzo Pec in data 21.11.2021 all'indirizzo del contribuente.
Quanto ad eventuali altri atti prodromici da notificare preventivamente, il Collegio osserva che, nel caso di specie, trattandosi di liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/73 non vi é alcun obbligo dell'Ufficio di inviare alcun atto preventivo.
Il quarto motivo é infondato : infatti il contraddittorio preventivo é obbligatorio soltanto per i tributi armonizzati o allorquando sia espressamente previsto da norme di legge. Nella specie nessun contraddittorio era da attivarsi preventivamente.
Il quarto e quinto dei motivi sono infondati in quanto la cartella esattoriale deve contenere soltanto gli elementi previsti dal modello ministeriale D:M. 27036/2016 dove sono contenute le indicazioni necessarie alla comprensione della pretesa fiscale. Nel caso di specie gli importi in essa contenuti fanno seguito alla dichiarazioine dei redditi presentata dal contribuente che, quindi, éra a conoscenza delle imposte da corrispondere.
In ogni caso l'Ordinanza n. 32904/2024 della Suprema Corte precisa che "in tema di riscossione di imposte sul reddito per la validità del ruolo e della cartella esattoriale ex art. 25 DPR n. 602/73 non é, in astratto, nemmeno indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemnente emesso nei confronti del contribuente al quale la riscossione faceva riferimento, essendo invece, al contrario sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura promossa nei suoi confronti".
LaCorte precisa altresì che "le cartelle di pagamento quale atto di intimazione di pagamento non postula l'obbligazione dell'avviso di accertamento che ne é alla base".
Il sesto motivo é infondato. Infatti nella cartella esattoriale sono indicati l'annualità ed il tributo relativo, mentre le aliquote sono applicate sulle somme iscritte nel Ruolo e nel rispetto delle relative norme (Cass.
S.U. n. 25343/2018).
Il settimo motivo é infondato. Infatti la comunicazione di irregolarità é stata notificata nei termini di decadenza previsti dall'art. 36 bis DPR 600/73 e dall'art. 25 colmma 1 lett. a) DPR 600/73 tenuto altresì conto delle proroghe nelle leggi Covid.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. condanna l'appellante alle spese di questo grado, che liquida in € 2.000 per l'Agenzia delle entrate ed in €.
2.000 per l'Agenzia della Riscossione
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
VENTURINI MARIO CARLO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 224/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 708/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 14/08/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220021575032 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220021575032 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 781/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il contribuente chiede dichiararsi la nullità della costituzione in giudizio di ADER la nullità della cartella esattoriale per i motivi di cui all'appello. in subordine compensazione delle spese di lite. Vinte les spese di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: Agenzia Entrate chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Nominativo_1 la cartella esattoriale n. 04820220021575032 ed il relativo ruolo n.2022/250655 relativo al controllo formaleex art. 36 bis DPR 602/73 e art. 54 DPR 633/72 per la dichiarazione dei redditi anno 2018 per un credito di euro 77.982,75 per imposte non versate, sanzioni ed interessi.
Nel ricorso introduttivo eccepiva : 1) Omessa notificazione della prodromica comunicazione di irregolarità dell'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72. 2) Difetto di motivazione per violazione degli artt. 7 e 17 legge 212/2000 e art. 3 legge 241/90 e art. 41 comma 1 lett.
C) della Carta Fondamentale dell'Unioine Europea. 3) Insussistenza della pretesa creditoria per intervenuta decadenza dell'ufficio dal potere impositivo ex art. 25 comma 1 lett. a) e b) DPR 602/73.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto del ricorrente e ribadiva la legittimità del ruolo e della cartella esattoriale.
La Corte di Giustizia di primo grado respingeva il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite.
Propone appello il contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) Difetto di motivazione della sentenza, insufficienza e contrarietà della stessa alle norme di legge. Nullità della sentenza per non aver dichiarato la nullità della costituzione in giudizio di ADER stante il difetto di legittimatio ad processum. 2)
Difetto di motivazione della sentenza e insufficienza contraddittorietà e contrarietò della stessa alle norme di legge. Sempre nullità della sentenza per non aver dichiarato la nuillità della costituzione in giudizio di
ADER stante la costituzione in giudizio di avvocato del libero Foro. 3) Nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico della Concessionaria di irregolarità dell'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72. 4) Omessa attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale. 5) Difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 e 17 Legge n. 212/2000 e art. 7
Legge 241/90 e art. 41 comma 2 lett. c) Della Carta Fondamentale dell'Unione Europea e omessa allegazione del titolo prodromico dell'obbligazione erariale. 6) errata modalità del calcolo della pretesa fiscale e dei relativi interessi moratori. 7) Insussistenza della pretesa creditoria per intervenuta decadenza del potere accertativo ex art. 125 comma 1 lett. a) e b) DPR 602/73.
Si costituiscono in giudizio sia l'Agenzia Entrate che l'Agenzia della Riscossione che contestano i motivi di appello della parte e ne chiedono il rigetto per infondatezza degli stessi motivi.
Nella successiva Memoria Illustrativa il contribuente contesta la tardività della costituzione in giudizio di
ADER e della stessa memoria di costituzione;
contesta altresì il fatto che non risulta essere depositata la delibera di nomina del difensore del libero foro. Insiste, inoltre, sulle diverse eccezioni di nullità già sollevate in atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello é infondato. Infatti l'eccezione sulla omessa produzione in giudizio della procura speciale é stata sollevata dal contribuente soltanto in Memoria integrativa, e comunque la Corte
Costituzionale nella sentenza n. 36/2025 dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 58 comma 3 D.lgs.
546/92 ha riconosciuto la facoltà di produzione di procure anche in grado di appello.
Quanto alla difesa di ADER tramite mandato ad un avvocato del libero foro essa é legittima in quanto l'Agenzia é libera di stare in giudizio e farsi rappresentare da professionisti regolarmente iscritti negli Albi degli Avvocati di libero foro.
Stabilisce, infatti, la Suprema Corte che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato risulta facoltativo e non obbligatorio rispetto al patrocinio degli avvocati del libero foro. In materia esoiste una Convenzione introdotta nel 2016 che consente tale difesa al fine di ampliare e potenziare la difesa dell'Ente di
Riscossione in un periodo nel quale il contenzioso si é esteso a dismisura, senza obbligo di allegazioni o produzioni specifiche (Cass. n. 30008/2019) come anche prevede il Protocollo d'Intesa del 25/6/2024 fra l'Avvocatura dello Stato e ADER.
Il terzo motivo é infondato: infatti la comunicazione di irregolarità, atto prodromico in questione, é stato regolarmente notificato a mezzo Pec in data 21.11.2021 all'indirizzo del contribuente.
Quanto ad eventuali altri atti prodromici da notificare preventivamente, il Collegio osserva che, nel caso di specie, trattandosi di liquidazione ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/73 non vi é alcun obbligo dell'Ufficio di inviare alcun atto preventivo.
Il quarto motivo é infondato : infatti il contraddittorio preventivo é obbligatorio soltanto per i tributi armonizzati o allorquando sia espressamente previsto da norme di legge. Nella specie nessun contraddittorio era da attivarsi preventivamente.
Il quarto e quinto dei motivi sono infondati in quanto la cartella esattoriale deve contenere soltanto gli elementi previsti dal modello ministeriale D:M. 27036/2016 dove sono contenute le indicazioni necessarie alla comprensione della pretesa fiscale. Nel caso di specie gli importi in essa contenuti fanno seguito alla dichiarazioine dei redditi presentata dal contribuente che, quindi, éra a conoscenza delle imposte da corrispondere.
In ogni caso l'Ordinanza n. 32904/2024 della Suprema Corte precisa che "in tema di riscossione di imposte sul reddito per la validità del ruolo e della cartella esattoriale ex art. 25 DPR n. 602/73 non é, in astratto, nemmeno indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemnente emesso nei confronti del contribuente al quale la riscossione faceva riferimento, essendo invece, al contrario sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura promossa nei suoi confronti".
LaCorte precisa altresì che "le cartelle di pagamento quale atto di intimazione di pagamento non postula l'obbligazione dell'avviso di accertamento che ne é alla base".
Il sesto motivo é infondato. Infatti nella cartella esattoriale sono indicati l'annualità ed il tributo relativo, mentre le aliquote sono applicate sulle somme iscritte nel Ruolo e nel rispetto delle relative norme (Cass.
S.U. n. 25343/2018).
Il settimo motivo é infondato. Infatti la comunicazione di irregolarità é stata notificata nei termini di decadenza previsti dall'art. 36 bis DPR 600/73 e dall'art. 25 colmma 1 lett. a) DPR 600/73 tenuto altresì conto delle proroghe nelle leggi Covid.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. condanna l'appellante alle spese di questo grado, che liquida in € 2.000 per l'Agenzia delle entrate ed in €.
2.000 per l'Agenzia della Riscossione