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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 38223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38223 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da IO TR - Presidente - Sent. n. 1395 sez. UC IM IM PE SI EL MA NU TU -Relatore- UP – 24/10/2025 R.G.N. 22337/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di: RO NI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IM PE;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38223 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 24/10/2025 1. Con sentenza in data 16 maggio 2025, la Corte di appello di Lecce riformava ( ) la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Brindisi in data 24 novembre 2021, con la quale NI OD era stato condannato alla pena di cinque anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, oltre le spese, le pene accessorie ed il risarcimento del danno civile, per i reati di ricettazione (così qualificato il delitto di riciclaggio sub A) e truffa descritti nei due capi di imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione. 1.1. In particolare, la Corte territoriale dichiarava non doversi procedere per il delitto di truffa sub B, giacché improcedibile per remissione di querela accettata;
quanto al delitto di ricettazione descritto al capo A, ritenuto irretrattabile l’accordo perfezionatosi con il P.g. (ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.) e ricevuto dalla Corte, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva qualificata, rideterminava la pena in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 3.150,00 di multa. Revocava la pena accessoria e le statuizioni civili irrogate in primo grado. 2. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenuto dai seguenti motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, secondo quanto dispone l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all’art. 599 bis del codice di rito, per avere la Corte di merito recepito l’accordo tra P.g. e difesa, nonostante la sopravvenuta revoca del consenso da parte dell’imputato. Ad avviso del ricorrente si tratterebbe infatti di diritti (quello al processo equo, alla sanzione adeguata, alla facoltà di proporre impugnazione e rinunciarvi) indisponibili ed intrasmissibili e, quindi, la rinuncia agli stessi sarebbe sempre revocabile. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, oltre a mancanza assoluta di motivazione, in ordine alla non rilevata estinzione del reato di ricettazione, per prescrizione, previa retrodatazione della data del commesso reato al dicembre 2009, non potendosi fare riferimento alla data (8 ottobre 2017) del mero accertamento. 2.3. Con l’ultimo motivo deduce, ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 20 bis cod. pen.), oltre che mera apparenza di motivazione, avendo la Corte rifiutato di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive accessibili, atteso che il P.g. aveva concluso in conformità e non sussistevano le ragioni ostative evidenziate dalla Corte, che aveva in proposito valorizzato i plurimi e datati precedenti penali dell’imputato, senza avvedersi che i più recenti e significativi erano estinti per il buon esito dell’affidamento in prova e senza tener conto che dal 2017 non risultavano altri reati commessi dall’imputato. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto. 1.1. La revoca dell’accordo tra imputato (o suo procuratore speciale) e Pubblico ministero è ritenuta ammissibile solo nei casi in cui sopravvenga alla ratifica dell'accordo una legge più favorevole all'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 15231 del 08/04/2015, Azzali, Rv. 263151; Sez. 4, Sentenza n. 11209 del 23/02/2012, Marotti, Rv. 252173). Tale orientamento, formatosi con riferimento al procedimento di applicazione della pena concordata previsto dall'art. 444 cod. proc. pen., può essere esteso anche al caso di c.d. "concordato in appello", quando le parti rinunciano ai motivi sulla responsabilità e si accordano per l'eventuale rimodulazione della pena. La rinuncia ai motivi sulla responsabilità integra, infatti, un irretrattabile passaggio di fase, che perde effetto solo nel caso in cui la Corte di appello ritenga di non potere accogliere la proposta di pena concordata, come stabilito dall’art. 599, comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparoni, Rv. 282312-01, da ultimo v. Sez. 3, n. 30706 dell’11/04/2025, Caterino, non massimata). La Corte di merito ha poi correttamente argomentato circa il differente regime di revocabilità del consenso in caso di revoca del consenso della parte pubblica (Sez. 2, n. 42833 del 12/09/2024, Babo, Rv. 287185), poiché l’imputato, a differenza del Procuratore generale, che si limita a prestare il consenso, rinuncia ai motivi di impugnazione in maniera irretrattabile, essendo la rinuncia ai motivi un negozio unilaterale abdicativo di natura recettizia (tra le tante, Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini Rv. 282312 - 01). La rinuncia ad alcuni dei motivi di appello da parte dell’imputato, seguita dall’accordo sulla sanzione irroganda con la parte pubblica, intervenuto ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. è pertanto irretrattabile, ove la rinuncia sia già stata comunicata alla Corte e da questa ricevuta. 2. Il secondo motivo, una volta ritenuto manifestamente infondato il primo, non è deducibile, in ragione del concordato ritenuto rituale, che presuppone la rinuncia ai motivi di impugnazione con i quali si era dedotta la erronea indicazione del . 2.1. Il motivo sarebbe in ogni caso manifestamente infondato, atteso che, tenuto conto della ritenuta recidiva qualificata, anche ove si dovesse individuare nel dicembre 2009 la data del commesso delitto di ricettazione, la prescrizione verrebbe comunque a maturare oltre il 2030, in data quindi largamente successiva a quella della decisione di appello. 3. E’ viceversa fondato il motivo svolto in tema di falsa applicazione della legge penale e motivazione solo apparente, con riferimento alla domanda (avanzata in udienza di appello, in ragione della normativa sopravvenuta alla decisione di primo grado ed al termine per la proposizione dei motivi di ricorso) di sostituzione della pena detentiva, come rideterminata dalla Corte d’appello. 3.1. In rito, questa Corte ha più volte già precisato (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 – 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 – 01; Sez. 2, n. 995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729-01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090-01) che, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del D.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive, di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non deve essere necessariamente formulata con l'atto di appello o con i "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve comunque intervenire -al più tardi- nel corso dell'udienza di discussione d’appello. Una tale ermeneusi asseconda anche l'indicazione presente nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 245 del 19.10.2022, p. 429), secondo cui "L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica;
è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della - una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale- e, comunque, compromette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)". La richiesta era, pertanto, certamente valutabile dalla Corte. 3.2. Quanto al merito della richiesta sostituzione, opina il Collegio che la motivazione della Corte di merito sia meramente apparente e che la decisione non sia osservante del disposto normativo, avendo valorizzato in senso ostativo i “… precedenti penali del OD, il quale, pur avendo beneficiato dapprima di sospensione condizionale della pena e poi anche di misura alternativa alla detenzione, ha continuato a delinquere e a riportare condanne irrevocabili, in tal modo dimostrando l’inefficacia dell’invocata pena sostitutiva ad assolvere alla funzione, da un lato, rieducativa, dall’altra, di argine al rischio di recidivanza.”. Già con la sentenza “SC” (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, SC, Rv. 286006) si era affermato che il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto nell'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali. Nella medesima direzione volge anche Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 – 01, che in motivazione esalta l'idoneità della sanzione sostitutiva «ad escludere (o limitare) l'effetto antisociale e a volte criminogeno della detenzione negli istituti di pena». La norma di riferimento è l'art. 58 della legge n. 689 del 1981, che individua tre poli intorno ai quali deve muoversi lo scrutinio del Giudice di merito, ossia la valutazione circa la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva rispetto a quella detentiva, l'idoneità della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e l'insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. L'art. 58 cit. non detta, in proposito, regole specifiche, limitandosi a far riferimento ai «criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale»; mentre l'art. 59 della stessa legge detta le condizioni soggettive per la sostituzione, escludendo la possibilità di applicarla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l'esecuzione della stessa;
nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata;
deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale;
risulta condannato per uno dei reati di cui all'art.
4-bis ordinamento penitenziario. Ebbene, in disparte dalle cause ostative di carattere, per così dire, constatativo, il giudice deve svolgere, all’uopo, un giudizio prognostico a base personologica fondato, come sempre accade per le valutazioni prognostiche, sulla storia anteatta dell’istante; anche perché le pene sostitutive fondano sulla capacità del destinatario di autocontenersi, di osservare i limiti e gli obblighi che gli sono imposti, di partecipare concretamente e fattivamente al programma rieducativo, dal parziale contenuto sanzionatorio. Il Collegio ritiene che questa prognosi non possa che attingere al “serbatoio” di indicatori contenuto nel testo dell'art. 133 cod. pen., esaminando tutti i dati evincibili dal processo che possano orientare la decisione. Tra questi, i precedenti penali dell’imputato, che non possono però esser solo asetticamente “letti”, ma vanno analizzati nella loro consistenza, significanza (in termini di inaffidabilità) e prossimità rispetto alla data del reato oggetto di giudizio (in questi sensi Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01, in motivazione, pag. da 8 a 10). Tale recentissima decisione non appare affatto contrastare, come invece indica l’annotazione del Massimario, il contenuto dei più recenti arresti intervenuti sul tema (v. infra, sentenze SC, EL e OR), atteso che il nastro logico interpretativo che lega tutte tali decisioni è il medesimo;
solo che, mentre l’ultima decisione massimata legge la possibilità di negare l’accesso ai benefici guardando un lato di quel nastro logico, le decisioni indicate come difformi leggono quello stesso nastro dal lato opposto, volendo comunque significare che i precedenti annotati nel certificato del casellario non possono essere solo asetticamente registrati, ma vanno esaminati nel loro significato prognostico, come sintomatici di inaffidabilità nel mantenere gli impegni, siano essi personali o solo patrimoniali. Occorre dunque “ragionare” sulla specificità dei precedenti, sulla loro eloquenza circa la propensione dell'imputato all'autolimitazione, come pure sulla loro idoneità predittiva rispetto alla potenzialità rieducativa e specialpreventiva di una misura non carceraria e, nel concreto, di quella possibile o richiesta (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295- 01). D'altra parte, si tratta di una impostazione ermeneutica non sconosciuta al tema delle sanzioni sostitutive nel regime ante Cartabia, laddove si era sostenuto che il vaglio sulla sostituzione non deve necessariamente riguardare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 - 01). Questa conclusione va ulteriormente rafforzata, nel senso che, come pure recentemente si è affermato (oltre la sentenza SC, cit., v. anche Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, EL, Rv. 287348-01; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, OR, Rv. 286031 -01), una risposta negativa sulla richiesta sostituzione, che fondi solo sull'esistenza di precedenti, non già per il loro rilievo semeiotico, ma sulla scorta di un preteso mero automatismo tra l'essere pregiudicato e il vedersi negato l'accesso alle sanzioni sostitutive, tradirebbe la lettera e lo spirito della novella, che, sostituendo il vecchio testo dell'art. 59 e le condizioni soggettive ivi previste, ha voluto allargare il varco di accesso alle pene sostitutive anche a coloro che registrano precedenti penali. 3.3. Tanto energicamente ribadito, va pure evidenziato che, nella presente fattispecie, con i motivi di ricorso si era rappresentato che alcune delle più recenti condanne pregresse si riferivano a reati estinti per il positivo esito dell’affidamento in prova ai servizi sociali;
mentre, dopo il 2017, non risultavano nuove ricadute nel crimine. Questi elementi, se apprezzati correttamente, avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito della valutazione prognostica (di recente sul tema, Sez. 3, n. 22299 del 27/03/2025, Iervolino, in motivazione, pag. 3; Sez. 1, n, 32881 del 06/10/2025, Dubois, non massimata), vuoi per la estinzione del precedente valorizzato, vuoi per l’assenza (ove non contraddetta dal certificato del casellario aggiornato) di ricadute omogenee recenti. 3.4. Occorre, altresì, precisare che, dal punto di vista argomentativo, appare poi necessario, come sottolineato nella sentenza SC, anche tenere indenne il tessuto argomentativo da profili di possibile contraddittorietà, che si annidano in motivazioni che commisurino la pena detentiva in termini particolarmente miti e, poi, in fase di vaglio sulla sostituzione, trascurino quegli stessi indicatori positivi che avevano guidato la dosimetria sanzionatoria (in questo senso anche Sez. 5, n. 15744 del 12/3/2025, Salcedo, non massimata). 3.5. La motivazione della Corte di Lecce appare, pertanto, contraddittoria e deficitaria, nella misura in cui ha richiamato precedenti dell’imputato, omettendo di valorizzarne l’estinzione, per l’esito positivo dell’affidamento in prova e non avvedendosi del lungo intervallo “sano” nella vita dell’imputato, il che poteva sortire effetti positivi sulla prognosi imposta dalla disposizione che regola la materia. 4. La fondatezza dell’ultimo motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio limitato al tema di sostituzione eventuale della pena detentiva irrogata ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, che, fermo restando l’accertamento della responsabilità per il delitto di ricettazione, così come la misura della pena detentiva, dovrà riesaminare la domanda dell'imputato in tema di pena sostitutiva, con pieni poteri di cognizione sul punto, ma evitando di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, offrendo adeguata motivazione della decisione adottata. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IM PE IO TR
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IM PE;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38223 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 24/10/2025 1. Con sentenza in data 16 maggio 2025, la Corte di appello di Lecce riformava ( ) la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Brindisi in data 24 novembre 2021, con la quale NI OD era stato condannato alla pena di cinque anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, oltre le spese, le pene accessorie ed il risarcimento del danno civile, per i reati di ricettazione (così qualificato il delitto di riciclaggio sub A) e truffa descritti nei due capi di imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione. 1.1. In particolare, la Corte territoriale dichiarava non doversi procedere per il delitto di truffa sub B, giacché improcedibile per remissione di querela accettata;
quanto al delitto di ricettazione descritto al capo A, ritenuto irretrattabile l’accordo perfezionatosi con il P.g. (ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.) e ricevuto dalla Corte, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva qualificata, rideterminava la pena in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 3.150,00 di multa. Revocava la pena accessoria e le statuizioni civili irrogate in primo grado. 2. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenuto dai seguenti motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, secondo quanto dispone l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all’art. 599 bis del codice di rito, per avere la Corte di merito recepito l’accordo tra P.g. e difesa, nonostante la sopravvenuta revoca del consenso da parte dell’imputato. Ad avviso del ricorrente si tratterebbe infatti di diritti (quello al processo equo, alla sanzione adeguata, alla facoltà di proporre impugnazione e rinunciarvi) indisponibili ed intrasmissibili e, quindi, la rinuncia agli stessi sarebbe sempre revocabile. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, oltre a mancanza assoluta di motivazione, in ordine alla non rilevata estinzione del reato di ricettazione, per prescrizione, previa retrodatazione della data del commesso reato al dicembre 2009, non potendosi fare riferimento alla data (8 ottobre 2017) del mero accertamento. 2.3. Con l’ultimo motivo deduce, ancora, violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 20 bis cod. pen.), oltre che mera apparenza di motivazione, avendo la Corte rifiutato di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive accessibili, atteso che il P.g. aveva concluso in conformità e non sussistevano le ragioni ostative evidenziate dalla Corte, che aveva in proposito valorizzato i plurimi e datati precedenti penali dell’imputato, senza avvedersi che i più recenti e significativi erano estinti per il buon esito dell’affidamento in prova e senza tener conto che dal 2017 non risultavano altri reati commessi dall’imputato. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto. 1.1. La revoca dell’accordo tra imputato (o suo procuratore speciale) e Pubblico ministero è ritenuta ammissibile solo nei casi in cui sopravvenga alla ratifica dell'accordo una legge più favorevole all'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 15231 del 08/04/2015, Azzali, Rv. 263151; Sez. 4, Sentenza n. 11209 del 23/02/2012, Marotti, Rv. 252173). Tale orientamento, formatosi con riferimento al procedimento di applicazione della pena concordata previsto dall'art. 444 cod. proc. pen., può essere esteso anche al caso di c.d. "concordato in appello", quando le parti rinunciano ai motivi sulla responsabilità e si accordano per l'eventuale rimodulazione della pena. La rinuncia ai motivi sulla responsabilità integra, infatti, un irretrattabile passaggio di fase, che perde effetto solo nel caso in cui la Corte di appello ritenga di non potere accogliere la proposta di pena concordata, come stabilito dall’art. 599, comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparoni, Rv. 282312-01, da ultimo v. Sez. 3, n. 30706 dell’11/04/2025, Caterino, non massimata). La Corte di merito ha poi correttamente argomentato circa il differente regime di revocabilità del consenso in caso di revoca del consenso della parte pubblica (Sez. 2, n. 42833 del 12/09/2024, Babo, Rv. 287185), poiché l’imputato, a differenza del Procuratore generale, che si limita a prestare il consenso, rinuncia ai motivi di impugnazione in maniera irretrattabile, essendo la rinuncia ai motivi un negozio unilaterale abdicativo di natura recettizia (tra le tante, Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini Rv. 282312 - 01). La rinuncia ad alcuni dei motivi di appello da parte dell’imputato, seguita dall’accordo sulla sanzione irroganda con la parte pubblica, intervenuto ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. è pertanto irretrattabile, ove la rinuncia sia già stata comunicata alla Corte e da questa ricevuta. 2. Il secondo motivo, una volta ritenuto manifestamente infondato il primo, non è deducibile, in ragione del concordato ritenuto rituale, che presuppone la rinuncia ai motivi di impugnazione con i quali si era dedotta la erronea indicazione del . 2.1. Il motivo sarebbe in ogni caso manifestamente infondato, atteso che, tenuto conto della ritenuta recidiva qualificata, anche ove si dovesse individuare nel dicembre 2009 la data del commesso delitto di ricettazione, la prescrizione verrebbe comunque a maturare oltre il 2030, in data quindi largamente successiva a quella della decisione di appello. 3. E’ viceversa fondato il motivo svolto in tema di falsa applicazione della legge penale e motivazione solo apparente, con riferimento alla domanda (avanzata in udienza di appello, in ragione della normativa sopravvenuta alla decisione di primo grado ed al termine per la proposizione dei motivi di ricorso) di sostituzione della pena detentiva, come rideterminata dalla Corte d’appello. 3.1. In rito, questa Corte ha più volte già precisato (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 – 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 – 01; Sez. 2, n. 995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729-01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090-01) che, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del D.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive, di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non deve essere necessariamente formulata con l'atto di appello o con i "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve comunque intervenire -al più tardi- nel corso dell'udienza di discussione d’appello. Una tale ermeneusi asseconda anche l'indicazione presente nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 245 del 19.10.2022, p. 429), secondo cui "L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica;
è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della - una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale- e, comunque, compromette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)". La richiesta era, pertanto, certamente valutabile dalla Corte. 3.2. Quanto al merito della richiesta sostituzione, opina il Collegio che la motivazione della Corte di merito sia meramente apparente e che la decisione non sia osservante del disposto normativo, avendo valorizzato in senso ostativo i “… precedenti penali del OD, il quale, pur avendo beneficiato dapprima di sospensione condizionale della pena e poi anche di misura alternativa alla detenzione, ha continuato a delinquere e a riportare condanne irrevocabili, in tal modo dimostrando l’inefficacia dell’invocata pena sostitutiva ad assolvere alla funzione, da un lato, rieducativa, dall’altra, di argine al rischio di recidivanza.”. Già con la sentenza “SC” (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, SC, Rv. 286006) si era affermato che il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto nell'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali. Nella medesima direzione volge anche Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 – 01, che in motivazione esalta l'idoneità della sanzione sostitutiva «ad escludere (o limitare) l'effetto antisociale e a volte criminogeno della detenzione negli istituti di pena». La norma di riferimento è l'art. 58 della legge n. 689 del 1981, che individua tre poli intorno ai quali deve muoversi lo scrutinio del Giudice di merito, ossia la valutazione circa la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva rispetto a quella detentiva, l'idoneità della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e l'insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. L'art. 58 cit. non detta, in proposito, regole specifiche, limitandosi a far riferimento ai «criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale»; mentre l'art. 59 della stessa legge detta le condizioni soggettive per la sostituzione, escludendo la possibilità di applicarla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l'esecuzione della stessa;
nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata;
deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale;
risulta condannato per uno dei reati di cui all'art.
4-bis ordinamento penitenziario. Ebbene, in disparte dalle cause ostative di carattere, per così dire, constatativo, il giudice deve svolgere, all’uopo, un giudizio prognostico a base personologica fondato, come sempre accade per le valutazioni prognostiche, sulla storia anteatta dell’istante; anche perché le pene sostitutive fondano sulla capacità del destinatario di autocontenersi, di osservare i limiti e gli obblighi che gli sono imposti, di partecipare concretamente e fattivamente al programma rieducativo, dal parziale contenuto sanzionatorio. Il Collegio ritiene che questa prognosi non possa che attingere al “serbatoio” di indicatori contenuto nel testo dell'art. 133 cod. pen., esaminando tutti i dati evincibili dal processo che possano orientare la decisione. Tra questi, i precedenti penali dell’imputato, che non possono però esser solo asetticamente “letti”, ma vanno analizzati nella loro consistenza, significanza (in termini di inaffidabilità) e prossimità rispetto alla data del reato oggetto di giudizio (in questi sensi Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01, in motivazione, pag. da 8 a 10). Tale recentissima decisione non appare affatto contrastare, come invece indica l’annotazione del Massimario, il contenuto dei più recenti arresti intervenuti sul tema (v. infra, sentenze SC, EL e OR), atteso che il nastro logico interpretativo che lega tutte tali decisioni è il medesimo;
solo che, mentre l’ultima decisione massimata legge la possibilità di negare l’accesso ai benefici guardando un lato di quel nastro logico, le decisioni indicate come difformi leggono quello stesso nastro dal lato opposto, volendo comunque significare che i precedenti annotati nel certificato del casellario non possono essere solo asetticamente registrati, ma vanno esaminati nel loro significato prognostico, come sintomatici di inaffidabilità nel mantenere gli impegni, siano essi personali o solo patrimoniali. Occorre dunque “ragionare” sulla specificità dei precedenti, sulla loro eloquenza circa la propensione dell'imputato all'autolimitazione, come pure sulla loro idoneità predittiva rispetto alla potenzialità rieducativa e specialpreventiva di una misura non carceraria e, nel concreto, di quella possibile o richiesta (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295- 01). D'altra parte, si tratta di una impostazione ermeneutica non sconosciuta al tema delle sanzioni sostitutive nel regime ante Cartabia, laddove si era sostenuto che il vaglio sulla sostituzione non deve necessariamente riguardare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 - 01). Questa conclusione va ulteriormente rafforzata, nel senso che, come pure recentemente si è affermato (oltre la sentenza SC, cit., v. anche Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, EL, Rv. 287348-01; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, OR, Rv. 286031 -01), una risposta negativa sulla richiesta sostituzione, che fondi solo sull'esistenza di precedenti, non già per il loro rilievo semeiotico, ma sulla scorta di un preteso mero automatismo tra l'essere pregiudicato e il vedersi negato l'accesso alle sanzioni sostitutive, tradirebbe la lettera e lo spirito della novella, che, sostituendo il vecchio testo dell'art. 59 e le condizioni soggettive ivi previste, ha voluto allargare il varco di accesso alle pene sostitutive anche a coloro che registrano precedenti penali. 3.3. Tanto energicamente ribadito, va pure evidenziato che, nella presente fattispecie, con i motivi di ricorso si era rappresentato che alcune delle più recenti condanne pregresse si riferivano a reati estinti per il positivo esito dell’affidamento in prova ai servizi sociali;
mentre, dopo il 2017, non risultavano nuove ricadute nel crimine. Questi elementi, se apprezzati correttamente, avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito della valutazione prognostica (di recente sul tema, Sez. 3, n. 22299 del 27/03/2025, Iervolino, in motivazione, pag. 3; Sez. 1, n, 32881 del 06/10/2025, Dubois, non massimata), vuoi per la estinzione del precedente valorizzato, vuoi per l’assenza (ove non contraddetta dal certificato del casellario aggiornato) di ricadute omogenee recenti. 3.4. Occorre, altresì, precisare che, dal punto di vista argomentativo, appare poi necessario, come sottolineato nella sentenza SC, anche tenere indenne il tessuto argomentativo da profili di possibile contraddittorietà, che si annidano in motivazioni che commisurino la pena detentiva in termini particolarmente miti e, poi, in fase di vaglio sulla sostituzione, trascurino quegli stessi indicatori positivi che avevano guidato la dosimetria sanzionatoria (in questo senso anche Sez. 5, n. 15744 del 12/3/2025, Salcedo, non massimata). 3.5. La motivazione della Corte di Lecce appare, pertanto, contraddittoria e deficitaria, nella misura in cui ha richiamato precedenti dell’imputato, omettendo di valorizzarne l’estinzione, per l’esito positivo dell’affidamento in prova e non avvedendosi del lungo intervallo “sano” nella vita dell’imputato, il che poteva sortire effetti positivi sulla prognosi imposta dalla disposizione che regola la materia. 4. La fondatezza dell’ultimo motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio limitato al tema di sostituzione eventuale della pena detentiva irrogata ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, che, fermo restando l’accertamento della responsabilità per il delitto di ricettazione, così come la misura della pena detentiva, dovrà riesaminare la domanda dell'imputato in tema di pena sostitutiva, con pieni poteri di cognizione sul punto, ma evitando di incorrere nuovamente nei vizi rilevati, offrendo adeguata motivazione della decisione adottata. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IM PE IO TR